Alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla imparzialità necessaria al giudice

"bussola" per ricorrere a Strasburgo - 6 perchè "tutela debole" tramite CNF + SSUU
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Tra i casi giudiziari che hanno fatto, finora, la storia del principio di indipendenza e imparzialità del giudice secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si ricordano:
----- Caso Scoppola contro Italia(Scoppola v. Italy, no. 50550/06, 10 June 2008
Scoppola v. Italy (no. 2) [GC], no. 10249/03)

----- Caso Welch contro Regno Unito (Welch v. the United Kingdom, 9 February 1995, Series A no. 307-A Welch v. the United Kingdom (Article 50), 26 February 1996, Reports of Judgments
and Decisions 1996-II)

----- Caso Savino e altri contro Italia (Savino v. Italy, no. 45854/99, 9 November 2000
Savino and Others v. Italy, nos. 17214/05, 20329/05 and 42113/04, 28 April 2009)

----- Caso Campbell e Fell contro Regno Unito (Campbell and Fell v. the United Kingdom, 28 June 1984, Series A no. 80)

----- Caso Procola contro Lussemburgo (Procola v. Luxembourg, 28 September 1995, Series A no. 326)

----- Caso Kleyn e altri contro Nedtherlands (Kleyn and Others v. the Netherlands [GC], nos. 39343/98, 39651/98, 43147/98 and 46664/99, ECHR 2003-VI)

----- Caso Findlay contro Regno Unito (Findlay v. the United Kingdom, 25 February 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-I)

----- Caso Bornacin contro Italia

----- Caso Sacilor Lormines contro Francia (Sacilor-Lormines v. France, no. 65411/01, ECHR 2006-XIII)

----- Caso Brudnicka contro Polonia (Brudnicka and Others v. Poland, no. 54723/00, ECHR 2005-II)

----- Caso Pullar contro Regno Unito (Pullar v. the United Kingdom, 10 June 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-III)

----- Caso Esposito contro Italia (Esposito v. Italy, no. 35771/03, 27 November 2007)

Di particolare rilievo sembrano le sentenze nei casi "Procola contro Lussemburgo", "Piersack contro Belgio", "De Cubber contro Belgio", "Savino contro Italia".....


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Nella sentenza Procola contro Lussemburgo, del 28/9/1995 (serie A n. 236, par. 45), la Corte di Strasburgo ha esaminato l'imparzialità del giudice con riguardo alla commistione di competenze consultive e giurisdizionali. In particolare ha vagliato tale commistione, presente in capo al Consiglio di Stato del Lussemburgo. In questo contesto la Corte di Strasburgo ha osservato che "nel quadro di una istituzione come il Consiglio di Stato il solo fatto che certe persone esercitino successivamente, a proposito delle stesse decisioni, i due tipi di funzioni [consultiva e giurisdizionale] può pregiudicare l'imparzialità strutturale di tale istituzione".

 

Nel caso Piersack contro Belgio (sentenza 1° ottobre 1982, Serie A, n. 53), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha espresso con una certa compiutezza i principi seguiti nel decidere in tema di imparzialità del giudice. In quella fattispecie uno stesso magistrato aveva presieduto la Corte d'assise in un certo processo penale dopo essersi occupato dello stesso caso come pubblico ministero. Qui, premesso, secondo lo schema abituale, di doversi occupare sia dell'imparzialità soggettiva sia di quella oggettiva, la Corte di Strasburgo ha osservato che l'imparzialità soggettiva, cioè l'assenza di pregiudizi e di partito preso nel foro interiore del giudice si presume fino a prova contraria e che nel caso che ad essa era stato sottoposto l'imparzialità personale del magistrato non era stata messa in discussione dallo stesso ricorrente, almeno in modo esplicito. Sul piano oggettivo, però, dopo aver rilevato che "anche le apparenze possono rivestire una certa importanza", la Corte è giunta ad affermare  che la Convenzione era stata violata. In particolare la Corte ha osservato che non c'era bisogno d'esaminare quale fosse stato nel processo il ruolo effettivo di quel magistrato come pubblico ministero, posto che egli era il superiore gerarchico dei sostituti che si erano occupati del caso: "perchè i tribunali ispirino al pubblico l'indispensabile fiducia", ha detto la Corte, "bisogna tener conto di considerazioni di carattere organico. Se un giudice, dopo aver occupato nel seno del pubblico ministero una carica  tale che lo abbia portato ad occuparsi di un certo processo nel quadro delle sue attribuzioni, si trova a dover trattare lo stesso caso come magistrato giudicante (perdipiù presidente della Corte), i giudicabili possono legittimamente temere che egli non offra sufficienti garanzie di imparzialità".


Nella sentenza De Cubber contro Belgio (sent. 26/10/1984, Serie A n. 86), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato che l'art. 6 § 1 concerne in primo luogo le giurisdizioni di prima istanza, e non impone l'esistenza di giurisdizioni superiori, ma non c'è dubbio -dice la Corte- che le garanzie del giusto processo, tra le quali figura l'imparzialità, debbano essere assicurate dalle corti d'appello o di cassazione che siano state create da uno Stato contaente, senza che questo possa implicare, però, in questi casi, che le giurisdizioni inferiori siano esonerate dal rispetto delle garanzie, perchè un tale risultato sarebbe contrario alla volontà che sottende la previsione di più gradi di giudizio, la volontà cioè di rafforzare la protezione di chi deve essere giudicato. Ancora, la Corte, con un approccio simile a quello adottato per altri profili del diritto ad una buona amministrazione della giustizia, primo tra tutti quello che attiene alla garanzia della durata ragionevole del processo, ha sentito il bisogno di precisare che uno Stato contraente non si potrebbe rifugiare dietro le particolarità del proprio diritto nazionale per fornire una tutela della imparzialità del giudice più tenue di quella che è richiesta dagli standard convenzionali: nel caso De Cubber, la Corte ha affermato che incombe sugli Stati contraenti l'obbligazione di "organizzare il loro sistema giudiziario in modo da consentire ad esso di rispondere alle esigenze dell'art. 6 § 1, ..., al primo posto delle quali figura certamente l'imparzialità" (paragrafo 35 della sentenza).


Nell'aprile del 2009 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso il caso Savino e altri contro Italia (Corte europea dei diritti dell’uomo, II Sez., 28 aprile 2009, ric. nn. 17214/05, 20329/05, 42113/04).
Si controverteva sulla asserita violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e la decisione della Corte s'è incentrata sulla riconosciuta violazione della c.d. imparzialità oggettiva.

I ricorrenti, non ammessi alla prova orale di un concorso alla camera dei deputati, avevano fatto ricorso sia al Consiglio di giurisdizione che alla Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati (i quali avevano entrambi confermato l’esclusione) e di seguito alla Corte di Cassazione (che con sentenza n. 11019 del 2004, a Sezioni unite, dichiararò inammissibili i ricorsi per difetto di giurisdizione del giudice comune e confermò la piena validità del sistema dell’autodichia della Camera dei deputati).

I ricorrenti alla Corte di Strasburgo hanno quindi lamentato che detti organi di giurisdizione interni alla Camera non sono né tribunali stabiliti per legge né -trattandosi di organi costituiti da parlamentari- indipendenti ed imparziali come previsto dalla Convenzione. L’organismo d’appello, poi, sarebbe stato identificabile con quello titolare dei poteri normativi e amministrativi della Camera.
La Seconda Sezione della Corte dei diritti dell'uomo, da un lato, ha affermato che i due organi parlamentari hanno una sufficiente base legale perché disciplinati dalla normativa secondaria prevista dal Regolamento parlamentare costituzionalmente tutelato ma, dall’altro, ha riscontrato la violazione dell'art. 6 della Convenzione per il fatto che la Sezione giurisdizionale (organo d’appello la cui decisione è definitiva) è interamente composta da membri dell’Ufficio di Presidenza. Tale composizione, secondo la Corte, fa sorgere sufficienti dubbi sull’imparzialità oggettiva dello stesso organo d’appello.

La Corte ha condiviso solo in parte gli argomenti dei ricorrenti.

Essa infatti ha affermato che l’indipendenza del giudice costituisce requisito per la cui sussistenza l’art. 6 non richiede necessariamente l’incardinamento in un diverso ordine, purché i giudici siano totalmente indipendenti dal potere esecutivo e da entrambe le parti del giudizio. Quanto poi al requisito dell’imparzialità, la Corte ha affermato che questa sussiste quando manchi un pregiudizio e comunque non vi siano legittimi sospetti che i singoli componenti il collegio giudicante agiranno per partito preso.

Date queste premesse – ed escluso ogni rilievo sull’imparzialità soggettiva, che i ricorrenti non avevano invocato – la Corte ha sottolineato che il meccanismo del sorteggio dei membri e della loro incompatibilità con la funzione di membro dell’Ufficio di Presidenza (id est l’organo di vertice amministrativo della Camera) valevoli per gli organi di primo grado fossero elementi sufficienti per ritenere tali organi alla stregua di giudici indipendenti per gli affari loro devoluti dal regolamento interno.
Quanto invece all’organo d’appello (ossia la S.G.U.P., Sezione Giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza) la Corte ha rilevato la mancanza dell’elemento dell’indipendenza, giacché l’organo titolato a esprimere in via definitiva la volontà normativo-amministrativa interna alla Camera era il medesimo che giudicava sulle controversie che insorgono sulle materie gestite dall’Ufficio di Presidenza. Da questo punto di vista, la S.G.U.P. – ad avviso della Corte - non poteva essere considerato un organo giudicante indipendente. A tale riguardo la Corte ha affermato che il semplice fatto che i membri dei due organi giurisdizionali della Camera dei deputati fossero scelti tra i deputati membri della Camera non poteva di per sé far sorgere dubbi in merito all’indipendenza di tali giurisdizioni.

Tuttavia, ha rilevato che la Sezione, organo d’appello che delibera in modo definitivo, era interamente costituita da membri dell’Ufficio di Presidenza, ossia dall’organo della Camera dei deputati competente per regolare le principali questioni amministrative della Camera, ivi comprese quelle riguardanti la compatibilità e l’organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale.
In particolare, ha osservato la Corte che il protocollo aggiuntivo al regolamento di contabilità della Camera dei deputati nonché il regolamento dei concorsi, entrambi oggetto dei rispettivi ricorsi dei ricorrenti, fossero atti adottati dall’Ufficio di Presidenza nel quadro delle sue competenze normative. Inoltre, la Camera dei deputati è rappresentata dinanzi alla Sezione dal Segretario generale, anch’egli nominato dall’Ufficio di Presidenza.

La Corte pertanto non ha ravvisato la violazione dell’art. 6 della Convenzione né in relazione alla base giuridica della previsione degli organi dell’autodichìa né in relazione alla composizione di tali organi in primo grado, bensì con riferimento al solo organo d’appello.

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