Pillole di previdenza forense (n. 5): le "vecchie" sanzioni

Giovedì 10 Febbraio 2011 09:20 Avvocati e Cassa Forense - Cassa forense
Stampa
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 

Il sistema sanzionatorio anteriore alla adozione del nuovo regolamento sanzioni di Cassaforense del 2011 prevedeva diverse ipotesi in relazione a mancato adempimento degli obblighi dichiarativo e contributivo e della mancata iscrizione alla Cassa.

Le sanzioni economiche erano commisurate al tipo specifico di violazione come segue:

INADEMPIMENTO DICHIARATIVO: L'omesso invio del modello 5 comportava sanzione di € 395,00. Inoltre veniva inviata comunicazione all'ordine d'appartenenza, visto che il detto mancato invio è infrazione disciplinare.

RITARDATO INVIO DEL MODELLO 5 OPPURE RETTIFICA E INTEGRAZIONE DEI DATI REDDITUALI. Per il 2008 (mod.5/2009) erano previste queste sanzioni: entro 30 giorni dalla scadenza € 99,00; oltre 30 giorni ma entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento € 197,00; oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento ma prima che la Cassa invii la relativa contestazione € 259,00.  Gli importi andavano rivalutataidi anno in anno. La sanzione per mancato invio, però, non si applicava per il primo anno di iscrizione all'albo.

INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA. Omesso versamento dei contributi in autoliquidazione: Per l'omissione totale del versamento la sanzione era pari al 30% dei contributi non versati + gli interessi di mora. Per l'omissione parziale del versamento la sanzione era pari al 15% dei contributi non versati + gli interessi di mora.
Ritardato versamento dei contributi in autoliquidazione: entro 30 gg dalla data di scadenza la sanzione era pari al 5% dei contributi versati in ritardo + interessi di mora; dal 31° al 150° dalla data di scadenza la sanzione era pari al 10% dei contributi versati in ritardo + interessi di mora; oltre il 150° giorno dalla scadenza la sanzione era pari al 15% dei contributi versati in ritardo + interessi di mora. In caso di mancato, omesso o parziale pagamento a seguito di controllo incrociato tra la Cassa e il Fisco la sanzione era del 100% dei contibuti non versati + interessi; era del 40% in caso di adesione all'accertamento della Cassa; era del 20% in caso di ravvedimento operoso.