PSEUDO riforma forense: insopportabile arroganza dei parlamentari avvocati (io so' io e voi non...)

Riforma della professione di avvocato - l'iter per giungere alla l. 247/12
Stampa
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 

(da www.servizi-legali.it )

Il 9 ottobre 2012 la Camera (seduta n. 699) ha esaminato i primi 18 articoli della proposta di legge di riforma forense, Atto Camera 3900. Sull'art. 18, relativo alle incompatibilità nella professione di avvocato, resta da discutere l'emendamento 18.10 dell'On. Di Pietro e poi votare l'articolo nel suo insieme.

E' stato respinto l'emendamento 18.2, teso a consentire lo svolgimento della professione di avvocato al lavoratore dipendente ad orario limitato. Dunque s'è approvato il disposto della lettera d) dell'art. 18 per cui la professione di avvocato è incompatibile "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

E' stato pure respinto l'emendamento 18.9, presentato dall'On. Di Pietro per cui «I membri del Parlamento non possono esercitare l'attività di avvocato per la durata del loro mandato».

Riflettiamo se sia ragionevole o meno la conseguente reintroduzione dell'incompatibilità (recentemente abrogata, "in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012", in forza dell'art. 3. comma 5-bis del d.l. 138/2011 e in forza del DPR 137/2012) tra impiego pubblico a part time ridotto ed esercizio della professione forense. Confrontiamo, inoltre, tale reintroduzione di incompatibilità per i dipendenti pubblici a part time ridotto con la previsione eventuale di una incompatibilità all'esercizio di una professione forense per i parlamentari (proposta da un emendamento dell'On. Di Pietro che però è stato respinto dall'Assemblea della Camera, il 9 ottobre 2012, dopo gli interventi sdegnati e orgogliosi di numerosi avvocati parlamentari).

L'incompatibilità dei dipendenti pubblici a part time ridotto apparirà (soprattutto alla luce della sentenza della Corte costituzionale 189/2001) una inutile (e, comunque, sproporzionata) vessazione liberticida. Invece l'incompatibilità del mandato parlamentare con l'iscrizione nell'albo forense dovrebbe, a mio avviso, sembrare giustificata.

Quel che certamente non può ammettersi, costituendo evidente profilo di incostituzionalità per irragionevolezza e disparità di trattamento (che imporrebbe al Presidente della Repubblica di non promulgare l'eventuale legge che in tal senso disponesse) è che si commini la cancellazione dall'albo forense dell'avvocato per mancato esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, e che poi di tale principio non si faccia applicazione nei confronti dei parlamentari avvocati; continuando, nei loro confronti, a prevederne la permanenza d'iscrizione negli albi nonostante sia evidente e sacrosanto che la democrazia elettiva imponga che il parlamentare deve alla Nazione un effettivo, continuativo, abituale e prevalente esercizio del mandato parlamentare al quale va sacrificato l'effettivo, continuativo, abituale e prevalente esercizio della professione di avvocato.

Lilla Laperuta, in un articolo pubblicato il 17/4/2012 su www.diritto.it scriveva, a commento di quello che ora è l'art. 21 del testo all'esame della Camera: "...  uno dei nodi più caldi della riforma. L’articolo, si ricorda richiede all’avvocato l’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall’albo, e rinvia ad un regolamento ministeriale, previo parere del CNF, la definizione delle modalità di accertamento di tali requisiti.
Molti i dubbi sollevati circa la sua costituzionalità e compatibilità con la normativa e la giurisprudenza di diritto europeo.
In primis, gli effetti distorsivi sul principio della libera concorrenza fra colleghi: è lecito che colleghi Avvocati e concorrenti, anche se più affermati o eletti in consigli  dell'ordine o altri organismi possano privare i rispettivi colleghi dell'iscrizione all'Albo e del lavoro?
La Corte di giustizia europea, con indirizzo ben consolidato, si è espressa sempre contro norme che individuano nella continuità di un’attività professionale il requisito cui venga subordinato il riconoscimento di un qualsiasi beneficio, la possibilità di accesso a uno status determinato, una qualifica o un trattamento, e ciò lo ha fatto a tutela della dignità del professionista poiché ravvisava in tali norme possibilità di discriminazione anche indiretta a scapito delle donne e dei soggetti deboli in genere."

La Laperuta coglie nel segno: soprattutto facendoci capire che la Corte di giustizia censurerebbe una riforma della professione d'avvocato che condizioni alla continuità (e alle altre suddette connotazioni) della attività professionale la possibilità d'accesso allo status e al lavoro professionale di avvocato, o vi condizioni il mantenimento nel tempo della possibilità di continuare a svolgere la professione forense.

Se, dunque, si vorrà consentire ai parlamentari di continuare a fare l'avvocato lo si dovrà consentire riconoscendo che alla professione di avvocato essi debbano riservare piccola parte del lovo impegno, ed occorrerà coerentemente cancellare la comminatoria di cancellazione dall'albo per tutti gli avvocati in conseguenza del mancato esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione.

Inoltre, per logica conseguenza, bisognerà cancellare la previsione di incompatibilità tra esercizio della professone di avvocato e impiego pubblico a part time ridotto. Infatti, se si riterrà che non ci sia nulla di scandaloso nel consentire al parlamentare di svolgere anche la professione di avvocato (purchè, ovviamente, in maniera non prevalente rispetto alla sua altissima funzione di rappresentante del popolo nel Parlamento), si dovrà ammettere che anche il semplice impiegato pubblico a part time ridotto (tra il 30% e il 50% dell'orario ordinario di lavoro) possa svolgere anche la professione di avvocato. Esso impiegato pubblico, evidentemente, è meno "pericoloso" dell'avvocato parlamentare (per usare lo stesso metro di valutazione adoperato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390/2006) riguardo ai rischi di conflitti di interesse, di accaparramento di clientela, di carenza di autonomia e indipendenza. Basta leggere la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001 per capire come nei confronti del dipendente pubblico a part time ridotto siano ampiamente sufficienti le regole di prevenzione dei conflitti di interessi, di prevenzione dell'accaparramento di clientela e di prevenzione della carenza di autonomia e indipendenza che furono approntate dalla l. 662/96 (art. 1, commi da 56 a 65). Di certo non si possono trattare i dipendenti pubblici a part time ridotto come i servi fisci dell'epoca romana; soprattutto in considerazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001 ha definitivamente chiarito che il regime di part time ridotto elide il tradizionale vincolo di esclusività della prestazione di lavoro del dipendente pubblico.

Credo si possa parlare di arroganza dei nostri parlamentari avvocati con riferimento a quanti hanno votato a favore (nella seduta della Camera n. 699 del 9 ottobre 2012) dell'art. 11 del progetto di legge di riforma forense, i primi due commi del quale, nel testo risultante dagli emendamenti, prevedono: "1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione  nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia. 2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative ed i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche."  Non è logico consentire al Parlamentare (o al membro di consiglio regionale o del consiglio della provincia di Trento o di Bolzano) di esercitare la professione forense senza l'aggiornamento di professionalità richiesto a tutti gli avvocati: esser parlamentari o membri d'altra assemblea legislativa non garantisce affatto l'aggiornamento professionale d'avvocato. Basti dire che questo ha ad oggetto non solo le leggi nazionali o regionali che sopravvengono ma anche la giurisprudenza, la dottrina, le prassi amministrative, la giurisprudenza della Corte di giustizia, della Corte europea dei diritti dell'uomo, la sopravveniente normativa dell'Unione europea e del diritto internazionale pattizio.

L'arroganza o la saggezza dei parlamentari avvocati sarà di nuovo evidente quando dovranno votare sul comma 6 dell'art. 21 del progetto di riforma forense per cui "La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica , per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale ai sensi dell'art. 20 e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonchè per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica equivalente".

SPERIAMO NON SI CONFERMI ANCORA VIGENTE, COME REGOLA DELLA NOSTRA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO, LA SIMPATICA RIVENDICAZIONE DELLA "DIVERSITA' NOBILIARE", DECLAMATA DAL MARCHESE DEL GRILLO, "IO SO' IO E VOI NON SIETE UN CAZZO" ?

FAI VALERE IL TUO DIRITTO AL LIBERO LAVORO INTELLETTUALE ! Aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com (conta già centinaia di adesioni).