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Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 361 del 27/11/2012
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
Al comma 3, sostituire le parole: «le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni» con le seguenti: «le fondazioni e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni».
Al comma 3, sopprimere le parole: «e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.».
MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. ''L'individuazione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui al comma 3 si intende effettuata dal CNF''».
Art. 2
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere, altresì, iscritti:
a) coloro che hanno precedentemente svolto le funzioni di avvocato dello Stato;
b) coloro che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile ma tali iscritti, nei primi due anni dall'iscrizione, non possono esercitare la professione nei circondari nei quali hanno svolto le proprie funzioni nei quattro anni antecedenti;
c) i professori universitari di ruolo dopo tre anni di insegnamento di materie giuridiche previo periodo abbreviato di un anno di pratica e il superamento della prova scritta dell'esame di Stato previsto dall'articolo 46.
L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21».
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e possono esservi iscritti gli avvocati dello Stato che abbiano cessato detta funzione. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21».
Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «oppure hanno svolto il periodo semestrale di pratica forense e conseguito il diploma biennale alla Scuola di Specializzazione per le professioni forensi di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre».
Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«c) coloro che hanno svolto il periodo semestrale di pratica forense e conseguito il diploma biennale alla Scuola di Specializzazione per le professioni forensi di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre».
Al comma 5, sostituire le parole: «e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali» con le seguenti: «e la difesa avanti agli organi giurisdizionali».
Sopprimere il comma 6.
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori previsti dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzata a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono comunque consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi».
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni».
Al comma 6 sostituire il secondo periodo con il seguente: «È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».
Art. 3
DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, MARITATI, CECCANTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI
Al comma 3, sopprimere le parole: «per quanto possibile».
Art. 4
Al comma 4, dopo la parola: «avvocato», inserire le seguenti: «, in quanto tale,» e, in fine, aggiungere le parole: «tra avvocati e multidisciplinari».
Art. 5
Al comma 1, sopprimere le parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183,».
GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI
Al comma 2, sopprimere le lettere f) e g).
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera h), inserire le seguenti:
«h-bis) prevedere che il socio debba dichiarare se ha partecipazioni in altre società di capitali e che sia sempre assicurata l'assoluta trasparenza della proprietà e dell'amministrazione della società;
h-ter) prevedere il divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti ai sensi dell'articolo 1261 del codice civile;
h-quater) prevedere che il voto in assemblea può essere capitario o proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta; lo statuto può prevedere gradi di associazione differenziati attribuendo ai medesimi una diversa partecipazione alle votazioni ed alla nomina degli amministratori; nel caso di società cooperative il voto capitario è obbligatorio;
h-quinquies) prevedere che vi sia distinzione tra gli utili, da distribuire in misura proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote, ed i compensi, attribuibili secondo l'opera concretamente prestata e l'apporto e il conferimento professionale del socio;
h-sexies) prevedere la possibilità della sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni e siano in possesso dei requisiti di legge;
h-septies) prevedere che gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale debbano essere approvati con una maggioranza pari ai tre quarti del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni convertibili;
h-octies) prevedere che la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovi soci deve essere prevista la clausola di gradimento da parte di tutti i soci esistenti; se la società è costituita a tempo indeterminato è sempre ammesso il recesso del socio previo preavviso non inferiore a sei mesi. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
h-nonies) prevedere che solo i soci possano assumere cariche amministrative nella società; è ammessa la nomina di non soci per l'espletamento di funzioni amministrative che richiedano specifiche professionalità;
h-decies) prevedere che lo statuto sociale non debba contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato;
h-undecies) prevedere che ogni anno gli utili siano ripartiti ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendo li dagli utili dovuti allo stesso. La società percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci, a corrisponderlo alla Cassa forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera h-sexies);
h-duodecies) prevedere che le società tra avvocati siano iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci hanno domicilio professionale nella sede della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale;
h-terdecies) prevedere che l'avvocato possa essere socio in una sola società di cui al comma 1;
h-quaterdecies) prevedere che gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possano stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile;
h-quinquiesdecies) prevedere che il socio sia escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile;
h-sexiesdecies) prevedere che le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale debbano contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 12;
h-septiesdecies) prevedere che l'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società deve essere effettuata di regola dai soci; è ammessa la nomina di altri professionisti per l'esercizio di specifiche funzioni professionali e quando lo richieda l'esigenza di disporre di specifiche professionalità salva la responsabilità di almeno un socio nella trattazione dell'affare; la designazione del socio incaricato della singola prestazione è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificati al cliente tutti i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero«quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati;
h-octiesdecies) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183».
Conseguentemente, sopprimere la lettera m).
Art. 6
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. - (Segreto professionale). – 1. L'avvocato e i suoi collaboratori e dipendenti sono vincolati al segreto professionale di cui all'articolo 622 del codice penale.».
Art. 7
Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Anche coloro che hanno maturato il diritto di iscrizione all'albo degli avvocati italiani possono, ove lo richiedano, iscriversi pur risiedendo ed esercitando la propria professione prevalente all'estero.».
Art. 9
Al comma 2, sostituire le parole: «, almeno biennali,», con le seguenti: «di durata biennale».
D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 2, sopprimere le parole: «o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione».
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 4;
b) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale».
DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o da associazioni forensi».
Al comma 3, sostituire le parole: «presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni» con le seguenti: «con la collaborazione delle facoltà di giurisprudenza e del CNF».
Al comma 4, sostituire le parole: «del titolo di specializzazione per comprovata esperienza professionale» con le seguenti: «del percorso professionale svolto, obiettivamente valutabile, nel settore di specializzazione scelto dall'avvocato».
Al comma 4, sostituire le parole: «che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.» con le seguenti: «che dimostrino in maniera obiettiva di avere esercitato, come stabilito dal regolamento di cui al comma 1, consistente e rilevante attività professionale in uno o più settori di specializzazione per almeno cinque anni.».
Conseguentemente al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo da: «Il regolamento» a: «specializzazione».
MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 5, sostituire le parole: «spetta in via esclusiva al CNF» con le seguenti: «spetta al Ministero della giustizia.».
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «esclusivamente dal CNF» con le seguenti: «dal Ministero della giustizia».
Al comma 8 sopprimere le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge».
Art. 10
Al comma 2 sopprimere le parole: «e non devono essere comparative con altri professionisti».
Art. 11
DELLA MONICA, BUBBICO, BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI, MARITATI, GALPERTI, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI
Sopprimere il comma 2.
DELLA MONICA, BUBBICO, BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI, MARITATI, GALPERTI, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI
Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età;».
Al comma 2 sostituire le parole: «dopo venticinque anni di iscrizione all'albo» con le seguenti: «dopo venti anni di iscrizione all'albo».
CECCANTI, DELLA MONICA, BUBBICO, BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI, MARITATI, GALPERTI, CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, FIORONI
Al comma 2, sopprimere le parole: «i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo;»
MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA
Al comma 2, dopo le parole: «del Parlamento europeo» inserire le seguenti: «sospesi ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis;».
Conseguentemente,
a) all'articolo 20, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica gli avvocati componenti gli organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo.»;
b) all'articolo 21, al comma 6, sostituire le parole: «componenti gli organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo» con le seguenti: «sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 20».
Al comma 3, in fine, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed in maniera tale da non compromettere l'attività ordinaria dell'avvocato con un carico orario troppo gravoso, tenuto anche conto della frequenza contemporanea ai corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista».
Sostituire la rubrica «Art. 10 – (Formazione continua)» con la seguente: «Art. 10 – (Obbligo di aggiornamento)».
Art. 12
Al comma 1 sopprimere le parole: «L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.».
Al comma 1 sostituire le parole: «L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.» con le seguenti: «In caso di bisogno l'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.».
Al comma 2, dopo la parola: «collaboratori,» inserire la seguente: «tirocinanti».
Art. 13
Al comma 1 sostituire le parole: «a titolo gratuito» con le seguenti: «a titolo gratuito purché risulti, comunque, un accordo scritto in tal senso, dovendo questo poter essere verificabile in sede di controllo fiscale».
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di liquidazione giudiziale dei compensi è, comunque, salvo ogni accordo ulteriore preso previamente con il cliente relativamente alla percentuale sul valore dell'affare o su quanto il medesimo possa giovarsene come previsto al comma 3.».
Al comma 8, sostituire le parole: «negli ultimi tre anni» con le seguenti: «relativamente a tale controversia».
Art. 14
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svolgono abitualmente la pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, può non dare luogo a rapporto di lavoro subordinato».
Conseguentemente all'articolo 41, comma 12, sopprimere le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo,» con le seguenti: «, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge lo pratica e di ogni altro avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di questi,».
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, può non dare luogo a rapporto di lavoro subordinato».
Art. 15
Al comma 3 sostituire le parole: «, gli elenchi ed i registri» con le seguenti: «e gli elenchi».
Conseguentemente al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «, allegato al registro, di cui alla lettera g».
Conseguentemente all'articolo 17, comma 11, sopprimere la parola: «allegato».
Art. 17
Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «condanne» inserire la seguente: «definitive».
Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «380» inserire le seguenti: «, ma solo in caso di recidiva se il reato non è commesso ai danni di un imputato per il quale la legge commina l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni,».
Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».
Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: «dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi» con le seguenti: «per i soli praticanti abilitati dopo».
Al comma 13 sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».
Al comma 14 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».
Dopo il comma 15 inserire il seguente:
«15-bis. In ogni caso all'avvocato reiscritto sarà riconosciuto tutto il periodo contributivo precedentemente attribuitogli, salvo ricongiungimento oneroso per il periodo compreso tra cancellazione e reiscrizione».
Dopo il comma 15 inserire il seguente:
«15-bis. In ogni caso all'avvocato reiscritto sarà riconosciuto tutto il periodo contributivo precedentemente attribuitogli».
Art. 18
Al comma 1, dopo le parole: «La professione di avvocato» inserire le seguenti: «, salva la possibilità di essere sospesi dall'esercizio professionale secondo il dettato dell'articolo 20».
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con l'esercizio» inserire la seguente: «effettivo».
Al comma 1 sopprimere la lettera d).
Conseguentemente sopprimere l'articolo 19.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico anche se con orario di lavoro limitato».
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «anche se con orario di lavoro limitato» con le seguenti: «diverso dal rapporto di pubblico impiego a part time ridotto tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'orario di lavoro».
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «anche se con orario di lavoro limitato» con le seguenti: «diverso dal rapporto di pubblico impiego a part time ridotto tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici che abbiano ottenuto iscrizione all'albo forense ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 56 e seguenti, e che risultavano iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339».
Art. 19
Al comma 1 dopo le parole: «sperimentazione pubblici» inserire le seguenti: «oltre che con l'attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di uno o più colleghi».
Al comma 1 aggiungere, in fine il seguente periodo: «È altresì compatibile col rapporto di pubblico impiego a part time ridotto tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici che abbiano ottenuto iscrizione all'albo forense ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 56 e seguenti, e che risultavano iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339».
Art. 20
Al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'avvocato», con le seguenti: «l'avvocato o il praticante abilitato».
Al comma 2 sostituire le parole: «L'avvocato iscritto all'albo può» con le seguenti: «L'avvocato iscritto all'albo e il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possono».
Al comma 3 sostituire le parole: «Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2,» con le seguenti: «Della sospensione e delle sue motivazioni sommarie».
Al comma 3 sostituire le parole: «nell'albo» con le seguenti: «nell'apposito elenco previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera e)».
Art. 21
Sopprimere l'articolo 21.
Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione».
Conseguentemente all'articolo 17, comma 9, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art 21. – (Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri). – 1. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllare se permangano i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
2. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda a tale revisione periodica o la compia con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.».
Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione».
Conseguentemente all'articolo 17, comma 9, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).
Sostituire le parole, ove ricorrano,: «effettivo, continuativo, abituale e prevalente» con le seguenti: «effettivo e continuativo» e sostituire le parole: «effettività, continuità, abitualità e prevalenza» con le seguenti: «effettività e continuità».
Conseguentemente sostituire le medesime parole, ove ricorrano, in tutti gli altri articoli.
Al comma 2 sopprimere le parole: «anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale».
Al comma 7, lettera c), sopprimere la parola: «continuativa» e sostituire le parole: «qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza» con le seguenti: «anche solo transitoriamente e parzialmente invalidante, qualora abbisognino di tale assistenza per attendere agli atti quotidiani di vita».
Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «di prossimi congiunti o del coniuge» con le seguenti: «parenti prossimi od acquisiti».
Al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«d) per gli avvocati sospesi dalla professione ai sensi dell'articolo 20, comma 1 e 2, per il periodo di sospensione;».
Al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«d) per i cinque anni successivi all'iscrizione all'albo;».
Al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«d) dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età».
AGOSTINI, DELLA MONICA, BUBBICO, MERCATALI, ADAMO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: «obbligo di iscrizione alla previdenza forense».
Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:
«9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri reddituali, professionali,il mancato raggiungimento dei quali comporta l'esonero dai pagamenti contributivi alla Cassa medesima, salvo adesione volontaria, e determina le eventuali altre condizioni di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni.».
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione dovuta nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali ed eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo».
Art. 22
Al comma 1 sostituire le parole: «almeno cinque anni» con le seguenti: «almeno quattro anni».
Sopprimere il comma 2.
Al comma 4, sostituire le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «purché iscritti all'albo dei patrocinanti alle giurisdizioni ordinarie da almeno cinque anni».
Art. 23
Al comma 1 sopprimere le parole: «ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta».
Art. 24
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Gli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) costituiscono l'ordine forense.».
Al comma 1 sostituire le parole: «negli albi degli avvocati» con le seguenti: negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i)».
Al comma 3 sostituire le parole: «, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti,» con le seguenti: «e sono finanziati, senza scopo di lucro ma solo in misura tale da ottenere il pareggio di bilancio, dai contributi degli iscritti in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti;».
Art. 25
Al comma 1 sostituire le parole: «degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati» con le seguenti: «e circondariale forense, composto dagli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i)».
Art. 27
Al comma 1 sostituire le parole: «dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali.» con le seguenti: «dagli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i).».
Art. 28
Al comma 2 sostituire le parole: «negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti,» con le seguenti: «all'ordine circondariale forense».
Al comma 2 sostituire le parole: «per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione» con le seguenti: «sospesi dall'esercizio della professione di diritto o a seguito di sanzione disciplinare».
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni lista le candidature sono costituite da un numero uguale di donne e di uomini».
Art. 29
CECCANTI, MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;»
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, dopo la parola: «eletti» inserire le seguenti: «dagli iscritti agli Ordini con voto segreto».
Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «redatti secondo regole di contabilità che garantiscano l'economicità della gestione conformemente alle prescrizioni del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1.».
Al comma 3 dopo le parole: «è autorizzato» aggiungere le seguenti: «senza fini di lucro».
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine le parole: «, in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti;».
Art. 30
Al comma 4 sostituire le parole: «albo, elenco o registro» con le seguenti: «albo ed elenco».
Al comma 4 sostituire le parole: «da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3» con le seguenti: «dal CNF in misura proporzionale al reddito professionale degli iscritti».
Art. 35
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «all'articolo 13» con le seguenti: «al comma 6 dell'articolo 13».
CECCANTI, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale».
Al comma 2 sostituire le parole: «e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio,» con le seguenti: «, senza alcun scopo di lucro al fine esclusivo di ottenere il pareggio di bilancio,».
Al comma 2, sostituire le parole: «quantomeno il pareggio di bilancio» con le seguenti: «il pareggio di bilancio senza scopo di lucro ulteriore».
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «albi ed elenchi» aggiungere le seguenti: «in maniera proporzionale al reddito professionale dei medesimi».
Art. 37
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con regolamento adottato dal CNF, previo parere favorevole del Ministro della giustizia, è stabilita la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative fra i consiglieri del CNF».
Art. 41
Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni» con le seguenti: «con anzianità di iscrizione all'albo di almeno due anni».
FINOCCHIARO, DELLA MONICA, CASSON, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«e) per un periodo non superiore a nove mesi dei diciotto mesi previsti per la durata della pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio può consistere nella frequenza di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Il diploma conseguito presso le scuole di Specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esonera il tirocinante in possesso del certificato di compiuta pratica forense dal superamento dell'esame di cui all'articolo 46 della presente legge».
FINOCCHIARO, DELLA MONICA, CASSON, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il più ampio accesso e il migliore esercizio del tirocinio professionale, i Consigli dell'ordine istituiscono borse di studio in misura proporzionale al numero dei praticanti iscritti al registro dei praticanti e, comunque, in misura non inferiore ad un ventesimo degli iscritti».
FINOCCHIARO, DELLA MONICA, CASSON, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9-bis. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui all'articolo 43. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato».
GALPERTI, CECCANTI, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI
Al comma 11, sopprimere le parole: «di diritto».
Al comma 11, sostituire le parole: «Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «Decorsi i primi tre mesi di pratica complessiva, al praticante avvocato è dovuto, con apposito contratto, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito, in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti degli studi professionali».
FINOCCHIARO, DELLA MONICA, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CASSON, ADAMO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI
Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il primo semestre».
Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le parole: «decorso il primo semestre,».
Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: «decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato» con le seguenti: «decorsi i primi tre mesi di pratica complessiva, al praticante avvocato è dovuto, con apposito contratto, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito, in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti degli studi professionali».
FINOCCHIARO, DELLA MONICA, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CASSON, ADAMO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI
Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».
Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le parole: «e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato».
FINOCCHIARO, DELLA MONICA, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CASSON, ADAMO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI
Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ove previsto dai rispettivi ordinamenti».
FINOCCHIARO, DELLA MONICA, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CASSON, ADAMO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI
Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».
Sostituire il comma 12 con il seguente:
«12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare sino al superamento dell'esame di abilitazione, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare; alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro».
Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «laurea in giurisprudenza» inserire le seguenti: «e dietro compenso».
Al comma 12, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nei medesimi ambiti, decorsi ulteriori sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, il praticante avvocato può esercitare anche attività indipendente dall'avvocato presso il quale svolge la pratica.».
Conseguentemente sopprimere la parola: «sostitutivo»: all'articolo 15, comma 1, lettera h); all'articolo 17, commi 10 e 12, ove ricorre; all'articolo 29, comma 1, lettera c).
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto oltre a quelli svolti successivamente quale praticante abilitato o semplice collaboratore se non si è fatto richiesta per l'abilitazione, nel limite di sei anni complessivi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici. Questi mesi potranno essere riscattati anche solo in parte, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e indipendentemente a quale cassa di previdenza si sia iscritti, salva la loro non coincidenza con gli anni di iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria e agli anni di laurea riscattabili.».
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto oltre a quelli svolti successivamente quale praticante abilitato o semplice collaboratore se non si è fatto richiesta per l'abilitazione, nel limite di tre anni complessivi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici. Questi mesi potranno essere riscattati anche solo in parte, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e indipendentemente a quale cassa di previdenza si sia iscritti, salva la loro non coincidenza con gli anni di iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria e agli anni di laurea riscattabili.».
Al comma 13, lettera b), sopprimere le parole: «tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato,» con le seguenti: «tenuto conto anche di situazioni riferibili alla salute e alla maternità e paternità, pur se derivante da adozione, del praticante avvocato».
Ai comma 13, lettera b), sostituire le parole: «all'età, alla salute,» con le seguenti: «alla salute e».
Al comma 14, sostituire le parole: «Il praticante può» con le seguenti: «Al praticante è concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputa necessario al fine di svolgere più proficua pratica potendo pure».
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. Al praticante è concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputa necessario al fine di svolgere più proficua pratica.».
Art. 43
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza facoltativa e con profitto, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale post-universitari tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi a cui possono partecipare tutti, anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti all'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, purché laureati secondo l'articolo 2, comma 3, deve essere possibile più volte nel corso dell'anno. Dopo il superamento della verifica finale, comunque ripetibile, di tale corso l'esame di Stato si articolerà sempre, relativamente alla prova scritta, nella sola redazione dell'atto giudiziario di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo. 46.».
Conseguentemente al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «centosessanta» con la seguente: «cento».
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza facoltativa e con profitto, per un periodo di diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui possono partecipare tutti, anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti all'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, deve essere possibile più volte nel corso dell'anno. Dopo il superamento della verifica finale, comunque ripetibile, l'esame di Stato si articolerà sempre, relativamente alla prova scritta, nella sola redazione dell'atto giudiziario di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo. 46.».
Sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione» con le seguenti: «per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione post-universitari».
Conseguentemente al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «centosessanta» con la seguente: «cento».
BUBBICO, FIORONI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, ADAMO, CECCANTI
Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «nove».
Al comma 1 sostituire le parole: «dagli altri soggetti previsti dalla legge.» con le seguenti: «da altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati.».
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli analoghi corsi di indirizzo professionale annuali o biennali tenuti da ordini e associazioni forensi precedentemente alla presente legge sono parificati di diritto a tali corsi salvo, per coloro che hanno frequentato per periodi più brevi e fossero facoltativamente interessati a tale riconoscimento, una eventuale integrazione oraria e la verifica finale del profitto, ove non fosse già prevista nei corsi precedentemente frequentati.».
FINOCCHIARO, DELLA MONICA, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CASSON, ADAMO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la gratuità degli stessi».
Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «formazione» aggiungere le seguenti: «senza maggiori oneri o costi».
Al comma 2, lettera d), sopprimere il periodo: «Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza».
Art. 45
Al comma 3, sostituire le parole: «maggior periodo di tirocinio» con le seguenti: «maggior periodo di tirocinio in Italia».
Al comma 3, sostituire le parole: «in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio» con le seguenti: «dal candidato a scelta fra quelle dove ha svolto per uguali periodi il tirocinio».
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
«Art. 45-bis.
L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.
L'esame di Stato si svolge con periodicità semestrale o annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione».
Art. 46
Al comma 1 dopo le parole: «l'esame di Stato» inserire le parole: «e, che si svolge con periodicità semestrale,».
Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il superamento delle prove scritte rimane sempre valido anche per accedere alle successive prove orali.».
Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il superamento delle prove scritte rimane valido anche per accedere alle prove orali dei successivi quattro anni».
Al comma 3, sostituire parole: «diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale» con le seguenti: «diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile o penale a scelta del candidato».
Conseguentemente sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e penitenziario» con le seguenti: «ordinamento giudiziario, penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta obbligatoria precedente.».
Al comma 5, sostituire le parole: «II Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo lo correzione degli elaborati scritti.» con le seguenti: «Le prove scritte ed orali si svolgono due volte all'anno, presso tutte le sedi di corte d'appello, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Per ragioni di ordine e di equità le corti d!appello inerenti alle zone più densamente popolate duplicheranno o triplicheranno le sedi di esame ove fare svolgere la sola prova scritta, equamente distribuendole sul territorio loro inerente, ed anche le relative commissioni e sottocommissioni esaminatrici saranno equamente distribuite nelle diverse sedi di esame scritto. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti. Tali abbinamenti non possono ripetersi se non dopo quattro volte.».
Al comma 5, sostituire le parole: «Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.» con le seguenti: «Le prove scritte ed orali si svolgono due volte all'anno, presso tutte le sedi di corte d'appello, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti. Tali abbinamenti non possono ripetersi se non dopo quattro volte.».
Al comma 5 dopo le parole: «correzione degli elaborati scritti.» inserire il seguente periodo: «Per ragioni di ordine e di equità le corti d'appello inerenti alle zone più densamente popolate duplicheranno o triplicheranno le sedi di esame ove fare svolgere lo sola prova scritta, equamente distribuendole sul territorio loro inerente, ed anche le relative commissioni e sottocommissioni esaminatrici saranno equamente distribuite nelle diverse sedi di esame scritto.».
Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: «nella medesima sede della prova scritta» con le seguenti: «nell'unica sede di corte d'appello corrispondente alla sede della prova scritta».
Al comma 7, sostituire le parole: «Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali.» con le seguenti: «Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia è consentito l'ausilio dei testi di legge con citazioni giurisprudenziali.».
Al comma 7 sostituire le parole: «Con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti» con le seguenti: «Con l'ausilio dei testi di legge e relativi commenti».
Al comma 7 sostituire le parole: «senza commenti» con la seguente: «annotati».
Al comma 7, sostituire le parole: «e citazioni giurisprudenziali» con le seguenti: «; è tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali».
Al comma 7 dopo le parole: «su cui il candidato sostiene la prova.» aggiungere il seguente periodo: «Al fine di non creare disparità tra i candidati in caso di furto dei testi di legge portati dai medesimi per le prove scritte, i locali che li custodiscono vengono sorvegliati giorno e notte fino al ritiro dei medesimi dopo le prove scritte.».
Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le durata delle prove scritte, a partire dal momento della dettatura o dalla consegna del testo ciclostilato a tutti i candidati, viene così fissata: per lo svolgimento delle due prove consistenti in un parere motivato i candidati avranno nove ore di tempo mentre per la prova consistente in un atto i candidati avranno dieci ore di tempo.».
Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, all'accesso in sede di esame scritto, vengono predisposti appositi meccanismi di custodia dei soli beni personali la cui introduzione non è consentita, sotto la supervisione della commissione esaminatrice».
Al comma 10, sostituire le parole: «al tema» con le seguenti: «proprio al medesimo tema».
Art. 48
Al comma 1 inserire, in fine, il seguente periodo: «La frequenza ai corsi di formazione disciplinati dall'articolo 41 resta sempre facoltativa per tutti coloro che, fino al terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, maturino i requisiti per sostenere l'esame di Stato con la previgente normativa».
Al comma 1 inserire, in fine, il seguente periodo: «La frequenza ai corsi di formazione disciplinati dall'articolo 41 resta sempre facoltativa per tutti coloro che, fino al secondo anno successivo atta data di entrata in vigore detta presente legge, maturino i requisiti per sostenere l'esame di Stato con la previgente normativa».
Art. 49
Al comma 1, sostituire le parole: «Per i primi due anni» con le seguenti: «Per i primi tre anni» e dopo il comma 1 inserire il seguente:
«2. Per i successivi due anni le modalità delle sole prove orali sono disciplinate dalle norme previgenti».
Al comma 1, sostituire le parole: «Per i primi due anni» e con le seguenti: «Per i primi cinque anni».
Art. 50
DELLA MONICA, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, ADAMO, MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 50. - (Organi del procedimento disciplinare). 1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante.
2. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.
3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.
4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo
5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità.
6. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
7. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
8. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.
9. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.
10. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.
11. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il presidente del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.
12. Il Collegio giudicante è presieduto dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8.
13. Fermo quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, per i componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
14. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.
15. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.
16. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.
17. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.
18. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.
MARITATI, DELLA MONICA, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, ADAMO, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del consiglio distrettuale di disciplina devono essere avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno dieci anni».
MARITATI, DELLA MONICA, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, ADAMO, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta».
D'AMBROSIO, MARITATI, DELLA MONICA, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, ADAMO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'ineleggibilità al consiglio distrettuale di disciplina».
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, ADAMO, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i due mandati immediatamente successivi alla cessazione».
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3, sopprimere le parole: «, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina».
Al comma 4, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
Al comma 4, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».
Art. 53
Al comma 4, sostituire la parola: «impedisce» con le seguenti: «può impedire».
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«6. Le sanzioni definitive vengono annotate, mediante una sintesi dei provvedimenti relativi comprensiva di cause e motivazioni, negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del CNF. Sui medesimi siti web deve, inoltre, essere liberamente consultabile pure il provvedimento integrale».
Art. 56
Art. 57
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che sia volontaria, senza che ciò comporti interruzione del procedimento disciplinare».
Art. 58
Al comma 2 sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
Al comma 2 sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quaranta giorni».
Art. 59
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 59. – (Procedimento disciplinare) – 1. Al procedimento disciplinare si applicano le norme e le garanzie del codice di procedura penale in quanto compatibili».
Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».
Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni».
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «nel corso della fase istruttoria e del dibattimento» con le seguenti: «nel corso del dibattimento».
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «per qualsiasi motivo in dibattimento» con le seguenti: «reale e verificabile impossibilità».
Art. 60
Al comma 1 sopprimere le parole: «; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni».
Al comma 6 sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
Al comma 6 sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».
Art. 61
Al comma 1 sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».
MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI
Al comma 1, dopo le parole: «ad apposita sezione disciplinare del CNF» inserire le seguenti: «composta di nove componenti effettivi e due supplenti, nominati dal CNF fra i suoi stessi componenti».
Art. 62
Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove deve essere affissa prontamente anche l'eventuale rettifica o cancellazione del provvedimento».
Al comma 10 sopprimere le parole: «, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine».
Art. 63
Al comma 1 sostituire le parole: «Il CNF può richiedere» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia ed il CNF possono richiedere».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «può inoltre nominare» con le seguenti: «possono inoltre nominare».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «inviano al CNF» con le seguenti: «inviano al Ministro della giustizia ed al CNF».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «Il CNF può disporre» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia e il CNF possono disporre».
Art. 65
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