CIRCA LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA SENTENZA DEL C.N.F. IMPUGNATA DALL'AVV. PERELLI
IN CASO DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
Qualora le sezioni unite propongano una o più questioni pregiudiziali alla Corte di
giustizia (così come qualora sollevino q.l.c. della l. 339/03) dovranno, si ritiene,
preliminarmente sospendere l'efficacia della sentenza del C.N.F. impugnata dall'avv.
Maurizio Perelli, ricorrendo per tale sospensione i presupposti di legge.
Al riguardo si riportano di seguito le considerazioni di Giuseppe Tesauro ("Diritto
dell'Unione europea", Padova, 2010) sull'esigenza di una tutela cautelare (che non può non
significare sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata), in attesa della decisione
della Corte di Giustizia sui quesiti pregiudiziali.
Scrive Tesauro a pag. 344 e 345 del suo libro:
"Infine è opportuno richiamare l'attenzione su alcune pronunce pregiudiziali di grande
interesse, in cui la Corte si è soffermata sulla tutela cautelare che i giudici interni
devono poter apprestare a diritti vantati dai singoli in forza di norme dell'Unione ed in
attesa della sentenza definitiva. Le ipotesi sottoposte all'attenzione della Corte sono
state tre, tra loro speculari.
La prima ipotesi è quella del diritto vantato sulla base di una norma dell'Unione e negato
da una legge o da un atto amministrativo nazionale. Tale ipotesi è stata prospettata alla
Corte dal giudice inglese, davanti al quale la società Factortame (il riferimento in nota è
a Factortame, C-213/89, sent. 19/6/1990, Racc. P-I2433), deducendo l'incompatibilità
comunitaria di una norma nazionale e dunque la necessità di non applicarla, chiedeva che, in
attesa della pronuncia definitiva, la sua applicazione fosse sospesa; in altri termini
chiedeva la tutela cautelare del diritto che pretendeva essergli conferito da una norma
dell'Unione. La Camera dei Lords, sul rilievo che il sistema inglese non consente al giudice
di sospendere l'applicazione di una legge di cui non sia stata accertata definitivamente
l'illegittimità, chiedeva alla Corte di giustizia se in base al diritto dell'Unione questo
potere doveva essergli viceversa riconosciuto. La risposta della Corte è stata positiva e
basata sullo stesso fondamento -l'esigenza di dare piena e immediata applicazione al diritto
dell'Unione- già utilizzato nella ricordata sentenza Simmenthal, dove pure era stato
attribuito al giudice italiano un potere (quello di non applicare egli stesso una norma
contrastante con il diritto dell'Unione, prima e indipendentemente dal giudizio interno di
legittimità costituzionale) che il diritto nazionale, così come espressamente sancito dalla
Corte costituzionale, gli negava.
Significativo è stato nella ricordata pronuncia il richiamo all'art. 267 , dunque proprio al
meccanismo che nel suo insieme provvede al controllo sulla coerenza con il diritto
dell'Unione degli ordinamenti nazionali e la cui utilità verrebbe ridotta se il giudice
nazionale non potesse concedere misure provvisorie fino all'esito della causa (in nota si
legge: "Factortame, sopra citata, punto 22. V. anche Unibet C-432/05, sent. 13 marzo 2007,
Racc. p. I-2271, punto 67 e seguenti, in cui la Corte ha ribadito che <<Il principio di
tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario
deve essere interpretato nel senso che esso richiede, nell'ordinamento giuridico di uno
stato membro, che provvedimenti provvisori possano essere concessi fino a quando il giudice
competente si sia pronunciato sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto
comunitario, quando la concessione di tali provvedimenti è necessaria per garantire la piena
efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull'esistenza di tali diritti>>") .
E', questo, niente di diverso o di meno del fondamentale principio che impone una tutela
giurisdizionale piena ed effettiva. Va appena aggiunto che spetta a ciascuno Stato membro,
in assenza di una disciplina dell'Unione in materia, stabilire le condizioni per la
concessione di provvedimenti provvisori intesi a garantire la salvaguardia dei diritti
spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione. Beninteso, tali criteri fissati dal
diritto nazionale per la concessione di provvedimenti provvisori <<non possono essere meno
vantaggiosi di quelli concernenti domande simili di natura interna (principio di
equivalenza) né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela
giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario
(principio di effettività)>>".
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