Segui su www.avvocati-part-time.it TUTTE le tappe parlamentari della riforma forense (disegni di legge A.S. 601 Giuliano, A.S. 711 Casson, A.S. 1171 Bianchi, A.S.1198 Mugnai). Se clicchi sul pulsante "LEGGI TUTTO" puoi leggere i resoconti sommari delle sedute mattutina e pomeridiana del 20/10/2010.
Come preannunciato dal Presidente del Senato, nel suo intervento al XXIII congresso delle Camere Penali, il 1/10/2010 a Palermo, la riforma forense torna ad essere discussa in aula al Senato (anche se con un paio di settimane di ritardo rispetto all'annuncio del Presidente del Senato): è stata calendarizzata, infatti, per le due sedute, mattutina e pomeridiana, del 20 ottobre 2010.
Secondo me si arenerà di nuovo.
Il Presidente del Senato, Renato Schifani, era intervenuto il 1° ottobre 2010 al XXIII congresso dell'Unione delle Camere Penali. Nell'occasione aveva fatto una riflessione importante in tema di compenso ai praticanti, annunci forse troppo ottimistici in tema di riforma della professione forense e un criticabile auspicio in tema di attribuzione della competenza alla redazione del codice deontologico forense.
Riguardo al compenso dei praticanti avvocati ha detto: "Sommessamente faccio rilevare che se sarà possibile per un giovane meritevole raggiungere il traguardo di avvocato a non meno di 32 anni, la stessa classe forense dovrà apportare tutte le misure necessarie a sostenere economicamente coloro che intendono intraprendere questa strada e che non siano in possesso dei necessari strumenti economici".
Secondo me l'invito agli avvocati a riconoscere un compenso ai praticanti è importante ma più importante è l'amara costatazione che si prepara una riforma della professione forense per cui i più brillanti studenti non saranno avvocati prima di aver compiuto 32 anni. Vogliamo davvero giudici ragazzini accanto a neoavvocati tutti coi capelli bianchi?
Quanto alla riforma forense, poi, Schifani ha così annunciato la ripresa dell'esame in Aula del disegno di legge di riforma: "Nell'ambito delle mie prerogative ho già sollecitato la più celere ripresa dell'esame del provvedimento, a ciò, anche invitato dal ministro della Giustizia e vi posso preannunciare che porrò formalmente il suo ritorno in Aula alla prossima conferenza dei capigruppo convocata martedì prossimo". Possibilista addirittura, il Presidente del Senato, circa il varo della riforma a Palazzo Madama prima del XXX Congresso forense che si terrà a novembre a Genova. Ha detto: "Mi auguro davvero che all'appuntamento di fine novembre a Genova con il congresso nazionale dell'avvocatura l'iter legislativo possa essere avviato verso la sua conclusione almeno per quanto riguarda l'assemblea del Senato".
Penso che gli pseudoriformatori bloccheranno la riforma poichè temono di non riuscire a portare in porto la controriforma che in realtà vogliono nel segno del corporativismo estremo.
Quanto al codice deontologico degli avvocati, Schifani ritiene si debba affermare "la competenza del Consiglio nazionale forense ad approvare il codice deontologico tenendo presente la necessità di coordinamento tra codici di condotta a livello comunitario e a livello nazionale".
Ebbene, non si può accentrare nel CNF il triplice ruolo di legislatore di settore, amministratore e giudice speciale (e in questo senso suona addirittura ironico l'invito di Schifani a garantire la terzietà del giudice perchè "il giusto processo passa ... da un ordinamento giudiziario che garantisca un giudice terzo e imparziale").
LEGGI DI SEGUITO IL RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA 441 (mattutina) E 442 (pomeridiana) DEL 20/10/2010 ...
SEDUTA 441
Presidenza della vice presidente MAURO
La seduta inizia alle ore 9,33.
Il Senato approva il processo verbale della seduta del 14 ottobre.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(601) GIULIANO. - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria
(711) CASSON ed altri. - Disciplina dell'ordinamento della professione forense
(1171) BIANCHI ed altri. - Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare
(1198) MUGNAI. - Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato
PRESIDENTE.
VALENTINO, relatore. Invita la senatrice Vicari a riformulare l'emendamento 10.208. E' favorevole all'emendamento 10.209, identico agli emendamenti 10.211 e 10.212, la cui approvazione assorbirebbe gli emendamenti 10.213 e 10.214. Ritira l'emendamento 10.900. Invita a ritirare gli emendamenti 10.225, 10.232, 10.234 e 10.235. E' favorevole all'emendamento 10.0.200, a condizione che sia accolta una riformulazione che superi il parere contrario della Commissione bilancio. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
DELLA MONICA (PD). Presenta una nuova formulazione dell'emendamento 10.0.200 (v. testo 2 nell'Allegato A).
VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sulla nuova formulazione.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con i pareri del relatore.
ICHINO (PD). L'esame del disegno di legge procede da mesi molto faticosamente non per cattiva volontà dell'Assemblea ma per un errore di impostazione del Ministro della giustizia che ha inseguito l'obiettivo di una riforma che registrasse il consenso di tutte le componenti dell'avvocatura. Tale obiettivo oltre che irrealistico - i giovani avvocati non condividono infatti il progetto in discussione - è sbagliato perché la disciplina dell'ordine forense deve rispondere a interessi collettivi e non di categoria. Il progetto di riforma avrebbe dovuto coinvolgere piuttosto l'Antitrust, gli amministratori della giustizia, le imprese. Chiede, infine, al Governo se negli ultimi cinque mesi sia maturata una diversa consapevolezza sugli interessi da tutelare.
PRESIDENTE. Dà lettura della proposta di riformulazione dell'emendamento 10.200 avanzata dalla Commissione bilancio (v. Resoconto stenografico).
DELLA MONICA (PD). Esprime perplessità su una riformulazione che non si limiti a prevedere l'assenza di oneri a carico dello Stato ma ponga i costi dei corsi di formazione a carico dei partecipanti. Il Partito Democratico si batte perché la formazione sia gratuita per gli interessati ed i costi rimangano a carico degli enti che li organizzano.
VALENTINO, relatore. Le perplessità espresse dalla senatrice Della Monica appaiono fondate. Chiede alla Presidenza di accantonare l'emendamento.
INCOSTANTE (PD). Precisa che la riformulazione della senatrice Della Monica prevederebbe che gli oneri dei corsi di formazione non siano a carico né dello Stato né dei partecipanti.
FLERES (PdL). Gli ordini professionali organizzano la formazione con risorse pubbliche: per questa ragione la Commissione bilancio non può accontentarsi della riformulazione proposta dalla senatrice Della Monica. (Applausi del senatore Massimo Garavaglia).
LONGO (PdL). Segnala un possibile equivoco derivante dallo scambio tra il testo dell'emendamento 10.200 e il testo dell'emendamento 10.0.200.
VALENTINO, relatore. E' incorso in un errore, ritenendo che fosse in discussione la riformulazione dell'emendamento 10.0.200. Ribadisce il parere contrario all'emendamento 10.200.
DELLA MONICA (PD). Ritiene inaccettabile la spiegazione fornita dal senatore Fleres. Gli ordini professionali, infatti, si finanziano anche con i contributi degli iscritti.
LIVI BACCI (PD). Sebbene l'esame del provvedimento in discussione sia iniziato lo scorso marzo, ad oggi sono stati approvati solo sei dei 65 articoli di cui è composto. Di questo passo saranno necessari sei anni per approvare la riforma. Le incertezze di maggioranza e opposizione evidenziano che la Commissione non ha licenziato un buon testo: esso viene però utilizzato come tappabuchi nel calendario dell'Assemblea. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).
Con votazione elettronica chiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, dalla senatrice DELLA MONICA (PD), il Senato respinge l'emendamento 10.200.
CAROFIGLIO (PD). L'emendamento 10.201 chiede che l'obbligo per l'avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale non sia considerato solo al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse dei propri clienti, ma anche dell'amministrazione della giustizia.
VALENTINO, relatore. Mutando l'indirizzo precedentemente fornito, esprime parere favorevole sull'emendamento 10.201.
Il Senato approva l'emendamento 10.201.
PORETTI (PD). Bisogna interrogarsi sulle ragioni che inducono a calendarizzare in maniera discontinua il provvedimento in esame. Tale andamento dei lavori potrebbe infatti essere determinato dalla necessità di prestar fede a promesse fatte agli ordini professionali coinvolti o alla mancanza di disegni di legge da sottoporre all'esame dell'Assemblea in assenza di decreti-legge. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 2, si inseriscono nell'atteggiamento dirigista e illiberale del provvedimento, che tenta di limitare le aperture del mercato ai soggetti esterni all'ordine degli avvocati. In questo senso, non appare condivisibile la decisione di esentare dall'obbligo di formazione professionale continua gli avvocati che siano membri del Parlamento italiano ed europeo, i consiglieri regionali, i presidenti di Provincia e gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori di Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.
LONGO (PdL). L'approfondita discussione di un testo originato da disegni di legge parlamentari è manifestazione del pieno espletamento di quella funzione legislativa che molto spesso l'opposizione lamenta essere stata sottratta alle Camere: coloro che abitualmente denunciano questa espropriazione dovrebbero quindi impegnarsi attivamente nel dibattito e concorrere al miglioramento del testo. Per quanto riguarda i contenuti del comma 2 dell'articolo 10, esso prevede l'esenzione dall'obbligo di formazione per i legislatori, che sono aggiornati per definizione, contribuendo alla formazione del diritto, e per alcuni amministratori pubblici, per i quali si è inteso privilegiare l'interesse pubblico, cioè la loro totale dedizione all'attività amministrativa svolta. (Applausi dal Gruppo PdL).
PERDUCA (PD). Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del provvedimento in esame creano disparità tra gli amministratori degli enti territoriali. Più in generale, procedendo nell'esame dell'articolato appaiono di tutta evidenza le sue carenze e la necessità che lo stesso ritorni in Commissione giustizia per un esame più approfondito. Annuncia la propria astensione sulla votazione dell'emendamento 10.202.
Il Senato respinge gli emendamenti 10.202 (identico all'emendamento 10.203) e 10.205.
CASSON (PD). L'emendamento 10.204 propone di limitare l'esenzione dall'obbligo di formazione professionale continua agli avvocati sospesi dall'esercizio della loro funzione per il periodo di assunzione delle cariche di Presidente della Repubblica, Presidenti delle Camere, Presidente del Consiglio, Ministro o di membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura, nonché ai docenti e ricercatori confermati delle università in materie giuridiche. Tutti gli altri avvocati dovrebbero curare l'aggiornamento professionale, indipendentemente dalla funzione pubblica svolta.
LI GOTTI (IdV). La norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 10 rappresenta il tentativo di trovare un punto di equilibrio tra profili configgenti. Non si può infatti ritenere che l'assolvimento di funzioni amministrative in enti territoriali di dimensioni rilevanti sia compatibile con un aggiornamento professionale continuo; d'altro canto però non si poteva neanche estendere ulteriormente agli amministratori locali la platea già ampia di soggetti sospesi dall'esercizio professionale.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CASSON (PD), il Senato respinge l'emendamento 10.204, sostanzialmente identico agli emendamenti 10.206 e 10.207. Il Senato respinge anche l'emendamento 10.210, con conseguente preclusione degli emendamenti 10.213 e 10.214.
VALENTINO, relatore. Propone una riformulazione dell'emendamento 10.208, di cui dà lettura.
VICARI (PdL). Accetta la riformulazione proposta (v. Testo 2 nell' Allegato A).
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere favorevole all'emendamento 12.208 (testo 2).
CAROFIGLIO (PD). Il Partito Democratico si asterrà sull'emendamento 10.208 (testo 2), che riduce l'impatto negativo della norma prevista dall'articolo 10, ma che riflette un'impostazione errata della formazione professionale continua, esentandone gli avvocati più anziani, che per la minor freschezza della loro preparazione potrebbero averne invece maggiore bisogno.
Il Senato approva l'emendamento 10.208 (testo 2), con conseguenti assorbimento degli emendamenti 10.209, 10.211, 10.212 e preclusione degli emendamenti 10.215 e 10.216.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 27 maggio scorso ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 10 (Formazione continua). Ricorda che gli emendamenti 10.218, 10.220, 10.223, 10.227, 10.230, 10.237 e 10.239 sono stati ritirati e che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 10.228 (limitatamente alla lettera b), 10.232 e 10.0.200 e parere condizionato sugli emendamenti 10.200 e 10.233. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'Istituto statale comprensivo «Mandes» di Casalnuovo Monterotaro, in provincia di Foggia, presenti nelle tribune. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PRESIDENTE. L'emendamento 10.900 è stato ritirato.
LUSI (PD). L'articolo 10 esclude alcune categorie di avvocati, tra cui i membri delle Camere, gli eletti nei Consigli regionali o negli enti locali, dall'obbligo di formazione continua. Tale esclusione contribuirà ad alimentare il diffuso sentimento di critica nei confronti della classe politica, dal momento che il solo fatto di essere membro di un'assemblea elettiva non può essere considerato una forma di aggiornamento professionale. Questo, infatti, non si limita alla sola conoscenza dei nuovi atti legislativi, ma deve comprendere anche le evoluzioni della giurisprudenza e della dottrina. Invita pertanto a votare a favore dell'emendamento 10.217, che elimina dal novero delle categorie escluse dall'obbligo di aggiornamento i membri del Parlamento ed i titolari di cariche elettive. (Applausi dal Gruppo PD).
VALENTINO, relatore. Pur comprendendo le ragioni e le preoccupazioni del senatore Lusi, ritiene che la presenza di un avvocato in un'Aula legislativa comporti un arricchimento delle sue competenze tecniche tale da surrogare l'aggiornamento professionale previsto dalla norma. (Applausi del senatore Battaglia).
PERDUCA (PD). Chiede se un analogo arricchimento professionale sia riscontrabile anche per gli avvocati eletti nelle amministrazioni locali, che pure vengono esclusi dall'obbligo di aggiornamento professionale. Si asterrà nella votazione.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 10.217.
PORETTI (PD). È disposta a ritirare l'emendamento 10.219, che esclude gli eletti in Consiglio regionale dal novero degli avvocati esentati dall'obbligo di formazione, purché il relatore motivi in maniera convincente le ragioni di tale soluzione normativa.
Il Senato respinge l'emendamento 10.219.
Presidenza del presidente SCHIFANI
VALENTINO, relatore. Invita a riformulare l'emendamento 10.221, includendo nella lista degli avvocati esclusi dall'obbligo di formazione sia i consiglieri che gli assessori regionali. (Commenti della senatrice Poretti).
CARUSO (PdL). Accetta la riformulazione proposta (v. testo 2 nell'Allegato A).
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è favorevole.
ICHINO (PD). Annuncia il voto contrario all'emendamento, ritenendo ingiustificabile la scelta di escludere dall'obbligo di formazione i parlamentari, i consiglieri regionali e gli amministratori locali. Tra l'altro, l'aggiornamento sulle novità legislative costituisce solo una piccola parte dell'aggiornamento professionale necessario, che invece deve riguardare in modo particolare le novità della dottrina e della giurisprudenza. La norma rappresenta una esenzione per la casta dei politici. (Applausi dal Gruppo PD).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 10.221 (testo 2).
PERDUCA (PD). Nella precedente votazione si è ingenerata una confusione, che ha indotto molti senatori a travisare le indicazioni del relatore e del Governo e ad esprimere per errore un voto diverso dalle proprie intenzioni. Ritiene dunque che quanto accaduto sia sintomatico della mancanza dell'attenzione politica necessaria a far approvare il provvedimento e invita pertanto a interromperne l'esame. (Applausi dal Gruppo PD).
Il Senato respinge l'emendamento 10.222, con conseguente preclusione dell'emendamento 10.224.
PORETTI (PD). Per un errore materiale ha votato a favore dell'emendamento 10.221 (testo 2), avendo fatto confusione, come probabilmente è accaduto anche a molti altri parlamentari.
CARUSO (PdL). Ha accettato la riformulazione dell'emendamento 10.221 (testo 2) proposta dal Governo, includendo nel novero degli esclusi dall'obbligo di formazione sia gli assessori che i consiglieri regionali, ma per un mero errore ha votato contro l'emendamento, così come ritiene abbiano fatto molti parlamentari di maggioranza. Chiede inoltre i motivi per cui l'emendamento 10.224 è stato considerato assorbito.
VALENTINO, relatore. Si assume la responsabilità degli errori commessi in fase di votazione e, ribadendo il proprio parere favorevole all'emendamento 10.221 (testo 2), chiede se sia possibile ripetere la votazione. Conferma inoltre i pareri precedentemente espressi sugli altri emendamenti.
PRESIDENTE. La votazione dell'emendamento 10.221 (testo 2) è stata regolare e, pertanto, non può essere ripetuta.
SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Ritira l'emendamento 10.225.
Il Senato respinge l'emendamento 10.226.
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.228 è improcedibile, limitatamente alla lettera b).
D'AMBROSIO (PD). Dal momento che la formazione degli avvocati non è solo interesse del cliente, ma risponde ad un interesse generale, l'emendamento 10.228 chiede di modificare il comma 3 - secondo cui è il solo Consiglio nazionale forense a stabilire le modalità e le condizioni dell'assolvimento degli obblighi di formazione - al fine di coinvolgere anche il Ministero, le università e il Consiglio superiore della magistratura.
INCOSTANTE (PD). Chiede quale sarebbe il parere del relatore nel caso in cui l'emendamento venisse riformulato, espungendo la lettera b).
VALENTINO, relatore. Il parere rimarrebbe comunque contrario.
D'AMBROSIO (PD). Insiste per la votazione della lettera b), su cui la 5a Commissione ha espresso parere negativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e chiede che venga messa ai voti separatamente dal resto dell'emendamento.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 10.228, ad esclusione della lettera b). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'AMBROSIO (PD) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge la lettera b) dell'emendamento 10.228.
Il Senato respinge gli emendamenti 10.229 e 10.231.
CARUSO (PdL). Non appare condivisibile il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 10.232, che vieta agli ordini circondariali di organizzare attività di formazione a titolo oneroso. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento 10.232, auspicando che la Commissione bilancio, a seguito di un esame più approfondito, possa modificare il proprio parere. (Applausi del senatore Perduca).
PRESIDENTE. Condivide le argomentazioni del senatore Caruso: è necessario garantire l'accesso ai corsi di formazione professionale a tutti gli avvocati, indipendentemente dalle loro condizioni economiche o familiari.
VALENTINO, relatore. Si dichiara favorevole all'accantonamento dell'emendamento 10.232 e suggerisce di accantonare anche gli ulteriori emendamenti riferiti al comma 4.
PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 10.232 e degli ulteriori emendamenti riferiti al comma 4.
Il Senato respinge gli emendamenti 10.236 e 10.238.
PRESIDENTE. Accantona anche l'articolo 4.
DELLA MONICA (PD). Avendo accettato la riformulazione dell'emendamento 10.0.200 proposta dal relatore, auspica che la Commissione bilancio modifichi il suo parere contrario. Appare infatti discriminatorio ed inaccettabile non prevedere, per gli avvocati di censo più basso, la possibilità di partecipare a titolo gratuito ai corsi di aggiornamento professionale.
PRESIDENTE. Suggerisce l'accantonamento dell'emendamento 10.0.200 (testo 2).
INCOSTANTE (PD). Attualmente gli ordini professionali forensi organizzano corsi di aggiornamento gratuiti. È vero che l'articolo 23 del disegno di legge in esame equipara tali ordini ad enti pubblici, con la conseguente necessità di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dei loro oneri di funzionamento; tuttavia tale articolo non è ancora stato approvato. Sarebbe allora opportuno accantonare tutti gli emendamenti che prevedono maggiori oneri a carico degli ordini professionali, in attesa che venga approvata la norma di cui all'articolo 23.
PRESIDENTE. Non è possibile procedere ad un accantonamento generalizzato, che rallenterebbe troppo i lavori dell'Aula. È comunque emersa una condivisione generale, da parte dell'Aula, a non intervenire in modo discriminatorio nei confronti dei ceti meno abbienti.
MORANDO (PD). Gli ordini professionali sono inseriti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni, in quanto svolgono un compito di interesse pubblico ed è pertanto necessario garantire la regolarità e il buon andamento dei loro bilanci. Da tale premessa consegue che qualunque ipotesi di maggiori spese a carico degli ordini professionali deve essere valutata con estrema severità dal punto di vista della copertura finanziaria. (Applausi del senatore Tancredi).
PRESIDENTE. La questione è complessa e dovrà essere valutata attentamente dalla Commissione bilancio. Si potrebbe prevedere di coprire tali costi attraverso un leggero aumento della tassa annuale di iscrizione all'ordine pagata dagli avvocati.
MORANDO (PD). Ci sono molte possibili soluzioni. È importante però individuare una copertura finanziaria, altrimenti i costi ricadrebbero sui bilanci degli ordini e quindi sulla pubblica amministrazione. La Commissione bilancio dà un parere sugli emendamenti dal punto di vista della copertura finanziaria, non può occuparsi anche dell'individuazione di soluzioni alternative.
PERDUCA (PD). Il fatto che si sia aperto un dibattito su questo punto, dopo l'accantonamento di diversi altri emendamenti ed articoli, rende evidente la necessità di rinviare il provvedimento in Commissione per svolgere un esame più accurato ed approfondito. (Applausi del senatore Livi Bacci. Commenti del senatore Longo).
MUGNAI (PdL). Ricorda che non si sta parlando di praticanti, ma di avvocati che già esercitano la professione, i quali dovrebbero quindi poter disporre della somma necessaria per partecipare ad un corso di aggiornamento professionale. (Commenti del senatore Morando).
FLERES (PdL). Il termine "gratuito" deve essere precisato meglio. Un servizio può essere gratuito per chi ne fruisce, ma non lo è necessariamente per chi lo produce; è necessario quindi prevedere una copertura finanziaria. Tale discorso vale anche per altri punti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Morando).
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Trattandosi di avvocati esercenti, più che ad un'esenzione dal pagamento si potrebbe pensare ad una modulazione dei costi per venire incontro a chi ha iniziato da poco a svolgere l'attività. Non è tuttavia il caso di far ricadere tali costi sui consigli degli ordini territoriali, che sono enti pubblici non economici.
CENTARO (PdL). Se i consigli degli ordini territoriali dovranno sopportare un onere aggiuntivo, ciò non deve significare necessariamente un aggravio dei loro bilanci, ma semplicemente una riorganizzazione degli stessi per far fronte alle nuove esigenze.
D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Il problema potrebbe essere risolto se dall'emendamento 10.0.200 (testo 2) si eliminasse il riferimento alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, sottoposta all'obbligo del rispetto del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni; tale obbligo invece non sussiste per gli ordini professionali, i quali potrebbero quindi garantire, a carico dei loro bilanci, l'accesso all'attività formativa a titolo non oneroso.
LEGNINI (PD). Se gli ordini professionali rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni, ogni attività aggiuntiva ad essi attribuita che comporti maggiori spese deve recare una copertura finanziaria. È questo il senso del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.
MORANDO (PD). Gli ordini professionali sono inseriti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni perché svolgono funzioni di carattere pubblico ed una loro cattiva gestione finanziaria potrebbe determinare oneri futuri a carico dei bilanci pubblici. Non si può pertanto obbligare per legge tali soggetti a svolgere un determinato compito se non si individua la copertura finanziaria delle relative spese.
GARAVAGLIA Massimo (LNP). La Commissione bilancio ha espresso un parere unanime sul punto in discussione. Se i corsi di aggiornamento organizzati dagli ordini territoriali saranno gratuiti, i loro costi ricadranno indirettamente sulla collettività e sui bilanci pubblici ed è pertanto necessario individuare una copertura finanziaria; altrimenti dovranno essere gli avvocati a sostenere i relativi costi. (Applausi dai Gruppi LNP, PdL e PD).
VALENTINO, relatore. L'emendamento 10.0.200 (testo 2) auspica che possa realizzarsi un sostegno economico a favore di quelle aree della professione che non possono permettersi di pagare i corsi di aggiornamento. Il riferimento all'impegno economico è puramente incidentale.
PRESIDENTE. Poiché vi è una condivisione quasi unanime sul principio che si intende tutelare, dispone l'accantonamento dell'emendamento 10.0.200 (testo 2), invitando il relatore ad individuare, di concerto con i presentatori, una soluzione tecnica che consenta di superare le obiezioni formulate dalla Commissione bilancio.
Passa all'esame dell'articolo 11 (Assicurazione per la responsabilità civile), avvertendo che l'emendamento 11.214 è stato ritirato.
PERDUCA (PD). Gli emendamenti 11.200 e 11.204 sono volti ad estendere la copertura della polizza assicurativa obbligatoria agli infortuni derivanti al professionista e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività professionale svolta, anche al di fuori dei locali dello studio legale. Non appare opportuno che, in materia di copertura assicurativa obbligatoria, vi siano distinzioni tra gli avvocati che esercitano la professione e i loro collaboratori o praticanti.
CAROFIGLIO (PD). Gli emendamenti 11.202 e 11.203 prevedono che l'avvocato renda noto sempre e comunque al cliente, e non solo a seguito della richiesta di quest'ultimo, quali sono la propria compagnia assicuratrice e gli estremi della propria polizza di assicurazione. Il testo attuale del disegno di legge rischia infatti di produrre un sostanziale svuotamento della norma in questione, in quanto è assai poco probabile che, nel delicato momento dell'instaurazione del rapporto fiduciario, il cliente richieda all'avvocato di comunicare tali dati.
PORETTI (PD). Illustra gli emendamenti 11.206, 11.215 e 11.216, con i quali si propone di sopprimere rispettivamente i commi 3, 5 e 6 che privano di efficacia l'obbligo, previsto al comma 1, di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione forense. Il comma 3 prevede infatti che la mancata osservazione dell'obbligo costituisce un semplice illecito disciplinare; il comma 5 prevede addirittura che l'articolo entri in vigore contestualmente e secondo i contenuti di direttive comunitarie non ancora approvate; il comma 6 detta una disciplina transitoria per cui l'avvocato rende noto, solo se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa.
PRESIDENTE. Poiché il disegno di legge in discussione è stato inserito nel calendario corrente per volontà unanime dei Capigruppo e con l'obiettivo di concluderne l'esame, preannuncia l'intenzione di convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi alle ore 13 per definire i tempi di approvazione del provvedimento. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).
ZANDA (PD). Suggerisce alla Presidenza di convocare la Conferenza dei Capigruppo al termine della seduta antimeridiana di domani una volta compreso lo stato di avanzamento della discussione.
GASPARRI (PdL). Se vi è la volontà di individuare un percorso per giungere all'approvazione del provvedimento, senza con ciò limitare il dibattito parlamentare, è d'accordo con la proposta del senatore Zanda. (Applausi dal Gruppo PdL).
ICHINO (PD). Anche se il disegno di legge è di iniziativa parlamentare, le difficoltà di esame nascono da un difetto di impostazione che è frutto di un'opzione del Ministro della giustizia, il quale ha scelto di avere come referenti gli avvocati, anziché cittadini, imprese, amministratori della giustizia. E' opportuno, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro parlamentare, capire se il Governo abbia mutato orientamento.
PRESIDENTE. Spetta al Governo decidere se rispondere al rilievo del senatore Ichino. La Conferenza dei Capigruppo si riunirà domani al termine della seduta antimeridiana per individuare un percorso che, nella garanzia di un dibattito articolato, conduca alla definizione del disegno di legge.
VALENTINO, relatore. Invita a ritirare l'emendamento 11.207. E' favorevole all'emendamento 11.208. Esprime parere favorevole anche sull'emendamento 11.211 a condizione che sia accolta una modifica (v. Resoconto stenografico). E' contrario ai restanti emendamenti.
PORETTI (PD). Accoglie la modifica proposta dal relatore sull'emendamento 11.211 (v. testo 2 nell'Allegato A).
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Condivide il parere del relatore. Propone un'integrazione all'emendamento 11.208, con l'inserimento delle parole "e periodicamente aggiornati".
POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Accetta la modifica proposta all'emendamento 11.208.
PERDUCA (PD). Segnala l'opportunità di coordinare il testo dell'emendamento 11.208 con quello dell'emendamento 11.211 (testo 2).
Il Senato respinge l'emendamento 11.200, identico all'emendamento 11.201.
MARITATI (PD). Alla luce dello spirito di collaborazione richiamato dal Presidente e al comune interesse a definire una riforma essenziale per il migliore funzionamento della giustizia, non comprende perché il relatore abbia espresso un parere contrario non motivato sull'emendamento 11.202. E' nella garanzia del cliente prevedere che al momento dell'assunzione dell'incarico l'avvocato renda noti gli estremi della polizza assicurativa.
VALENTINO, relatore. A rettifica del parere precedentemente espresso, si dichiara favorevole all'emendamento 11.212.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Condivide la proposta di sopprimere i commi 5 e 6. Non si può subordinare, infatti, l'entrata in vigore di una norma di legge dello Stato all'emanazione di una direttiva europea.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 11.202. E' quindi respinto l'emendamento 11.203.
PERDUCA (PD). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 11.204 sottolinea che il relatore non ha spiegato i motivi della sua contrarietà ad una proposta che estende la copertura della polizza all'attività di collaboratori, dipendenti e praticanti. Coglie l'occasione per esprimere un punto di vista diverso da quello del senatore Maritati: il disegno di legge in discussione mira a disciplinare la professione forense e non a riformare la giustizia.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 11.204, identico all'emendamento 11.205. E' inoltre respinto l'emendamento 11.206.
CARUSO (PdL). Ritira l'emendamento 11.207.
VALENTINO, relatore. Per coordinare i testi degli emendamenti 11.208 e 11.211 (testo 2), propone di prevedere che l'aggiornamento dei massimali avvenga ogni cinque anni.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Propone un'ulteriore correzione per dissipare equivoci. (v. Resoconto stenografico)
POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Accoglie le proposte di modifica e presenta il testo 2 dell'emendamento 11.208 (v. Allegato A).
Il Senato approva l'emendamento 11.208 (testo 2), con conseguente assorbimento dell'emendamento 11.211 (testo 2). E' quindi respinto l'emendamento 11.209.
MARITATI (PD). Dichiara voto favorevole all'emendamento 11.210. Non comprende per quale ragione sul funzionamento della polizza di assicurazione non debbano essere sentiti organi quali il CSM e il CNEL. Fa notare, infine, al senatore Perduca che anche la riforma dell'ordinamento giudiziario, come quella dell'avvocatura, risponde ad esigenze di migliore funzionamento della giustizia.
LI GOTTI (IdV). Dichiara voto contrario all'emendamento 11.210 non comprendendo quale utilità possa avere un parere del CSM sulla polizza per la responsabilità civile stipulata dagli avvocati. (Applausi dal Gruppo PdL).
Il Senato respinge l'emendamento 11.210.
Il Senato approva l'emendamento 11.212, con conseguente assorbimento degli emendamenti 11.213, 11.215 e 11.216.
CAROFIGLIO (PD). Il Gruppo si asterrà nella votazione dell'articolo 11 che, nonostante qualche correttivo, non ha saputo cogliere i delicati profili implicati dalla fase di instaurazione del rapporto tra avvocato e cliente.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Nel dichiarare voto favorevole all'articolo 11, si associa alle considerazioni del senatore Maritati: la riforma della professione forense non risponde a interessi particolari, avendo un legame inscindibile con il funzionamento complessivo della giustizia. Le norme sulla formazione e sulla polizza assicurativa rispondono infatti all'esigenza di una migliore tutela del cittadino.
Il Senato approva l'articolo 11, nel testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 (Tariffe professionali).
Presidenza del vice presidente CHITI
CARUSO (PdL). L'articolo 12 del provvedimento in esame si occupa delle tariffe professionali, una materia oggetto di grandi mistificazioni. Nel corso della precedente legislatura, il Governo Prodi ha disposto l'abrogazione dei minimi tariffari e del divieto del patto di quota lite, tuttavia tali disposizioni non hanno determinato benefici per i consumatori, il tasso di concorrenza è rimasto invariato e se qualche categoria ha tratto giovamento da tale riforma, ciò è avvenuto in danno degli avvocati. Auspica pertanto il parere favorevole del relatore e del Governo sull'emendamento 12.202 che affronta la questione tariffaria dal punto di vista dell'incondizionabilità dell'incarico dato all'avvocato. Ritira inoltre gli emendamenti 12.200, 12.205 e 12.214. Infine, qualora l'emendamento 12.202 venisse approvato, sarebbe necessario integrare il testo dell'emendamento 12.232.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'Istituto comprensivo statale di primo grado "Roberto Bracco" di Napoli, presenti nelle tribune. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
PORETTI (PD). L'articolo 12, fissando per legge gli onorari minimi e prevedendo la facoltà di derogare ai massimi tariffari, depotenzia fortemente il principio di libera concorrenza e mina la possibilità di pervenire ad un accordo tra cliente e professionista. Le disposizioni in esso contenute, inoltre, favoriscono esclusivamente i professionisti già affermati e non i giovani avvocati che intendono iniziare ad entrare nel settore. Invita il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G12.200, che richiama in parte un pronunciamento dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo la quale tariffe minime e fisse non garantiscono la qualità della prestazione e costituiscono una grave restrizione della concorrenza. Va inoltre stigmatizzata, perché contraria alle disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006 che ha abolito il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 12, che prevede la possibilità di concordare tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia.
PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito del disegno di legge all'ordine del giorno alla seduta pomeridiana
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SEDUTA 442
RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza del vice presidente NANIA
La seduta inizia alle ore 16,37.
Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,41 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(601) GIULIANO. - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria
(711) CASSON ed altri. - Disciplina dell'ordinamento della professione forense
(1171) BIANCHI ed altri. - Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare
(1198) MUGNAI. - Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato
PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 12 (Tariffe professionali) e che sono stati ritirati gli emendamenti 12.200, 12.205 e 12.214.
ICHINO (PD). L'emendamento 12.211, che sottoscrive, dispone la soppressione del comma 5 dell'articolo 12, che prevede che gli onorari minimi siano inderogabili e vincolanti. La previsione di onorari minimi inderogabili, come dimostra l'esperienza passata, rischia di rivelarsi estremamente dannosa per i cittadini, che spesso saranno indotti a rinunciare ad intraprendere un'azione legale per gli elevati costi che questa comporta, spesso superiori al valore della controversia stessa; tale norma rappresenta inoltre un freno alla crescita delle imprese, nei cui bilanci le spese legali rappresentano una voce non indifferente. Peraltro il ministro Alfano ha detto recentemente, in sede pubblica, di essere contrario alla previsione di onorari minimi per le libere professioni; sarebbe opportuno che il Governo chiarisse subito, in modo inequivocabile, la propria posizione in merito. L'emendamento 12.226 prevede invece la possibilità di attribuire all'avvocato, in caso di esito positivo, una quota del risultato della controversia. Tale previsione è assolutamente indispensabile affinché possa realmente funzionare e diffondersi il meccanismo della class action, alla cui base ci sono molto spesso questo tipo di accordi tra clienti ed avvocati. (Applausi dal Gruppo PD).
DELLA MONICA (PD). Presenta una riformulazione dell'emendamento 12.225, che prevede la possibilità di attribuire all'avvocato una quota del risultato della controversia nel caso in cui si eserciti un'azione di classe (v. Resoconto stenografico). Tale previsione, come già evidenziato dal senatore Ichino, è indispensabile affinché possa diffondersi realmente il meccanismo della class action.
LI GOTTI (IdV). Le norme sul sistema tariffario rappresentano uno dei punti più qualificanti del disegno di legge in esame e sono il frutto di oltre un anno di lavoro presso la Commissione giustizia. Nel disegno di legge si prevede che le tariffe professionali siano approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il CIPE e il Consiglio di Stato. Tale meccanismo dovrebbe consentire di superare l'argomento principale delle obiezioni mosse in sede europea, secondo cui il sistema tariffario italiano sarebbe il frutto di una determinazione corporativa, a discapito della libera concorrenza. Al fine di scongiurare ulteriormente il rischio di critiche da parte dell'Unione europea per violazione delle norme sulla concorrenza, l'emendamento 12.4 prevede la possibilità di derogare ai limiti tariffari in particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, mentre l'emendamento 12.8 prevede che in caso di tali deroghe, così come in caso di ulteriori compensi o premi predeterminati tra le parti, debba essere redatto un accordo per iscritto. (Applausi dal Gruppo IdV).
MUGNAI (PdL). Il principio secondo cui l'avvocato contrae con in suo cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato verrebbe di fatto smentito dalla previsione dell'emendamento 12.226, che prevede la possibilità di attribuire all'avvocato una quota del risultato della controversia. In realtà nelle argomentazioni dell'opposizione si alternano posizioni di tipo quasi protezionistico a favore delle categorie più deboli del mondo dell'avvocatura e l'evocazione di sistemi forensi dove le garanzie a favore dei giovani avvocati sono molto carenti: ciò a riprova di un atteggiamento strumentale. (Applausi del senatore Benedetti Valentini).
VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.202, 12.209, 12.231, 12.232, 12.233 e 12.8 (sostanzialmente identico all'emendamento 12.222), previa riformulazione di cui dà lettura (v. testo 2 nell'Allegato A). Giudica inoltre condivisibile il contenuto dell'emendamento 12.4, che verrà inserito in maniera più organica nella riformulazione dell'emendamento 12.700, a firma del relatore (v. testo 2 nell'Allegato A). Invita quindi al ritiro degli emendamenti 12.206, 12.227 (testo corretto) e 12.16, per quanto il tema trattato da quest'ultimo emendamento meriti attenzione. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
ALBERTI CASELLATI,sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiede al relatore di esprimere parere favorevole sull'emendamento 12.207, che propone una semplificazione delle tariffe, andando nella direzione auspicata dal Consiglio nazionale forense. Per il resto, il parere è conforme a quello del relatore.
VALENTINO, relatore. Concordando con il rappresentante del Governo, esprime parere favorevole anche sull'emendamento 12.207.
CAROFIGLIO (PD). Voterà contro l'emendamento 12.202, che, ponendo il radicale divieto di introdurre condizioni nel contratto di incarico professionale, contiene un irrigidimento della normativa e riflette un'impostazione della materia rivolta al passato.
Il Senato approva l'emendamento 12.202, con conseguente preclusione dell'emendamento 12.201.
MORANDO (PD). In precedenza il senatore Ichino ha posto una questione precisa, ricordando che il Ministro della Giustizia, durante un recente convegno, ha apertamente dichiarato la propria contrarietà alla reintroduzione delle tariffe minime, proposta invece dal presente disegno di legge. Il Governo deve dunque chiarire se ha cambiato opinione in merito, oppure se esiste una posizione difforme tra l'Esecutivo e la sua maggioranza in Senato. La mancanza di chiarezza da parte del Governo potrebbe infatti comportare l'approvazione in prima lettura di un testo destinato ad essere modificato dalla Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo PD).
Il Senato respinge l'emendamento 12.203, identico all'emendamento 12.204.
MAZZATORTA (LNP). Ritira l'emendamento 12.206.
DELLA MONICA (PD). Chiede che l'emendamento 12.208 venga votato insieme all'emendamento 12.207, su cui il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole, in quanto il loro contenuto è sostanzialmente identico.
VALENTINO, relatore. I due emendamenti non sono sostanzialmente identici.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Nella seconda parte degli emendamenti ci sono delle differenze sostanziali, che giustificano una diversità nel parere.
DELLA MONICA (PD). Modifica l'emendamento 12.208 (v. testo 2 nell'Allegato A), rendendolo identico all'emendamento 12.207.
BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Dichiara l'intenzione di astenersi sulla votazione dell'emendamento 12.207, identico all'emendamento 12.208 (testo 2).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE), il Senato approva l'emendamento 12.207, identico all'emendamento 12.208 (testo 2). Il Senato approva quindi l'emendamento 12.209, identico all'emendamento 12.210.
ICHINO (PD). Attende la risposta del rappresentante del Governo per quel che riguarda l'emendamento 12.211, che intende scongiurare la reintroduzione degli onorari minimi.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo ha aderito in toto all'impianto normativo proposto dal disegno di legge; dunque, in tale contesto, condivide sia il ripristino dei limiti tariffari sia la nullità dei patti che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia, al fine di difendere la dignità professionale degli avvocati e l'interesse dei cittadini. In particolare, tali patti potrebbero favorire intese illecite e fenomeni di corruzione, come accade negli ordinamenti in cui tale strumento è consentito. (Applausi dal Gruppo PdL).
ICHINO (PD). Il Governo sta seguendo un indirizzo opposto a quello annunciato: non persegue una politica europea che incoraggia la competizione, ma sostiene un orientamento contrario ai principi della concorrenza, teso a salvaguardare le rendite delle libere professioni. A differenza di quanto affermato dal senatore Mugnai, gli avvocati del lavoro si fanno pagare alti compensi. Non è vero, infine, che una prestazione di mezzi non può essere commisurata ai risultati, visto che ciò si verifica per numerose prestazioni di lavoro a carattere continuativo, retribuite con premi di produzione o con partecipazioni agli utili. (Applausi dal Gruppo PD).
LONGO (PdL). Non parteciperà alla votazione dell'emendamento 12.211, convinto che nelle professioni liberali non possano essere stabilite tariffe minime e massime e contrario pure al divieto del patto di quota lite. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Contini).
MARITATI (PD). Richiama l'attenzione sull'ipocrisia di un indirizzo normativo che abolisce il divieto del patto di quota lite ma al contempo prevede la possibilità di pattuire un premio in caso di esito positivo della controversia.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 12.211, identico agli emendamenti 12.212 e 12.213.
LI GOTTI (IdV). Ritira l'emendamento 12.4 in quanto è assorbito dall'emendamento 12.700 (testo 2).
Il Senato approva l'emendamento 12.700 (testo 2).
LEGNINI (PD). Dichiara voto favorevole all'emendamento 12.215 che delinea una via mediana tra due posizioni contrapposte, prevedendo la possibilità di pattuire onorari inferiori ai minimi tariffari solo nei primi cinque anni di esercizio della professione forense, a decorrere dall'iscrizione all'albo. L'obiettivo è quello di aiutare i giovani ad entrare nel mondo delle professioni. (Applausi dal Gruppo PD).
CASSON (PD). Aggiunge la firma all'emendamento. (Applausi del senatore Morando).
PRESIDENTE. Alla Presidenza è pervenuta richiesta di aggiungere all'emendamento 12.215 le firme di tutti i componenti dei Gruppi del PD e dell'UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE.
LI GOTTI (IdV). E' contrario alla proposta del senatore Legnini che segna un passo indietro, riportando ai tempi in cui il tariffario del procuratore legale era la metà di quello dell'avvocato. Per un principio di giustizia, a eguali prestazioni devono corrispondere eguali retribuzioni: è inaccettabile stabilire per legge che un avvocato, soltanto perché giovane, deve essere pagato meno. (Applausi dal Gruppo IdV).
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Il senatore Ichino ha attribuito affermazioni inesatte al senatore Mugnai, il quale si è limitato ad affermare che nelle controversie di lavoro non occorre anticipare le cosiddette spese vive. Condivide le osservazione di buon senso del senatore Li Gotti. Ammettere la possibilità di differenziare le retribuzioni in base all'età significa svilire il lavoro dei giovani avvocati. Suggerisce quindi al senatore Legnini di ritirare l'emendamento.
PRESIDENTE. In via eccezionale, dà nuovamente la parola al senatore Legnini.
LEGNINI (PD). Gli argomenti addotti dai senatori Li Gotti e Benedetti Valentini non hanno attinenza con il senso della proposta. Di fronte alla crescita abnorme del numero degli iscritti all'albo, l'emendamento indica una strada per aprire il mercato e favorire l'ingresso di giovani avvocati attualmente disoccupati o sottopagati. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 12.215. Sono quindi respinti gli emendamenti 12.216 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 12.217, 12.218 e 12.219) e 12.220 (identico all'emendamento 12.221).
VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.8.
PRESIDENTE. Suggerisce al senatore Caruso di modificare l'emendamento 12.222 in modo da renderlo identico al testo dell'emendamento 12.8.
CARUSO (PdL). Accoglie il suggerimento e modifica l'emendamento 12.222 (v. testo 2 nell'allegato A).
Il Senato approva l'emendamento 12.8, identico all'emendamento 12.222 (testo 2).
Il Senato respinge l'emendamento 12.223, identico al 12.224. Con votazione elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE(PD), è respinto anche l'emendamento 12.225 (testo 2).
D'AMBROSIO (PD). Intervenendo sull'emendamento 12.226 ricorda che nella scorsa legislatura è stata introdotta la possibilità di pattuire una quota lite sia per favorire i cittadini meno abbienti, sia per stimolare la professionalità degli avvocati e ottenere così una riduzione delle cause civili pendenti davanti al giudice. Anziché far finta di non sapere che il patto di quota lite è una pratica diffusa ed inevitabile nel caso di cliente impossibilitato a versare un anticipo spese, è opportuno regolare questo tipo di accordo prevedendo l'obbligatorietà della forma scritta. La professionalità degli avvocati non cresce con la previsione di corsi di formazione senza esami e senza obbligo di frequenza, ma con l'istituzione, ad esempio, di un deposito elevato per i ricorsi in Cassazione. (Applausi dal Gruppo PD).
LI GOTTI (IdV). Rileva una contraddizione tra l'emendamento 12.226 che tende a consentire la possibilità di attribuire all'avvocato una quota del risultato della controversia e il precedente emendamento 12.225 che prevedeva il divieto del patto di quota lite salvo alcune eccezioni. (Commenti dal Gruppo PD).
DELLA MONICA (PD). Chiarisce che all'interno del Partito Democratico non sono presenti discrasie per quanto attiene alla materia trattata dall'articolo 12: l'emendamento 12.225 è stato modificato proprio perché non desse luogo all'interpretazione richiamata dal senatore Li Gotti.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 12.226.
SCARABOSIO (PdL). Ritira l'emendamento 12.227 (testo corretto).
Il Senato respinge gli emendamenti 12.228 (identico all'emendamento 12.229) e 12.230. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 12.14.
Il Senato approva l'emendamento 12.231.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Ritira l'emendamento 12.16.
Il Senato approva gli emendamenti 12.232 (testo 2) e 12.233, con preclusione dell'emendamento 12.234.
INCOSTANTE (PD). È importante sottolineare come la maggioranza abbia respinto l'emendamento 12.14 che prevedeva la nullità degli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.
VALENTINO, relatore. Pur comprendendo l'esigenza politica alla base della sottolineatura della senatrice Incostante, le incompatibilità richiamate sono già regolamentate dal codice deontologico. Esprime inoltre parere contrario sull'accoglimento dell'ordine del giorno G12.200.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo sull'ordine del giorno G12.200 è contrario.
ICHINO (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sull'ordine del giorno in esame, che investe la questione se la dignità di una professione possa essere misurata da tariffe minime. L'Autorità garante del mercato e della concorrenza si è già pronunciata chiaramente al riguardo, stabilendo che il decoro non può essere considerato un parametro economico di determinazione del compenso e pertanto non può essere invocato per mettere in atto quella che si configura come una limitazione alla libertà del mercato. Nel mercato del lavoro subordinato, la fissazione di un salario minimo o di tariffe collettive è giustificata dalla presenza di distorsioni. Tuttavia, visto che tali distorsioni non sono presenti nel mercato delle attività forensi, non si può giustificare l'introduzione di un compenso minimo, che di conseguenza determinerà l'insorgere di posizioni di rendita, quelle sì lesive della dignità della professione. (Applausi dal Gruppo PD).
Il Senato respinge l'ordine del giorno G12.200.
GIARETTA (PD). Individuare un meccanismo che assicuri, attraverso il sistema delle tariffe, la qualità del servizio prestato, una remunerazione dignitosa dell'attività forense e un accesso alla professione che assicuri il ricambio generazionale è operazione certamente molto complessa, che non può essere affrontata attuando delle semplificazioni. In Italia il numero di avvocati operanti è troppo elevato, a testimonianza anche della scarsa efficacia del costosissimo sistema di accesso alla professione. Questa peraltro è preoccupata dalla forte presenza di studi professionali esteri in Italia. A fronte di questa situazione, la normativa in esame impedisce ai professionisti di competere con le tariffe e con la qualità, impedisce la pubblicità, impedisce nuovi modelli organizzativi. Con il sistema tariffario previsto, gli avvocati competeranno innalzando la litigiosità, allungando i processi, moltiplicando gli atti. Non è così che tutela la dignità della professione e si rende più efficiente la giustizia. (Applausi dal Gruppo PD).
Presidenza della vice presidente BONINO
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 12, nel testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 (Sostituzioni e collaborazioni), ricordando che sugli emendamenti 13.200 (limitatamente al comma 6) e 13.207 (limitatamente al comma 4) la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
DELLA MONICA (PD). Riformula in via preliminare il comma 6 dell'emendamento 13.200 (v. testo 2 nell'Allegato A). Il Partito Democratico non intende avallare un sistema che prevede una forma di sfruttamento delle prestazioni professionali dei giovani avvocati da parte di studi o di altri avvocati. Pertanto tali posizioni lavorative vanno regolarizzate attraverso la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o, se necessario, anche di rapporto di lavoro subordinato.
CARUSO (PdL). L'emendamento 13.201 tende a sopprimere il primo e secondo periodo del comma 2 dell'articolo 13, in quanto le disposizioni in essi contenute sono sostanzialmente già previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 96 del 2001 che si occupa delle società di professionisti.
ICHINO (PD). Il comma 4 dell'articolo 13 stabilisce che la collaborazione tra avvocati non dà mai luogo a un rapporto di lavoro subordinato, tuttavia tale norma contrasta con l'orientamento della Corte costituzionale, e non tiene conto della realtà, che vede sovente praticanti legati da rapporti di lavoro subordinato. È dunque opportuno prendere atto della situazione esistente e normarla in maniera corretta; pertanto, con l'emendamento 13.205 si chiede preliminarmente di sopprimere il comma 4.
CASSON (PD). La norma di cui al comma 2 dell'articolo 13 stabilisce che gli avvocati possano farsi sostituire da altro avvocato con incarico anche verbale e che la delega scritta è riservata soltanto ai praticanti abilitati. Tuttavia, poiché dovrebbe sempre rimanere comunque la responsabilità personale dell'avvocato delegante nei confronti dei clienti, con l'emendamento 13.202 si chiede che tutte le sostituzioni debbano aver luogo con delega scritta. Con l'emendamento 13.210 si prevede altresì la possibilità per l'avvocato di nominare sostituti stabili ed anche in questo caso è opportuno che ciò avvenga depositando la nomina in forma scritta. (Applausi del senatore Morando).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'istituto di istruzione superiore «Leonardo Sinisgalli» di Senise, in provincia di Potenza, presenti nelle tribune. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198
VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.212, invita a ritirare l'emendamento 13.201 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con il relatore.
DELLA MONICA (PD). Poiché la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 13.200 (testo 2) limitatamente al comma 6, propone di modificare lo stesso comma 6 sopprimendone il secondo periodo e chiede se, in tal caso, potrebbe essere modificato il suddetto parere contrario.
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 13.200 (testo 2), affinché la nuova formulazione del comma 6 possa essere esaminata dalla Commissione bilancio.
PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 13.200 (testo 2) e degli altri emendamenti riferiti all'articolo 13. Passa all'esame dell'articolo 14 (Albi, elenchi e registri).
DELLA MONICA (PD). Illustra l'emendamento 14.204, che attribuisce al Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine territoriali, il potere di emanare il regolamento relativo alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri di cui all'articolo 14; trattandosi di una materia delicata, appare opportuno attribuire tale potere al Ministro della giustizia. L'emendamento 14.205 prevede invece che una copia a stampa dell'albo, degli elenchi e dei registri sia inviata anche ai procuratori della Repubblica e ai procuratori generali della Repubblica presso le Corti d'appello.
SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). L'emendamento 14.206 include anche i procuratori della Repubblica e i procuratori generali della Repubblica tra coloro cui deve essere inviata una copia a stampa dell'albo, degli elenchi e dei registri.
VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.200 e 14.204, a condizione che vengano apportate delle modifiche ai relativi testi (v. Resoconto stenografico), e sugli emendamenti 14.205, 14.206 e 14.207. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con il relatore.
CARUSO (PdL). Accetta la riformulazione dell'emendamento 14.200 proposta dal relatore (v. testo 2 nell'Allegato A).
Il Senato respinge gli emendamenti 14.201 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 14.202) e 14.203.
Il Senato approva l'emendamento 14.200 (testo 2).
DELLA MONICA (PD). Accetta la riformulazione dell'emendamento 14.204 proposta dal relatore (v. testo 2 nell'Allegato A).
Il Senato approva gli emendamenti 14.204 (testo 2), 14.205 (con conseguente assorbimento dell'emendamento 14.206) e 14.207, nonché l'articolo 14 nel testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 (Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio) ricordando l'emendamento 15.201 è stato ritirato.
VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 15.202 e parere contrario sui restanti emendamenti.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con il relatore.
DELLA MONICA (PD). L'emendamento 15.200 propone la soppressione dell'articolo 15, con cui si stravolge il sistema della difesa d'ufficio. La delicatezza e l'importanza della materia richiederebbero un esame più approfondito, per cui si propone di lasciare inalterata la normativa attuale, per poi intervenire su di essa con più calma successivamente.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 15.200.
Il Senato approva l'emendamento 15.202.
Risultano respinti gli emendamenti 15.203 e 15.204.
LEGNINI (PD). Il disegno di legge in esame prevede che i giovani avvocati, non ancora iscritti all'albo degli specialisti, non possano più svolgere il ruolo di difensori d'ufficio, che oggi è invece una delle loro attività prevalenti (un tempo, di fronte al pretore, potevano comparire come difensori d'ufficio addirittura i praticanti). Poiché questa è un'attività importante per consentire ai giovani avvocati di acquisire esperienza, l'emendamento 15.205 propone che, nei procedimenti di competenza del giudice di pace e in quelli di competenza del tribunale per reati con pena edittale detentiva non superiore ai tre anni, possano essere nominati difensori d'ufficio gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni. (Applausi dal Gruppo PD).
LONGO (PdL). Chiede al senatore Legnini di chiarire meglio il significato del limite di sei anni.
LEGNINI (PD). Poiché per diventare specialisti è necessario aver esercitato la professione per almeno cinque anni, il limite di sei anni è volto appunto a consentire la nomina a difensore d'ufficio dei giovani avvocati che non hanno ancora maturato tale anzianità.
VALENTINO, relatore. Conferma il parere contrario precedentemente espresso, in quanto non è opportuno che di fronte ai giudici onorari di pace compaiano dei giovani avvocati con poca esperienza.
LI GOTTI (IdV). Le argomentazioni esposte dal senatore Legnini appaiono rilevanti. Tuttavia, così com'è formulato il testo, sembrerebbe che nei casi previsti dall'emendamento 15.205 possano essere nominati difensori d'ufficio solo ed esclusivamente gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni. Forse andrebbe chiarito meglio questo punto.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Il senatore Legnini ha sollevato un problema concreto, al fine di agevolare la nomina dei giovani avvocati a difensori d'ufficio. Tuttavia la formulazione dell'emendamento 15.205 va migliorata, onde evitare il rischio che vengano esclusi dalla nomina coloro che sono iscritti all'albo da più di sei anni. (Applausi del senatore Centaro).
LEGNINI (PD). L'obiettivo dell'emendamento 15.205 non è quello di impedire la nomina a difensori d'ufficio di coloro che sono iscritti all'albo da più di sei anni, ma è quello di venire incontro alle esigenze dei giovani avvocati; è pertanto possibile procedere ad una riformulazione più accurata del testo. Sarebbe tuttavia auspicabile che vi fosse sul punto una maggiore apertura da parte del relatore e della rappresentante del Governo; la tesi del senatore Valentino, secondo cui è opportuno che di fronte ai giudici di pace compaiano solo avvocati esperti, non appare convincente. (Applausi dal Gruppo PD).
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Chiede che vengano forniti maggiori chiarimenti in merito alla copertura finanziaria dell'attività di gratuito patrocinio, a seguito della previsione, nel testo in esame, dell'inderogabilità delle tariffe minime. (Applausi dal Gruppo LNP).
VALENTINO, relatore. Pur comprendendo l'importanza della questione sollevata dal senatore Legnini, l'esigenza fondamentale rimane quella di garantire la professionalità e la competenza di coloro che vengono nominati difensori d'ufficio.
ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con il relatore.
LEGNINI (PD). Propone l'accantonamento dell'emendamento 15.205, per consentire al relatore di riflettere sugli argomenti emersi nel dibattito. (Commenti dai banchi del PdL. Applausi dei sentori Perduca e Poretti).
VALENTINO, relatore. Concorda con l'accantonamento, essendo disponibile a compiere un'ulteriore riflessione.
PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 15.205.
PERDUCA (PD). Chiede di accantonare anche l'emendamento 15.206, di soppressione del comma 3, che con un'insolita formulazione posticipa l'applicazione di alcune norme al quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
VALENTINO, relatore. Non concorda con l'accantonamento e conferma il parere precedentemente espresso.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 15.206.
PRESIDENTE. Accantona l'articolo 15. Passa all'esame dell'articolo 16 (Iscrizione e cancellazione), ricordando che gli emendamenti 16.201 e 16.203 sono stati ritirati.
MAZZATORTA (LNP). Dal momento che gli avvocati esercitano una funzione pubblica, è pacifico che per l'iscrizione all'albo sia necessario possedere la cittadinanza italiana o di un altro Stato comunitario: pertanto l'emendamento 16.200 inserisce espressamente tale principio nella disciplina dell'ordinamento forense.
GALPERTI (PD). L'emendamento 16.207 dispone che per i magistrati, i componenti dell'Avvocatura di Stato e i professori universitari di ruolo dell'area giuridica non sia necessario superare l'esame di abilitazione, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Sarebbe infatti paradossale che i docenti universitari in materie giuridiche, chiamati a far parte delle commissioni d'esame per l'abilitazione degli avvocati, siano tenuti a sostenere un esame per iscriversi a tale albo. (Applausi del senatore Rusconi).
ICHINO (PD). Ritira l'emendamento 16.210 e illustra l'emendamento 16.211, che elimina la cancellazione dall'albo forense nei casi in cui venga a mancare il requisito dell'esercizio continuativo della professione. Tale norma è infatti incompatibile con il divieto di discriminazione indiretta delle donne, definito dalla Corte di giustizia europea, dal momento che la discontinuità lavorativa femminile è statisticamente superiore a quella maschile. (Applausi dal Gruppo PD).
CAROFIGLIO (PD). L'emendamento 16.222 prevede che le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione siano notificate, oltre che all'interessato, anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale e al procuratore generale presso la Corte d'appello. Reputando che tale mancata indicazione sia presumibilmente frutto di una svista, auspica un voto concorde dell'Assemblea su tale emendamento.
MARITATI (PD). L'emendamento 16.204 aggiunge ai requisiti necessari per l'iscrizione all'albo anche quello di non aver riportato condanne per i reati di mafia di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale. Auspica dunque che il mancato riferimento a tali reati sia dovuto ad una dimenticanza e che il Governo e la maggioranza non intendano consentire l'iscrizione all'albo a chi si sia macchiato di così gravi delitti.
LONGO (PdL). Per quel che riguarda l'emendamento 16.207, illustrato dal senatore Galperti, va considerato il fatto che i professori universitari di area giuridica non sono necessariamente laureati in giurisprudenza. Per quel che riguarda inoltre la possibilità dell'iscrizione all'albo dei magistrati, motivata dalla difficoltà dell'esame sostenuto per entrare a far parte della magistratura, ritiene che lo stesso discorso potrebbe valere per chi ha superato l'altrettanto impegnativo concorso notarile.
GALPERTI (PD). Se il relatore condivide le osservazioni del senatore Longo, è disposto a modificare l'emendamento, menzionando esplicitamente tra i requisiti necessari anche il possesso di una laurea in giurisprudenza.
LI GOTTI (IdV). L'articolo 16, relativo ai criteri per l'ammissione e la cancellazione dall'ordine forense, è uno dei punti più delicati del disegno di legge ed ha impegnato a fondo la Commissione in sede referente. Pur condividendo l'impianto dell'articolo, è però necessario apportare alcune modifiche, ad esempio prevedendo una diversa specificazione delle cause che precludono l'iscrizione all'albo, includendo la condanna per reati gravissimi, per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ciò servirebbe infatti ad evitare la paradossale situazione per cui chi viene condannato in via definitiva per alcuni gravi reati, sebbene interdetto dai pubblici uffici, può comunque svolgere la funzione di difensore d'ufficio.(Applausi del senatore Pedica).
FERRARA (PdL). Per consentire una riflessione più ponderata, invita a posticipare alla seduta antimeridiana di domani l'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo.
PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani.
Sui lavori del Senato
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione
PRESIDENTE. Avverte che, dopo la seduta antimeridiana di domani, la cui conclusione è anticipata alle ore 13, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo.
Dà quindi annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 21 ottobre.
La seduta termina alle ore 19,54.
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