PSEUDO riforma forense: incostituzionale e disapplicabile l'art. 18 su incompatibilità dell'avvocato

Riforma della professione di avvocato - l'iter per giungere alla l. 247/12
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(da www.servizi-legali.it ) In tema di incompatibilità nella professione forense questo è il testo dell'art. 18 della proposta di legge di riforma forense (Atto Camera 3900), approvato (manca solo la discussione dell'emendamento 18.10 dell'On. Di Pietro e la votazione finale sull'articolo) dall'Aula della Camera il 9 ottobre 2012:

Art. 18.
(Incompatibilità).

1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente e con l'esercizio dell'attività di notaio, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o consulenti del lavoro;
b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato."

Leggi di seguito le ragioni per le quali, nella parte in cui prevede che la professione di avvocato è incompatibile "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato" e' evidentemente incostituzionale o, comunque, è da disapplicare (se sarà approvato) ...

 

E' SBAGLIATO REINTRODURRE SOLO PER GLI AVVOCATI UNA TIPIZZAZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'. IL COMMA 5-BIS DELL'ART. 3 DEL D.L. 138/2011 E IL COMMA 5, LETTERA A, DEL MEDESIMO ART. 3, INFATTI, HANNO CANCELLATO PER TUTTE LE PROFESSIONI (compresa quella di avvocato) LA TIPIZZAZIONE DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' PREVENTIVE E HANNO LASCIATO AI CONSIGLI DEGLI ORDINI LOCALI LA VALUTAZIONE IN CONCRETO DELLA RICORRENZA DI FATTI COMPROMETTENTI L'AUTONOMIA E LA INDIPENDENZA, INTELLETTUALE E TECNICA, DEL PROFESSIONISTA E DUNQUE SUFFICIENTI A SANZIONARLO DISCIPLINARMENRE (FINANCO CON LA SANZIONE ESPULSIVA DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO).

LA REINTRODUZIONE, SOLO PER GLI AVVOCATI, DELLE INCOMPATIBILITA' "PREVENTIVE" CHE IMPEDISCONO A MONTE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO (CON PRESUNZIONI ODIOSE E LIBERTICIDE DI CONFLITTI DI INTERESSI) PECCA EVIDENTEMENTE DI ECCESSO DI RIGORE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE RIDOTTO NEL PRESUMERE SUSSISTENTI (IN MANIERA NON ALTRIMENTI RIMEDIABILE CHE CON LA NEGAZIONE DELLA LIBERTA' DI LAVORO PROFESSIONALE)  CONFLITTI DI INTERESSE, ACCAPARRAMENTI DI CLIENTELA E CARENZE DI AUTONOMIA E INDIPENDENZA. PER ALTRO VERSO LA REINTRODOTTA TIPIZZAZIONE DELLA CAUSE DI INCOMPATIBILITA' PECCA DI DIFETTO DI RIGORE NEI CONFRONTI DI PARLAMENTARI, MAGISTRATI ONORARI (es. giudici di pace e VPO), amministratori di enti e società pubbliche ........................., tutti ammessi a fare anche l'avvocato. 

Basta, invece -per garantire contro conflitti di interesse, accaparramento di clientela e carenza di autonomia e indipendenza- il codice deontologico forense. Esso consente di disporre (nei casi effettivamente gravi di conflitto di interesse in concreto, di accaparramento di clientela in concreto e di carenza di autonomia e indipendenza in concreto) le adeguate sanzioni disciplinari, compresa l'estrema sanzione espulsiva della cancellazione dall'albo. Dispone, infatti, l'art. 16 del codice deontologico forense:
"ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità.
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense.
II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
"

La previsione dell'incompatibilità "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato" è incostituzionale per violazione art. 3 Cost., sotto i profli della irragionevolezza e della disparità di trattamento:

1) Irragionevolezza nella parte in cui non esclude dall'incompatibilità il lavoratore dipendente privato o pubblico il cui rapporto di lavoro sia a part time ridotto e, in base alla normativa di settore, non comporti necessaria esclusività della prestazione lavorativa. Orario di lavoro "limitato" può essere, nel settore privato anche ridottissimo, mentre nel settore pubblico può essere anche quel "part time ridotto" che, come spiega Corte cost. 189/2001, comporta certamente l'elisione -per i dipendenti pubblici che a tale part time possono accedere (non dirigenti, non polizia, non carabinieri, non magistrati ecc...)- della tradizionale esclusività della prestazione lavorativa a favore dell'ente pubblico. Ne risulta che, sia per il dipendente privato che per il dipendente pubblico, nei casi di impegno lavorativo notevolmente ridotto e in ruoli privi d'ogni capacità di impegnare l'ente verso l'esterno (cosa che è ancor più vera nei casi del dipendente pubblico a part time ridotto, che non può essere un dirigente ma solo un impiegato), è evidentemente irragionevole ogni necessità di preservare l'avvocato e i suoi clienti da rischi di conflitti di interesse, accaparramento di clientela e carenza di autonomia e indipendenza, intellettuale e tecnica.

2) Irragionevolezza e disparità ingiustificata di trattamento del dipendente pubblico a part time ridotto rispetto al socio illimitatamente responsabile o all'amministratore di società di persone aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, nonchè rispetto all'amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, e al presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione NEI CASI IN CUI L'OGGETTO DELLA ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E' LIMITATO ESCLUSIVAMENTE ALLA AMMINISTRAZIONE DI BENI, PERSONALI O FAMILIARI, E NEI CASI IN CUI TALI SOGGETTI RIVESTANO I RUOLI IN ENTI E CONSORZI PUBBLICI, O IN SOCIETA' A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO. Tali soggetti sono possono essere iscritti all'albo forense ed esercitare la professione, per quanto dispone la lettera c) dell'art. 18. E' però evidente che: 1) i soggetti elencati nella lettera c), primo periodo, dell'art. 18, non sono meno in grado di quanto non lo siano i dipendenti pubblici a part time ridotto di costituire "pericolo" per la prevenzione del conflitto di interesse dell'avvocato, per la prevenzione dell'accaparramento di clientela dell'avvocato, per la prevenzione della carenza di autonomia e indipendenza intellettuale e tecnica dell'avvocato. L'On. Di Pietro ha affermato nel suo intervento del 9 ottobre 2012 in Aula: ..........

3) Irragionevolezza e disparità ingiustificata di trattamento del dipendente pubblico a part time ridotto rispetto ai magistrati onorari (ad es. giudici di pace e vice procuratori onorari, si ricordino anche GOT e GOA) ammessi, questi ultimi, a fare l'avvocato mentre, evidentemente, non sono meno in grado di quanto non lo siano i dipendenti pubblici a part time ridotto di costituire "pericolo" per la prevenzione del conflitto di interesse dell'avvocato, per la prevenzione dell'accaparramento di clientela dell'avvocato, per la prevenzione della carenza di autonomia e indipendenza intellettuale e tecnica dell'avvocato. L'On. Di Pietro ha affermato nel suo intervento del 9 ottobre 2012 in Aula: "ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, si dice che la proposta di legge che stiamo esaminando deve «aprire» e, soprattutto, che noi in Parlamento non vogliamo garantire, diciamo così, la lobby degli avvocati.
Già in precedenza è stata approvata - come abbiamo detto prima - un'incompatibilità che non sussiste se l'oggetto delle società riguarda enti, o consorzi pubblici, o società a capitale interamente pubblico. Vale a dire che, guardate il caso, uno che fa l'avvocato non può fare l'amministratore di una società privata, ma può fare l'avvocato e l'amministratore di società pubbliche. Tutti capiscono che dietro vi è poi chi li nomina e perché vengono nominati. Quindi là possono stare e fare anche l'avvocato.
Cosa chiediamo adesso con questa proposta di legge? La norma dice che è incompatibile l'attività di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato. Innanzitutto - torno a ripetere - che è previsto come lavoro subordinato anche quello di chi lavora presso uno studio di avvocati e, quindi, questa norma confligge con questo. In secondo luogo, chiediamo perché mai chi, invece di fare l'avvocato, svolge un ruolo di magistrato non togato può fare anche l'avvocato? Noi chiediamo che l'incompatibilità, visto che l'avete estesa a tante categorie, sia estesa anche a chi ha scelto di fare il magistrato non togato! Non è possibile che una persona il giorno pari fa l'avvocato e il giorno dispari fa il magistrato, specialmente se, addirittura, nello stesso luogo. Mi pare che tutto questo sia, sì, da rendere incompatibile!
In questo senso chiedo al Governo di rivedere la posizione espressa e di esprimere un parere motivato.
"

4) Irragionevolezza e disparità ingiustificata di trattamento del dipendente pubblico a part time ridotto rispetto ai parlamentari, ammessi, questi ultimi, a fare l'avvocato mentre, evidentemente, non sono meno in grado di quanto non lo siano i dipendenti pubblici a part time ridotto di costituire "pericolo" per la prevenzione del conflitto di interesse dell'avvocato, per la prevenzione dell'accaparramento di clientela dell'avvocato, per la prevenzione della carenza di autonomia e indipendenza intellettuale e tecnica dell'avvocato.  L'On. Di Pietro ha affermato nel suo intervento del 9 ottobre 2012 in Aula: "ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, capisco che in quest'Aula non si vuole neanche ascoltare un emendamento di questo genere, ma sto parlando affinché resti nero su bianco in che cosa consiste l'emendamento in oggetto. Lo rileggo: «I membri del Parlamento non possono esercitare l'attività di avvocato per la durata del loro mandato».
Vi invito a riflettere su cosa è successo in questi anni. Vi invito a riflettere sul fatto se sia possibile che in quest'Aula si fa il parlamentare, mentre fuori da quest'Aula si fa l'avvocato, e che in quest'Aula si fanno le leggi che servono all'avvocato stesso per difendere gli imputati di quest'Aula, fuori da quest'Aula (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori)! Pag. 145
Questo è un tema politico grande come una casa che va affrontato e denunciato, in quest'Aula e fuori da quest'Aula! Assumetevi la responsabilità di quello che fate perché siamo stufi di vedere avvocati che si fanno qui le leggi che gli servono, per poi giustificarle e andarle ad usare, dopo, nei processi che servono ai loro clienti che stanno pure qui dentro!
"