Riforma forense: resoconto seduta n. 376 Senato dell'11/5/10

Riforma della professione di avvocato - l'iter per giungere alla l. 247/12
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LEGGI DI SEGUITO IL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL SENATO n. 376 dell'11/5/2010, CON, ALL'ALLEGATO A, IL TESTO DEGLI ARTICOLI ESAMINATI E L'INDICAZIONE DELL'ESITO DI VOTAZIONI SU EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO  ...

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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 28 aprile scorso ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

All'articolo 1 è stato accantonato l'emendamento 1.208 (testo 3).

All'articolo 2 sono stati accantonati gli emendamenti 2.5 (testo 2), 2.215 (testo 2), 2.218 (testo 2), 2.219, 2.220, 2.235, 2.236, 2.237, 2.238, 2.239, 2.240, 2.241, 2.242, 2.243, 2.444, 2.245 (testo 2), 2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.250, 2.251, 2.252 e 2.253.

Pertanto, non sono stati ancora votati gli articoli 1 e 2, ai quali fanno riferimento gli emendamenti accantonati riportati nell'annesso.


INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo di verificare se la Commissione giustizia stia ancora lavorando. Forse è in procinto di concludere i propri lavori, perché stanno giungendo adesso alcuni suoi componenti in Aula.


PRESIDENTE. Mi dicono che la Commissione ha appena concluso i suoi lavori.

Invito il senatore Segretario a dar lettura degli ulteriori pareri espressi dalla 5a Commissione permanente, che si riferiscono agli emendamenti relativi ai primi 19 articoli del testo in esame.


AMATI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.223, 10.228 (limitatamente alla lettera b)), 10.232 e 10.0.200.

In ordine alle proposte 8.201, 8.207, 8.214 e 8.215 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che sia inserita la medesima clausola di invarianza finanziaria già espressa sulla norma del testo.

In ordine alla proposta 8.217 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che alla lettera c-bis) dopo le parole: "Commissioni istituite" siano inserite le seguenti: "Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

In ordine alla proposta 8.224 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

In ordine alle proposte 10.200, comma 6, e 10.233 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che siano inserite le seguenti parole: "1 costi per le attività previste sono posti a carico dei soggetti partecipanti ai corsi di formazione".

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti sino all'articolo 10.

Il parere è rinviato sugli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 11».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.200 (limitatamente al comma 6), 13.207 (limitatamente al comma 4), 17.214, 18.200 (limitatamente ai capoversi 1-bis, 1-ter e 1-sexies), 18.202 (limitatamente al capoverso 1-bis, ultimo periodo, e al capoverso 1-ter) e 18.201 (limitatamente al capoverso 1-bis, ultimo periodo, e al capoverso 1-ter).

In ordine alla proposta 15.201 esprime parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti sino all'articolo 19, ad eccezione della proposta 2.5 (testo 2), sulla quale l'espressione del parere è rinviata.

L'espressione del parere è altresì rinviata su tutti gli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 20».


PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.


CARUSO (PdL). Presidente, il primo dei tre emendamenti da me presentati è il 3.200. Esso propone di sopprimere il primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, che prevede: «L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico e del corretto esercizio della professione». Tale proposta rientra nella riflessione che ho fatto all'inizio dei nostri lavori.

Per rendere più sobrio il testo, io ritengo che si possano eliminare delle parti che sono assolutamente superflue. È sperabile che l'avvocato si attenga a queste norme e non c'è bisogno, a mio modo di vedere, di scriverlo nella legge.

Allo stesso modo, l'emendamento 3.201 propone una riscrittura della disposizione...(Brusìo in Aula).


PRESIDENTE. Colleghi, non si può continuare a lavorare così: non è possibile per il senatore Caruso esprimere il proprio punto di vista, né per il relatore ascoltarlo.


CARUSO (PdL). Signor Presidente, come dicevo, l'emendamento 3.201 nulla muta nella sostanza. Ritengo, tuttavia, che l'avvocato non debba adempiere agli obblighi della difesa di ufficio ma all'obbligo, se chiamato, di prestarla. Quindi, io propongo una mera riscrittura che sottopongo al vaglio del Governo e del relatore.

Analogamente, l'emendamento 3.205 propone una riscrittura del comma 3, anche questa affidata alla valutazione del Governo, del relatore e dei colleghi. Sempre con riferimento all'emendamento 3.205, vi è tuttavia da dire che lo stesso propone un esercizio di cui pure ho più volte parlato nel corso della nostra discussione, cioè quello di collocare le disposizioni che hanno carattere transitorio nella parte più propria, che è contenuta nell'articolo 65 del testo che è proposto all'esame del Senato. In questa direzione dirige la seconda parte dell'emendamento 3.205.


ADAMO (PD). Signor Presidente, vorrei illustrare prima di tutto l'emendamento 3.204, che fa riferimento al codice deontologico, facendo una breve premessa. L'articolo 3 del disegno di legge si riferisce ai doveri e alla deontologia degli avvocati e vengono elencate nel testo le caratteristiche richieste per l'esercizio della professione forense: indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenuto conto del rilievo sociale della difesa, eccetera. Pensiamo sia giusto inserire, al comma 2, dopo la parola "decoro", un riferimento anche alla discrezione e alla riservatezza. Non so per quale ragione non siano stati inseriti questi due principi, a mio avviso necessari, anche in considerazione del fatto che stiamo discutendo in Commissione giustizia un provvedimento... (Brusìo).


PRESIDENTE. Colleghi, è la seconda volta che richiamo la necessità che si faccia silenzio o comunque si parli in modo tale da non impedire lo svolgimento dei ragionamenti a sostegno dei propri emendamenti. Se si continua così, siccome non voglio scampanellare di continuo, sospenderò l'Aula per un quarto d'ora.


ADAMO (PD). Come dicevo, soprattutto in questo momento in cui in Commissione giustizia si sta discutendo il provvedimento sulle intercettazioni e sull'obbligo da parte della magistratura di tener conto dei principi di riservatezza, anche l'avvocato, nel rapporto che costruisce con il suo cliente, è tenuto a tale riservatezza, nei confronti del cliente ma più in generale nell'esercizio della sua professione. Infatti, anche attraverso l'istruttoria che l'avvocato svolge nella sua funzione di difesa, egli può comunque essere a conoscenza di questioni che hanno a che vedere con l'istruttoria stessa, ed è bene quindi che sia richiamato a tale condotta responsabile rispetto ai criteri di discrezione e riservatezza.

Vorrei anche far riferimento ad una serie di emendamenti relativi al comma 3, che riguarda il Consiglio nazionale forense e le modalità con cui esso esercita la sua funzione di esame della condotta degli avvocati. Noi abbiamo un organismo di autotutela che viene nominato dagli avvocati. Ci sembra che la funzione che viene ad assumere la professione proprio nell'impianto di questa legge e la coerenza con altri punti della stessa potrebbero richiedere un riferimento diverso in merito alla composizione di tale organo. Mi riferisco ad uno strumento che veda più soggetti determinare il Consiglio nazionale forense per quanto attiene a tale funzione. Parliamo del codice deontologico e del fatto che, secondo questa legge, le stesse persone che definiscono il codice sono quelle che poi lo applicano: la fonte, cioè, è la medesima.

Secondo l'emendamento 3.206, il codice verrebbe predisposto e aggiornato ogni tre anni (quindi, a fronte della completa discrezionalità in questo senso che è presente nel testo, si stabilisce un limite temporale) da un'apposita commissione che è costituita, oltre che dagli avvocati indicati dal Consiglio nazionale forense, dal Ministro della giustizia, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori e magistrati e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Come si può facilmente capire dalla lettura dell'emendamento, la proposta non vuole escludere il Consiglio nazionale forense da queste decisioni, ma al contrario coinvolgerlo tramite la nomina di alcuni componenti della commissione. Tuttavia, si ritiene che anche gli altri organi citati possano e debbano essere coinvolti: mi riferisco primariamente al Ministero, ma ad esempio anche al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per le funzioni da esso svolte a fronte della fisionomia che ha assunto nel tempo, ovvero quella di autorevole sede di riflessione, elaborazione, nonché di analisi e studio dei problemi collettivi e delle rappresentanze d'interessi.

Vorrei precisare che l'emendamento 3.206, su cui mi soffermo, ha carattere complessivo; poi ve ne sono altri che riguardano parti delle disposizioni in esso contenute. La seconda parte del nostro emendamento prevede che il legislatore nazionale dia delle minime indicazioni, per quanto riguarda sia le funzioni del codice deontologico che i suoi contenuti, sotto forma di principi cardine; la ratio sottesa alla seconda parte dell'emendamento è quella di richiamare i principi e criteri direttivi già individuati nel disegno di legge della precedente legislatura, a cui noi esplicitamente vorremmo far riferimento. (Applausi dal Gruppo PD).


DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, gli emendamenti a mia prima firma vengono illustrati dalla senatrice Adamo.

Vorrei soltanto precisare che per l'emendamento 3.206 noi accettiamo la riformulazione proposta dalla 5a Commissione, che prevede che non siano inseriti gettoni o altri emolumenti per i componenti della commissione.


PERDUCA (PD). Vorrei segnalare che il senatore Ichino ha aggiunto la sua firma all'emendamento 3.209 a mia prima firma, e quindi lo illustrerà.


*ICHINO (PD). Signor Presidente, signor relatore, stabilire che il codice deontologico debba - come leggo testualmente - osservare strettamente il principio della tipizzazione delle condotte significa affermare che il codice non può sanzionare sul piano disciplinare condotte che contrastino con clausole generali, come quelle di lealtà, di correttezza o di buona fede, che invece costituiscono parte essenziale di qualsiasi codice deontologico. Per questo mi sembra che l'inciso contenuto nel testo del comma 3 dell'articolo 3 debba essere eliminato; inoltre, dico subito che per lo stesso motivo mi sembra insufficiente anche il temperamento di questo inciso proposto nell'emendamento 3.211, del senatore Mugnai, che certo porta un miglioramento, rendendo meno drastica l'esclusione, ma cionondimeno conserva una regola di stretta tipizzazione che metterebbe fuori gioco i principi generali.

Per questo motivo, non solo sottoscrivo l'emendamento 3.209, ma ne sottolineo altresì l'importanza.


PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.


VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.200, 3.201 e 3.205, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.202, 3.203, 3.204, 3.206, 3.207, 3.209, 3.210, 3.212, 3.213 e 3.214.

Invito poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.208 e 3.211; diversamente, il parere su tali emendamenti è contrario.


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.


PRESIDENTE. Colleghi, comunico che è stato presentato l'emendamento 3.600 del relatore, che viene inviato alla 5a Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dal senatore Caruso.

È approvato.


D'AMBROSIO (PD). Chiediamo la controprova.


PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.


FERRARA (PdL). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


FERRARA (PdL). Mi scusi, signor Presidente, ma credo di aver perso il conto.

Mi pare, infatti, che sull'emendamento 3.200, così come sul successivo 3.201, il relatore abbia espresso parere favorevole. L'emendamento 3.200 è stato appena approvato e non capisco per quale ragione sia stata richiesta la controprova su un voto favorevole dell'intera Assemblea.


INCOSTANTE (PD). Noi abbiamo votato contro.


PRESIDENTE. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.


BOLDI (LNP). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


BOLDI (LNP). Signor Presidente, voglio solo segnalare che, per errore, ho votato contro l'emendamento 3.200, mentre intendevo esprimere un voto favorevole.


PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.201.


FERRARA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.201, presentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).


Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198


PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.202 e 3.203.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.204.


INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.204, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).


Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198


PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.205, presentato dal senatore Caruso.

È approvato.


CARUSO (PdL). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


CARUSO (PdL). Signor Presidente, avevo chiesto di poter fare una brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento 3.205. È vero che quest'ultimo ha incassato il parere favorevole del relatore e del Governo, è vero che è stato favorevolmente votato dall'Aula, però volevo dire che ho ben compreso i rilievi che ha mosso fra gli altri il senatore Ichino su questo punto.

Il fondamento del richiamo al principio della tassatività delle norme deontologiche risiede nell'esperienza che ha costellato gli anni di sostanziale inattività del Consiglio superiore della magistratura in sede disciplinare. A fronte di una situazione che non è apparsa commendevole ad alcuno, si è fatto riferimento alla mancanza di tassatività delle disposizioni e quindi alla impossibilità di dare delle risposte deontologiche puntuali.

Questa semplicemente è la ragione per cui ho pensato di conservare nel nostro testo il riferimento alla tassatività.


DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 3.206 (testo 2) per spiegare le ragioni, a mia volta, di questo emendamento e dire per quale motivo voteremo a favore dello stesso.

Il codice deontologico rappresenterà per gli avvocati il testo che ne regolerà la vita professionale, con la permanenza dell'iscrizione all'Albo, con l'applicazione di sanzioni disciplinari: questo, nei confronti di soggetti che hanno superato un esame di abilitazione, un esame di Stato, e che è giusto che sappiano per quale motivo vengono sanzionati. Quindi, è assolutamente necessaria una tipizzazione delle condotte, ma è anche assolutamente necessario evitare quelle incompatibilità che la Corte costituzionale ha più volte sottolineato.

Il Consiglio nazionale forense e gli Ordini professionali sono giudici speciali, la cui permanenza, in particolare per il Consiglio nazionale forense come giudice di secondo grado, si spiega nel nostro ordinamento con la compatibilità della funzione svolta rispetto alle norme costituzionali, il che significa che bisogna evitare incompatibilità nelle funzioni e di privare di adeguata difesa anche gli incolpati, in ciò adeguandosi sostanzialmente al principio del giusto processo (articolo 111 della Costituzione).

Se in questo sistema saranno, come proposto, il Consiglio dell'Ordine e, in secondo grado, il Consiglio nazionale forense a stabilire "vita e morte" degli avvocati nel loro cursus honorum, ivi compresa la cancellazione per inattività se gli avvocati non svolgeranno adeguatamente l'attività professionale e se non si sottoporranno a corsi di formazione, a questo punto è assolutamente necessario che l'organo giudicante non possa essere lo stesso che stabilisce le regole.

Se questo principio non viene salvaguardato, prevedo che possano essere presentati seri ricorsi agli organismi giurisdizionali e alla stessa Corte costituzionale. Da qui scaturisce la necessità di una Commissione che sia autonoma, seppure costituita presso il Ministero della giustizia, e che garantisca la presenza di varie componenti che possono al meglio individuare quelle condotte che, tipizzate, rappresentano illeciti che conducono perfino alla radiazione dall'albo.

È la ragione per la quale abbiamo inserito l'emendamento in esame. Non si tratta quindi di un atto di sfiducia nei confronti del Consiglio nazionale forense, che pure è rappresentato, bensì semplicemente di riequilibrare i poteri di un organismo che nasce come giudice speciale e che pertanto può continuare a sopravvivere, se si adegua ai principi costituzionali.

Per questo motivo annunzio il voto favorevole del Partito Democratico e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, non ho fatto in tempo a dire che con l'approvazione dell'emendamento 3.205 erano preclusi i successivi fino al 3.212.

Pertanto, passiamo ora alla votazione dell'emendamento 3.213.


LUSI (PD). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


LUSI (PD). Signor Presidente, le chiedo scusa, ma la collega Della Monica ha illustrato l'emendamento 3.206 (testo 2). Grazie a lei, Presidente, abbiamo capito che invece dobbiamo votare l'emendamento 3.213.

Prima che esponga quanto ho intenzione di dire sull'emendamento 3.213, bisognerebbe forse chiedere alla presentatrice di illustrarlo, dal momento che stiamo per votarlo.


PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, intende intervenire?


DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, la senatrice Adamo ha già illustrato gli emendamenti.

L'emendamento 3.213 è una filiazione dell'emendamento 3.206 (testo 2), per cui non intendo fare una dichiarazione di voto. Chiedo che la sua votazione abbia luogo mediante procedimento elettronico.


LUSI (PD). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


LUSI (PD). Signor Presidente, chiedo ai firmatari dell'emendamento 3.213 se sono d'accordo ad espungere la lettera c).


PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, è d'accordo ad espungere la lettera c) dall'emendamento 3.213?


DELLA MONICA (PD). No, signor Presidente.


LUSI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.


PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.


LUSI (PD). Dichiaro di votare difformemente dal Gruppo sull'emendamento 3.213.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.213, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).


Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198


PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.214, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.


Ricordo che l'articolo 3 non può essere messo in votazione poiché l'emendamento 3.600 è stato inviato alla Commissione bilancio per l'espressione del parere.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.


CARUSO (PdL). Signor Presidente, l'emendamento 4.200 riguarda vari commi dell'articolo 4. La ragione per cui è stato presentato risiede in questo. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 per l'appunto recita: «Alle società» (tra professionisti, tra avvocati) «si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96». Se resta fermo tale principio, a me sembra che le norme successive che regolano aspetti specifici non possano essere ragionevolmente estese anche alle società, e che per queste debba valere, viceversa, quanto regolato dal decreto legislativo, pure richiamato espressamente. Quindi, l'emendamento 4.200 tende a limitare al solo caso delle associazioni le disposizioni contenute nell'articolo 4 e rimanda, viceversa, per quanto riguarda le società fra avvocati, al decreto legislativo n. 96 del 2001.

Ricordo, signor Presidente, che un altro articolo del disegno di legge conferisce delega al Ministro della giustizia perché sia prodotto un testo unico delle varie disposizioni che regolano la professione dell'avvocato. Dunque, in quella sede sarà probabilmente possibile ottenere una sintesi fra il decreto legislativo n. 96 del 2001 e la legge oggi al nostro esame.

Gli emendamenti 4.201 e 4.202 sono alternativi fra di loro. Essi colgono un punto preciso delle riflessioni che ho testé svolto e riguardano un aspetto non trascurabile: quello della responsabilità solidale fra gli avvocati che partecipano all'associazione o alla società. Nel caso dell'associazione, va da sé che tutti i partecipanti debbano rispondere solidalmente e illimitatamente fra di loro nei confronti dei terzi, mentre, per quanto riguarda la società - a questo mirano specificamente gli emendamenti - rispondono solidalmente e illimitatamente solo quei soci che sono esclusi dalla governance della stessa se questo è espressamente previsto nello statuto sociale. Insomma, serve a mantenere attivo un patto stabilito fra i soci della società e a far sì che non sia sopraffatto da una disposizione di legge, nel caso specifico da questa norma.


LEGNINI (PD). Signor Presidente, vorrei invitare il relatore e la rappresentante del Governo a riflettere bene sull'assetto della disciplina della professione forense in forma associata o societaria che emerge da questo articolo, perché temo che le norme contenute nei vari commi costituiscano più il frutto di una sovrapposizione di proposte che non di un ragionamento organico su questa disciplina, che attende una sistemazione da moltissimo tempo. Quindi è assolutamente positivo che la riforma si incarichi di affrontare questo tema.

Dal complesso di queste disposizioni, in particolare dei primi sette commi, emerge che la professione forense potrà essere esercitata sotto forma di associazione e di società tra soli avvocati (su questo nulla da osservare), in forma multidisciplinare (anche su questo personalmente non ho nulla da osservare, anche perché, sostanzialmente, si conferma la disciplina vigente). In altre parole, per arricchire l'offerta di servizi in senso multidisciplinare si consente a studi di avvocati di associare altri professionisti.

Ricordo poi l'innovazione, a mio modo di vedere difficilmente sostenibile, legata al fatto che società di servizi, di professionisti o associazioni di professionisti di qualunque genere se associano un avvocato possono esercitare l'attività forense (ovviamente a mezzo dell'avvocato, ci mancherebbe altro). Il concetto formulato nella seconda parte del comma 3 va molto oltre la disciplina della società multidisciplinare e a mio modo di vedere si pone in palese contraddizione con l'ispirazione contenuta all'articolo 2, di cui in parte abbiamo discusso e per altra parte dovremo discutere nel momento in cui si esamineranno gli emendamenti accantonati: mi riferisco all'estensione, a mio modo di vedere inaccettabile in quel modo e in quella misura, della riserva a favore degli avvocati rispetto a qualunque tipo di consulenza, attività stragiudiziale e così via (numerosi sono gli emendamenti su questo punto).

La riforma tende, da un lato, a restringere la possibilità per gli altri professionisti di prestare consulenze che in qualche modo interferiscano con la pratica del diritto riservandola solo agli avvocati e, dall'altro, a introdurre la possibilità smisurata di esercitare l'attività forense a mezzo di società di professionisti che nulla hanno a che vedere con gli avvocati, purché annoverino anche un solo avvocato tra di loro. A mio modo di vedere questa è una disciplina confusa, contraddittoria, tale da creare molte difficoltà e da creare problemi anche agli avvocati.

Ecco perché, riferendomi agli emendamenti presentati, io credo sia necessario ricondurre questa disciplina alle società o associazioni multidisciplinari, così come sono state in precedenza normate e come vengono normate anche con questo progetto di riforma. Si tratta di espungere quella norma del tutto nuova (che personalmente non so per quale ragione sia stata inserita) e di riflettere attentamente su questo divieto categorico di esercitare la professione a mezzo di società di capitali.

Conosco la discussione che si è svolta al riguardo, le controindicazioni rispetto alla possibilità, pur consentita in gran parte dei Paesi sviluppati, di esercitare la professione a mezzo di società di capitali. Personalmente, anche se è un'opinione che non impegna nessuno, penso che bisognerebbe osare di più in questa direzione consentendo agli avvocati, in particolare alle società ed associazioni di soli avvocati, di costituirsi anche in forma di società di capitali, pur conoscendo le ragioni contrarie a questo tipo di innovazione. Ora, se si vuol almeno elevare lo standard qualitativo delle prestazioni professionali degli avvocati italiani e metterli nella condizione di competere di più e meglio non solo sul mercato nazionale ma anche in quello europeo e internazionale, possiamo almeno pensare di consentire l'esercizio della professione a mezzo di società di capitali tra avvocati specializzati e solo tra questi? Ad esempio, non si capisce perché si debba vietare ad avvocati specializzati in materia societaria o tributaria, che volessero affacciarsi e operare sul mercato europeo, di costituirsi in società di capitali per poter esercitare con le caratteristiche proprie delle società di capitali la professione secondo quanto riferivo prima.

Dunque gli emendamenti 4.203, 4.204 e 4.219 a mia firma richiedono al relatore e al Governo una riflessione approfondita su questa materia sulla quale temo possiamo combinare un pasticcio.


PERDUCA (PD). Signor Presidente, insieme alla senatrice Poretti e ad altri senatori abbiamo presentato anche un ordine del giorno. Gli emendamenti che illustrerò sono relativi al comma 3 e al comma 5 dell'articolo 4, mentre l'ordine del giorno è relativo al comma 7.

Con gli emendamenti 4.206 e 4.208, relativi al comma 3, si specifica individualmente in merito allo svolgimento della professione forense anche in forma associata, come è stato ricordato anche da altri colleghi che hanno illustrato poc'anzi i loro emendamenti, e si sopprime il riferimento al comma 2, che ci risulta essere ridondante poiché fa specifica menzione alle società e associazioni tra avvocati, visto che sono già citate le due leggi del 2001 e del 1939 che prevedevano le «società tra professionisti» e le «associazioni professionali», ma sempre tra avvocati. Ci risulta quindi incomprensibile il riferimento, visto che si parla delle associazioni o società fra liberi professionisti (quindi non necessariamente avvocati).

Con l'emendamento 4.213, relativo al comma 5, si specifica che il riferimento è all'avvocato e che non si parla di generiche associazioni ma di quelle tra avvocati.

L'emendamento 4.212 si riferisce al fatto che, secondo noi, sarebbe più utile fare un passo avanti ed eliminare il divieto ad associarsi a più di una società o associazione; così come sarebbe utile la soppressione del divieto per le società di capitale, che ci sono in molti altri Paesi d'Europa, come, per esempio, Inghilterra, Galles, Spagna, Francia e come si evince anche da uno dei documenti a corredo del nostro dibattito preparato dall'Ufficio studi del Senato in cui si dice che il divieto di costituire società di capitali per l'esercizio professionale danneggia gli avvocati italiani senza portare alcun vantaggio ai cittadini, i quali infatti, in caso di danni, potrebbero rivalersi sia sulla società che sull'esecutore materiale della prestazione. Separando la gestione del profilo economico dall'esecuzione materiale della prestazione, si consentirebbe al professionista di scegliere il modello organizzativo a lui più congeniale, potendo eglioperare anche singolarmente.

Sul punto del divieto delle società di capitali e dell'associazione a più di una associazione o società, in una audizione dell'8 marzo 2007 innanzi alle Commissioni riunite giustizia e attività produttive della Camera, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha affermato che: «il decreto Bersani appare far salvi i principi della personalità della prestazione e della responsabilità diretta ed individuale del professionista. Sul punto, si può valutare la possibilità di interpretare tali principi alla luce dell'evoluzione del settore, al fine di ricondurli non tanto all'obbligo del professionista di eseguire direttamente la prestazione, ma facendone piuttosto derivare l'obbligo per il professionista medesimo di assumere la direzione e la responsabilità dell'erogazione del servizio. In tal modo, potrebbe essere consentita la partecipazione alle società di professionisti anche a soggetti che non prestano il servizio. Simili soluzioni non farebbero venir meno la vigilanza dell'Ordine sul professionista che opera all'interno della società, nella misura in cui si consentisse la partecipazione di soci di capitale in misura limitata, prevedendo che la maggioranza del capitale sociale e dei voti sia comunque detenuta dai professionisti che esercitano la professione all'interno della società».

Ci teniamo anche a ricordare la sentenza Wouters del 18 febbraio 2002, con la quale la Corte ha valutato la compatibilità con il Trattato della Comunità europea di una normativa adottata dall'Ordine degli avvocati olandese che vietava le associazioni professionali multidisciplinari tra avvocati e revisori dei conti. I giudici di Lussemburgo osservavano che indubbiamente tale normativa arrecava pregiudizio alla concorrenza e poteva incidere sugli scambi intracomunitari. Tuttavia - premesso che, in mancanza di norme comunitarie specifiche in materia, ciascuno Stato membro rimane, in linea di principio, libero di disciplinare l'esercizio della professione d'avvocato nel proprio territorio - non rilevavano una violazione dell'articolo 85 del Trattato della Comunità europea.

Come ho già anticipato, all'articolo 4 è stato presentato anche l'ordine del giorno G4.100, sottoscritto (oltre che dalle senatrici Poretti e Bonino e da chi parla) dal senatore Ichino e dal senatore Sangalli, relativo al comma 7 che vado ad illustrare, in particolare nella parte dove si articolano i consideranda, ancora una volta ripresi da alcune riflessioni fatte dall'Autorità antitrust: «La disposizione secondo cui "le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non hanno natura di imprese" appare in contrasto con l'orientamento - appunto - dell'Autorità antitrust in materia, in quanto la conformità dei codici deontologici ai principi della concorrenza e la coerenza degli stessi con il dettato legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto Bersani n. 223/2006 impongono che l'autoregolamentazione deontologica rispetti il principio secondo cui, in seguito alla abrogazione del divieto contenuto nella legge 23 novembre 1939, n. 1815, i professionisti sono liberi di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare attraverso società di persone e/o di capitali o associazioni tra gli stessi».

Si chiede, quindi, un impegno al Governo «a modificare la normativa prevedendo di non precludere l'esercizio della professione nella forma delle società di capitali, essendo esse ancor più idonee alla creazione di strutture di maggiori dimensioni che consentirebbero ai professionisti italiani di poter rispondere adeguatamente alla competizione nei mercati europeo e internazionale».

Nel corso del dibattito svolto nelle settimane scorse qualcuno parlava di «abogados, abogados», quasi gridando alla invasione nel mercato italiano, ebbene questa invasione già esiste. Noi, con gli impegni che richiediamo al Governo, vogliamo far rientrare nel mercato europeo anche i nostri professionisti.


*ICHINO (PD). Signor Presidente, capisco (anche se non lo condivido per nulla) l'intendimento della maggioranza di vincolare il più possibile gli studi professionali degli avvocati al modello tradizionale della bottega artigiana. Però occorre almeno un minimo di ragionevolezza nel perseguire questo intendimento.

Il comma 5 dell'articolo 4 vieta all'avvocato di essere associato ad una pluralità di associazioni professionali. Per esempio, vieta a un avvocato che esercita la professione a Milano di associarsi anche con avvocati che esercitano la professione a Roma con un'associazione con sede in Roma. Chiedo al relatore quale possa essere la ragion d'essere di questo divieto. Qual è il motivo, l'interesse che vogliamo tutelare ponendo questo divieto, che non sia il puro e semplice attaccamento a una forma tradizionale di esercizio della professione? Un ragioniere può lavorare alle dipendenze di due aziende diverse, un medico può operare in due case di cura differenti, un ingegnere può operare con società di ingegneria diverse e anche associarsi con esse in Italia e all'estero; per quale motivo l'avvocato non può associarsi a diverse associazioni dal momento che questo non presenta alcun problema né per la trasparenza, né per la correttezza, né per la responsabilità personale della sua prestazione?

Se il relatore volesse, una volta tanto, darci una spiegazione gliene saremmo davvero grati. Se non ci verrà fornita una spiegazione convincente manterremo l'emendamento soppressivo del comma 5 dell'articolo 4.


PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.


VALENTINO, relatore. Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


VALENTINO, relatore. Signor Presidente, raccolgo l'invito del senatore Ichino. La verità è che si vuole evitare qualunque ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interesse o di incompatibilità, perché un'associazione può assistere un cliente che si trovi in collisione o in conflitto con altra associazione con cui lo stesso avvocato può avere legami. Proprio per evitare in maniera assoluta che problemi di questo genere possano insorgere, si inibisce questa possibilità. Tra l'altro, siccome l'avvocato può esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale, nulla vieta che si possa associare nella contingenza, che il mandato venga conferito nella contingenza all'associazione e al professionista per trattare una vicenda specifica.

Mi pare che il problema sollevato dal professor Ichino ed il paragone con i medici e con altre categorie professionali non siano conferenti rispetto allo spirito che ha animato la stesura di questo articolo specifico.


DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.5.


PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.


VALENTINO, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 4.200 invito al ritiro.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.201.

L'emendamento 4.202 risulterebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento 4.201.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.203. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4. 204.

Sugli emendamenti 4.205 e 4.206 invito al ritiro, altrimenti parere contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.207, 4.208, 4.209, 4.210, 4.211, 4.212, 4.213, 4.214, 4.216, 4.215 e 4.217.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.218. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.219, 4.220 e 4.221. Esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento 4.700.


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.


PRESIDENTE. Senatore Caruso, sull'emendamento 4.200 le è stato rivolto un invito al ritiro. Lo accoglie?


CARUSO (PdL). Signor Presidente, lo accolgo e ritiro l'emendamento. La conseguenza è che le associazioni saranno disciplinate da questo articolo, mentre le società saranno disciplinate da questo articolo e dal decreto legislativo n. 96 del 2001, con tutte le possibili conflittualità che questo può generare, ma che saranno evidentemente risolte in sede applicativa.


PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201.


FERRARA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.201, presentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

(La senatrice segretario Amati segnala l'assenza di alcuni senatori. Il Presidente li chiama per verificare se siano presenti e fa togliere le schede degli assenti).


ASCIUTTI (PdL). Siamo alle elementari che si fa l'appello?


PRESIDENTE. Senatore Asciutti, risultano alcuni senatori assenti, ma che votano. Si è proceduto ad un controllo; mi pare sia perfettamente normale e che rientri anche nei compiti della Presidenza.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti


PRESIDENTE. Sono presenti in Aula gli studenti del Liceo scientifico «Manfredo Fanti» di Carpi, in provincia di Modena. A loro va il saluto dell'Assemblea. (Applausi).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 17,47)


PRESIDENTE. Per effetto della precedente votazione, risulta precluso l'emendamento 4.202.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.203.


LEGNINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


LEGNINI (PD). Signor Presidente, ringrazio il relatore per l'attenzione che ha voluto riservare alle considerazioni che ho svolto e per il conseguente parere favorevole all'emendamento 4.204. Intervengo però per dire che ritiro quell'emendamento perché avevo sollecitato una riflessione complessiva su questo articolo, prendendo in considerazione gli emendamenti da me presentati, ma anche quelli degli altri colleghi, in modo da dare una sistemazione migliore di questa materia tale da favorire l'utilizzo dello strumento associativo e societario in funzione del rafforzamento della qualità dell'erogazione dei servizi stessi sui mercati nazionali ed internazionali.

Esprimersi favorevolmente solo su un pezzo di questa proposta, senza una rivisitazione complessiva, a me non sta bene. Insisto nella votazione dell'emendamento 4.203, sul quale peraltro vi è il parere contrario, ma ritiro l'emendamento 4.204.


PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.203, presentato dal senatore Legnini.

Non è approvato.


L'emendamento 4.204 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.205, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 4.206, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.


Metto ai voti l'emendamento 4.700, presentato dal relatore.

È approvato.


Metto ai voti l'emendamento 4.207, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.208, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, e 4.209, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.


Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.210.


DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, l'emendamento 4.210 tende a correggere una disposizione nuova che si vuole introdurre con questa legge.

Allo stato attuale non sussiste nessun divieto di far parte di più associazioni professionali. Preciso che non stiamo parlando di associazioni di capitali ma di società di persone: quindi, di associazioni in accomandita semplice, di società di persone in generale. A questo punto, inserire il divieto previsto nella norma rappresenta una forte limitazione perché, in realtà, esso non trova nessuna giustificazione.

Confesso che il senatore Valentino non mi ha convinto. Uno stesso studio professionale oggi ha più professionisti, i quali possono difendere anche persone che assumono posizioni contrastanti nell'ambito di un processo penale e di un processo civile. Le norme sulle incompatibilità processuali sono sancite dai codici di procedura penale, dal codice di procedura civile e dalle regole che determinano il processo.

Questa norma introduce una fortissima limitazione della concorrenza e, soprattutto, non facilita le giovani generazioni, che hanno tutto l'interesse ad essere associate a più studi professionali, che possono essere dislocati in città differenti ma anche nella stessa città. Infatti, un avvocato che si occupa di diritto civile può avere interesse ad essere associato ad una società di civilisti, ma anche ad una società che si occupa di diritto del lavoro. Quindi, partecipare a più associazioni consente di svolgere una prestazione adeguata e di qualità e di sviluppare i talenti dei giovani ai quali noi molto teniamo.

Per questo motivo, auspico che si voti a favore di questo emendamento e annuncio pertanto il voto favorevole mio e dei miei colleghi.

Naturalmente, conseguono alla soppressione del comma 5 dell'articolo 4 alcune modifiche di carattere formale (come sostituire al comma 5 il comma 6), e per questo motivo l'emendamento è un po' complesso. La ragione essenziale per la sua approvazione, però, è che questa norma limita la concorrenza e penalizza i giovani. (Applausi dal Gruppo PD).


LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


LONGO (PdL). Signor Presidente, l'emendamento proposto dalla senatrice Della Monica, così come illustrato, non convince. Infatti, occorre fare chiarezza tra l'essere associato ad una associazione o società rispetto alla diversa prospettiva, riguardante i giovani, di poter collaborare con diversi studi professionali collocati, anche diffusamente, su tutto il territorio nazionale.

Oggi è possibile - e domani sarà possibile, anche dopo l'approvazione di questa legge - che un giovane professionista venga ospitato da uno o più studi. È sufficiente che egli ne faccia dichiarazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza. È questo il fenomeno delle sedi secondarie.

Altra cosa è essere associato ad una associazione: è giusto che vi sia appartenenza ad una sola associazione, anche se poi l'associato potrà svolgere l'attività presso altri studi. Nessuno glielo vieta: è sufficiente che non sia in associazione professionale.


*ICHINO (PD). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Senatore Ichino, in linea di massima non le sarebbe consentito di parlare in questa fase dei nostri lavori, ma, data l'importanza dell'argomento in esame e del dibattito, ne ha facoltà, restando inteso che ciò non rappresenta un precedente.


ICHINO (PD). Grazie, signor Presidente. Ho chiesto la parola perché l'intervento svolto dal senatore Longo contraddice platealmente la motivazione fornita dal relatore contro questo emendamento. Il relatore ci ha detto che bisogna impedire l'adesione del professionista, dell'avvocato, a due associazioni diverse, per impedire possibili conflitti di interesse. Ma allo stesso tempo il senatore Longo ci dice che lo stesso avvocato può appartenere a studi diversi, collaborare con studi diversi; dove va a finire, dunque quella prevenzione del conflitto di interessi? In realtà, la motivazione del senatore Longo contraddice quella data dal relatore. (Applausi dal Gruppo PD).


INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.210, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, fino alle parole «comma 5».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).


Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198.


PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.210 e gli emendamenti 4.211 e 4.212.

Metto ai voti l'emendamento 4.213, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.


Metto ai voti l'emendamento 4.214, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.


Ricordo che l'emendamento 4.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.216.


*ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


ICHINO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 4.216 mira a sopprimere i commi 7 e 12 dell'articolo 4. In particolare, il comma 7 riguarda la costituzione di società di capitali che tra le attività previste dal proprio oggetto sociale prevedono l'esercizio di attività proprie della professione forense. Porre tale divieto nei confronti degli avvocati italiani non ha molto più senso che stabilire per legge che la temperatura dell'acqua del Mediterraneo deve essere al di sopra o al di sotto di un determinato grado. È del tutto velleitaria una norma di questo genere, dal momento che gli avvocati degli altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare la professione anche nella forma della società di capitali e possono farlo anche in Italia. Porre questo limite oggi agli avvocati italiani significa legare loro una mano dietro la schiena. Significa impedire gli investimenti necessari - quando le dimensioni dello studio lo richiedono - per l'opportuna capitalizzazione degli studi italiani, con il risultato che essi saranno meno competitivi nei confronti degli studi stranieri. L'invasione del mercato dei servizi forensi italiano da parte di studi stranieri organizzati in modo più moderno è già in atto; con questa norma noi favoriamo tale invasione.

Colleghi, avvocati della maggioranza, non credo che voi stiate facendo l'interesse della nostra categoria; e qui parlo da avvocato. (Applausi dal Gruppo PD).


INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.216, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori, fino alle parole: «commi 7».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).


Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198


PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.216 e gli emendamenti 4.215 e 4.217.

Metto ai voti l'emendamento 4.218, presentato dal senatore Caruso.

È approvato.


Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.219.


LEGNINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


LEGNINI (PD). Signor Presidente, vorrei intervenire nuovamente perché credo che l'andamento delle votazioni degli emendamenti su questo articolo debba indurci ad un'ulteriore riflessione, che spero possa ancora produrre qualche risultato.

Con gli argomenti che sono stati ottimamente svolti dal collega Ichino stiamo facendo - o meglio: voi, la maggioranza, sta facendo - alcune scelte. Sta cioè vietando qualunque possibilità di partecipare a più di un'associazione, di costituire, anche per talune ipotesi specifiche, società di capitali e così via, consentendo però un'operazione che, ripeto, non so se sia stata approfondita, e da chi. Vorrei essere più esplicito.

Da domani mattina, se fosse approvata questa riforma, tutti gli studi professionali italiani di architetti, di ingegneri, di medici, di ostetrici, di periti agrari, di qualunque genere, potrebbero chiamare un giovane (uno dei tanti che, purtroppo, vivono in questa condizione) e aggiungere alla targa la dicitura di studio legale.

Intendo dire che, mentre da un lato restringiamo su tutti i fronti, penalizziamo i giovani e limitiamo tutte le norme sulla concorrenza, dall'altro consentiamo uno svilimento totale della professione forense attraverso la potenziale moltiplicazione a dismisura dei punti di erogazione del servizio, e ciò senza una ragione specifica che attenga alla professionalità, ai principi di concorrenza. Ho il timore che lo si faccia casualmente. Qualunque società di professionisti abbia al proprio interno un avvocato può costituire uno studio legale: non ho mai ascoltato tale esigenza da nessun portatore d'interesse, né è stata oggetto di riflessione in nessuna sede.

Nel contempo, si vuole vietare persino a chi ha titoli, numeri, possibilità, capacità e potenzialità per essere erogatore di servizio qualificatissimo a livello internazionale di scegliere una forma societaria, quella della società di capitali, o di partecipare a due associazioni per consentire uno sviluppo competitivo e concorrenziale dell'attività forense.

Credo che stiate facendo un grande pasticcio su questa materia; prendo atto della dichiarazione, molto impegnativa, del collega Valentino, in base alla quale egli, e suppongo anche la sua parte politica, vuole evitare qualunque potenziale conflitto d'interessi (mi domando cosa accadrebbe se applicassimo questo principio ad altri campi); ritengo però che i potenziali conflitti d'interesse che si ingenereranno in una commistione praticamente illimitata di attività forense con attività professionali di ogni genere saranno una certezza. A mio avviso, state riflettendo in modo insufficiente, e credo che non faremo un buon servizio agli avvocati italiani, né al mercato delle professioni del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).


INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.219, presentato dal senatore Legnini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).


Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198


PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.220, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.221, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.


PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G4.100.


VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario.


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo anch'io parere contrario.


PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G4.100.


PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


PORETTI (PD). Signor Presidente, vorrei lasciare agli atti che la contrarietà appena espressa dal relatore e dal Governo non è tanto rivolta ai firmatari di quest'ordine del giorno - Poretti, Perduca, Bonino, Ichino e Sangalli - ma al parere dell'Antitrust. Per quanto riguarda questo provvedimento, infatti, tale Autorità viene trattata peggio di un fastidiosissimo Gruppo di opposizione e non viene neanche presa in considerazione per gli appunti che fa in maniera molto precisa e puntuale a tutto il disegno di legge in esame e all'impostazione più in generale di questa riforma, o controriforma, forense.

Ci tengo ancora una volta a sottolineare che comunque l'Italia fa parte dell'Unione europea e, per quanto si voglia disciplinare questa materia come se il nostro fosse un piccolo Stato isolato dal resto del mondo, ci confronteremo sempre con l'Unione europea e con gli studi legali, le società e le associazioni di avvocati, che in Europa sono disciplinati in modo diverso da quello che si intende fare con il disegno di legge al nostro esame.

In particolare, l'appunto che viene dall'Antitrust in merito all'articolo 4 del provvedimento è di non precludere l'esercizio della professione nella forma delle società di capitali, essendo esse ancor più idonee alla creazione di strutture di maggiori dimensioni che consentirebbero ai professionisti italiani di poter rispondere adeguatamente alla competizione nei mercati europei e internazionali.

Con questo disegno di legge, invece, voi andate a limitare gli avvocati, costringendoli a rimanere piccoli, a non crescere e, nei fatti, a non potersi poi confrontare ad armi pari con gli studi legali degli altri Paesi dell'Unione europea.

Richiamo quindi ancora una volta l'attenzione dell'Aula su questo disegno di legge e su come in realtà con queste norme si limitino gli avvocati, le società e le associazioni di avvocati, che si confronteranno in Europa con associazioni e con società - anche di capitali - molto più grandi, con le quali non sarà possibile competere. In verità, nei fatti è già così perché l'Italia, nonostante il numero esorbitante di avvocati - che voi intendete limitare con misure di questo tipo - importa già consulenza legale dall'estero, il che vuole dire che questo mercato evidentemente esiste e che gli studi italiani non potranno competere con quelli europei.

Invito dunque anche i colleghi della maggioranza quantomeno a prendere in considerazione le osservazioni fatte dall'Antitrust e a votare a favore dell'ordine del giorno G4.100, sul quale chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.


*ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


ICHINO (PD). Signor Presidente, innanzitutto le segnalo la richiesta della senatrice Della Monica di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno G4.100.

Vorrei svolgere poi due considerazioni. Si sente chiedere diffusamente dagli avvocati italiani al Parlamento una normativa che consenta loro di esercitare la professione con maggiore soddisfazione economica. Gli avvocati italiani lamentano di avere redditi bassi. Il solo modo in cui un lavoro di natura autonoma - che non è quindi soggetto al prelievo del profitto da parte di un datore di lavoro - può dare un lucro maggiore a chi lo esercita, è una migliore organizzazione e strumentazione che renda più produttiva l'attività e la renda anche più competitiva rispetto a quella dei concorrenti. Con la norma che stiamo per votare - e che auspico venga respinta - la quale vieta l'esercizio della professione forense nell'ambito di una società di capitali, cioè nell'ambito di una società capace di attirare investimenti per una migliore attrezzatura tecnologica e una migliore organizzazione dell'attività stessa, andiamo esattamente contro questo interesse della categoria.

Seconda considerazione: tutte le osservazioni, le indicazioni, gli inviti che arrivano dal Fondo monetario internazionale e dall'OCSE nei confronti dei Paesi europei della fascia mediterranea, che sono quelli oggi maggiormente in difficoltà sul piano economico e finanziario, quelli che hanno maggiore difficoltà ad attirare gli investimenti stranieri sul proprio territorio, indicano tra le cause di questa debolezza anche l'eccesso di costo dei servizi all'impresa, la scarsa produttività, il rapporto sfavorevole costo-qualità dei servizi resi alle imprese; tra questi servizi, il servizio legale è uno dei più rilevanti.

Se noi ci ostiniamo a difendere come modello dominante dello studio legale la forma della bottega artigiana, condanniamo l'esercizio della professione forense da parte di avvocati italiani a condizioni di inferiorità nei confronti dei grandi concorrenti stranieri. Rifiutare le osservazioni non solo dell'Antitrust, ma anche del Fondo monetario internazionale e dell'OCSE, che ci invitano a rivedere proprio queste norme, significa rinunciare a curare una delle piaghe che costringono il nostro Paese in questa condizione. Non sottovalutiamo questo aspetto, perché quando ci si chiede il motivo della debolezza della capacità di sviluppo del sistema Italia, ci riferiamo anche a questo; non solo a questo, ma anche a questo. (Applausi dal Gruppo PD).


MUGNAI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


MUGNAI (PdL). Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione il dibattito che si è sviluppato in quest'Aula e credo che, sia pur in telegrafica sintesi, alcune riflessioni si impongano, anche perché ho la sensazione che la maggior parte di coloro che sono intervenuti effettivamente lo hanno fatto senza avere una minima conoscenza reale di ciò che stiamo trattando.

I due modelli che ci vengono proposti sono l'uno, quello di derivazione tipicamente mercantile e commerciale del professor Ichino, possiamo dire una visione confindustriale della professione; l'altro, quello che ci viene proposto con sistematica reiterazione soprattutto dai colleghi appartenenti al Partito radicale aderenti al Gruppo del Partito Democratico, che - volendolo metaforicamente in qualche modo dipingere - potrebbe essere quello del manuale «l'avvocato per tutti», che si trova in qualunque edicola, così come potremmo trovare un domani «il medico per tutti», «l'ingegnere per tutti», «il ragioniere per tutti» e via dicendo. Questo credo che, in qualche misura, debba essere oggetto di attenta riflessione, anche in relazione proprio all'ordine del giorno in esame.

Per quale motivo siamo contrari alle società di capitali? Siamo contrari per due ragioni fondamentali: la prima, perché si pone il rapporto fra cliente e professionista come fondamento della professione; la seconda, perché le società di capitali - è bene ricordarlo - in realtà costituiscono una precisa fonte di limitazione di responsabilità nei confronti del cliente medesimo, in quanto rispondono esclusivamente nei limiti del capitale; sono, tra l'altro, assoggettabili alle procedure concorsuali e ben sappiamo cosa tutto ciò potrebbe determinare in un sistema come il nostro.

Le principali preoccupazioni che ci poniamo sono queste; non è vero peraltro che attrarrebbero capitali proprio perché la società di capitali nasce in una concezione assolutamente imprenditoriale e mercantile dei rapporti dinamici, che non è quella professionale. Dovremmo partire dal presupposto di cancellare ogni norma di carattere deontologico, come in effetti non esistono nella maggior parte dei sistemi che prevedono società di capitali anche fra avvocati. Non vorrei ricordare in quest'Aula qual è per certi aspetti la sinistra fama che, per esempio, caratterizza i colleghi avvocati d'oltreoceano, che dal punto di vista deontologico spesso sono stati oggetto di rilievi particolari.

Il senso del nostro ragionamento è quello di costruire un meccanismo che tenga conto delle evoluzioni della società. Non a caso si parla di associazioni, si parla di società, che ovviamente in questo caso non possono essere che tra professionisti, proprio per le ragioni che stavo dicendo.

Debbo dire che il collega Legnini aveva colto una questione su un emendamento, che poteva ragionevolmente essere accolto, ma che era assolutamente in controtendenza con gli altri due al riguardo, tanto che, da bravo avvocato e bravo parlamentare qual è, lo ha poi ritirato.

In tutta onestà non è vera neppure l'ipotesi, avanzata dal professore Ichino - o forse dal collega Legnini, ma il senso del ragionamento è lo stesso - che la nostra previsione di poter partecipare anche ad una altra società o ad un'altra associazione rischi di determinare addirittura una sorta di ampliamento indiscriminato. Ci siamo messi al posto di quelli che potrebbero essere gli esercenti la professione forense: è esattamente vero il contrario. Oggi, troppo spesso, la professione forense viene saccheggiata sistematicamente nelle sue riserve naturali, nel suo avviamento naturale. Onestamente, chi ha il mal di denti non penso possa andare da un geometra: se ha un problema legale, necessariamente deve prima di tutto andare da un avvocato. Il che mi pare sia una garanzia di professionalità.

Il problema è un altro: è proprio quello di evitare quelle situazioni che oggi sistematicamente si verificano dove, vengono svolte attività tipiche della professione forense da chi avvocato non è. Quindi, abbiamo previsto che in quelle associazioni, se c'è chi svolge la professione di avvocato, effettivamente alcune attività possono legittimamente essere svolte. Ciò, però, significa fotografare l'esistente, evitando che quelle che, in qualche modo, sono oggi le aporie di sistema continuino a verificarsi - ripeto - affermando che il modello al quale puntiamo è quello più moderno e dinamico che possa permettersi il nostro ordinamento.

Concludo l'intervento con un'ultima considerazione. Ho sentito in quest'Aula ripetutamente affermare che esisterebbe una difficoltà di accesso alla professione. Ricordo che siamo in un Paese a natalità praticamente pari a zero: ciò nonostante, nell'arco di quindici anni gli avvocati sono passati da circa 50.000 a 230.000. Non mi pare che questo sia sintomo di una difficoltà di accesso alla professione. (Applausi dal Gruppo PdL).


LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


LI GOTTI (IdV). Presidente, mi fa specie il fatto che questo dibattito si stia svolgendo dopo che sul comma 1 dell'articolo 4 non è stato presentato alcun emendamento.

Il comma 1 dell'articolo 4, nella formulazione proposta, recita come segue: «La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario».

Detto questo e affermata in punto di principio una norma che disciplina la figura dell'avvocato, riteniamo che l'ingresso del capitale nelle società faccia diventare prevalente il peso del capitale stesso rispetto al ruolo delle persone. Ecco perché siamo contrari alle società di capitali. Ci meravigliamo di questo dibattito che si sta svolgendo dopo che nessun emendamento è stato presentato sul comma 1 dell'articolo 4, che fissa un principio.

Pertanto, voteremo contro l'ordine del giorno. (Applausi dei senatori Longo e Centaro).


PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


PERDUCA (PD). Signor Presidente, di fronte a tutte queste dichiarazioni di voto anticapitaliste mi sto iniziando a preoccupare. In effetti, sarebbe interessante sapere se nell'edicola che frequenta il senatore Mugnai si venda anche il libro «La libertà per tutti», per capire come si possa mettere la libertà in relazione con il nome del partito di maggioranza, che è addirittura Popolo della Libertà. La libertà, con questa vostra proposta di legge - caro, anche lei, senatore Li Gotti - dove al comma 1 dell'articolo 4 si dice "può" e non "deve", non esiste.

Vedremo poi, grazie a quel che si riuscirà a portare a casa al termine della lettura alla Camera e magari dopo un passaggio ulteriore da noi al Senato - speriamo non in tempi brevissimi - che cosa si riuscirà a fare all'interno del nostro mercato nazionale - a meno che non si presenti in ultima battuta un maxiemendamento che alza le barriere per non fare entrare gli avvocati del resto del mondo in casa nostra - e come si potrà concorrere con gli altri.

Per il resto, spero che rimangano agli atti tutte le dichiarazioni relative alla deontologia professionale degli avvocati statunitensi, perché ne riparleremo alla prossima campagna elettorale, se si tornerà a votare, un giorno.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G4.100, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).


Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198


PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo 4 è accantonato, poiché è stato presentato un nuovo emendamento da parte del relatore che deve essere inviato alla Commissione bilancio per il parere.

 

Sui lavori del Senato


PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha integrato il calendario corrente e approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 20 maggio.

Oggi pomeriggio proseguirà la discussione del disegno di legge di riforma della professione forense.

A partire dalla seduta antimeridiana di domani sarà esaminato il disegno di legge comunitaria 2009, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Il termine per la ripresentazione degli emendamenti respinti dalla Commissione è stato fissato per questa sera alle ore 19.

Ove concluso il disegno di legge comunitaria, nella seduta antimeridiana di giovedì 13 maggio, saranno discusse mozioni sul processo di pace in Medio Oriente, anche con riferimento al ruolo delle Nazioni Unite.

La prossima settimana il calendario prevede l'esame del decreto-legge in materia di incentivi, di ratifiche di accordi internazionali e 1'eventuale seguito del disegno di legge di riforma della professione forense.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 20 maggio l'Assemblea del Senato ricorderà il 40° anniversario dello Statuto dei lavoratori con un dibattito che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 13.

Nella giornata di mercoledì 19 maggio sarà ricordato il 200° anniversario dell'indipendenza argentina.

 

Calendario dei lavori dell'Assemblea


PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - ha integrato il calendario corrente e approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 20 maggio:

Martedì
11
maggio
pom.
h. 16,30-20
- Seguito disegni di legge nn. 601 e connessi - Riforma della professione forense


- Disegno di legge n. 1781-B - Legge comunitaria 2009 - (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (mercoledì 12 ant.)


- Mozione n. 242, Gasparri ed altri, sul processo di pace in Medio Oriente, anche con riferimento al ruolo dell'ONU, ed altre connesse. (giovedì 13 ant., ove concluso disegno di legge n. 1781-B)

Mercoledì
12
"
ant.
h. 9,30-13

"
"
"
pom.
h. 16,30-20

Giovedì
13
"
ant.
h. 9,30-14


Giovedì
13
maggio
pom.
h. 16
- Interpellanze e interrogazioni


Gli emendamenti al disegno di legge n. 1781-B (Legge comunitaria 2009) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 11 maggio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2165 (Decreto-legge in materia di incentivi) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 14 maggio.


Martedì
18
maggio
pom.
h. 16,30-20
- Disegno di legge n. 2165 - Decreto-legge n. 40, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti nonché in materia di incentivi (Approvato dalla Camera dei deputati)

- Ratifiche di accordi internazionali

- Eventuale seguito disegni di legge nn. 601 e connessi - Riforma della professione forense

- Dibattito sul 40° anniversario dello Statuto dei lavoratori (giovedì 20, dalle ore 11 alle ore 13)

Mercoledì
19
"
ant.
h. 9,30-13

"
"
"
pom.
h. 16,30-20

Giovedì
20
"
ant.
h. 9,30-13


Giovedì
20
maggio
pom.
h. 16
- Interpellanze e interrogazioni


Il calendario potrà essere integrato con l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, ove conclusi dalle Commissioni (disegno di legge n. 2144 - Decreto-legge n. 62, su sospensione temporanea demolizioni in Campania e disegno di legge n. 2150 - Decreto-legge n. 64, in materia di spettacolo e attività culturali).

 

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1781-B
(Legge comunitaria 2009)
(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)


Relatori

20'

Governo

20'

Votazioni

20'

Gruppi 3 ore, di cui:



PdL

55'

PD

47'

LNP

22'

Misto

19'

UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE

19'

IdV

18'

Dissenzienti

5'

 

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2165
(Decreto-legge n. 40, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti
nonché in materia di incentivi)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)


Relatori
1 h.
30'

Governo
1 h.


Votazioni
1 h.


Gruppi 6 ore e 30', di cui:



PdL
2 h.


PD
1 h.
41'

LNP

48'

Misto

41'

UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE

40'

IdV

40'

Dissenzienti

5'

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 18,23)


PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.


PORETTI (PD). Signor Presidente, visto che la prossima settimana l'Aula farà soltanto celebrazioni e visto che, invece, questa settimana ha deciso di svolgere il ruolo di organo legislativo, ne approfitto per illustrare gli emendamenti.

L'articolo 5 riguarda il segreto professionale. Innanzitutto, la prima domanda che pongo al relatore e a coloro che si sono specificatamente occupati dell'elaborazione di questo testo riguarda l'utilità di prevedere un articolo sul segreto professionale, visto che c'è già il codice penale, al quale peraltro nell'articolo neanche si fa riferimento. In particolar modo, ricordo l'articolo 622 del codice penale che si occupa in maniera specifica del segreto professionale e l'articolo 200 del codice di procedura penale, sempre sulla stessa materia.

Comunque, con i nostri emendamenti, oltre a tentare - con l'emendamento 5.200 - di sostituire l'intero articolo 5 con un riferimento al codice penale, si compie anche un'operazione dalla quale non ci esimiamo mai, che è quella di cercare di migliorare il testo, anche apportando piccole correzioni di drafting.


Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,25)


(Segue PORETTI). Gli emendamenti 5.201, 5.202, 5.203, 5.204, 5.205 e 5.206 mirano a specificare meglio che al segreto professionale e al massimo riserbo verso i terzi è tenuto non soltanto l'avvocato che ha in patrocinio la causa, ma anche i collaboratori - dipendenti o occasionali - dell'avvocato, che devono attenersi al segreto professionale.

Si propone poi una modifica del comma 3, che si ritiene davvero possa essere accolta, nella parte in cui l'avvocato è "tenuto" a far osservare gli obblighi di segretezza e di riserbo ai propri collaboratori e dipendenti. Ora, ritengo che questa dizione possa essere modificata per evitare di trasformare l'avvocato in una sorta di funzionario di Stato o di poliziotto "tenuto" a far osservare questi obblighi di segretezza.

Probabilmente l'intero articolo potrebbe risultare pleonastico, considerato che il codice di procedura penale già disciplina il segreto professionale. Sulla base dell'articolo 5, invece (in questo senso sorge il dubbio), le violazioni diventano passibili di illeciti disciplinari, con una sorta di giurisdizione interna, di interna corporis.

Con l'emendamento che rimanda all'articolo 622 del codice penale si vuole fare chiarezza, anche perché al successivo comma 4 dell'articolo 5 vi è una contraddizione con l'articolo 200 del codice di procedura penale che, in materia di segreto professionale, stabilisce che gli avvocati non possono essere obbligati a deporre su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della professione e che il giudice, se ha motivo di dubitare del fatto che la dichiarazione resa per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

Si tratta dunque di un articolo pleonastico, considerato che la fattispecie viene già disciplinata da una norma del codice di procedura penale, oppure di una norma che si vuole sottrarre al codice di procedura penale, si vuole considerare solo tra gli illeciti disciplinari e dunque, ancora una volta, rinviare non ad un giudice terzo, ma ad un giudice interno, in particolare al Consiglio nazionale forense, tutto ciò che attiene al segreto professionale.


*ICHINO (PD). Signora Presidente, non voglio ripetere ciò che con molto fondamento ha testé detto la collega Poretti; ma vorrei attirare l'attenzione del relatore sulla formulazione dell'articolo 622 del codice penale, secondo cui chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione, o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa oppure lo impiega a proprio o altrui profitto è punito, eccetera. Qui abbiamo una definizione tecnicamente perfetta del segreto professionale, sia per quel che riguarda la delimitazione soggettiva di chi vi è obbligato, sia per quel che riguarda la delimitazione oggettiva di ciò che è protetto dal segreto. Chiedo al relatore un attimo di attenzione in considerazione del fatto che si tratta di una questione di un certo rilievo.

È pacifico, da sempre, che la norma contenuta all'articolo 622 del codice penale si applica anche agli avvocati poiché essi esercitano una professione che tipicamente li mette a contatto con notizie riservate.

Ora, è altrettanto pacifico che l'articolo 622 del codice penale non si limita a definire una fattispecie criminosa, cioè un reato, ma definisce anche un obbligo sul piano civilistico: l'avvocato che viola l'obbligo del segreto commette anche un inadempimento contrattuale.

Se le cose stanno così, quale significato dobbiamo attribuire all'articolo 5 al nostro esame? Colleghi, non sto ponendo una questione politica, o relativa all'impianto generale di questa legge, ma un problema squisitamente tecnico. L'articolo 5 si sovrappone all'articolo 622, con una definizione molto più sfilacciata, molto meno precisa, dell'oggetto del segreto; non se ne capisce la delimitazione. Si parla di fatti e circostanze «apprese» nell'attività di rappresentanza e assistenza. È una definizione molto più generica, incerta e indefinita rispetto a quella dell'articolo 622. Con questo articolo vogliamo dire che l'obbligo di segreto dell'avvocato è più ampio rispetto a quello che è stato fino ad oggi?

Inoltre, il secondo comma dice: «L'avvocato è tenuto altresì all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi». Che cosa vuol dire questo «altresì» e che cos'è l'obbligo di segreto di cui al primo comma se non appunto un obbligo di riserbo verso terzi? Chiunque leggerà questa norma si chiederà quale sia la differenza tra la fattispecie disciplinata dal primo comma e quella disciplinata dal secondo. Dovete spiegare qual è la differenza di oggetto tra il primo e il secondo comma, perché altrimenti approviamo una norma scritta male, che potrà essere soltanto occasione di contenzioso e di complicazioni del tutto inutili. Dico questo anche perché l'articolo 622 del codice penale, fino a oggi, ha dato ottima prova e non mi risulta che siano sorte questioni che abbiano sottolineato l'esigenza di una riscrittura della norma.

Infine, il comma 4 dell'articolo 5 dice: «L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie...» (questa è un'espressione decisamente impropria che andrebbe corretta anche solo per rispetto del lessico giuridico) «...su ciò di cui siano venuti a conoscenza...». Per quel che riguarda questo aspetto della disciplina del segreto, l'articolo 200 del codice di procedura penale dice una cosa molto più precisa: cioè che l'avvocato ha non solo il diritto, ma addirittura il dovere di astenersi dal deporre sulla materia coperta dal segreto. Salvo il caso di giusta causa: dove la giusta causa tempera l'estensione dell'obbligo in funzione di situazioni che possano giustificare la rivelazione, in particolare la necessità di evitare ad una persona danno grave, imminente, che possa essere evitato con la rivelazione del segreto nelle forme particolari che rendano il meno dannosa possibile la rivelazione stessa. Con il comma 4 noi travolgiamo tutta la raffinata elaborazione che è venuta formandosi sul concetto di giusta causa di rivelazione del segreto; giusta causa che implica anche un obbligo di particolare attenzione alle forme in cui si rivela il segreto per evitare un danno grave alla persona o comunque per una grave ragione di altro genere.

Vogliamo dire che tutto questo non vale più? Se, invece, vogliamo salvare quanto è stato elaborato a questo proposito fino ad oggi, che senso ha sovrapporre alla vecchia norma questo nuovo comma 4, scritto male, che può soltanto generare incertezze?

Chiedo, quindi, al relatore e alla maggioranza di considerare attentamente l'opportunità di richiamare, invece, l'articolo 622 del codice penale estendendo opportunamente l'obbligo di segreto professionale ai collaboratori dell'avvocato, ma non facendo pasticci, non sovrapponendo a una vecchia norma che ha dato buona prova una nuova norma scritta decisamente peggio. (Applausi dal Gruppo PD).


DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, il ragionamento del senatore Ichino mi ha assolutamente convinto, per cui ritiro l'emendamento 5.207, mentre mantengo la firma sull'emendamento 5.209 (testo 2).

Vorrei ricordare, tra l'altro, che il segreto professionale per gli avvocati nel nostro ordinamento è disciplinato dall'articolo 200 del codice di procedura penale. Quindi, oltre agli articoli 622 e 623 del codice penale, giustamente richiamati, vi è una disciplina specifica che va estesa ai collaboratori e non c'è davvero bisogno di creare confusione con altre norme.


PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.


LONGO (PdL). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


LONGO (PdL). Signora Presidente, le osservazioni che sono state enucleate dal senatore Ichino sul fatto che il comma 1 dell'articolo 5 sarebbe mal scritto e si sovrapporrebbe alla disciplina di cui all'articolo 622 del codice penale non credo debbano poter essere accolte.

Quando si fissa una norma fondamentale come quella del segreto professionale si ribadisce quali sono gli ambiti nei quali questo segreto professionale si deve tutelare. Ed allora, è giusto che il comma 1 affermi che «l'avvocato è tenuto (...) alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

Non è vero che sul segreto professionale esista una giurisprudenza così pacifica ed encomiabile, proprio perché alcuni hanno voluto - giustamente dal loro punto di vista - verificare se il segreto professionale dovesse valere o no nell'attività di assistenza stragiudiziale dove ancora non esiste una conformazione precisa di nomina dell'avvocato o del consulente.

Così, a maggior ragione, quando parla dell'articolo 5 e dice che il relativo comma 4 non avrebbe senso perché abrogherebbe qualcosa, dimentica il senatore Ichino di ricordare che il comma 4 termina con le parole «salvi i casi previsti dalla legge»: dunque, anche dal codice che disciplina il processo penale che, all'articolo 200, prevede le eccezioni alla opposizione del segreto professionale.

Non credo affatto che la norma sia scritta male e che sia inutile, né che crei confusione. Quindi, voterò contro l'emendamento presentato dal senatore Ichino.


ICHINO (PD). Ma cosa aggiunge questa norma non ce lo avete chiarito.


PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti all'articolo 5.


VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.200, 5.201. 5.202, 5.203 e 5.204. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.205 e 5.206.

L'emendamento 5.207 è stato ritirato.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.6. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.208. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.209 (testo 2). Esprimo infine, naturalmente, parere favorevole sull'emendamento 5.700.


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.


PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.


LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, vorrei osservare che il codice penale è il codice delle violazioni e delle sanzioni: non è un codice dei comportamenti. Nel codice penale non c'è una norma che dica: «chiunque uccide un uomo commette un reato». C'è invece una norma che dice: «chiunque uccide un uomo è punito». Si tratta di prospettazioni che hanno due angolazioni diverse.

L'articolo 5 sul segreto professionale individua un precetto, una regola di comportamento; l'altra faccia dell'articolo 5 è, eventualmente, la sanzione prevista all'articolo 622 del codice penale. Però, individuare il codice del comportamento dell'avvocato in forma propositiva e precettiva, lasciando poi al codice penale la parte sanzionatoria di questo divieto, non mi sembra che costituisca un doppione malfatto: ritengo che siano due ottiche diverse della difesa di un principio esposto in termini propositivi e precettivi nell'articolo 5 del testo in esame e in termini sanzionatori nell'articolo 622 del codice penale.


*ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


ICHINO (PD). Signora Presidente, prendo atto di questo asse di ferro tra il senatore Li Gotti e il senatore Longo su questa norma (Applausi del senatore Perduca), ma osservo che fino ad oggi la materia del segreto professionale - e mi dica il collega Li gotti se non è così - non ha avuto altra fonte di disciplina che l'articolo 622 del codice penale. Ciò nonostante, un avvocato che violasse il segreto professionale poteva, eccome, essere citato in giudizio in sede civile per il risarcimento del danno. Questa è la migliore prova del fatto che quella norma non sancisce soltanto un divieto penalmente sanzionato, ma contiene anche la definizione di un obbligo rilevante sul piano civile.

Se le cose stanno così, non occorre una nuova norma che sancisca l'obbligo sul piano civile. Ma se proprio la vogliamo introdurre, allora dettiamo una norma che definisca quell'obbligo esattamente con le stesse parole con cui esso è definito nel codice penale: altrimenti avremo un obbligo civile con determinati contorni e un obbligo penale con contorni diversi. È un pasticcio, cari colleghi! Da questa sovrapposizione di norme può derivare soltanto una serie di questioni, un difetto di chiarezza dell'ordinamento, di cui non c'è alcun bisogno.

Qui non sono in gioco la concezione della professione forense, il ruolo dell'ordine, la questione economica delle società di capitale, ma è in gioco soltanto la buona tecnica legislativa che impone di non sovrapporre due norme diverse sulla stessa materia, perché questo è complicare le cose, aumentare i costi di transazione, mettere sabbia negli ingranaggi.

Oggi siamo invitati anche dall'Unione europea a semplificare il nostro ordinamento, i nostri testi legislativi. Noi stiamo invece continuando a sovrapporre, a stratificare norme legislative, contravvenendo all'indicazione che ci viene dal Decalogue for smart regulation del 12 novembre scorso emanato a Stoccolma dal Gruppo di alto livello dell'Unione europea. E non riesco a capire il motivo che induce la maggioranza, il relatore, il Governo a non riflettere con noi sulla questione pacatamente, senza faziosità. Qui - ripeto - è un problema puramente tecnico, di buona formulazione delle norme.

Vogliamo ridefinire il segreto professionale? Allora ridefiniamolo anche nel codice penale. Altrimenti ne nasce una contraddizione.

Questo è il motivo per cui insistiamo nel votare i nostri emendamenti e, se non vengono accolti, contro l'articolo 5. (Applausi dei senatore Morando e Garavaglia Mariapia).


PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


PORETTI (PD). Signora Presidente, davvero l'asse di ferro tra l'Italia dei Valori ed il Popolo della Libertà sarebbe inspiegabile se non, evidentemente, per il fatto che esso si fonda sul fare una legge, più che per italiani, solo ad uso e consumo degli avvocati. E mi sembra che qui ce ne siano molti. Poi ci sono molti avvocati che, invece, pensano al all'interesse del Paese e degli italiani.

Il senatore Li Gotti ha sostenuto che qui non approvando il codice penale, ma una norma di principio sul segreto professionale: ma, allora, la norma di principio non la si poteva inserire nell'articolo 3, intitolato ai doveri e alla deontologia? E la norma di principio non può stare nel codice deontologico che poi verrà redatto dagli stessi avvocati e dal Consiglio nazionale forense?

Se è una norma di principio, che senso ha scrivere un articolo ad hoc, senza richiamare neanche lontanamente la norma che invece c'è, la norma cogente che interessa tutti gli italiani, avvocati compresi, che è appunto quella del codice penale?

Prima sono stati ricordati gli articoli 200 del codice di procedura penale e 622 del codice penale: li ricordo perché credo sia utile. L'articolo 622 parla della rivelazione del segreto professionale e l'articolo 200 regola gli aspetti procedurali in materia di segreto professionale: non richiamarli nell'articolo 5, ma, anzi, prevedere l'illecito disciplinare è un po' come sconfessare l'esistenza del codice penale.

Rivolgo davvero un ultimo appello: questo articolo potrebbe essere perlomeno accantonato per riflettere se sia utile approvarlo in questa versione. I dubbi di interpretazione che sono venuti al senatore avvocato Ichino credo che potrebbero venire anche ad altri una volta che la legge entrasse in vigore. Comunque, se non verrà accantonato, chiedo il sostegno per la votazione elettronica.

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti


PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia che stanno seguendo i nostri lavori. (Applausi).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 18,50)


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).


Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198


PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.209 (testo 2).


INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.209 (testo 2), presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).


Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198


INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, ma non è possibile assistere a votazioni effettuate da banchi vuoti!


PRESIDENTE. Senatrice Incostante, il risultato di questo voto è stato già proclamato. Per le successive votazioni, chiederò ai senatori Segretari di effettuare le opportune verifiche.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.201.


PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


PORETTI (PD). Signora Presidente, in realtà, gli emendamenti 5.201 e 5.202 avrebbero potuto essere unificati: ciò non toglie che essi possano essere votati di seguito ed entrambi in maniera positiva.

La loro approvazione, infatti, produrrebbe l'effetto di compiere quell'opera di riduzione del danno - alla quale sempre cerchiamo di prestarci - per evitare di scrivere due commi e di separare il segreto professionale dal massimo riserbo, mantenendoli entrambi nel comma 1 e, in questo modo, con un'unica disposizione, eliminando quell'ambiguità che nel comma 2 la parola «altresì» potrebbe creare.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento.


LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


LONGO (PdL). Signora Presidente, l'emendamento 5.201 della senatrice Poretti pretenderebbe di stabilire che il segreto professionale sia tenuto soltanto verso i terzi. Ora, non ho capito bene perché si debba specificare che il segreto vige nei confronti di terzi. Vuole forse evitare la senatrice Poretti che il segreto possa essere violato anche quando io parlo di cose che mi ha riferito il mio assistito con il mio stesso assistito? (Commenti della senatrice Poretti).

Queste sono prospettazioni fatte soltanto per far perdere tempo all'Assemblea. Grazie, senatrice.


PORETTI (PD). Collaborativo, però!


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.201, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).


Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198.


PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.202.


PORETTI (PD). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


PORETTI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.


BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, la mia è una dichiarazione di voto contrario. Sulla scia di quanto ha opportunamente rilevato il collega Longo in occasione del precedente emendamento, vedo che regna nell'opposizione una sovrana confusione.

Prima il senatore Ichino ha criticato la stesura dell'articolo 5, mettendo in contraddizione il comma 1 con il comma 2 o considerando il comma 2 insignificante, soffermandosi sull'«altresì» e sul «massimo riserbo». Invece, da parte della collega Poretti addirittura si insiste sulla doppia dicitura (quindi una palese contraddizione) salvo venire a beccare noi perché - udite, udite - ci sarebbe occasione di votare insieme ai colleghi dell'Italia dei Valori: con tutta la contrapposizione politica esistente, non vedo il motivo di scandalo. Quando una norma è giusta non ho capito perché si debba avere ritegno a votarla insieme a qualche altro Gruppo. (Commenti della senatrice Poretti).

Detto questo, vorrei mettere in risalto che, invece, pur essendo difficile prevedere in un codice deontologico tutti i singoli comportamenti che il professionista possa e debba tenere, e le relative infrazioni, i commi 1 e 2 hanno un preciso significato. Il primo concerne il comportamento che l'avvocato deve tenere nell'interesse della parte assistita, e quindi osservare rigorosamente il segreto sulle circostanze apprese nel contesto della sua attività. Vi è poi il comma 2, che non è ridondante come può sembrare a prima vista: l'avvocato è altresì tenuto a osservare il massimo riserbo verso i terzi, perché non è tenuto soltanto all'obbligo del segreto verso il proprio assistito, ma anche verso i terzi.

Non solo è valida l'obiezione del senatore Longo, che coglieva un'evidente contraddizione nel suo intervento, gentile collega, ma l'avvocato non deve parlare o rendere pubblico quanto appreso - che so io? - a proposito della controparte o di terzi che possono essere coinvolti in discussioni tra due parti che non sono quelle della causa. L'avvocato, che deve essere un signor professionista, che deve avere uno stile comportamentale, prima ancora che una specifica dottrina giuridica, deve osservare il riserbo e non propalare notizie delle quali sia più o meno occasionalmente venuto a conoscenza. Quindi, vi è un preciso obbligo di carattere deontologico, morale e di stile al quale evidentemente non tutti sono sensibili. In un codice deontologico occorre avere tale sensibilità.

Voteremo pertanto contro il vostro emendamento 5.202. (Applausi dal Gruppo PdL).


PORETTI (PD). Ma questa è una legge, non è un codice deontologico!


*ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


ICHINO (PD). Signora Presidente, abbiamo votato numerosi emendamenti di cui è stata prima firmataria la senatrice Poretti. Non abbiamo votato l'emendamento 5.201 e non voteremo l'emendamento 5.202 per due motivi molto semplici. In primo luogo, perché l'obbligo di segreto è sempre un obbligo di silenzio verso terzi; dunque, aggiungere l'espressione "verso terzi" sarebbe pleonastico. Inoltre, non esiste alcuna differenza tra obbligo di segreto e obbligo di riserbo; vogliono dire esattamente la stessa cosa; o quantomeno il riserbo è contenuto nel comportamento rispettoso dell'obbligo di segreto.

Vedo semmai una contraddizione che non mi è stata spiegata dai colleghi della maggioranza tra il respingere gli emendamenti della senatrice Poretti, che vogliono introdurre questa specificazione, il massimo riserbo e l'espressione "verso terzi", ed il difendere poi queste due stesse espressioni, come fate voi, nel comma 2 dell'articolo 5. I casi sono due: o queste due espressioni hanno un senso aggiuntivo rispetto all'obbligo di segreto e allora vanno introdotte anche nel comma 1, oppure non hanno alcun significato aggiuntivo e allora non ha senso che voi le manteniate nel comma 2.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.202, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).


Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198


PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.


Metto ai voti l'emendamento 5.204, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.


Metto ai voti l'emendamento 5.205, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

È approvato.


Metto ai voti l'emendamento 5.206, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

È approvato.


L'emendamento 5.207 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.700, presentato dal relatore.

È approvato.


Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.


Metto ai voti l'emendamento 5.208, presentato dal senatore Caruso.

È approvato.


INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.


PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.


Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.


Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito pertanto il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.


VALENTINO, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.200, 6.201 e 6.202, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 6.2, 6.203, 6.204 e 6.4.


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.


PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.200, presentato dal senatore Caruso.

È approvato.


Metto ai voti l'emendamento 6.201, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

È approvato.


Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.


INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).


Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198


PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.202, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

È approvato.


Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.203.


PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


PERDUCA (PD). Signora Presidente, non ho capito perché sia stato espresso parere contrario su questo emendamento. Non mi pare, infatti, che sia rivoluzionario, dal momento che con esso si chiede soltanto di aggiungere: «possono conseguire o mantenere l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia».

Tenendo presente che nel 2010 la mobilità caratterizza anche la vita dei professionisti "superseri" - perché con questa nuova legge stiamo creando una casta ulteriore - non si capisce perché non si possa concedere di poter conseguire, in virtù della grande mobilità, l'iscrizione all'albo del circondario del tribunale ove si è avuto l'ultimo domicilio in Italia.

Chiedo altresì la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.203.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.203, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).


Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198


PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.204, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.


Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.


Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.


Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.


LEGNINI (PD). Signora Presidente, l'emendamento 7.200 è molto semplice.

Sulla base della legislazione vigente, l'avvocato, prima di potersi iscrivere all'Ordine, presta giuramento davanti al presidente del tribunale, con una cerimonia che ha una certa solennità ed un grado di impegnatività elevato. È un momento solenne - lo ripeto - che vede tra l'altro la partecipazione del dominus e dei familiari.

Non si capisce allora perché questo giuramento si debba fare in futuro davanti al Consiglio dell'ordine degli avvocati. È una cosa assolutamente incomprensibile: lasciamo che i giovani nuovi avvocati prestino giuramento dinanzi al presidente di tribunale nella forma solenne che si usa da più di 50 anni. (Applausi dal Gruppo PD).


*ICHINO (PD). Signora Presidente, la solennità del giuramento è data - come ha sottolineato adesso il collega Legnini - dalla sede in cui esso si svolge e dall'autorità che lo riceve. La formula del giuramento invece deve essere il più possibile concisa, incisiva e priva di fronzoli. Noi vorremmo che fin dal primo atto della professione del giovane, cioè il giuramento con cui egli entra nel foro, egli incominci a usare il linguaggio come deve essere usato da un giurista, cioè in modo rigoroso, preciso e senza orpelli.

Il giurista sa che un impegno che si assume ha il suo valore e lo mantiene indipendentemente dall'avverbio "rigorosamente" o "solennemente" che noi vogliamo aggiungerci. Nell'articolo 5 abbiamo votato il comma 1 che prevede che «L'avvocato è tenuto (...) alla rigorosa osservanza...»; il termine "rigorosa" non aggiunge nulla. Quando si è tenuti all'osservanza, è ovvio che questa deve essere rigorosa. Allo stesso modo l'impegno che assume il giovane non guadagna nulla con l'aggiungerci il fronzolo dell'avverbio "solennemente". Invece quel fronzolo costituisce una verbosità di cui la professione forense deve imparare semmai a liberarsi.

Poiché quell'avverbio non aggiunge niente, con l'emendamento 7.201 vi propongo di toglierlo, perché anche dall'essenzialità del linguaggio del giurista dipende la solennità, ma quella vera, quella sostanziale, non quella fatta appunto di aggiunte inutili. Dalla concisione della formula non può che guadagnare la significatività della formula del giuramento.


LONGO (PdL). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


LONGO (PdL). Signora Presidente, devo far notare al senatore Legnini che gli avvocati non giurano davanti al presidente del tribunale; i praticanti avvocati giurano davanti al presidente del tribunale. Gli avvocati oggi...


LEGNINI (PD). Non è vero!


LONGO (PdL). Gli avvocati oggi giurano davanti al tribunale. Sa cosa succede quando giurano davanti al tribunale? Siccome quest'ultimo può essere monocratico, vanno davanti anche al giudice monocratico, il quale - attenzione - durante un'udienza ad un certo punto dice, tra una chiamata di un detenuto e un rinvio: a proposito, c'è un avvocato che deve giurare, prego si accomodi. Questa è la regola che si adotta adesso.

Ella non avrà certamente omesso di verificare, a proposito di solennità, che questa oggi è scomparsa. Noi prevediamo che l'avvocato giuri - guardi un po' - dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta, il che significa che ci saranno almeno undici componenti del Consiglio dell'Ordine che gli faranno festa, dicendogli di giurare davanti a loro.

Professor Ichino, gli avvocati hanno anche altri orpelli, hanno per esempio la toga e la facciola. Gli avvocati penalisti la toga e la facciola le devono adoperare quasi sempre; gli avvocati civilisti se le buttano sulle spalle in maniera un po' troppo disinvolta. A me, avvocato penalista (parlo per me), qualche orpello piace, perché significa qualcosa di profondo.

Allora è inutile che perdiamo tempo dicendo che la logica e la buona tecnica vorrebbero che noi eliminassimo il termine "solennemente". Non dà fastidio a nessuno: giureranno "solennemente". (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Filippi Alberto).


PORETTI (PD). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


PORETTI (PD). Presidente, intervengo perché questa discussione sta prendendo una piega per certi versi abbastanza grottesca.

Prima abbiamo deciso di presentare delle norme di principio generale, tipiche del codice deontologico, e le abbiamo inserite in una legge italiana che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dopodiché il senatore Longo ci dice che il giuramento dell'avvocato avviene oggi in maniera frettolosa, in un'aula dove il giudice fa telefonate e addirittura parla con qualche carcerato, ossia di fronte ad un giudice che si occupa degli affari suoi e tra una telefonata e un'altra fa giurare un avvocato.


LONGO (PdL). Sì, sì, così fanno tutti.


PORETTI (PD). Il senatore Longo conferma, per gli ascoltatori e per gli stenografi, che attualmente si verifica proprio questo.

Allora il servizio catering Senato della Repubblica ha deciso di organizzare, per quando l'avvocato giurerà, questi festini o festeggiamenti (così chiamati dal senatore Longo): non so come poi li organizzerà il Consiglio dell'Ordine. (Commenti del senatore Longo).

Senatore Longo, senatrici e senatori, ci stiamo rendendo conto di che cosa facciamo in questa seduta oppure no? Noi senatori prevediamo disposizioni per gli avvocati, per come dovranno organizzare il loro giuramento. Prevediamo anche quali bibite dovranno bere e con quali salatini si dovranno confortare. Vogliamo aggiungere anche questo nel testo di legge, o cos'altro?

Ricordo la vilipesa legge del 1933, che - pensate un po' - mi fate perfino difendere, ed è questo un fatto davvero incredibile. Credo siamo arrivati al paradosso che è meglio una legge fatta dal fascismo che una fatta dal Popolo della Libertà nel 2010. Siamo arrivati a questo paradosso: per certi versi, siccome siamo membri dell'Unione europea - e pedantemente ve lo ricordo - ogni tanto la legge del 1933 entra in procedura di infrazione e siamo costretti obtorto collo a modificarla. Quelle modifiche, perlomeno, migliorano la legge del 1933. Voi invece ne fate una che riesce a peggiorarla, che ci fa entrare comunque in procedura di infrazione europea e che vi rende perfino ridicoli con i festini previsti dall'articolo 7.

L'articolo 12 del regio - c'era perfino il re e non solo Mussolini - decreto-legge del 1933 prevede che gli avvocati non possano esercitare una professione se prima non hanno prestato giuramento in una pubblica udienza della Corte d'appello del tribunale con la formula seguente: «Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione». Evidentemente queste formule sono desuete e gli avvocati ritengono che i magistrati e i giudici in tribunale si occupino d'altro, facciano le loro telefonate. Non va bene, quindi, fare un giuramento in un'aula di tribunale, ma è meglio fare un festino davanti ai colleghi avvocati.

Credevo non ci fosse davvero bisogno di presentare emendamenti a quest'articolo; ne ho sottoscritti alcuni e ne ringrazio i presentatori, perché almeno è emerso, grazie all'intervento del senatore Longo, l'obiettivo dell'articolo 7.

Complimenti al servizio catering Popolo della Libertà. (Applausi dal Gruppo PD).


LUSI (PD). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


LUSI (PD). Anche se il fatto appare una quisquilia formale, vorrei chiedere ai colleghi della maggioranza, ai miei colleghi, di riflettere solo un attimo, e non di più.

Relatore, è indubbio che sia stata apportata una modifica sostanziale in questo passaggio che è solenne, che va dal presidente del tribunale delegato - come dice il collega Longo - dal giudice pro tempore, che è in quella udienza in quel momento storico preciso, dinanzi al quale si effettua il giuramento, al nostro Consiglio dell'Ordine in seduta pubblica. L'immagine netta che trapela di questo è che c'è una chiusura verso un atteggiamento corporativo e una forma di deminutio. Ritengo che intelligenza vorrebbe (e quando dico intelligenza non intendo offendere nessuno, perché mi riferisco alla prospettiva rispetto ad un disegno di legge delicato ed importante, sul quale qualche intervento di meno consentirebbe una maggiore speditezza, se mi è consentito dire, senza girarci troppo intorno)... (Commenti del senatore Longo). Non ho detto a chi: quindi si rilassi, collega Longo.

Intelligenza vorrebbe, dicevo, signor relatore, che si cogliesse lo spirito dell'emendamento 7.200 del senatore Legnini, al quale mi permetterei di aggiungere la firma, sebbene siano sufficienti quelle dei colleghi, e lo si accettasse come un segno di maturazione dell'intero disegno di legge condiviso da tutti. Chiederei, invece, al collega Ichino, primo firmatario dell'emendamento 7.201, qualora il relatore e il Sottosegretario esprimessero parere favorevole sull'emendamento 7.200, di ritirare il suo, perché mi sembrerebbe la scelta del relatore un atteggiamento di condivisione da seguire. (Applausi del senatore Zanda).


PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.


VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.200 e 7.201.


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme al relatore.


LUSI (PD). Non avete proprio ascoltato!


LEGNINI (PD). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


LEGNINI (PD). Signora Presidente, chiedo cortesemente al relatore, senatore Valentino, e alla signora sottosegretario Alberti Casellati, di spiegare il motivo per cui vogliono la norma che impone il giuramento davanti agli avvocati. Ho preso atto del parere contrario testè espresso, ma chiedo in quale altro ordinamento si prevede che un giuramento, che implica un grado di impegno pubblico nell'osservanza dei doveri professionali, di rispetto della legge e della Costituzione, si faccia davanti a un collega, seppur qualificato, e non invece davanti ad un magistrato. Non vorrei che ciò avesse a che fare con una qualche eccessiva ostilità nei confronti della magistratura. Lo dicano loro il motivo perché io non lo comprendo e, dal momento che stiamo facendo un dibattito pubblico, è bene conoscerlo.


VALENTINO, relatore. Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


VALENTINO, relatore. Signora Presidente, chiamato in causa dal garbato interrogativo del senatore Legnini, dico che la solennità di un giuramento non è determinata dal luogo in cui lo si formula, perché l'impegno è soprattutto con se stessi. Ha spiegato poc'anzi il senatore Longo quale sia il clima nel quale, d'abitudine, si effettuano i giuramenti. Un clima imposto dalle circostanze, dalla necessità di procedere con i processi.

Non vi è un'udienza solenne o un'udienza particolare durante la quale i giovani avvocati assumono la piena cognizione del ruolo che andranno a svolgere e si impegnano con lo Stato, con la società, con se stessi, con la loro coscienza. È una sorta di procedura estremamente spiccia, che vogliamo eliminare. A nostro avviso, il giuramento va fatto davanti al Consiglio dell'Ordine, davanti a quell'Ordine che dovrà tutelare le tue ragioni, il tuo interesse e dovrà verificare i tuoi comportamenti. Davanti all'Ordine va assunto l'impegno. Francamente non capisco questa sorta di sudditanza psicologica - mi perdoni il termine, senatore Legnini - che colgo nei confronti della magistratura. Un impegno è più solenne... (Commenti dal Gruppo PD).


LUSI (PD). Così avvalori lo scontro tra magistrati e avvocati. (Commenti dal Gruppo PD. Richiami della Presidente).


VALENTINO, relatore. Non è vero, ho grande rispetto per entrambi. Signora Presidente, trovo piuttosto demagogiche queste interruzioni e non all'altezza dell'autorevolezza di alcuni colleghi di cui non faccio i nomi.


LUSI (PD). Fai bene a non farli! (Commenti del senatore Garraffa).


VALENTINO, relatore. Collega Lusi, non mi risulta che il giuramento di Ippocrate dei medici venga fatto davanti al Presidente della Corte d'appello. In ogni modo, non è questo il problema.


LUSI (PD). Infatti, nessuno ha detto questo.


VALENTINO, relatore. L'autorevole estensore di questo disegno di legge, che purtroppo non è il sottoscritto ma un collega che siede sui banchi dell'opposizione, ha valutato che la maggiore solennità e il maggior impegno si cogliessero proprio in questa forma e nella ritualità che sono state previste. Pertanto, non comprendo assolutamente la ragione per doversi impegnare più di tanto in un fervore intellettuale su un fatto che trova una sua chiarezza puntuale nella lettura dell'articolo, che mi auguro venga approvato senza modifiche. (Applausi dal Gruppo PdL).


PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.


INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo


PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.200, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).


Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198


PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.201, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Non è approvato.


Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

 

Verifica del numero legale


PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.


PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).


Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).


Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198


PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.


Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.


PORETTI (PD). Signora Presidente, l'articolo 8 introduce il tema delle specializzazioni, particolarmente importante, come del resto lo sono altri articoli successivi, come quello relativo alla formazione continua. Si ritorna a discutere del potere che si mette in mano al Consiglio nazionale forense, che di fatto diventa un organo di autodisciplina e di autoregolamentazione, che propone e dispone anche corsi e specializzazioni. Tutto viene regolato all'interno. Gli aggiornamenti, così come le specializzazioni, devono essere organizzati e predisposti dall'Ordine e dal Consiglio nazionale forense. È bene sottolineare poi che il sistema universitario viene abbandonato a se stesso, evidentemente perché non interessa.

In molti sostengono l'utilità della specializzazione e addirittura si sono espressi a favore dell'intero disegno di legge ed in particolar modo dell'articolo 8, relativo appunto alle specializzazioni. Ad esempio, le Camere penali dicono che la specializzazione forense è uno dei pilastri di una riforma tesa a garantire la qualità della prestazione professionale. Sarebbe giusto, sarebbe corretto che la specializzazione e l'aggiornamento continuo dell'avvocato fossero fra i pilastri di una qualsivoglia riforma forense. Nei fatti, però, con questo articolo si predispone che la certificazione resti nell'ambito degli interna corporis, ossia sono il Consiglio nazionale forense e l'Ordine a predisporre l'elenco delle specializzazioni, ad organizzare i corsi, a dettarne i criteri, a prevederne la durata e a stabilire chi possa conseguire la specializzazione, ed è la legge che demanda agli Ordini la tenuta dei corsi e gli aggiornamenti.

Inoltre, l'esame di specializzazione in una materia piuttosto che in un'altra è tutto interno: perfino la commissione d'esame è designata dal Consiglio nazionale forense. Dunque, la necessità che le specializzazioni non siano più autocertificate praticamente decade con la formulazione di questo articolo.

Addirittura, al comma 7, si specifica che il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il comma 10 esonera gli iscritti all'albo da almeno 10 anni dalla frequenza dei corsi. Noi, con l'emendamento 8.237, facciamo opera di riduzione del danno e allunghiamo questo periodo a 15 anni. Addirittura, con un'altra norma del disegno di legge, si prevede l'esonero dall'esame degli iscritti all'Albo da più di 20 anni, che così continuerebbero, nei fatti, ad autocertificarsi. Noi proponiamo decisamente l'abrogazione di tale norma.

Comunque, con queste norme, l'autocertificazione che viene criticata oggi e per la quale si sostiene la necessità della specializzazione, nei fatti resterebbe in vigore e non sarebbe più autocertificazione del singolo ma autocertificazione della categoria. Ancora una volta, infatti, la norma non prevede controlli esterni e neanche la possibilità che quei corsi di specializzazione vengano in qualche modo gestiti da terzi, in particolar modo dalle università, argomento che dovrebbe interessare tutti.

L'emendamento 8.200 prevede la soppressione dell'intero articolo, perché se lo scopo era quello di avere professionisti specializzati occorreva intervenire sull'università, sulla scuola, sulla formazione, non demandare tutto al Consiglio nazionale forense e agli Ordini che decidono al loro interno corsi, esami, ammissibilità ed anche esoneri, con tanto di esclusioni incomprensibili per i neoiscritti e clausole per gli anziani. Ancora una volta bisogna ripetere un discorso che spesso viene utilizzato in maniera retorica, quello sui famosi nostri giovani, che con questo articolo vengono tagliati fuori mentre, ovviamente, gli avvocati "anziani" vengono favoriti.

I nostri emendamenti successivi cercano di migliorare il testo. L'emendamento 8.203 propone una modifica al comma 1, prevedendo che il regolamento venga adottato dal Ministero della giustizia, e non dal CNF. In questo caso più che di miglioria si tratta di un cambiamento fondamentale, perché nel testo originario questo punto è stato già migliorato con molti emendamenti e il potere è stato tolto al CNF e ridato a chi di competenza, cioè al Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda il comma 2, l'emendamento 8.208 incide sulla durata dei corsi proponendo di sopprimere la parola «almeno» e lasciando l'indicazione della durata biennale dei corsi stessi, che non dovrebbero quindi eccedere i due anni.

Con l'emendamento 8.211 si elimina la clausola secondo cui per poter partecipare ai percorsi è necessario essere iscritti all'albo per quattro anni consecutivi e, con l'emendamento 8.218, si sopprime la lettera e), sempre del comma 2, come suggerito anche dall'Antitrust, lasciando nelle mani del Consiglio nazionale forense la valutazione dei requisiti per poter conferire le specializzazioni agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

Con l'emendamento 8.221, si riducono a cento le ore di formazione complessiva, mentre il comma 9 sembra mettere in piedi delle vere e proprie associazioni di avvocati che invece che svolgere la libera professione, invece che organizzare quei festini di cui si parlava, organizzano corsi di specializzazione.

Al riguardo si è espressa anche l'Autorità antitrust, che ha ispirato l'ordine del giorno G8.200 da noi presentato e che illustreremo in seguito, cercando di sottolineare le difficoltà che ho illustrato.

Sarebbe opportuno che le specializzazioni fossero organizzate all'interno del Consiglio nazionale forense e dell'Ordine degli avvocati. Questo è l'appello finale che continuiamo a rivolgervi pedissequamente.

Quello al nostro esame è un provvedimento che interessa tutti (avvocati, utenti degli avvocati, utenti in generale della giustizia), quindi dovrebbe essere redatta con una visione più aperta. Non è un codice deontologico o un regolamento interno degli avvocati: è una legge della Repubblica e quindi - lo ripeto - dovrebbe essere redatto con mente più aperta evitando quell'impronta di stampo corporativo che pervade tutto il provvedimento e l'articolo 8, che stiamo esaminando, relativo alle specializzazioni.


GALPERTI (PD). Signora Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti 8.201 e 8.215.

Quanto al tema delle specializzazioni, non siamo affatto contrari all'introduzione di questo istituto di cui da tempo veniva sollecitata la previsione. Suggeriamo però una disciplina diversa ed articolata, in modo notevolmente differente, per l'appunto nell'emendamento 8.201. In cosa si sostanzia questo diverso approccio dell'emendamento presentato dai rappresentanti del Gruppo del Partito Democratico sul tema delle specializzazioni? Riguarda, in particolare, due questioni. La prima - come è già stato sottolineato, per la verità - pone in capo il potere regolamentare, per quanto attiene alle modalità per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, non al CNF ma al Ministero. Dunque, in sostanza poniamo questo potere in capo ad un'autorità più neutra e quindi terza rispetto alla vicenda di cui stiamo ragionando.

Vengono quindi evocate le modalità attraverso le quali si può ottenere la qualifica di avvocato in possesso di una specializzazione non più disciplinata, come è nel testo, dal CNF ma da un regolamento approvato dal Ministero della giustizia, evocando in campo anche soggetti quali i Consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal CNF, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza: insomma, chiamando una serie di soggetti a contribuire alla stesura di questo regolamento che va a disciplinare una delle novità più significative della riforma.

L'altra questione attiene invece al comma 9. Il provvedimento in esame istituisce e sostanzialmente riconosce le scuole di specializzazione. Attraverso questo emendamento abbiamo cercato di fare un passo in più, cioè non soltanto la previsione delle associazioni specialistiche, ma anche, da subito, una disciplina più articolata e più precisa, senza rimandare ad un successivo secondo tempo. Tra l'altro, mi pare che questa disciplina così congegnata fosse stata messa in essere dal Comitato ristretto e poi modificata. Si tratta dunque di una serie di punti che vanno, come ho detto, da subito a disciplinare la previsione e la costituzione delle associazioni specialistiche. Tra l'altro, mi pare di aver letto che su questo punto vi sia un emendamento sostanzialmente, se non assolutamente, identico del senatore Mugnai, a dimostrazione di una valutazione larga sulla necessità di fornire immediatamente questo tipo di disciplina.

L'emendamento 8.215, a mia prima firma, signora Presidente, in subordine, qualora venisse mantenuto il testo originario, prevede che al comma 2, lettera c), tra i soggetti chiamati in causa per le prescrizioni relative al regolamento per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, si includano anche le facoltà di giurisprudenza. Non si capisce infatti perché queste prescrizioni siano destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista, e non anche alle facoltà di giurisprudenza. Sarebbe quindi opportuno aggiungere, dopo le parole «alle associazioni forensi», le altre «alle facoltà di giurisprudenza». Questo, per chiamare in causa i soggetti che sulla vicenda della formazione, in questo caso relativa alla specializzazione, abbiano qualcosa da dire, da mettere in campo e da suggerire, al fine di contribuire ad una migliore efficacia del regolamento e delle sue prescrizioni. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Peterlini. Congratulazioni).


PERDUCA (PD). Signora Presidente, l'emendamento 8.203 che porta la mia prima firma - le altre sono quelle delle senatrici Poretti e Bonino - è un tentativo, come detto poc'anzi dalla senatrice Poretti, di riduzione del danno.

In una risposta, non ricordo se in riferimento agli emendamenti dell'articolo 5 o dell'articolo 6, il relatore ha pronunciato una formula magica che mai viene dai banchi della maggioranza: si preoccupava infatti dei cosiddetti conflitti di interesse. Lascio da parte i conflitti di interesse un po' più generali che sono stati più volte sollevati ogni qualvolta si parla di questa maggioranza e vengo ai conflitti di interesse relativi a questo disegno di legge.

Quali potrebbero essere? Che so, che la categoria che deve essere regolamentata prepara il disegno di legge in questione, condividendolo con dei parlamentari che sono stati o sono ancora avvocati; che la categoria che deve essere regolamentata, alla fine, dopo aver preparato, fatto introdurre, difeso e articolato quel disegno di legge, riesce a trovare, anche nella categoria in questione che fa parte dell'opposizione, un consenso generale. Se questo non è qualcosa che si avvicina ad un conflitto di interesse sarei interessato a conoscere la definizione di conflitto di interesse del senatore Valentino, perché francamente si fa fatica a capire a cosa ci si riferisca.

Quindi, riteniamo che il regolamento adottato dal CNF, questa formula in particolare, debba essere sostituita con il regolamento adottato dal Ministero della giustizia, previo parere del CNF. Abbiamo avuto modo relativamente agli emendamenti sull'articolo 2 di parlare di "previo" o di "sentito". Il problema qui mi pare che sia non tanto o non solo di natura lessicale, ma di cercare di riportare, anche al di fuori della categoria, la problematicità della attenzione alle regole.

Do lettura dell'ordine del giorno G8. 200 a mo' di illustrazione:

«Il Senato,

premesso che:

la proposta in esame introduce, all'articolo 8, il titolo di specialista che può essere conseguito soltanto dopo avere frequentato corsi di studio biennali offerti da scuole o da altre organizzazioni di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

a tali corsi possono essere ammessi soltanto avvocati con un'anzianità professionale di almeno quattro anni;

all'esito della frequenza, l'avvocato deve superare un esame presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF) al cospetto di una commissione giudicatrice designata dallo stesso CNF;

il DDL prevede, altresì, che gli avvocati con anzianità di almeno dieci anni possano conseguire il titolo previa definizione dei relativi requisiti da parte del CNF;

è previsto, inoltre, che le specializzazioni ammesse sono individuate dal CNF con regolamento che stabilirà, tra l'altro, i percorsi formativi e professionali per il conseguimento del titolo di specializzazione nonché le modalità di acquisizione del titolo;

considerato che:

se da un lato il CNF non appare il soggetto istituzionalmente più adeguato a individuare le branche scientifiche che giustificano l'esistenza di specializzazioni; dall'altro il CNF, in ragione della sua natura, potrebbe privilegiare alcune attività attribuendo la relativa specialità e non riconoscerne invece altre, con l'effetto di svantaggiare o avvantaggiare alcune categorie di professionisti;

impegna il Governo:

a provvedere a operare opportune modifiche alla normativa» - e credo che i tempi ci siano tutti ancora per poter recuperare un minimo di attenzione ai suggerimenti che vengono non soltanto dal Parlamento ma anche dall'esterno dello stesso - «al fine di evitare che l'attribuzione al CNF dell'individuazione delle specializzazioni, e la mancata previsione di metodi alternativi alle scuole per l'acquisizione del titolo di specialista, pongano in essere pratiche ostative del regime di libera concorrenza;

a prevedere un sistema aperto ed alternativo alle scuole per l'acquisizione del titolo, valido per tutti i professionisti e non solo per quelli che risultano iscritti all'albo da almeno 10 anni».

La senatrice Poretti poc'anzi ha illustrato alcuni degli emendamenti che anche su questo vogliono agire. Ripetiamo: abbiamo presente che non si tratta di una riscrittura del disegno di legge, ma di cercare di conquistare qualche spazio in entrata di questa professione oltre che un minimo di governo, anche, ogni tanto, aprendo una finestra, oltre che tenendo un piede nella porta per far circolare un po' d'aria della libertà.


CARUSO (PdL). Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.205. Spenderò qualche parola sugli emendamenti successivi, 8.209 e 8.212.

Il primo propone una risistemazione del sistema del percorso formativo e professionale prodromico all'acquisizione del titolo di avvocato specialista. Vi è una riduzione del numero di ore complessivo, portato a 150, in luogo di 200; riduzione che va considerata in relazione alla formazione permanente che, ai sensi dell'articolo 10, viceversa, è previsto che debba essere condotta anche dall'avvocato specialista.

Al di là della risistemazione della lettera b) del comma 2, il secondo intervento riguarda invece il comma 3: si tratta di una proposta "ortopedica", nel senso che mi sembra più opportuno dire che «al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista» l'avvocato debba sostenere un esame piuttosto che «all'esito della frequenza».

L'emendamento 8.212, invece, interviene in un punto significativo, perché riduce da quattro anni a un anno il periodo di iscrizione all'Albo degli avvocati necessario perché possa essere avviato il percorso di acquisizione del titolo di specialista.

Signora Presidente, in quest'Aula si è più volte sentita evocare una vicinanza, da parte di un Gruppo o di un altro, da parte di un senatore o dell'altro, ai giovani avvocati e ai giovani che praticano la professione.

Fra tante parole, questa è la proposta di un fatto, cioè di consentire a chi lo desidera, una volta divenuto avvocato, quindi avendo superato un tirocinio lungo e davvero formativo, dopo aver superato il necessario esame e dopo avere praticato la professione in maniera generalista per almeno un anno, di potere accedere a un percorso ulteriore di formazione, che avrà la durata di altri due anni. Infine, dopo tre anni dalla sua iscrizione all'albo, avendo egli superato un ulteriore esame, egli potrà fregiarsi del titolo di specialista.

Come ripetevo prima, questo mi sembra, fra tante parole, un fatto vero in favore delle giovani generazioni di avvocati.

L'emendamento 8.216 ha il fine tecnico di armonizzare il testo previsto dalla lettera b) del comma 2 con quello della lettera c), che, a mio modo di vedere, suona inutilmente pomposo. Le scuole e i corsi di alta formazione non sono in precedenza così definiti, ci si limita alla definizione di «percorsi formativi e professionali» e così ritengo che debba essere, evitando quelli che, in altro momento del nostro dibattito, sono stati definiti orpelli (inutili orpelli in questo caso).

Gli emendamenti 8.218, 8.220 e 8.222 li do per illustrati.

Signora Presidente, le chiedo di poter spendere alcune parole sull'emendamento 8.234. Questo emendamento propone due interventi. Il primo, sul quale mi sono già attardato in fasi precedenti del nostro dibattito, intende portare alla sede propria dell'articolo 65 la parte transitoria della disposizione, contenuta al comma 10 dell'articolo 8.

Il secondo intervento, invece, ha carattere sostanziale. Attualmente, il testo del comma 10 dell'articolo 8 prevede due ipotesi per gli avvocati già iscritti ai relativi albi che vogliano conseguire il titolo di specialista.

La prima ipotesi riguarda gli avvocati iscritti all'Albo da almeno 10 anni. Costoro sono dispensati dalla frequenza dei percorsi formativi e possono qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche, illimitatamente, sostenendo l'esame previsto dal comma 3 di questo articolo. Il mio emendamento su questo punto nulla innova: è la terza parte dell'emendamento stesso.

L'innovazione riguarda invece l'altra previsione contenuta al comma 10, cioè gli avvocati iscritti all'albo da almeno vent'anni. Costoro possono qualificarsi con il titolo di specialista in due discipline, non di più, semplicemente attestando di aver acquisito specifica conoscenza nella materia. Il mio intervento prevede una ripartizione per età di iscrizione. Gli avvocati con una iscrizione di oltre 25 anni mantengono la prerogativa sostanziale prevista nell'attuale testo. Essi possono qualificarsi specialisti attestando, autocertificando il fatto di avere, nel passato professionale che è loro proprio, praticato questa disciplina specifica. Gli avvocati iscritti da meno tempo, cioè da 20 anni, sono dispensati per tre anni dalla frequenza dei corsi di formazione, ma poi devono seguirli come tutti gli altri.

Quindi, nel complesso, al di là dell'operazione di risistemazione della previsione in altra parte del disegno di legge, l'intervento nella sostanza irrigidisce il sistema e lo rende più complicato e più tutelante per i clienti.

Ho ritenuto opportuno soffermarmi sull'illustrazione delle finalità e degli obiettivi di questo emendamento, perché, al termine della discussione dell'ultima seduta, la giunta di un'associazione di avvocati, che peraltro ho sempre considerato assai autorevole, mi ha gratificato in un articolo di stampa con affermazioni gravi: ha espresso la propria contrarietà rispetto a questo emendamento dicendo che il mio obiettivo era sostanzialmente quello di vanificare il senso della specializzazione e soprattutto di conservare il privilegio in danno dei consumatori. Come ho spiegato, e basta leggerlo per capirlo, l'emendamento è esattamente il contrario.

Non mi attendo, non ne ho alcun bisogno, scuse da parte degli autorevoli rappresentanti di questa categoria di autorevoli avvocati. Confido però, proprio per l'interesse che gli autorevoli avvocati nutrono per questa legge, che coloro che se ne occupano per dispensare la propria opinione in nome di tutti lo facciano, per gli articoli a venire successivi a questo articolo 8, dopo aver laboriosamente letto le cose che con qualche laboriosità sono scritte. Senza inventare quindi nulla e senza uscire pericolosamente fuori tema. (Applausi del senatore Amato).


PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo ancora tutta una serie di illustrazioni di emendamenti. Poiché sono le ore 19,57, essendo pervenute alla Presidenza due richieste di intervento in chiusura di seduta, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 

Disegno di legge (2164) fatto proprio da Gruppo parlamentare


GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, prendo la parola per comunicare che, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, il Gruppo dell'Italia dei Valori intende far proprio il disegno di legge Atto Senato n. 2164, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori in data 6 maggio 2010 e sottoscritto dal numero prescritto di senatori del nostro Gruppo.


PRESIDENTE. Ne prendo atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

 

Sulle minacce pervenute al senatore Lumia
e al responsabile della CGIL di Polizzi Generosa (PA)


GARRAFFA (PD). Domando di parlare.


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.


GARRAFFA (PD). Signora Presidente, prendo la parola per esprimere la mia solidarietà al collega senatore Lumia e a Vincenzo Liarda, responsabile della CGIL di Polizzi Generosa e di parte delle Madonie. Ieri sera ed oggi le agenzie hanno dato la doverosa informazione. Le minacce arrivano dopo una seduta straordinaria, aperta alla cittadinanzaa del Consiglio comunale della cittadina madonita, nella quale in tanti parlamentari, sia regionali che nazionali, abbiamo preso la parola.

La vicenda riguarda l'assegnazione del feudo di Verbumcaudo, in passato di proprietà di Michele Greco, al Comune di Polizzi Generosa, che per l'utilizzo produttivo ha impegnato l'associazione "Placido Rizzotto" legata al circuito di "Libera". La settimana scorsa, in Commissione antimafia, ho posto la questione che era legata alle minacce al solo Liarda, presentando una corposa documentazione elaborata dalla commissione consiliare di Polizzi Generosa, ad hoc costituita.

Dal dossier emerge il chiaro tentativo di riappropriarsi del bene attraverso una cattiva e pericolosa gestione della burocrazia, aumentando le speranze dei mafiosi, che appena vedono colpita "la roba" - che per loro è meglio dell'onore - non perdono tempo ad intimorire. Lo sappiano, costoro, che Verbumcaudo resterà in possesso del comune di Polizzi. Le forze dell'ordine quindi operino in fretta e assicurino giustizia a questi codardi che cambiano la vita di onesti sindacalisti e di autorevoli parlamentari, come Lumia, impegnati da sempre contro la mafia.

Mi auguro inoltre che le indagini facciano luce su quella burocrazia malata dalla vicinanza della mafia che fa arretrare la vittoria definitiva contro la criminalità e che arricchisce le tasche di qualche miserabile e codardo colluso.

Ecco perché chiedo che la Presidenza metta in campo tutte le azioni necessarie a tutela di chi ha subìto queste intimidazioni. Inoltre ho chiesto - lo dico in Aula e lo ripeterò anche in Commissione antimafia - la presenza nei prossimi giorni a Polizzi Generosa del senatore Pisanu, presidente della stessa Commissione bicamerale.


PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

 

Interpellanze e interrogazioni, annunzio


PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 12 maggio 2010


PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)


La seduta è tolta (ore 20).



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Allegato A


DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)

Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)


ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Accantonato

(Doveri e deontologia)

1. L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico e del corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato adempie agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza.

3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare anche l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme deontologiche entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di aggiornare le norme.

4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i loro aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le norme deontologiche entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


EMENDAMENTI


3.200

CARUSO


Approvato

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.600


Il Relatore

Accantonato

Al comma 1, alla conclusione del primo periodo e al comma 3, dopo le parole: «corretto esercizio della professione» aggiungere le seguenti: «compatibilmente con i principi comunitari e nazionali di tutela della libertà di concorrenza».


3.201

CARUSO


Approvato

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «adempie agli obblighi della difesa d'ufficio e del» con le seguenti: «ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio e di assicurare il».


3.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO


Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «obblighi della difesa d'ufficio» inserire le seguenti: «, in quanto iscritto all'apposito elenco,».


3.203

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI


Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «obblighi della difesa d'ufficio» inserire le seguenti «, in quanto iscritto all'apposito elenco,».


3.204

ADAMO, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, ICHINO, GHEDINI, CECCANTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI


Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «decoro» inserire le seguenti «discrezione, riservatezza».


3.205

CARUSO


Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 65, comma 5-bis e 33, comma 1, lettera d). Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme devono essere caratterizzate dalla stretta osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della non minore sanzione applicabile».

Conseguentemente all'articolo 65, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il codice deontologico è emanato in sede di prima applicazione della presente legge entro il termine massimo di un anno dalla sua entrata in vigore. Il CNF vi provvede sentiti gli Ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevoli per l'incolpato.».


3.206

DELLA MONICA, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, NEROZZI


V. testo 2

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Il codice deontologico forense è predisposto ed aggiornato da un'apposita commissione costituita dal Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori e magistrati e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Le norme del codice deontologico sono finalizzate a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, e in particolare a:

a) garantire la libera scelta del professionista da parte dell'utente e il suo affidamento;

b) garantire il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale, nonché un'adeguata informazione sulle competenze dell'avvocato, sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto anche potenziale di interesse;

c) garantire la credibilità della professione;

d) garantire la concorrenza;

e) individuare gli illeciti disciplinari, osservando il principio della tipizzazione delle condotte.

"3-bis. Le norme deontologiche forensi sono emanate dal Ministro della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate dalla Commissione di cui al comma 3 ogni tre anni".».


3.206 (testo 2)

DELLA MONICA, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, NEROZZI


Precluso

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Il codice deontologico forense è predisposto ed aggiornato da un'apposita commissione costituita dal Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori e magistrati e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Le norme del codice deontologico sono finalizzate a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, e in particolare a:

a) garantire la libera scelta del professionista da parte dell'utente e il suo affidamento;

b) garantire il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale, nonché un'adeguata informazione sulle competenze dell'avvocato, sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto anche potenziale di interesse;

c) garantire la credibilità della professione;

d) garantire la concorrenza;

e) individuare gli illeciti disciplinari, osservando il principio della tipizzazione delle condotte.

"3-bis. Le norme deontologiche forensi sono emanate dal Ministro della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate dalla Commissione di cui al comma 3 ogni tre anni".

Ai componenti della Commissione non sono riconosciuti indennità, compensi o gettoni di presenza. ».


3.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI


Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il codice deontologico forense è predisposto ed aggiornata da un'apposito commissione costituita dal Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori e magistrati e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Le norme deontologiche forensi sono emanate dal Ministro della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate dalla Commissione di cui al comma 3 ogni tre anni.».


3.208

VICARI


Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte».

3.209

PERDUCA, PORETTI, BONINO, ICHINO (*)

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte,».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta


3.210

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI


Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte,».


3.211

MUGNAI


Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte» con le seguenti: «il più possibile osservato il principio della tipizzazione delle condotte».


3.212 [già 3.8  (testo 3)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI


Precluso

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il CNF è tenuto ad aggiornare le norme almeno ogni quattro anni».


3.213

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI


Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le norme del codice deontologico sono finalizzate a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, e in particolare a:

a) garantire la libera scelta del professionista da parte dell'utente e il suo affidamento;

b) garantire il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale, nonché un'adeguata informazione sulle competenze dell'avvocato, sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto anche potenziale di interesse;

c) garantire la credibilità della professione;

d) garantire la concorrenza;

e) individuare gli illeciti disciplinari, osservando il principio della tipizzazione delle condotte».


3.214

D'ALIA


Respinto

Al comma 4, le parole: «pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite» sono sostituite dalla seguente: «approvati».


ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Accantonato

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.

4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste dal proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste dal proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.

9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.


EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO


4.200

CARUSO


Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «e i soci», al comma 4, sopprimere le parole: «o società», «e le società» e: «o della società», al comma 5, sopprimere le parole: «o società», al comma 11, sopprimere le parole: «il socio o», al comma 12, sopprimere le parole: «e le società».


4.201

CARUSO


Approvato

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci della società, salvo il caso in cui questi non partecipino all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.».


4.202

CARUSO


Precluso

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Gli associati, e i soci cui spetta l'amministrazione della società, hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.».


4.203

LEGNINI


Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.


4.204

LEGNINI


Ritirato

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le associazioni e le società multidisciplinari l'attività professionale forense deve essere prevalente».


4.205

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI


Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «altresì» inserire la seguente: «individualmente».


4.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO


Id. em. 4.205

Al comma 3 dopo la parola: «altresì» inserire la seguente: «individualmente».


4.700

IL RELATORE


Approvato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «un avvocato», sopprimere le seguenti: «associato o».


4.207

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI


Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2».


4.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO


Id. em. 4.207

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2».


4.209

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI


Id. em. 4.207

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2».


4.210

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ICHINO, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI


Le parole da: «Sopprimere» a: «5.» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «ai commi 5 e 6» con le seguenti: «al comma 6».


4.211

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI


Precluso

Sopprimere il comma 5.


4.212

PORETTI, PERDUCA, BONINO


Precluso

Sopprimere il comma 5.


4.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO


Respinto

Al comma 5 dopo la parola: «avvocato» aggiungere le seguenti: «, in quanto tale,» e in fine aggiungere le parole: «tra avvocati e multidisciplinari.».


4.214

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI


Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «tra avvocati e multidisciplinari».


4.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI


Ritirato

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Gli avvocati facenti parte, a qualunque titolo, di una associazione o società sono soggetti al controllo disciplinare del loro ordine.

5-ter. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società».


4.216

ICHINO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, MARINO IGNAZIO, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI, PERDUCA


Le parole da: «Sopprimere» a: «7» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 7 e 12.


4.215

PORETTI, PERDUCA, BONINO


Precluso

Sopprimere il comma 7.


4.217

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI


Precluso

Sopprimere il comma 7.


4.218

CARUSO


Approvato

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono nulli i relativi atti costitutivi, e quelli successivamente intervenuti, di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma .».


4.219

LEGNINI


Respinto

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «La costituzione di società di capitali è consentita solo tra avvocati specializzati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge».


4.220

PORETTI, PERDUCA, BONINO


Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «Il socio o l'associato», inserire le seguente: «avvocato».


4.221

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI


Id. em. 4.220

Al comma 11, dopo le parole: «Il socio o l'associato» inserire la seguente: «avvocato».


4.600

Il Relatore

Accantonato

All'articolo 4, comma 12, eliminare le parole: «non hanno natura di imprese commerciali e».

 

G4.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI, DELLA MONICA (*)


Respinto

Il Senato,

premesso che:

la proposta di riforma in esame, all'articolo 4, ammette le associazioni multidisciplinari, prevedendo tuttavia soltanto società con responsabilità illimitata e personale dei soci e con categorie di professionisti individuati dal Consiglio Nazionale Forense. Le associazioni o le società devono essere iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. In particolare, viene vietata espressamente la costituzione di società di capitali che abbiano come oggetto l'esecuzione di prestazioni professionali e viene imposto che l'associato e il socio possano fare parte di una sola associazione o società;

considerato che:

la disposizione secondo cui «le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non hanno natura di imprese» appare in contrasto con l'orientamento dell'Autorità Antitrust in materia, in quanto la conformità dei codici deontologici ai principi della concorrenza e la coerenza degli stessi con il dettato legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto Bersani n. 223/2006 impongono che l'autoregolamentazione deontologica rispetti il principio secondo cui, in seguito alla abrogazione del divieto contenuto nella legge 23 novembre 1939, n. 1815, i professionisti sono liberi di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare attraverso società di persone e/o di capitali o associazioni tra gli stessi;

impegna il Governo:

a modificare la normativa prevedendo di non precludere l'esercizio della professione nella forma delle società di capitali, essendo esse ancor più idonee alla creazione di strutture di maggiori dimensioni che consentirebbero ai professionisti italiani di poter rispondere adeguatamente alla competizione nei mercati europeo e internazionale.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta


ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

(Segreto professionale)

1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. L'avvocato è tenuto altresì all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto a far osservare gli obblighi di segretezza e di riserbo.

4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.


EMENDAMENTI


5.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO


Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - L'avvocato è tenuto, nell'interesse della parte assistita, all'osservanza del segreto professionale nel pieno rispetto dell'articolo 622 del codice penale».


5.209 (testo 2)

ICHINO, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, MARINO IGNAZIO, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI, PERDUCA


Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. Gli obblighi di segreto dell'avvocato sono regolati dagli articoli 622 e 623 del codice penale. Gli stessi obblighi gravano su tutti i collaboratori dell'avvocato».


5.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO


Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «L'avvocato è tenuto» aggiungere le seguenti: «verso i terzi».


5.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO


Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «del segreto professionale» aggiungere le seguenti: «e del massimo riserbo», conseguentemente sopprimere il comma 2.


5.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO


Respinto

Al comma 2 aggiungere in fine le parole: «in ordine agli incarichi in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera».


5.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO


Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «Le disposizioni di cui» fino a: «dei dipendenti dell'avvocato» con le seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere rispettate anche dai dipendenti e dai collaboratori anche occasionali dell'avvocato».

Conseguentemente, sostituire le parole: «di coloro» con le seguenti: «da coloro».


5.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO


Approvato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:«dei collaboratori e dei dipendenti dell'avvocato» con le seguenti: «dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato».


5.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO


Approvato

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da questi siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti».


5.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI


Ritirato

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre in giudizio su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge. Si applica in ogni caso l'articolo 200 del codice di procedura penale».


5.700

IL RELATORE


Approvato

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «deporre nei», inserire le seguenti: «procedimenti e nei».


5.6

D'ALIA


Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. L'avvocato non può comunicare agli organi di stampa ogni e qualsiasi notizia che riguardi il proprio assistito».


5.208

CARUSO


Approvato

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La violazione degli obblighi di cui al comma 3 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.».

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, evincibili dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

4. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.


EMENDAMENTI


6.200

CARUSO


Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «evincibili dal» con le seguenti: «rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 del».


6.201 (testo corretto)

PORETTI, PERDUCA, BONINO


Approvato

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine. In mancanza ogni comunicazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato».


6.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI


Respinto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.

1-ter. L'avvocato deve eleggere domicilio professionale nel capoluogo del circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto; l'elezione avviene con dichiarazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'avvocato. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine. In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio».


6.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI


Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari».


6.203

PERDUCA, PORETTI, BONINO


Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli avvocati italiani esercitanti la professione all'estero, e che ivi hanno la loro residenza, possono conseguire o mantenere l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia».


6.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI


Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «e che ivi hanno la loro residenza» inserire le seguenti: «conseguono o».


6.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI


Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dal capoluogo del circondario di Tribunale ove sono iscritti oppure ove hanno stabile domicilio, ai sensi del secondo comma, eleggono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, il domicilio presso un avvocato avente domicilio nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria adita. In mancanza dell'elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria».

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento».


EMENDAMENTI


7.200

LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI


Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «al consiglio dell'ordine in seduta pubblica» con le seguenti: «al Presidente del tribunale o uno suo delegato».


7.201

ICHINO, CECCANTI, MARINO IGNAZIO, MORANDO, PORETTI, TONINI, PERDUCA


Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «solennemente».

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Specializzazioni)

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1 e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al comma 9.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.

5. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del CNF.

6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

9. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti, che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specializzazione o di specifica competenza professionale.

10. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.


EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO


8.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

 

8.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Specializzazioni). - 1. Per specializzazione professionale si intende la specifica competenza in un determinato settore, acquisita con l'esercizio continuativo dell'attività professionale e con l'aggiornamento permanente delle conoscenze tecniche e giuridiche tipiche della materia. L'avvocato può conseguire uno o più titoli di specializzazione professionale.

2. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. Il Ministro della giustizia acquisisce altresì il parere del CSM per gli aspetti della professione forense connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale.

3. Il regolamento di cui al comma 2, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali di elevata qualità, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati di almeno due anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista, da organizzarsi, di regola, su base distettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;

d) i criteri e le procedure di verifica, da parte di apposite commissioni istituite a livello distrettuale, della sussistenza dei requisiti di cui al comma l del presente articolo ed i percorsi formativi necessari per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione

e) le condizioni per l'utilizzazione del titolo di specializzazione, dal cui uso indebito possono discendere conseguenze, anche disciplinari.

4. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.

5. Le commissioni d'esame sono istituite a livello distrettuale dal Ministro della giustizia, e sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati che abbiano maturato particolare competenza ed esperienza nel settore per il quale viene richiesto il titolo di specializzazione, individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonchè da professori universitari e da magistrati; prevedendo, altresì, modalità che garantiscano la terzi età dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio nazionale.

6. I soggetti di cui al comma 3, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui ai comma 2 e 3.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il titolo è conferito con decreto del Ministro della giustizia dopo il superamento dell'esame di specializzazione.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

10. Il CNF e gli ordini territoriali esercitano la vigilanza sui requisiti, la sussistenza e la permanenza delle condizioni per il riconoscimento e l'operatività delle associazioni di cui al presente articolo».

 

8.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. Il Ministro della giustizia acquisisce altresì il parere del CSM per gli aspetti della professione forense connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale».

 

8.203

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1 sostituire le parole: «regolamento adottato dal CNF» con le seguenti: «regolamento adottato dal Ministero della giustizia previo parere del CNF».

 

8.204

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «dal CNF» e dopo le parole: «acquisiti i pareri» aggiungere le seguenti: «del CNF e».

 

8.205

CARUSO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal CNF ai sensi dell'articolo 1 e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite».

 

8.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, e acquisiti pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi dél comma 9».

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

 

8.207

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali di elevata qualità, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati di almeno due anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;

d) i criteri e le procedure di verifica, da parte di apposite commissioni istituite a livello distrettuale, della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo ed i percorsi formativi necessari per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione;

e) le condizioni per l'utilizzazione del titolo di specializzazione, dal cui uso indebito possono discendere conseguenze, anche disciplinari».

 

8.208

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 lettera b) sopprimere le parole: «di durata almeno biennale».

 

8.209

CARUSO

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «di durata almeno biennale» aggiungere le seguenti: «per un totale di almeno centocinquanta ore complessive».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il primo periodo e sostituire le parole: «All'esito della frequenza» con le seguenti: «Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista».

 

8.210

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «ininterrottamente e senza sospensioni».

 

8.211

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «, ininterrottamente e senza sospensioni,».

 

8.212

CARUSO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «un anno».

 

8.213

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

 

8.214

SACCOMANNO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alle associazioni forensi,» inserire le seguenti: «alle Facoltà di Giurisprudenza e».

 

8.215

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alle associazioni forensi» inserire le seguenti: «alle Facoltà di Giurisprudenza e».

 

8.216

CARUSO

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista» con le seguenti: «dei percorsi formativi di cui alla lettera b).».

 

8.217

CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) i criteri e le procedure di verifica, da parte di apposite commissioni istituite a livello distrettuale ed i percorsi formativi necessari per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione;

c-ter) le condizioni per l'utilizzazione del titolo di specializzazione da cui possono discendere conseguenze, anche disciplinari, per l'uso indebito dello stesso».

 

8.218

CARUSO

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

 

8.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

 

8.220

CARUSO

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Le caratteristiche dei corsi di formazione continua nelle materie specialistiche che sono organizzati con cadenza annuale dai soggetti di cui alla lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

 

8.221

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore alle 100 ore di formazione complessiva. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione, presso la sede designata dal CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame sarà designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma 1.».

 

8.222

CARUSO

Al comma 3, sostituire le parole: «Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito» con le seguenti: «I percorsi formativi di cui alla lettera b) del comma 2 non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. Al termine».

 

8.224

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «presso il CNF» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «Le commissioni d'esame sono istituite a livello distrettuale dal Ministro della giustizia, e sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati che abbiano maturato particolare competenza ed esperienza nel settore per il quale viene richiesto il titolo di specializzazione, individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati; prevedendo, altresì, modalità che garantiscano la terzi età dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio nazionale».

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.

 

8.223

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «presso il CNF» con le seguenti: «presso ogni sede di Corte d'appello.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

 

8.225

D'ALIA

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «da avvocati indicati» aggiungere le seguenti: «dallo stesso CNF e».

 

8.701

IL RELATORE

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «da magistrati», inserire le seguenti: «a riposo».

 

8.226

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il titolo è conferito con decreto del Ministro della giustizia dopo il superamento dell'esame di specializzazione».

 

8.227

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 5 sostituire le parole: «secondo le modalità stabilite con regolamento del CNF» con le seguenti: «, nelle materie oggetto di specialità, secondo modalità stabilite dal Consiglio Nazionale Forense salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 10.».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;».

 

8.228

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 5, sostituire le parole: «con regolamento del CNF» con le seguenti: «con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza».

 

8.229

D'ALIA

Al comma 5, sostituire le parole: «del CNF» con le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 1 previo parere del CNF e delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo».

 

8.230

VICARI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con tale regolamento vengono stabilite anche le modalità di adempimento, per l'avvocato che abbia conseguito il titolo di specialista, dell'obbligo di cui all'articolo 10».

 

8.700

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «organizzano con cadenza annuale», inserire le seguenti: «, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

 

8.231

VICARI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo supera mento dell'esame di cui al comma 3. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista secondo le modalità stabilite con regolamento del Consiglio Nazionale Forense, sentite le associazioni di cui al comma 9.».

 

8.232

MUGNAI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera c)».

 

8.233

D'ALIA

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) L'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) Lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) Lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) Lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) L'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) Le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera c).».

 

8.234

CARUSO

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 65, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, gli avvocati che all'entrata in vigore della stessa risultano iscritti all'albo da almeno venticinque anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di tre discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza e sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6. Gli avvocati che risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche e sono dispensati, per i primi tre anni, dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6. Gli avvocati che risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei percorsi formativi di cui ai commi 2 e 3 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3».

 

8.235

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sopprimere il comma 10.

 

8.236

D'ALIA

Sopprimere il comma 10.

 

8.237

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno dieci» con le seguenti: «da almeno quindici».

 

8.238

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 3».

 

8.239

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10 sopprimere il secondo periodo.

 

G8.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

la proposta in esame introduce, all'articolo 8, il titolo di specialista che può essere conseguito soltanto dopo avere frequentato corsi di studio biennali offerti da scuole o da altre organizzazioni di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;a tali corsi possono essere ammessi soltanto avvocati con un'anzianità professionale di almeno quattro anni;

all'esito della frequenza, l'avvocato deve superare un esame presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF) al cospetto di una commissione giudicatrice designata dallo stesso CNF;

il DDL prevede, altresì, che gli avvocati con anzianità di almeno dieci anni possano conseguire il titolo previa definizione dei relativi requisiti da parte del CNF;

è previsto, inoltre, che le specializzazioni ammesse sono individuate dal CNF con regolamento che stabilirà, tra l'altro, i percorsi formativi e professionali per il conseguimento del titolo di specializzazione nonché le modalità di acquisizione del titolo.

considerato che:

se da un lato il CNF non appare il soggetto istituzionalmente più adeguato a individuare le branche scientifiche che giustificano l'esistenza di specializzazioni, dall'altro il CNF, in ragione della sua natura, potrebbe privilegiare alcune attività attribuendo la relativa specialità e non riconoscerne invece altre, con l'effetto di svantaggiare o avvantaggiare alcune categorie di professionisti.

impegna il Governo:

a provvedere a operare opportune modifiche alla normativa al fine di evitare che l'attribuzione al CNF dell'individuazione delle specializzazioni, e la mancata previsione di metodi alternativi alle scuole per l'acquisizione del titolo di specialista, pongano in essere pratiche ostative del regime di libera concorrenza;

a prevedere un sistema aperto ed alternativo alle scuole per l'acquisizione del titolo, valido per tutti i professionisti e non solo per quelli che risultano iscritti all'albo da almeno di 10 anni.