Sulla gazzetta ufficiale n. 192 del 18-8-2010 è pubblicato il decreto 29 luglio 2010 di riconoscimento di titolo spagnolo abilitante all'esercizio Italia della professione di avvocato (si era richiesto, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di ""abogado" di cui è in possesso l'istante ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato").
L'importanza del detto decreto di riconoscimento del titolo di "abogado" rileva anche in tema di stabilimento poichè il Ministero della giustizia ha, con esso decreto, riconosciuto la differenza tra il caso degli "abogados" e quello che fu alla base della famosa sentenza della Corte di giustizia nel caso Cavallera [causa C-311/06].
Ciò ovviamente non ha impedito, in relazione alla richiesta formulata nella fattispecie concreta (che non atteneva al mero stabilimento) al nostro ministero della giustizia di imporre una prova compensativa, condizionando il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale e precisamente:
a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
LEGGI DI SEGUITO IL DECRETO DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI ABOGADO ...
... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia Civile
Vista l'istanza della sig.ra Bruno Marilena, nata il 15 marzo 1962
a Nuoro, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.
16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale
di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio
2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo
cui non puo' essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato
da un'autorita' di uno stato membro che non sanzioni alcuna
formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e
non si fondi ne' su di un esame ne' di un'esperienza professionale
acquisita in detto stato membro;
Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Bruno e' in
possesso del titolo accademico ottenuto in data 4 novembre 1996 in
Italia presso la Universita' degli studi di Sassari;
Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami
richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del
provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in
Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione
attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal
certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Nuoro il 9 novembre 1998;
Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del
8 settembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami
previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella
corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Ilustre
Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);
Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna
non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata
esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicche'
queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della
«qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;
Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non puo'
essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice
omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia,
rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche
supplementari acquisite in diritto spagnolo;
Ritenuto, piu' in particolare, che il superamento dei suddetti
esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere
qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato
membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto
spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia
per l'ottenimento del diploma di laurea;
Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non e' riconducibile
nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della
Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione
professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto,
sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva
comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini
dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale;
Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191
(regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della
professione di avvocato) al fine della determinazione della prova
attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonche'
della circostanza che il decreto in esame e' attuazione delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115,
i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della
disciplina di cui al d. lgs. 206/2007;
Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;
Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba
essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova
attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena
corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di
non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia
conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto
corrispondente a quella interna;
Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta al fine del compiuto esame della capacita' professionale del
richiedente;
Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso risulta in
possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in
quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente
il superamento di esami di diritto spagnolo;
Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la
pratica in Italia se, da un lato, non puo' consentire, stante la
previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28
maggio 2003 n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura
compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un
percorso formativo analogo), puo', d'altro lato, consentire di
limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella
redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione
di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica
della capacita' professionale pratica dell'interessato;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova
attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario
oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 20 luglio 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria
nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Alla sig.ra Bruno Marilena, nata il 15 marzo 1962 a Nuoro,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di
«abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all' albo degli «avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto
civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e'
subordinato al superamento della prova scritta: una prova su
deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le
seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si
riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle
prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della
commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata
notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella
domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'
avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo
degli avvocati.
Roma, 29 luglio 2010
Il direttore generale: Saragnano
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