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MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2009
88ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
CENTARO
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.
IN SEDE REFERENTE
(601) GIULIANO. - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria
(711) CASSON ed altri. - Disciplina dell'ordinamento della professione forense
(1171) BIANCHI ed altri. - Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare
(1198) MUGNAI. - Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.
Il presidente CENTARO avverte che nella seduta odierna si inizierà l'illustrazione degli emendamenti relativi ai primi tre articoli del disegno di legge proposto dal Comitato ristretto. Tenuto conto che alcuni senatori della Commissione non hanno potuto, per la concomitante convocazione della Commissione antimafia, prender parte ai lavori della seduta odierna, sarà comunque loro consentito, nel prosieguo dei lavori, integrare l'illustrazione dei suddetti emendamenti.
Il senatore CHIURAZZI (PD) illustra l'emendamento 3.8, con il quale si prevede che l'aggiornamento delle norme deontologiche debba essere attuato ogni quattro anni.
Il relatore VALENTINO (PdL) esprime talune perplessità sull'emendamento, in quanto l'attuale formulazione della norma consentirebbe al Consiglio nazionale forense (CNF) di procedere, ogniqualvolta lo ritenga necessario, all'aggiornamento delle norme deontologiche, senza dover rispettare alcun termine prestabilito, ma comune con una certa periodicità.
Il senatore CHIURAZZI (PD) sottolinea come con l'emendamento in esame non si sia voluto precludere al CNF di intervenire anche prima dello scadere del quadriennio, ma si sia inteso imporre al CNF di procedere all'aggiornamento quantomeno ogni quattro anni. Riformula pertanto l'emendamento in un testo 2, prevedendo che l'aggiornamento debba essere realizzato "almeno ogni quattro anni".
Il senatore CASSON (PD) esprime condivisione per l'emendamento 3.8 così come riformulato. Condivide peraltro, in linea di principio, l'attuale formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge, con il quale si riconosce al CNF il potere di emanare le norme deontologiche e si rimette l'adozione del codice deontologico ad un successivo decreto ministeriale.
Il presidente CENTARO illustra l'emendamento 1.3, il quale modifica il primo periodo del comma 2. Illustra quindi l'emendamento 1.5, con il quale si prevede che l'esercizio della professione di avvocato sia finalizzato alla tutela degli interessi individuali e collettivi e non già alla tutela di interessi "generali".
Dopo aver illustrato gli emendamenti 1.6 e 1.7 con i quali si esclude che l'ordinamento forense debba anche favorire la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica sociale ed economica del Paese, compito, questo, spettante ad altri soggetti di rilievo costituzionale, si sofferma sull'emendamento 1.8 il quale incide sulla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1.
Illustra quindi gli emendamenti 1.9, 1.11 e 1.12 nella parte in cui modificano le disposizioni del disegno di legge relative alle modalità di attuazione del provvedimento. In particolare con essi si prevede che all'attuazione della legge si provveda mediante regolamento ministeriale e non quindi, come prevede il testo del disegno di legge, attraverso un regolamento del CNF. Gli emendamenti prevedono peraltro che nell'emanazione del decreto il Ministro acquisisca i pareri sia del CNF che delle Commissioni parlamentari competenti.
Passa quindi ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 2. L'emendamento 2.1 in particolare sostituisce il comma 1. Dà conto poi degli emendamenti 2.3 e 2.4 i quali rispettivamente sopprimono e sostituiscono il comma 2.
Illustra poi l'emendamento 2.9, il quale è volto a circoscrivere l'ambito oggettivo di applicazione del comma 5 dell'articolo 2, nel senso di escludere la competenza esclusiva degli avvocati nelle attività di assistenza, difesa e rappresentanza nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione. Il riconoscimento infatti di una competenza esclusiva rischia di porsi in contrasto con le competenze attualmente riconosciute ad altre categorie professionali.
Riformula quindi l'emendamento 2.12, in un testo 2, con il quale si intende sopprimere tout court il comma 6 dell'articolo 2.
Dopo aver brevemente illustrato gli emendamenti 2.16 e 2.17, soppressivi del comma 7, si sofferma sull'emendamento 2.18. Al riguardo si riserva di riformulare tale proposta, da un lato, espungendo dal testo ogni riferimento all'esercizio esclusivo delle attività e, dall'altro, sostituendo il riferimento "ai giuristi di impresa" con quello alla più generica categoria dei "consulenti giuridici".
Su sollecitazione del relatore Valentino si riserva di valutare se riformulare anche l'emendamento 2.20, nel senso di prevedere che l'uso esclusivo del titolo di avvocato possa competere - oltre che a coloro che sono o sono stati iscritti all'albo professionale italiano - ai soli avvocati dello Stato. Al riguardo sottolinea il rilievo comunitario della questione relativa alla libera circolazione dei lavoratori autonomi e al riconoscimento dei titoli professionali.
Si riserva altresì di riformulare l'emendamento 2.21.
Passa quindi ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 3, soffermandosi dapprima sull'emendamento 3.1, con il quale si modifica il comma 1 dell'articolo in questione. Dà conto poi dell'emendamento 3.5, il quale interviene sul procedimento di adozione del codice deontologico.
Ritira infine l'emendamento 11.4.
Il senatore CASSON (PD) esprime apprezzamento per la tipizzazione delle condotte rilevanti ai fini di una censura sul piano deontologico. Si sofferma poi brevemente sugli emendamenti 1.1 e 1.3, con i quali si incide sul riconoscimento del carattere di specialità della emananda legge.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI invita la Commissione a valutare l'opportunità di modificare anche la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, nella parte in cui si fa riferimento alla garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia degli avvocati. Tale formulazione, generalmente utilizzata con riguardo ai poteri dello Stato, appare quanto mai singolare se riferita ad un ordine professionale, qual è quello forense. Chiede poi talune precisazioni al senatore Centaro in ordine all'emendamento 1.9. Al riguardo esprime perplessità in primo luogo sull'iter procedimentale di adozione dei decreti ministeriali. La normativa vigente infatti non contempla l'obbligo di acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Analoghe perplessità desta poi la previsione di un termine triennale entro il quale il Ministro della giustizia è tenuto ad adottare i regolamenti di attuazione. Talune perplessità desta poi l'emendamento nella parte in cui prevede che il parere del CNF sia espresso, una volta che siano state sentite anche le associazioni forensi maggiormente rappresentative. Appare ardua l'individuazione dei criteri di rappresentatività.
Il presidente CENTARO ritiene che la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, non desti particolari perplessità in ragione del suo carattere meramente programmatico. Con riguardo ai rilievi formulati all'emendamento 1.9, si riserva l'opportunità di riformularlo nel senso di sopprimere il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ritiene invece che il termine triennale di adozione dei regolamenti assicuri una maggiore certezza nell'attuazione della legge.
Il senatore CASSON (PD) svolge quindi talune considerazioni sull'emendamento 1.9, nella parte in cui sembra definitivamente escludere il riconoscimento al CNF del potere regolamentare di attuazione della presente legge, mantenendo quindi la normativa vigente, per la quale all'attuazione della legge si provvede mediante decreti ministeriali. Ricorda al riguardo che il disegno di legge n. 711, analogamente al testo del provvedimento elaborato dal Comitato ristretto, riconosce, all'articolo 1, un espresso potere regolamentare in capo al CNF.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI interviene quindi sull'emendamento 2.3 sottolineando come il comma 2 della norma così come formulata attualmente si pone in evidente contrasto con quanto previsto nei successivi commi 5, 6 e 7. Esprime poi perplessità sull'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 2 nella parte in cui si prevede che l'ordine forense e gli avvocati siano soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, soltanto alla legge.
Si sofferma quindi sull'emendamento 2.9 invitando il senatore Centaro a valutare l'opportunità di ricomprendere fra le attività esclusive dell'avvocato anche quelle svolte nell'ambito delle procedere arbitrali. Sulla questione relativa alle competenze degli avvocati in materia arbitrale invita comunque la Commissione ad un'ulteriore riflessione, anche alla luce della sostanziale distinzione fra arbitrati rituali di natura evidentemente giudiziale e gli arbitrati cosiddetti irrituali di carattere invece stragiudiziale. Concorda poi sulla riformulazione dell'emendamento 2.12, in ragione del carattere pleonastico del comma 6 dell'articolo 2. Sollecita quindi una più attenta riflessione sull'emendamento 2.18 ed in particolare sull'opportunità di fare salve le competenze attualmente svolte dai consulenti giuridici. Si domanda al riguardo se le attività di consulenza prestate dai suddetti professionisti possano avere rilevanza all'esterno.
Si sofferma infine sull'emendamento 2.20, concordando con la preannunciata proposta di riformulazione.
Il presidente CENTARO riformula quindi l'emendamento 2.9 in un testo 2, nel senso indicato dal Sottosegretario.
Il senatore MUGNAI (PdL) svolge taluni rilievi sull'emendamento 2.18, concordando sull'opportunità di sostituire il riferimento ai giuristi di impresa con quello più ampio di consulenti giuridici. Ritiene tuttavia necessario, a tutela dell'utenza, prevedere che tali consulenti giuridici siano quantomeno in possesso di una laurea in giurisprudenza.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato
La seduta termina alle ore 16,15.
EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 601, 711, 1171, 1198
Art. 2
2.9
CENTARO, CARUSO
Al comma 5, sopprimere le parole: «, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione.
2.9 (testo 2)
CENTARO, CARUSO
Al comma 5, sopprimere le parole: «, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione.
2.12
CENTARO
AI comma 6 sopprimere le parole: «e la difesa», «amministrativa,» e «e disciplinare».
2.12 (testo 2)
CENTARO
Sopprimere il comma 6.
Art. 3
3.8
CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti «ogni quattro anni».
3.8 (testo 2)
CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti «almeno ogni quattro anni».
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