{mosimage}Prof. Alessandro Pace sulla "Sicurezza giuridica"
Trovo in un libro del Prof. Alessandro Pace una autorevole conferma della impossibilità del legislatore di reintrodurre, nei confronti degli avvocati già iscritti all'albo ex l. 662/96, una incompatibilità fonte di cancellazione.
Trovo altresì conferma, in quanto scrive l'autorevole Professore, della "necessità costituzionale" di salvaguardare ...
{mosimage}Prof. Alessandro Pace sulla "Sicurezza giuridica"
Trovo in un libro del Prof. Alessandro Pace una autorevole conferma della impossibilità del legislatore di reintrodurre, nei confronti degli avvocati già iscritti all'albo ex l. 662/96, una incompatibilità fonte di cancellazione.
Trovo altresì conferma, in quanto scrive l'autorevole Professore, della "necessità costituzionale" di salvaguardare le posizioni acquisite dagli avvocati-part-time iscritti ex l. 662/96 finchè non intervenga una complessiva modifica dell'accesso alla professione forense, come affermò Corte cost. 189/2001 e il Parlamento ha raccomandato di fare con Raccomandazione del 3/8/2006.
Noto poi come tale posizione sia in linea (oltre che con la giurisprudenza costituzionale citata dal Prof. Pace -vedi oltre-) anche con quanto ha chiaramente affermato la Corte di Giustizia nelle sentenze Wouters e Arduino (e, confermato, come principio, nella recente sentenza Cipolla, sulle fariffe forensi), la dove ha riconosciuto che, in materia sottoposta alla normativa comunitaria della concorrenza (come è, indiscutibilmente, la professione forense in quanto -vedi Corte cost. 189/2001- settore del mercato dei servizi professionali "naturalmente concorrenziale") il legislatore onale non può introdurre limitazioni alla precedente regolamentazione che limitino la concorrenza se ciò non sia imposto da esigenze imperative che tali possano ragionevolmente qualificarsi in relazione alla complessiva regolamentazione del settore (e qui il confronto con la riconosciuta compatibilità di Giudici di Pace, Vice Procuratori Onorari, sottosegretari di Stato che fanno l'avvocato, ecc ... impone di non riconoscere nè ragionevole nè necessitata, in rapporto alla complessiva regolamentazione delle compatibilità nell'avvocatura, la reintroduzione di una incompatibilità che colpisca i già iscritti all'albo e non sia mera chiusura per "nuovi ingressi" per il perodo successivo all'entrata in vigore della l. 339/03, questa sola riconosciuta legittima dalla sentenza della Corte costituzionale 390/06).
Alessandro Pace, Professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università La Sapienza di Roma, in "Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi", Cedam, 2002, pag. 174 e seguenti, si pone il quesito se a prescindere da ogni diversità di "grado" e di "competenza", una legge possa validamente limitare l'efficacia abrogativa delle leggi successive e scrive che la risposta negativa a tale quesito "potrebbe, a prima vista, sembrare scontata, posto che ad esso si suole rispondere negativamente in forza della tesi che in costituzione rigida <<non è consentito ad alcuna legge dello Stato o delle Regioni disporre la propria immodificabilità>>. Al medesimo quesito, anche se meno drasticamente, potrebbe poi rispondersi (con esito pur sempre negativo) che è bensì vero che il legislatore può distaccarsi dalle precedenti autolimitazioni a patto che il successivo intervento sia <<ragionevole>>; ed è altresì vero che, così dicendo, si presuppone (e,quindi, si ammette) l'esistenza di un valido vincolo del legislatore sulla propria attività futura (altrimenti non ci sarebbe bisogno di giustificazione <<ragionevole>> per la deroga o per l'abrogazione). Tuttavia si potrebbe sostenere che il vincolo sia imposto, nella specie, da una norma gerarchicamente superiore -l'art. 3 Cost.- e non da una fonte di pari grado.
Ma, giunti a questo punto, e dopo questa seconda più articolata risposta, la soluzione del quesito che mi sono posto all'inizio del paragrafo non sembra più tanto scontata, potendosi seriamente dubitare che la doverosa <<ragionevolezza>> del legislatore si esaurisca nel (e si identifichi con il) mero rispetto del principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.), dal momento che tale principio è stato esteso dalla Corte costituzionale fino al controllo della <<obiettiva>> razionalità, e cioè a prescindere da qualsiasi disparità di trattamento tra soggetti privati. Del resto è a tutti noto che gli imperativi della <<ragionevolezza>> (e quelli, convergenti, della <<non arbitrarietà>> e <<coerenza>>) del legislatore costituiscono l'esito di una tutt'altro che pacifica evoluzione giurisprudenziale, in presenza della quale è lecito sostenere che il richiamo all'art. 3 Cost. ha sin dall'inizio rappresentato un espediente -nobilissimo quanto si vuole, ma pur sempre un <<espediente>>- per imbrigliare l'arbitrio del legislatore (e quindi per impedirgli appunto di dire e disdire) al di là dei propositi dello stesso Costituente.
Dal che consegue -ove, beninteso, si condivida questa tesi- che al quesito sopra formulato potrebbe invece rispondersi affermativamente, i vincoli ai contenuti precettivi delle leggi potendo essere individuati -nel giudizio costituzionale sulla <<ragionevolezza>>- oltre che in norme costituzionali, in ciò che precedenti leggi ordinarie abbiano disposto. : La <<ragionevolezza>> del legislatore costituirebbe perciò lo strumento giurisprudenziale per la misurazione e la valutazione giuridica dei tentativi, non sempre riusciti, del legislatore di sottrarsi (tra l'altro) ai vincoli da esso stesso precedentemente posti; costituirebbe, bensì, il parametro <<costituzionale>> processualmente richiesto dall'art. 134 Cost. e, soprattutto, dall'art. 23, comma 1, lett. b l. 11 marzo 1953 n. 87; non costituirebbe, invece, il vero e proprio <<fondamento>> del vincolo temporale all'esercizio della funzione legislativa su date materie: vincolo che, in determinate ipotesi, potrebbe altresì risiedere in quanto disposto da una precedente legge ordinaria.
In conclusione, per la tutelabilità delle situazioni soggettive riconosciute da una legge e disconosciute anzitempo da una legge successiva, <<non si rende necessario assegnare alla legge limitativa della successiva il rango di super-legge, poichè non è dalla diversità del grado che gli effetti stessi si fanno derivare, ma dal rapporto che si instaura fra antecedente e conseguente, fra posizione di un principio e svolgimento e attuazione del medesimo>>. E', in altre parole, il <<contenuto>> delle norme in contrasto, non la <<forma>> con la quale la fonte anteriore si manifesta, ciò che ha rilevanza, nella specie, ai fini del sindacato sulla legge posteriore".
Aggiunge il Prof. Pace in nota 75 bis a pag. 190 del suo libro: "Il <<dovere>> del legislatore ordinario di mantenere ferme nel tempo le normative (da esso stesso poste in essere), se e in quanto attributive di situazioni giuridiche soggettive in capo ai privati, fino al momento in cui si palesi ragionevole la modifica della previgente disciplina, è stato formalmente riconosciuto dalla Corte costituzionale a partire dalla notissima sentenza 4 aprile 1990 n. 155 (in Giur. cost., 1990, 952), seguita dalle decisioni 10 febbraio 1993 n. 39 (ivi, 1993, 280), 26 luglio 1995 n. 390 (ivi,1995,2823), 2 luglio 1997 n. 211 (ivi, 1997, 2128), 19 giugno 1998 n. 217 (ivi, 1998,1723), 11 giugno 1999 n. 229 (ivi, 1999, 2081), 4 novembre 1999 n. 416 (ivi, 1999, 3639), 13 ottobre 2000 n. 419 (ivi, 2000, 3145), 22 novembre 2000 n. 525 (ivi, 2000, 4111).Va tuttavia rilevato che la Corte costituzionale ha bensì riconosciuto tale dovere del legislatore, non di per se, ma come conseguenza, sul lato passivo, di un asserito diritto costituzionale del cittadino alla sicurezza dei rapporti giuridici (o tutela dell'affidamento tout court), il cui fondamento viene però costantemente individuato dalla Corte nell'art. 3 Cost. (eventualmente nel combinato disposto con un altra disposizione costituzionale attributiva di un diritto: non di rado l'art. 38 Cost.), il che la dice lunga sulla struttura di questa asserita situazione giuridica soggettiva, essendo noto che, per la stessa giurisprudenza costituzionale e per la maggioranza della dottrina, l'eguaglianza (e, aggiungerei, la ragionevolezza) non costituisce un diritto del cittadino ... L'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica è infatti considerato dalla Corte come un <<elemento essenziale dello Stato di diritto>>, il quale non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti>> (così la cit. sent. n. 525 del 2000, la quale sembra riecheggiare l'enunciato dell'art. 9 comma 3 Cost. spagnola che esplicitamente garantisce la sicurezza giuridica nel quadro dei principi fondamentali dello Stato di diritto).
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