Riforma forense: resoconto sommario seduta 198 del 26/10//2010 Commissione giustizia Senato

Riforma della professione di avvocato - l'iter per giungere alla l. 247/12
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LEGGI DI SEGUITO IL RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO n. 198 DEL 26/10/2010 ...

Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 198 del 26/10/2010
IN SEDE REFERENTE 
(601, 711, 1171 e 1198-A) Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense 

(Esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di articoli ed emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea. Seguito dell'esame e rinvio)  

            Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

            Si prosegue con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 ed in particolare con l'emendamento 2.218 (testo 2).

     Il relatore VALENTINO(PdL), dopo aver invitato la presentatrice a trasformare l'emendamento 2.218 (testo 2) in un ordine del giorno, con il conseguente assorbimento dei successivi emendamenti 2.219 e 2.220, esprime parere contrario sugli identici emendamenti 2.235, 2.236 e 2.237.

Chiede quindi ai firmatari di riformulare l'emendamento 2.245 (testo 3) in un testo 4, al fine di migliorare la formulazione letterale della proposta emendativa. Chiede inoltre che si preveda che l'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato e la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata siano consentite solo ai laureati in giurisprudenza. Qualora dovesse essere approvata questa riformulazione si dovrebbero considerare assorbiti tutti i successivi emendamenti fino alla proposta 2.252. Conclude invitando a ritirare l'emendamento 2.253.

         Il senatore MUGNAI (PdL) interviene sull'emendamento 2.218 (testo 2) sottolineando come il disegno di legge in esame, essendo un provvedimento di riforma organica, non sia la sede più adeguata per inserire misure quali quelle di cui all'emendamento in questione, destinate ad incidere su realtà processuali.

         La senatrice PORETTI (PD) ritiene che la tutela della maternità sia un valore da tutelare, ragione per la quale, ricorda l'oratrice, nel corso dell'esame in Assemblea è stato approvato un emendamento con il quale si riconosce fra le cause legittime di interruzione del tirocinio anche lo stato di gravidanza.

         Il presidente BERSELLI  sottolinea come, nel merito, tale emendamento sia condivisibile. Nel ricordare di aver presentato, unitamente ai senatori Gallone, Allegrini e Mugnai un disegno di legge di analogo tenore, sottolinea come tale proposta non possa trovare accoglimento nel provvedimento in esame per ragioni sistematiche.

         Il senatore CASSON (PD) sottoscrive l'emendamento 2.218 (testo 2) al fine di consentirne la reiezione tecnica.

Respinto l'emendamento 2.218 (testo 2), sono considerati assorbiti gli emendamenti 2.219 e 2.220.

         Il senatore ICHINO (PD) interviene sull'emendamento 2.235, sottolineando come il comma 6 dell'articolo 2, così come formulato, riconosce agli avvocati un'inaccettabile esclusiva nell'espletamento delle attività di assistenza stragiudiziale. Tale previsione rischia di escludere tutti quei soggetti che secondo la normativa vigente in ragione di specifiche competenze tecniche, svolgono proficuamente tale funzione di assistenza stragiudiziale. Il comma 6, inoltre, non appare in linea con le norme del disegno di legge, così come modificate, relative alle cause di incompatibilità. Ribadisce, in conclusione, come la necessità di assicurare un controllo del rispetto delle regole deontologiche possa giustificare unicamente una riserva sulle attività giudiziali.

Il senatore MARITATI (PD) lamenta l'illogicità del coma 6 dell'articolo 2 il quale sembra ispirato a mere logiche di "casta".

La Commissione respinge quindi con un'unica votazione gli identici emendamenti 2.235, 2.236 e 2.237.

Il senatore CENTARO (PdL) accede alla richiesta di riformulazione del relatore ad esclusione del richiamo "ai laureati in giurisprudenza".

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) interviene sull'emendamento in questione sottolineandone l'eccessiva ridondanza nella riformulazione. A suo parere, tenuto conto del carattere di sistema del disegno di legge, non si dovrebbero inserire previsioni così puntuali e circostanziate.

         Dopo una breve precisazione del senatore CENTARO(PdL), il senatore ICHINO (PD) esprime perplessità sull'emendamento. A suo parere, pur essendo preferibile alla attuale formulazione del comma 6, l'emendamento in questione sembra ancora limitare eccessivamente l'ambito dei soggetti abilitati a svolgere assistenza stragiudiziale. Nel merito non si comprende per quale ragione sia consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, mentre siano escluse altre tipologie contrattuali quali il contratto d'opera o il contratto di lavoro gratuito.

         La senatrice PORETTI (PD) si associa ai rilievi critici testè formulati. Tale emendamento è volto unicamente a venire incontro alle esigenze di alcune specifiche associazioni di categoria. Troppo ampia è la cerchia di soggetti che attualmente svolgono attività di assistenza stragiudiziale e che rischiano di essere esclusi. In particolare esprime perplessità sulla necessità che siano accertati l'interesse di particolare rilievo sociale e il carattere non occasionale dell'associazione. La prassi mostra come spesso associazioni o enti esponenziali nascano proprio per far fronte ad esigenze contingenti.

         I senatori DELLA MONICA (PD) e SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) sottoscrivono l'emendamento 2.245 come riformulato.

Il presidente BERSELLI  fa presente che si è ancora in attesa del parere della Commissione bilancio sull'emendamento in questione e per tale ragione ne propone il temporaneo accantonamento.

Sono quindi accantonati l'emendamento 2.245 (testo 4) nonché i restanti emendamenti volti a sostituire o modificare o modificare il comma 6 (emendamenti da 2.238 a 2. 252).

Si riprende quindi dall'esame dell'emendamento 2.253, il quale, sottoscritto dalla senatrice GALLONE (PdL) onde consentirne la reiezione tecnica, è posto ai voti e respinto.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 4.600, il relatore VALENTINO (PdL) invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 8.223 (testo 2).

Dopo aver invitato a riformulare l'emendamento 8.230 (testo 2) in un (testo 3), esprime parere contrario sui restanti emendamenti e ordine del giorno.

Dopo che è stato accantonato l'emendamento 8.223 (testo 2), in quanto su di esso non si è ancora espressa la Commissione bilancio, il senatore ICHINO (PD) interviene sull'emendamento 8.230 (testo 2), lamentando l'inutilità, ai fini dell'aggiornamento professionale, dei corsi organizzati attualmente dagli ordini. L'obbligatorietà della formazione e dell'aggiornamento così come configurato non trova riscontro in nessun altro ordinamento europeo.

Dopo una breve precisazione del senatore VALENTINO (PdL) , l'emendamento 8.230 (testo 3) è posto ai voti ed approvato.

Con distinte e successive modificazioni la Commissione respinge gli emendamenti da 8.234 (testo 2) a 8.239.

La senatrice PORETTI (PD) , dopo aver espresso il proprio vivo disappunto per la totale  chiusura della maggioranza e del Governo nei confronti dei rilievi formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G8.200.

L'ordine del giorno G8.200 è quindi posto ai voti e respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore VALENTINO (PdL) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti rinviati relativi all'articolo 10 ad eccezione degli emendamenti 10.234 e 10.235 dei quali sollecita il ritiro.

Sono respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 10.0.200 (testo 2), 10.200 e 10.232.

Il senatore MARITATI (PD) interviene sull'emendamento 10.233, sottolineando come non appaia comprensibile il parere contrario del relatore.

La senatrice DELLA MONICA (PD) esprime un giudizio fortemente critico sulle modalità di esame degli articoli e degli emendamenti rinviati, tenuto conto che la maggioranza sta assumendo posizioni di sostanziale chiusura nei confronti di ogni proposta emendativa proveniente dall'opposizione. Nel rilevare l'inutilità di tali sedute, osserva criticamente come per dedicarsi all'esame di tale provvedimento la Commissione stia riununciando ad esaminare un disegno di legge ben più rilevante quale quello anti-corruzione.

Dopo una breve precisazione del senatore SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) , il senatore ICHINO (PD) svolge considerazioni critiche sulle modalità di aggiornamento professionale. Al riguardo ricorda che l'obbligo di aggiornamento mediante corsi era stato introdotto per scoraggiare il fenomeno degli avvocati part-time. Tenuto conto che il disegno di legge in esame vieta l'esercizio part-time della professione, non si comprende più l'esigenza di preservare tale obbligo.

Il sottosegretario ALBERTI CASELLATI motiva il parere contrario del Governo sull'emendamento 10.233, il quale interviene su questioni che più correttamente dovevano essere trattate nell'ambito dell'esame del comma 3 dell'articolo 10. Nel merito l'emendamento detta norme oltremodo specifiche e quindi poco coerenti con un testo di carattere sistematico quale quello che si intende licenziare.

Dopo una breve precisazione del senatore LI GOTTI (IdV) , la senatrice DELLA MONICA (PD) ricorda alla Commissione come l'attuale formulazione del comma 4 sia stata voluta dai senatori della maggioranza proprio al fine di evitare forme di collaborazione fra magistratura e avvocatura.

Il senatore CASSON (PD) manifesta la propria disponibilità a riformulare l'emendamento in un testo 2 aggiuntivo, limitatamente al secondo periodo.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) esprime la propria contrarietà all'emendamento in questione nonché alla riformulazione prospettata dal senatore Casson. Nel merito ritiene non condivisibili i rilievi formulati dal senatore Ichino,  a ben vedere infatti taluni corsi di aggiornamento appaiono utili per il miglioramento della competenza professionale. Il testo del disegno di legge peraltro non sembra impedire di stipulare intese anche con i soggetti istituzionali richiamati nell'emendamento in questione.

Sono quindi respinti in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti 10.233, 10.234 e 10.235.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il relatore VALENTINO (PdL) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 13.212 dei senatori Mazzatorta e Divina che sostituisce il titolo dell'articolo.

Il sottosegretario ALBERTI CASELLATI concorda.

Il senatore LI GOTTI (IdV) invita il relatore ed i colleghi della maggioranza ad una più attenta riflessione sulle problematiche sollevate dagli emendamenti in questione, ed in particolare dall'emendamento 13.200 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo.

La scelta di fondo, sicuramente a suo parere condivisibile, operata dall'articolo 13 di escludere che la collaborazione tra avvocati possa dare luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, implica la necessità di trovare delle definizioni alternative del tipo di rapporto che si può creare con queste collaborazioni, immaginando ad esempio anche una garanzia per l'avvocato che abbia un rapporto di collaborazione con lo studio per quanto riguarda la retribuzione, ed il suo collegamento con le tariffe minime previste dall'articolo 12.

Dopo un intervento del sottosegretario ALBERTI CASELLATI, che osserva come il sistema delle tariffe sia previsto in relazione al rapporto fra avvocato e cliente, e difficilmente sia estensibile al rapporto tra avvocati, il senatore MUGNAI (PdL) ritiene che le ipotesi prospettate negli emendamenti all'articolo 13 siano di fatto contrarie all'impostazione dell'avvocatura come professione eminentemente liberale prevista del disegno di legge. In proposito egli osserva che sarebbe opportuno che l'opposizione riflettesse sulla contraddittorietà di molti degli emendamenti da essa presentati, che evidentemente riflettono una diversità di vedute al suo interno sui principi che devono regolamentare la professione forense. Da un lato, infatti, l'opposizione ha avanzato critiche radicali al comma 6 dell'articolo 2, tacciato di corporativismo per il fatto di aver riservato agli avvocati l'esercizio dell'attività  di consulenza stragiudiziale - in materia peraltro specificamente legale e non genericamente giuridica - dall'altro si propongono emendamenti come quelli adesso in discussione che appaiono tesi a sottrarre all'avvocatura la sua peculiare caratteristica di attività libero-professionale e a regimentarne l'esercizio nell'ambito delle norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato.

Il senatore ICHINO(PD), nell'esprimere viva perplessità in ordine all'effettività della distinzione proposta dal senatore Mugnai  tra attività di consulenza legale e attività di consulenza giuridica, osserva che gli emendamenti presentati dall'opposizione sono diretti a disciplinare e a dare certezza a realtà estremamente diffuse nell'effettivo esercizio della professione forense, che pongono problemi che il legislatore non può permettersi di ignorare.

Un conto infatti è la collaborazione tra avvocati ciascuno dei quali ha il proprio studio legale - collaborazione che certamente non può essere configurata come un rapporto di subordinazione, anche quando vi sia un'effettiva differenza fra le dimensioni e il prestigio dell'attività dei due professionisti - altra cosa è la situazione, nella pratica estremamente diffusa, in cui un avvocato giovane o anche non più giovane esercita la sua professione esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione di un ufficio legale di cui non è titolare, spesso per molti anni o magari per tutta la vita professionale.

In tali situazioni non si può non ammettere che si creino dinamiche oggettivamente assimilabili a quelle del rapporto di lavoro subordinato e che richiedono l'apprestamento di alcune tutele giuridiche a favore della posizione della parte più debole.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno ribadito il loro parere contrario, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 13.200 (testo 2).

Il senatore MARITATI (PD) protesta per il fatto che da parte del relatore e del Governo non si stia manifestando alcuna disponibilità a discutere il merito delle proposte dell'opposizione, come dimostra il pervicace rifiuto di dare motivazione ai pareri contrari.

Dopo un breve dibattito cui partecipano il presidente BERSELLI, il sottosegretario ALBERTI CASELLATI e la senatrice PORETTI(PD), il relatore VALENTINO (PdL) fa presente che gli emendamenti riferiti ai primi 17 articoli sono stati già ampiamente discussi in Assemblea.

Al di là dell'opportunità che si è palesata per alcuni di un'ulteriore riflessione da parte del Relatore e del Governo, non vi è dubbio che sulla maggior parte di queste proposte emendative siano già note; al di là quindi della disponibilità che già era stata manifestata in Assemblea ad effettuare una riflessione su alcuni specifici emendamenti, ad esempio sull'emendamento di cui è firmatario Legnini riferito all'articolo 15, è evidente che un'attenzione più approfondita dovrà essere riservata agli emendamenti, ivi compresi quelli dell'opposizione, presentati agli emendamenti non discussi in Assemblea.

La senatrice DELLA MONICA (PD) , nel prendere atto delle dichiarazioni del relatore, ritiene che sarebbe opportuno che questi e il rappresentante del Governo esplicitassero quali siano gli emendamenti dell'opposizioni sui quali c'è una maggiore disponibilità alla ricerca di soluzioni condivise, in modo da velocizzare l'esame degli emendamenti che sono destinati ad essere comunque respinti, e sui quali si riaprirà il confronto in Assemblea.

Concordano il senatore SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)  e la senatrice PORETTI(PD).

Il PRESIDENTE ritiene che l'esame possa proseguire fino alle 19 circa, ora per la quale sono previste votazioni in Assemblea, e riprendere alle 21,30 in modo di dare tempo al relatore e al rappresentante del Governo di effettuare la valutazione richiesta dei senatori DELLA MONICA (PD) , SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) e PORETTI(PD).

L'emendamento 13.200 (testo 2) posto ai voti è respinto.

Parimenti risultano respinti con distinte votazioni 13.201, 13.202, 13.203, 13.204 (testo 2), 13.205, identico al 13.206, 13.207, 13.208, 13.209, 13.210  e 13.211, mentre l'emendamento 13.212 è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 15.

Il relatore VALENTINO (PdL) esprime parere favorevole sull'emendamento 15.205, purchè sia modificato nel senso di sopprimere le parole "e in quelli di competenza del tribunale, per quelli con pena edittale detentiva non superiore ai tre anni", e che siano aggiunte infine le parole "ancorché non specialisti".

Il senatore LI GOTTI (IdV) osserva che il comma 2 bis introdotto dall'emendamento, così come formulato, potrebbe ingenerare un'interpretazione per cui la funzione di difensore d'ufficio, nei procedimento di competenza dei giudici di pace, sarebbe inibita agli avvocati con un'iscrizione all'albo di oltre sei anni, e ritiene quindi che l'emendamento andrebbe corretto nel senso di inserire prima delle parole "gli avvocati iscritti" la parola "anche".

Il senatore CENTARO (PdL) ricorda che l'intento di questo emendamento era quello di determinare in qualche modo una sorta di "corsia preferenziale" per l'assegnazione degli incarichi d'ufficio ai giovani avvocati nei procedimenti di competenza dei giudici di pace. Egli ritiene quindi che invece dell'espressione "anche gli avvocati iscritti" sarebbe preferibile utilizzare l'altra "prioritariamente".

Il RELATORE concorda con suggerimento del senatore Centaro pur ritenendo opportuna una riflessione sulla scelta tra termini quali "prioritariamente" o "prevalentemente".

Il senatore BENEDETTI VALENTINI(PdL), nel manifestarsi complessivamente favorevole all' emendamento, invita però i colleghi ad una riflessione sull'opportunità di inserire l'inciso "ancorché non specialisti", e ciò in considerazione dell'importanza dei diritti personali che sono messi in gioco in qualsiasi processo penale, anche di minor rilievo.

Il senatore DIVINA (LNP) esprime viva perplessità in ordine all'emendamento 15.205, dal momento che esso sembra preoccuparsi più delle esigenze professionali dei giovani avvocati che della tutela degli assistiti.

Concordano i senatori ICHINO (PD) - il quale osserva come l'emendamento perpetui il frequente malvezzo di disciplinare una funzione in relazione agli interessi di chi la esercita e non di quello di coloro che ne usufruiscono, in questo caso dei cittadini che hanno il diritto costituzionale che gli sia garantita una difesa qualificata - e PORETTI(PD).

Il senatore MARITATI (PD) nel sottoscrivere l'emendamento 15.205 al fine di evitarne la decadenza per assenza del presentatore, insiste per la sua votazione e invita i colleghi a riflettere sul fatto che la corsia preferenziale proposta non può essere in alcun modo ritenuta lesiva dei diritti degli assistiti.

In proposito egli ritiene che vada fatto un ragionamento realistico, tenendo conto del fatto che chi deve affrontare un processo penale davanti al giudice di pace non si rivolge di solito ad uno studio legale di grande nome, neanche se sceglie il proprio avvocato di fiducia. Si tratta in sostanza di evitare che la funzione della difesa d'ufficio in questi piccoli processi sia monopolizzata sempre dalle stesse persone, e di favorire, attraverso il canale preferenziale, l'accesso dei giovani avvocati alla professione, fermo restando che, alla luce della formulazione della norma, resta la facoltà per il giudice di nominare un avvocato più esperto laddove, come può avvenire anche nei processi davanti ai giudici di pace, vi siano profili particolarmente delicati.

Il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che la formulazione dell'emendamento andrebbe coordinata con la reale portata del comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989, così come proposto dal comma 2 dell'articolo 15.

Tale disposizione infatti riserva sì l'esercizio della funzione di avvocato d'ufficio agli avvocati che hanno conseguito la specializzazione in diritto penale, ciò che non può avvenire se non dopo due anni dall'iscrizione all'albo, ma al contempo aggiunge una seconda qualifica, quella del non aver subito sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, che evidentemente determina un termine più lungo per il conseguimento del presupposto per l'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio.

Vi sarebbe quindi uno spazio intermedio per consentire ad avvocati più giovani di esercitare la difesa d'ufficio davanti ai giudici di pace, senza necessariamente istituire un vero e proprio canale privilegiato.

Dopo che il senatore MUGNAI (PdL) ha svolto talune considerazioni sulle condizioni che determinano la necessità di assegnazione di un avvocato d'ufficio, il PRESIDENTE propone, in considerazione del fatto che comunque taluni emendamenti già sono stati accantonati in attesa dell'acquisizione del parere della Commissione bilancio, di accantonare anche l'emendamento 15.205. 

Accantonato l'emendamento 15.205, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

Il relatore VALENTINO (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti 16.204, 16.206, 16.205, 16.207, 16.211 e 16.212.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI chiede al relatore di precisare i motivi della sua contrarietà; ella ricorda infatti che in Assemblea l'accantonamento di questi emendamenti fu deciso in quanto si era rilevato che, mentre l'intento che ispira in particolare gli identici emendamenti 16.204 e 16.206 e dell'emendamento 16.205, di vietare l'iscrizione all'albo a soggetti che avevano riportato condanne penali per reati di criminalità organizzata appariva ampiamente condivisibile, tuttavia si correva il rischio di lasciar fuori dall'elencazione delle cause ostative di iscrizione anche reati di particolare gravità, e che era quindi opportuna una riflessione, magari partendo dal tempo dell'emendamento 16.205.

Il senatore VALENTINO (PdL) accogliendo l'invito della relatrice, precisa le motivazioni del suo parere contrario, che risiedono nell'inopportunità di tipizzare le fattispecie che integrano la mancanza del requisito della condotta irreprensibile previsto dalla lettera f) del comma 1, e ciò a tutela dell'autonomia dell'Ordine nella valutazione delle circostanze che possono rendere un soggetto non degno di esercitare una professione di così alto rilievo, anche costituzionale.

La tipizzazione dei reati che determinano la non ammissibilità della richiesta di iscrizione, infatti, rischierebbe di impedire al Consiglio dell'ordine di far valere quale elemento ostativo all'iscrizione, ad esempio, la condanna per un reato che non è stato espressamente previsto dal testo in discussione, e ancor di più limiterebbe la possibilità di estendere le condizioni previste dal codice deontologico a comportamenti riprovevoli ma non sanzionati penalmente. Il relatore invita i colleghi a ricordare come la professione forense sia sempre stata estremamente rigorosa, ben più di altre, nell'applicazione dei criteri deontologici per l'ammissione dei richiedente nei propri ranghi, e invita la Commissione a non lasciarsi influenzare dalla facile demagogia di chi possa accusare il Parlamento di sanzionare l'accesso all'avvocatura da parte di mafiosi o terroristi.

Il senatore MARITATI (PD) comprende le motivazioni del relatore e precisa come da parte sua non ci può essere nessuna tentazione di avallare le interpretazioni demagogiche delle decisioni del Senato.

Tuttavia egli ritiene come in questa fase storica non ci si possa sottrarre al dovere di dare un segnale forte di contrasto all' infiltrazione della criminalità organizzata che talvolta si è verificata dagli anni scorsi nell'avvocatura non meno che nelle più alte e delicate funzioni dell'apparato dello Stato.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI(PdL), pur comprendendo l'esigenza politica manifestata dal senatore Maritati di dare un segnale tangibile in favore della tutela della qualità deontologica della professione legale, ritiene però che la strada della tipizzazione sia controproducente e pericolosa.

In realtà, come ha osservato il relatore, essa aprirebbe spazi di impugnazione delle decisioni di esclusione da parte del Consiglio dell'ordine in tutte quelle aree di comportamenti disdicevoli che non siano coperte dalle elencazione delle fattispecie tipiche.

Si pensi alla commissione di reati minori ma che manifestano personalità e comportamenti in evidente contrasto con il ruolo delle funzioni di avvocato, come il danneggiamento di beni di proprietà di un soggetto con il quale vi sia un dissidio.

Peraltro ad una lettura organica del provvedimento in esame appare evidente come non sia stata affatto trascurata la necessità di garantire che l'avvocato sia prima di tutto un cittadino esemplare sotto il profilo penale, laddove ad esempio si ponga mente all'obbligo attribuito al pubblico ministero dall'articolo 52 del disegno di legge di dare notizia al Consiglio dell'ordine circondariale di ogni azione penale che possa dare luogo ad un'azione disciplinare.

Il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che l'opportunità degli emendamenti che tipizzano alcune cause ostative dell'iscrizione possa rinvenirsi nel fatto che la previsione della condotta irreprensibile fa riferimento all'attualità del comportamento del richiedente. L'inserimento dunque delle condanne penali per alcuni reati tra i fattori ostativi dell'iscrizione ha lo scopo di impedire che si possa iscrivere un soggetto che attualmente tiene condotta irreprensibile, ma che in passato ha subito  condanne di particolare gravità.

Il relatore VALENTINO (PdL) ritiene che la questione posta dal senatore Li Gotti possa essere risolta sostituendo l'espressione "essere di condotta irreprensibile" con l'altra "essere sempre stato di condotta irreprensibile".

Il senatore SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) ritiene preferibile esplicitare comunque il divieto di iscrizione per chi abbia subito condanne per reati in materia di criminalità organizzata o terrorismo.

In proposito egli osserva che si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso da un gruppo, come quello del Popolo delle Libertà, che pure ha richiesto una commissione d'inchiesta - peraltro a suo parere improponibile - sull'attività della magistratura, che pure è sottoposta al controllo del Consiglio superiore della magistratura. Non si comprende come in questo caso si voglia lasciare tutto alla valutazione, svincolata da fattispecie tipiche, effettuata dal Consiglio dell'ordine.

La senatrice PORETTI (PD) osserva come il principio della funzione riabilitativa della pena, previsto dalla nostro Costituzione, dovrebbe in linea di massima impedire che ad un soggetto possa essere inibito l'esercizio della professione legale a causa di  una condanna subita magari molti anni prima; il caso però di soggetti condannati per reati di criminalità organizzata presenta però indubbiamente caratteristiche peculiari, dal momento che è evidente il ruolo preminente che può esercitare un avvocato in un'organizzazione di tipo mafioso.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritiene che una proposta di mediazione possa essere quella di trasformare gli identici emendamenti 16.204 e 16.206, ovvero l'emendamento 16.205, da aggiuntivi in modificativi della lettera f), indicando come condizione per l'iscrizione quella di "non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale" (ovvero per i reati indicati dall'emendamento 16.205) e di essere comunque di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

I senatori SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) e CASSON (PD) accettano la riformulazione prevista per gli emendamenti 16.206 e 16.205.

Il senatore VALENTINO (PdL) ribadisce il suo parere contrario ritirando nel contempo la proposta di modifica della lettera f) da lui testè ipotizzata.

La senatrice DELLA MONICA (PD) insiste per la votazione dell'emendamento 16.204 che, posto ai voti, non è approvato.

Sono parimenti respinti gli emendamenti 16.206 (testo 2), 16.205 (testo 2), 16.211 e 16.212.

L'emendamento 16.207 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.600.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

La senatrice PORETTI (PD) chiede al relatore se sia stato presentato un emendamento volto a sopprimere la lettera d).

Il relatore VALENTINO (PdL) si riserva di valutare l'opportunità di presentare un emendamento volto a espungere dal testo la lettera d). Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti 17.212 e 17.213 e sulla proposta 17.215. Conclude invitando i presentatori a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 17.214.

Il senatore LI GOTTI (IdV) accoglie l'invito del relatore riservandosi di riformulare l'emendamento 17.214 in un ordine del giorno.

E' quindi accantonato l'emendamento 17.214.

Dopo un breve dibattito sulla questione relativa alle incompatibilità con particolare riguardo all'incarico di magistrato onorario, nel quale intervengono i senatori SERRA(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE), DELLA MONICA (PD) e il RELATORE, la Commissione respinge, in esito a successive votazioni gli identici emendamenti 17.212 e 17.213 e l'emendamento 17.215.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI QUESTA SERA

 Il presidente BERSELLI  avverte che, apprezzate le circostanze, la seduta notturna di oggi non avrà più luogo e che l'esame del provvedimento in titolo proseguirà nella seduta già convocata per domani mattina alle ore 8,30.

            La seduta termina alle ore 19.