Norme governative: obbligatoria l'Analisi di Impatto sulla Regolazione

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{mosimage}  Dal 18 novembre 2008 è obblifatoria -affinchè un qualsiasi atto normativo di competenza governativa possa essere esaminato dal Consiglio dei Ministri- la predisposizione, da parte dei ministeri competenti, dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.). La  disciplina  dell'A.I.R.  si  applica  agli  atti normativi del Governo,   compresi  gli  atti adottati  dai  singoli  Ministri,  ai provvedimenti  interministeriali, e ai disegni di legge di iniziativa governativa ed è contenuta nel regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2008. L'A.I.R. dovrà contenere, tra l'altro,  "la   stima   dell'incidenza   sul   corretto   funzionamento concorrenziale del mercato delle proposte regolatorie suscettibili di avere un impatto significativo sulle attivita' d'impresa"; nonchè "l'analisi delle conseguenze effettive delle norme in relazione ai processi di liberalizzazione e restituzione delle attivita', anche economiche ed imprenditoriali, ai meccanismi della societa' aperta".  CONTROLLEREMO L'A.I.R. SULLA PROPOSTA DI RIFORMA DELL'AVVOCATURA (SE MAI SARA' FATTA PROPRIA DAL GOVERNO). LEGGI DI SEGUITO IL REGOLAMENTO COME PUBBLICATO IN GAZZETTA ...

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 2008 , n. 170

Regolamento  recante  disciplina  attuativa dell'analisi dell'impatto
della  regolamentazione  (AIR),  ai  sensi dell'articolo 14, comma 5,
della legge 28 novembre 2005, n. 246.

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e
riassetto  normativo  per l'anno 2005», e successive modificazioni e,
in  particolare,  l'articolo  14,  comma 5,  il quale prevede che con
decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi
dell'articolo 17,  comma 3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti:
    a) i  criteri  generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase
della consultazione;
    b) le  tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione
dell'AIR;
    c) i  criteri  generali  e le procedure, nonche' l'individuazione
dei casi di effettuazione della VIR;
    d) i   criteri   ed  i  contenuti  generali  della  relazione  al
Parlamento di cui al comma 10;
  Visto  l'articolo 5,  comma 2,  della  legge  8 marzo  1999, n. 50,
recante   «Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione  1998», e
successive modificazioni;
  Visto  l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante  «Ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Viste  le  direttive  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
27 marzo  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  118  del
23 maggio  2000,  e  21 settembre  2001,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;
  Visto  l'articolo 11,  comma 2,  della legge 6 luglio 2002, n. 137,
recante  «Delega  per  la  riforma  dell'organizzazione del Governo e
della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di  enti
pubblici», e successive modificazioni;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002,  recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri»,   ed  in  particolare
l'articolo 17;
  Visto  il  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  4, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9 marzo  2006,  n.  80, recante «Misure
urgenti  in  materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione»  e,  in  particolare,  l'articolo 1, che ha previsto
l'istituzione  del  Comitato  interministeriale  di indirizzo e guida
strategica  per  le  politiche di semplificazione e la qualita' della
regolazione;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e successive
modificazioni,  e  in  particolare l'articolo 1, comma 22-bis, che ha
previsto  l'istituzione  dell'Unita'  per  la  semplificazione  e  la
qualita' della regolazione;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
12 settembre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 255 del
2 novembre  2006,  con  il  quale  e'  stato  costituito  il Comitato
interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di
semplificazione e la qualita' della regolazione;
  Visti  i  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  12 settembre  2006  e  5 dicembre  2006,  pubblicati  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  23 del 29 gennaio 2007, con i quali e' stata
costituita  l'Unita'  per  la  semplificazione  e  la  qualita' della
regolazione, denominata «Unita»;
  Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualita' della
regolazione  approvato  dal  Consiglio  dei Ministri nella seduta del
15 giugno 2007;
  Vista   la  Relazione  al  Parlamento  sullo  stato  di  attuazione
dell'AIR,  trasmessa  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri al
Parlamento  il  13 luglio  2007, ai sensi dell'articolo 14, comma 10,
della legge n. 246 del 2005;
  Considerate le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Unita', ai
sensi  dell'articolo 3,  comma  2, lettera a), del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006;
  Vista  la deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo
e  guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita'
della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;
  Esperita   la   consultazione  delle  categorie  produttive,  delle
associazioni  di utenti e consumatori, delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, presso il Tavolo permanente per
la  semplificazione,  costituito  con  il  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  8  marzo  2007,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  120 del 25 maggio 2007, riunitosi in sede plenaria per
l'esame dello schema di regolamento lo scorso 4 dicembre 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 aprile 2008;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                               Oggetto

  1.  Il  presente  regolamento,  adottato ai sensi dell'articolo 14,
comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene la disciplina
attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

       
                    Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operativo  il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
              -  Il  testo dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005,
          n.  246, recante «semplificazione e riassetto normativo per
          l'anno 2005» e' il seguente:
              «Art.  14  (Semplificazione  della  legislazione). - 1.
          L'analisi   dell'impatto   della   regolamentazione   (AIR)
          consiste  nella  valutazione  preventiva  degli  effetti di
          ipotesi  di  intervento normativo ricadenti sulle attivita'
          dei  cittadini  e delle imprese e sull'organizzazione e sul
          funzionamento  delle  pubbliche  amministrazioni,  mediante
          comparazione di opzioni alternative.
              2.   L'AIR   costituisce  su  supporto  alle  decisioni
          dell'organo  politico  di  vertice  dell'amministrazione in
          ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
              3.  L'elaborazione  degli  schemi di atti normativi del
          Governo  e'  sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione
          previsti  dai  decreti  di  cui  al  comma  5  e  i casi di
          esenzione di cui al comma 8.
              4.  La  verifica  dell'impatto  della  regolamentazione
          (VIR)  consiste  nella  valutazione,  anche  periodica, del
          raggiungimento  delle  finalita'  e nella stima dei costi e
          degli  effetti  prodotti  da atti normativi sulle attivita'
          dei  cittadini  e delle imprese e sull'organizzazione e sul
          funzionamento  delle  pubbliche  amministrazioni. La VIR e'
          applicata  dopo  il  primo biennio dalla data di entrata in
          vigore  della legge oggetto di valutazione. Successivamente
          essa e' effettuata periodicamente a scadenze biennali.
              5.   Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  adottati  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23   agosto  1988,  n.  400,  sono  definiti  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge:
                a)  i  criteri  generali  e  le  procedure  dell'AIR,
          compresa la fase della consultazione;
                b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
          esclusione dell'AIR;
                c)   i  criteri  generali  e  le  procedure,  nonche'
          l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
                d)  i criteri ed i contenuti generali della relazione
          al Parlamento di cui al comma 10.
              6.  I  metodi  di analisi e i li di AIR, nonche' i
          metodi  relativi  alla VIR, sono adottati con direttive del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri e sono sottoposti a
          revisione, con cadenza non superiore al triennio.
              7.    L'amministrazione    competente    a   presentare
          l'iniziativa  normativa  provvede  all'AIR  e  comunica  al
          Dipartimento  per gli affari giuridici e legislativi (DAGL)
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri i risultati
          dell'AIR.
              8.    Il   DAGL   assicura   il   coordinamento   delle
          amministrazioni  in  materia  di  AIR e di VIR. Il DAGL, su
          motivata  richiesta  dell'amministrazione interessata, puo'
          consentire l'eventuale esenzione dell'AIR.
              9.   Le   amministrazioni,  nell'ambito  della  propria
          autonomia   organizzativa   e   senza   oneri   aggiuntivi,
          individuano  l'ufficio responsabile del coordinamento delle
          attivita'  connesse  all'effettuazione dell'AIR e della VIR
          di  rispettiva  competenza.  Nel  caso  non  sia  possibile
          impiegare  risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
          amministrazioni  possono avvalersi di esperti o di societa'
          di  ricerca  specializzate,  nel  rispetto  della normativa
          vigente   e,  comunque,  nei  limiti  delle  disponibilita'
          finanziarie.
              10.  Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni
          comunicano  al  DAGL  i  dati  e  gli  elementi informativi
          necessari  per  la presentazione al Parlamento, entro il 30
          aprile,   della   relazione   annuale  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri   sullo  stato  di  applicazione
          dell'AIR.
              11.  E' abrogato l'art. 5, comma 1, della legge 8 marzo
          1999, n. 50.
              12.  Al  fine  di  procedere  all'attivita' di riordino
          normativo  prevista dalla legislazione vigente, il Governo,
          avvalendosi  dei  risultati  dell'attivita' di cui all'art.
          107   della   legge   23   dicembre  2000,  n.  388,  entro
          ventiquattro  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente   legge,  individua  le  disposizioni  legislative
          statali   vigenti,   evidenziando   le  incongruenze  e  le
          antinomie    normative    relative   ai   diversi   settori
          legislativi,   e  trasmette  al  Parlamento  una  relazione
          finale.
              13.  Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del
          fondo  destinato  al  finanziamento  di  iniziative volte a
          promuovere  l'informatizzazione  e la classificazione della
          normativa  vigente,  di  cui  all'art.  107  della legge 23
          dicembre  2000,  n. 388, possono essere versate all'entrata
          del   bilancio  dello  Stato,  per  essere  successivamente
          riassegnate  alle  pertinenti  unita'  previsionali di base
          dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
          fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
          costituito  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri   24   gennaio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
              14.  Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
          di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
          le  modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e successive modificazioni, decreti legislativi che
          individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
          anteriormente  al  1° gennaio 1970, anche se modificate con
          provvedimenti    successivi,   dalle   quali   si   ritiene
          indispensabile   la  permanenza  in  vigore,  nel  rispetto
          dell'art.  1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a)   esclusione   delle   disposizioni   oggetto   di
          abrogazione tacita o implicita;
                b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
          o  siano  prive  di  effettivo  contenuto normativo o siano
          comunque obsolete;
                c) identificazione    delle   disposizioni   la   cui
          abrogazione     comporterebbe     lesione    dei    diritti
          costituzionali dei cittadini;
                d)  identificazione delle disposizioni indispensabili
          per   la   regolamentazione   di   ciascun  settore,  anche
          utilizzando  a  tal fine le procedure di analisi e verifica
          dell'impatto della regolazione;
                e)  organizzazione delle disposizioni da mantenere in
          vigore  per  settori  omogenei  o  per  materie, secondo il
          contenuto precettivo di ciascuna di esse;
                f) garanzia   della   coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa;
                g) identificazione    delle   disposizioni   la   cui
          abrogazione  comporterebbe  effetti  anche  indiretti sulla
          finanza pubblica.
              15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
          altresi'  alla semplificazione o al riassetto della materia
          che  ne  e'  oggetto,  nel  rispetto dei principi e criteri
          direttivi  di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,   e   successive   modificazioni,   anche  al  fine  di
          armonizzare  le disposizioni mantenute in vigore con quelle
          pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
              16.  Decorso  il  termine  di cui al comma 14, tutte le
          disposizioni  legislative  statali pubblicate anteriormente
          al  1° gennaio  1970, anche se modificate con provvedimenti
          successivi, sono abrogate.
              17. Rimangono in vigore:
                a) le  disposizioni  contenute nel codice civile, nel
          codice  penale,  nel codice di procedura civile, nel codice
          di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
          le  disposizioni  preliminari  e  di  attuazione, e in ogni
          altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione
          codice ovvero testo unico;
                b) le  disposizioni  che  disciplinano  l'ordinamento
          degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
          costituzionale,    nonche'    le    disposizioni   relative
          all'ordinamento  delle magistrature e dell'avvocatura dello
          Stato e al riparto della giurisdizione;
                c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi,
          emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno
          2003,  n.  131,  aventi per oggetto i principi fondamentali
          della  legislazione  dello  Stato  nelle  materie  previste
          dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
                d)  le  disposizioni che costituiscono adempimento di
          obblighi  imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di
          autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
                e) le  disposizioni tributarie e di bilancio e quelle
          concernenti  le  reti  di  acquisizione  del gettito, anche
          derivante dal gioco;
                f) le   disposizioni   in   materia  previdenziale  e
          assistenziale;
                g) le  disposizioni  indicate nei decreti legislativi
          di cui al comma 14.
              18.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli
          stessi  principi  e criteri direttivi e previo parere della
          Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con
          uno  o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o
          correttive.
              19.  E' istituita una Commissione parlamentare composta
          da    venti    senatori    e   venti   deputati,   nominati
          rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica
          e  dal  Presidente  della  Camera dei deputati nel rispetto
          della  proporzione  esistente tra i gruppi parlamentari, su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari  che  insieme con il presidente formano l'Ufficio
          di  presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
              20.  Alle  spese  necessarie per il funzionamento della
          Commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
              21. La Commissione:
                a) esprime   il   parere  sugli  schemi  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 14;
                b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
          procedimento  per  l'abrogazione  generalizzata di norme di
          cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
                c) esercita  i  compiti  di  cui all'art. 5, comma 4,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              22.  Per  l'acquisizione  del  parere,  gli  schemi dei
          decreti  legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla
          Commissione,  che  si  pronuncia  entro  trenta  giorni. Il
          Governo,  ove  ritenga  di  non  accogliere,  in tutto o in
          parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo,
          con   le   proprie   osservazioni   e   con   le  eventuali
          modificazioni,  alla  Commissione per il parere definitivo,
          da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine
          previsto  per  il parere della Commissione scada nei trenta
          giorni  che  precedono la scadenza del termine previsto dal
          comma 14, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
              23.  La  Commissione  puo'  chiedere  una sola volta ai
          Presidenti  delle  Camere  una  proroga di venti giorni per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la  complessita'  della  materia  o per il numero di schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
          Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si
          intende  espresso  favorevolmente.  Nel computo dei termini
          non  viene considerato il periodo di sospensione estiva dei
          lavori parlamentari.
              24.  La  Commissione  esercita  i  compiti  di  cui  al
          comma 21,   lettera c),   a   decorrere  dall'inizio  della
          legislatura successiva alla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Dallo  stesso termine cessano gli effetti
          dell'art.  5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n.
          59».
            - Il  testo  dell'art.  5,  comma  2, della legge 8 marzo
          1999,  n.  50,  recante  «Delegificazione  e testi unici di
          norme  concernenti  procedimenti  amministrativi - legge di
          semplificazione 1998» e' il seguente:
              «2.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere  una  relazione  contenente  l'AIR per schemi di
          atti  normativi  e progetti di legge al loro esame, ai fini
          dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.».
            - Il  testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  303,  recante  «Ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n.
          15 marzo 1997, n. 59» e' il seguente:
              «Art.  6  (Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e
          legislativi).  -  1.  Le funzioni relative al coordinamento
          dell'attivita' normativa del Governo sono organizzate in un
          apposito  Dipartimento,  in  modo da garantire, in coerenza
          con quanto disposto dall'art. 19, comma l, lettere c) e d),
          della   legge   23 agosto  1988,  n.  400,  la  valutazione
          d'impatto   della   regolazione,   la  semplificazione  dei
          procedimenti,   la   qualita'   del  linguaggio  normativo,
          l'applicabilita'  dell'innovazione  normativa, la adempiuta
          valutazione  degli  effetti finanziari. Il Dipartimento, in
          collaborazione  con  il  Dipartimento  di  cui  all'art. 3,
          comma 2,  assicura,  quanto  al  processo  di formazione ed
          attuazione  in  sede onale della normativa comunitaria,
          l'esame preliminare della situazione normativa ed economica
          interna     e     la    valutazione    delle    conseguenze
          dell'introduzione   di   norme   comunitarie   sull'assetto
          interno. Del Dipartimento fanno parte i settori legislativi
          operanti   nell'ambito   della   Presidenza,   nonche'   la
          segreteria  del Nucleo per la semplificazione delle norme e
          delle procedure di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1999,
          n.   50.   Al  Dipartimento  possono  essere  assegnati  in
          posizione  di  fuori  ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice
          Capo   del   Dipartimento   stesso,   magistrati  ordinari,
          amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in
          numero  non  superiore a sette. A tale personale si applica
          quanto disposto dall'art. 12, comma 9.».
              - La   direttiva   del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 27 marzo 2000 (Analisi tecnico-normativa e analisi
          dell'impatto e della regolamentazione), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000.
            - La  direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
          21 settembre    2001   (Direttiva   sulla   sperimentazione
          dell'analisi   di   impatto   della   regolamentazione  sui
          cittadini,   imprese   e   pubbliche  amministrazioni),  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre
          2001.
              - Il  testo dell'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio
          2002,    n.   137,   recante   «Delega   per   la   riforma
          dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di enti pubblici» e' il
          seguente:
              «2.  Presso  il Dipartimento della funzione pubblica e'
          istituito,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle
          dirette  dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e
          composto  da  piu'  di  due  servizi,  con  il  compito  di
          coadiuvare   il   Ministro   nell'attivita'   normativa  ed
          amministrativa  di  semplificazione  delle  norme  e  delle
          procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono
          istituti  non  piu'  di  due  servizi  con  il  compito  di
          provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della
          regolamentazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 50
          del   1999,   nonche'   alla   predisposizione  di  sistemi
          informatici  di  documentazione giuridica a beneficio delle
          pubbliche amministrazioni e dei cittadini».
              - Il  testo dell'art. 17 del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  23 luglio  2002, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  4 settembre  2002, e' il
          seguente:
              «Art.  17  (Dipartimento  per  gli  affari  giuridici e
          legislativi). - 1. Il Dipartimento per gli affari giuridici
          e   legislativi   e'  la  struttura  che,  nell'ambito  del
          Segretariato  generale,  fornisce supporto all'attivita' di
          coordinamento  del Presidente ed assiste il sottosegretario
          alla  Presidenza  e  il  segretario  generale in materia di
          attivita' normativa. Il Dipartimento assicura altresi' alla
          Presidenza  la  consulenza giuridica di carattere generale.
          Esso in particolare:
                a) coordina  e promuove l'istruttoria dell'iniziativa
          legislativa  del  Governo,  verificandone, sulla base delle
          indicazioni   del   dipartimento  per  i  rapporti  con  il
          Parlamento,   la  coerenza  con  il  programma  dei  lavori
          parlamentari;
                b) provvede,  sulla  base  degli elementi forniti dai
          Ministri  competenti e in coordinamento con il dipartimento
          per  i  rapporti  con  il Parlamento, all'istruttoria degli
          emendamenti,   governativi   o  parlamentari,  relativi  ai
          disegni di legge;
                c) cura,  nell'ambito  del  coordinamento di cui alla
          lettera a),   la  qualita'  dei  testi  normativi  e  degli
          emendamenti    del    Governo,    anche   con   riferimento
          all'omogeneita'   e   alla  chiarezza  della  formulazione,
          all'efficacia  per  la  semplificazione  e il riordinamento
          della  legislazione  vigente, al corretto uso delle diverse
          fonti;
                d)  verifica  la  sussistenza  dei presupposti per il
          ricorso alla decretazione d'urgenza;
                e) verifica,   con  l'ausilio  delle  amministrazioni
          dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e
          le  analisi  appositamente previste e predisposte a corredo
          delle  iniziative legislative del Governo, curando che esse
          indichino  il  quadro  normativo onale e comunitario di
          riferimento,   gli   eventuali   precedenti   della   Corte
          costituzionale,  gli  obiettivi  perseguiti e la congruita'
          dei  mezzi  previsti,  gli  oneri che le nuove disposizioni
          impongono  ai  cittadini,  alle pubbliche amministrazioni e
          alle imprese;
                f)  cura  l'elaborazione delle metodologie in tema di
          Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), coordina e
          sovrintende all'applicazione delle direttive del Presidente
          del   Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  AIR,  alla
          introduzione   delle  relative  procedure  nelle  pubbliche
          amministrazioni ed alla formazione del relativo personale;
                h) verifica    le    relazioni    predisposte   dalle
          amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;
                i) coordina   e   promuove   l'istruttoria   relativa
          all'iniziativa regolamentare del Governo;
                l)  attua  la  revisione  tecnico-formale  dei  testi
          normativi  e  redige  regole  tecniche  di  redazione degli
          stessi;   compie  le  analisi  e  formula  le  proposte  di
          revisione  e  semplificazione  dell'ordinamento legislativo
          esistente;
                m) esprime   pareri   giuridici   e   sovrintende  al
          contenzioso  curato  dalla  Presidenza;  cura l'istruttoria
          delle  questioni di costituzionalita' e i relativi rapporti
          con gli uffici della Corte costituzionale e dell'Avvocatura
          dello  Stato;  cura gli adempimenti connessi all'erogazione
          degli indennizzi in applicazione della legge 24 marzo 2001,
          n.  89, recante «Previsione di equa ripartizione in caso di
          violazione  del termine ragionevole del processo e modifica
          dell'art.  375 del codice di procedura civile»; provvede al
          pagamento   delle   spese  concernenti  il  contenzioso  di
          competenza del Dipartimento;
                n)  cura  i  rapporti con le autorita' amministrative
          indipendenti  relativamente  alle  questioni riguardanti la
          normazione;
                o) cura,  in collegamento con il dipartimento per gli
          affari   regionali   e   le   segreterie  delle  Conferenze
          Stato-regioni  e  Stato-citta', gli adempimenti preliminari
          per  l'espressione  dei  pareri  sugli  atti  normativi del
          Governo;
                p) cura,  in  collaborazione  con  gli  altri  organi
          costituzionali  e con i competenti uffici informatici della
          Presidenza,  la  predisposizione  e  la diffusione mediante
          sistemi   informatici   della  documentazione  giuridica  a
          beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini;
                q) svolge  le  attivita'  di ricerca e documentazione
          giuridica  ed  ogni  altra  attivita'  che  ad  esso  venga
          affidata,   nell'ambito   delle   proprie  competenze,  dal
          Presidente,  dal  sottosegretario  alla  Presidenza  o  dal
          segretario generale.
              2.  Il  dipartimento,  ai  sensi  e  con  le  modalita'
          dell'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          19 luglio 1989, n. 366:
                a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle
          politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di
          adozione  dei  regolamenti  e  delle direttive comunitarie,
          nonche'  nelle  procedure di infrazione avviate dall'Unione
          europea;
                b) assicura,  quanto  al  processo di formazione e di
          attuazione  in  sede onale della normativa comunitaria,
          l'esame preliminare della situazione normativa ed economica
          interna     e     la    valutazione    delle    conseguenze
          dell'introduzione   delle  norme  comunitarie  sull'assetto
          interno.
              3.  Operano in raccordo funzionale con il dipartimento,
          relativamente  alle  materie  di  rispettiva  competenza, i
          settori  legislativi  dei  dipartimenti affidati a Ministri
          senza portafoglio, che integrano il dipartimento stesso ove
          l'affidamento venga a cessare.
              4.  Il  dipartimento  si  articola  in  non piu' di tre
          uffici e non piu' di dieci servizi.
              5.  Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di
          otto  unita'  nell'ambito del contingente di esperti di cui
          all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
            - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
          n.  4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 marzo
          2006, n. 80, e' il seguente:
              «Art.  1  (Strumenti  di  semplificazione  e  qualita',
          nonche' di monitoraggio e valutazione della regolazione). -
          l.  L'attivita'  di  indirizzo  e la guida strategica delle
          politiche   di   semplificazione   e   di   qualita'  della
          regolazione,  anche  ai sensi della legge 28 novembre 2005,
          n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di
          indirizzo,  di  seguito  denominato: "Comitato", presieduto
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da
          lui  delegato.  I  componenti del Comitato sono individuati
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta   del   Ministro.   Possono   essere   invitati  a
          partecipare  a  riunioni  del  Comitato,  secondo l'oggetto
          della  discussione, altri componenti del Governo, esponenti
          di  autorita'  regionali  e  locali e delle associazioni di
          categoria.   Dall'istituzione   e   dal  funzionamento  del
          Comitato  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica.
              2.  Il  Comitato  predispone, entro il 31 marzo di ogni
          anno,  un  piano  di  azione  per  il  perseguimento  degli
          obiettivi  del  Governo  in  tema  di  semplificazione,  di
          riassetto  e  di  qualita'  della  regolazione  per  l'anno
          successivo.  Il  piano,  sentito  il Consiglio di Stato, e'
          approvato  dal  Consiglio  dei  Ministri  e  trasmesso alle
          Camere.
              3.  Il  Comitato  verifica, durante l'anno, lo stato di
          realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni
          sei mesi. Inoltre il Comitato:
                a)  svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e,
          ove  necessario,  di  impulso  delle  amministrazioni dello
          Stato  nelle politiche della semplificazione, del riassetto
          e della qualita' della regolazione;
                lettere b) - e) (soppresse).
              4. - 5. (soppressi).
              6.  Il  Comitato si avvale del supporto tecnico fornito
          dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 6-duodecies, del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   14 maggio   2005,  n.  80,
          denominata:   "Commissione  per  la  semplificazione  e  la
          qualita' della regolazione".
              7. - 12. (soppressi)».
              - Il testo dell'art. 1, comma 22-bis, del decreto-legge
          18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  17 luglio 2006, n. 233, recante «disposizioni
          urgenti  in  materia  di  riordino delle attribuzioni della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e'
          il seguente:
              «22-bis.  La Commissione e la segreteria tecnica di cui
          all'art.  3,  commi da  6-duodecies  a  6-quaterdecies, del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80,  e
          successive   modificazioni,   sono   soppresse.  Presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e' costituita, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio, una Unita' per la
          semplificazione   e  la  qualita'  della  regolazione,  con
          relativa  segreteria  tecnica  che costituisce struttura di
          missione   ai  sensi  dell'art.  7,  comma 4,  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  303.  L'Unita'  per  la
          semplificazione  e  la  qualita' della regolazione opera in
          posizione  di  autonomia  funzionale e svolge, tra l'altro,
          compiti  di  supporto tecnico di elevata qualificazione per
          il  Comitato  interministeriale  per l'indirizzo e la guida
          strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
          della  regolazione  di  cui  all'art.  1  del decreto-legge
          10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  9 marzo  2006,  n.  80.  Non  trova conseguentemente
          applicazione  l'art.  24,  comma 3, del decreto legislativo
          30 marzo  2001, n. 165. Non si applicano l'art. 1, comma 9,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del
          decreto-legge   4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006, n. 248, fermo
          restando  il  vincolo  di  spesa  di cui al presente comma.
          Della  Unita'  per  la  semplificazione e la qualita' della
          regolazione  fa  parte  il  capo  del  dipartimento per gli
          affari   giuridici   e  legislativi  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  e  i  componenti  sono scelti tra
          professori    universitari,    magistrati   amministrativi,
          contabili  ed  ordinari,  avvocati  dello Stato, funzionari
          parlamentari,  avvocati del libero foro con almeno quindici
          anni  di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
          amministrazioni    pubbliche    ed   esperti   di   elevata
          professionalita'.  Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
          amministrazioni,   gli   esperti   e   i  componenti  della
          segreteria  tecnica possono essere collocati in aspettativa
          o  fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi
          ordinamenti.  Per  il funzionamento dell'Unita' si utilizza
          lo  stanziamento  di  cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies,
          del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto
          del  venticinque  per cento. Con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri si provvede, altresi', al riordino
          delle  funzioni  e  delle  strutture  della  Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri   relative  all'esercizio  delle
          funzioni  di  cui  al  presente  comma e alla riallocazione
          delle  relative  risorse. A decorrere dalla data di entrata
          in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge
          6 luglio   2002,  n.  137.  Allo  scopo  di  assicurare  la
          funzionalita'   del   CIPE,  l'art.  29  del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4 agosto  2006,  n.  248,  non si applica, altresi',
          all'Unita'  tecnica-finanza  di  progetto di cui all'art. 7
          della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  e alla segreteria
          tecnica  della cabina di regia onale di cui all'art. 5,
          comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
          all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  9 febbraio  1999,  n.  61. La segreteria
          tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2,
          della   legge   9 gennaio   1991,   n.   10,  e  successive
          modificazioni,  costituisce  organo  di direzione ricadente
          tra  quelli  di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248.».
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          12 settembre     2006     (Costituzione     del    Comitato
          interministeriale  per  l'indirizzo  e  la guida strategica
          delle  politiche  di  semplificazione  e  di qualita' della
          regolazione)  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255
          del 2 novembre 2006.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          12 settembre   2006   (Costituzione   dell'Unita'   per  la
          semplificazione  e  la  qualita'  della regolazione, di cui
          all'art.   1,  commi 22-bis  e  22-ter,  del  decreto-legge
          18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  17 luglio 2006, n. 233, denominata «Unita») e
          il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          5 dicembre  2006  (Modifica  dell'art.  2  del  decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 12 settembre 2006,
          riguardante    la    costituzione    dell'Unita'   per   la
          semplificazione  e  la  qualita'  di  regolazione,  di  cui
          all'art.   1,  commi  22-bis  e  22-ter  del  decreto-legge
          18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  17 luglio  2006,  n. 233, denominata «Unita»)
          sono   pubblicati   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  23  del
          29 gennaio 2007.
              -  Il testo dell'art. 3, comma 2, lettera a) del citato
          decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri
          12 settembre 2006, e' il seguente:
              «2.   All'Unita'  sono  demandati,  in  particolare,  i
          seguenti compiti:
                a) fornire     supporto    generale    al    Comitato
          interministeriale  di  cui  all'art.  1  del  decreto-legge
          10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   9 marzo   2006,   n.   80,  di  seguito  denominato
          «Comitato»,  anche  tramite la preparazione e l'istruttoria
          delle relative riunioni;».
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          8 marzo  2007  (Costituzione  del  Tavolo permanente per la
          semplificazione)  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          120 del 25 maggio 2007.

          Nota agli articoli 1; 3; 4:
              -  Per  l'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
          si veda nelle note alle premesse.

       
     
                               Art. 2.
                   Ambito di applicazione dell'AIR

  1.  La  disciplina  dell'AIR  si  applica  agli  atti normativi del
Governo,   compresi  gli  atti  adottati  dai  singoli  Ministri,  ai
provvedimenti  interministeriali, e ai disegni di legge di iniziativa
governativa.

       
     
                               Art. 3.
                   Organizzazione delle attivita'

  1.   Ciascuna   amministrazione   comunica   tempestivamente   alla
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, Dipartimento per gli affari
giuridici   e   legislativi   (di   seguito   «DAGL»),  le  modalita'
organizzative  prescelte per il coordinamento e l'effettuazione delle
attivita'  connesse  all'AIR  e alla VIR di rispettiva competenza, ai
sensi  dell'articolo 14,  comma 9,  della  legge 28 novembre 2005, n.
246.
  2. Per gli atti normativi che coinvolgono piu' amministrazioni, gli
uffici   competenti  possono  concordare  l'effettuazione  in  comune
dell'AIR,   prevedendo   anche   che   specifiche  fasi  o  attivita'
istruttorie  del  processo  di  analisi siano realizzate da una delle
amministrazioni.  In questo caso resta ferma la responsabilita' delle
singole  amministrazioni  circa i contenuti e le conclusioni dell'AIR
di relativa competenza.
  3.   Nell'ambito  del  Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e
legislativi  (DAGL)  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri e'
costituito  l'ufficio  di  livello  dirigenziale  generale «Analisi e
verifica  dell'impatto della regolamentazione». Tale ufficio, ove non
diversamente specificato, e' competente all'effettuazione dei compiti
e delle attivita' in materia di AIR e VIR deputati al DAGL.
  4.  Il  DAGL  e', in materia di AIR e VIR, il referente unico delle
amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, comunitario
e internazionale.

       
                    Nota agli articoli 1; 3; 4:
              -  Per  l'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
          si veda nelle note alle premesse.

       
     
                               Art. 4.
                 Metodi di analisi e li di AIR

  1.  Con  direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 14,  comma 6,  della  legge 28 novembre 2005, n.
246, sono determinati i contenuti, i metodi di analisi e i li di
AIR.  Essi  sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al
triennio.
  2.  In  sede  di prima applicazione, la relazione AIR e' redatta in
conformita' al lo di cui all'Allegato A.

       
                    Nota agli articoli 1; 3; 4:
              -  Per  l'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
          si veda nelle note alle premesse.

       
     
                               Art. 5.
       Svolgimento dell'istruttoria e fasi della consultazione

  1.  La  redazione  della  relazione  AIR  di  cui all'articolo 6 e'
preceduta  da  un'adeguata  istruttoria,  comprensiva  delle  fasi di
consultazione,   anche  telematica,  delle  principali  categorie  di
soggetti  pubblici  e  privati  destinatari diretti e indiretti della
proposta di regolamentazione.
  2.  L'istruttoria  si  svolge,  in  particolare,  in conformita' ai
seguenti criteri:
    a) proporzionalita';
    b) flessibilita' dei metodi di rilevazione dei dati;
    c) trasparenza  delle  procedure  e  degli atti, finalizzata alla
piu'  ampia  partecipazione  dei  soggetti  pubblici  e  dei soggetti
privati  coinvolti  nell'iniziativa  regolatoria,  pur  tenendo conto
della  portata  del  provvedimento  e  delle  esigenze  di speditezza
connesse al processo di produzione legislativa.
  3.  Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri   -   DAGL   -   l'avvio   dell'iniziativa  istruttoria  per
l'acquisizione   degli  elementi  finalizzati  alla  redazione  della
relazione  AIR  di cui all'articolo 6, indicando uno o piu' referenti
dell'attivita'.
  4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, sono definiti i criteri generali e le procedure della
fase della consultazione.

       
                    Nota all'art. 5:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

       
     
                               Art. 6.
                    Contenuti della relazione AIR

  1. L'amministrazione competente all'iniziativa normativa predispone
un'apposita  relazione AIR. Nel caso di atti deliberati dal Consiglio
dei   Ministri,  la  relazione  e'  predisposta  dall'amministrazione
proponente.
  2.  La  relazione  AIR  e'  articolata  in  distinte  sezioni,  che
indicano:
    a)  la  sequenza logica delle informazioni raccolte e organizzate
dall'amministrazione competente all'iniziativa normativa;
    b)  i  risultati  dell'analisi  svolta e la giustificazione della
scelta compiuta.
  3.  La  relazione AIR, predisposta in conformita' ai li di cui
all'articolo 4,  da' conto delle attivita' svolte al fine di derivare
gli elementi essenziali dell'istruttoria e dell'attivita' conoscitiva
svolta, e in particolare dei seguenti aspetti:
    a)   l'analisi  del  contesto  in  cui  si  colloca  l'iniziativa
normativa,   con   la  descrizione  delle  esigenze  e  dei  problemi
affrontati nonche' degli obiettivi perseguiti;
    b)   la   descrizione   delle   informazioni  utilizzate  per  lo
svolgimento dell'analisi;
    c)  l'indicazione  delle  consultazioni  effettuate,  ai sensi di
quanto disposto dal comma 5;
    d) l'analisi dell'opzione di non intervento («opzione zero»);
    e)   la   descrizione   delle  principali  opzioni  rilevanti  di
intervento,  alternative  a quella di non intervento, ivi compresa la
descrizione dei diversi livelli normativi di intervento, evidenziando
l'assoluta necessita' dell'intervento normativo di livello primario;
    f)   l'analisi   dell'opzione   di  intervento  selezionata,  con
l'evidenziazione  dei  relativi  vantaggi collettivi netti, l'analisi
dei presupposti di natura giuridica, organizzativa, economico-sociale
e  l'indicazione  degli  obblighi  informativi  e  dei relativi costi
amministrativi introdotti a carico di imprese e cittadini;
    g)   la   stima   dell'incidenza   sul   corretto   funzionamento
concorrenziale del mercato delle proposte regolatorie suscettibili di
avere un impatto significativo sulle attivita' d'impresa;
    h) l'analisi delle conseguenze effettive delle norme in relazione
ai processi di liberalizzazione e restituzione delle attivita', anche
economiche ed imprenditoriali, ai meccanismi della societa' aperta;
    i) la   stima   dell'incidenza  sull'ampliamento  delle  liberta'
assicurate ai soggetti dell'ordinamento giuridico;
    l) la  descrizione  delle  modalita'  previste  per  l'attuazione
amministrativa  dell'intervento di regolazione e per la sua effettiva
conoscibilita' e pubblicita';
    m) la descrizione delle modalita' del successivo monitoraggio dei
suoi  effetti  e  la  previsione di eventuali meccanismi di revisione
periodica.
  4.  In  ogni  caso, la relazione AIR deve indicare con chiarezza le
fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l'analisi.
  5.  La  relazione  AIR  indica  le  modalita'  e  i risultati delle
consultazioni  effettuate,  oppure descrive le ragioni per cui non si
e'  proceduto  allo  svolgimento di consultazioni con i soggetti e le
categorie interessate.
  6.  La relazione AIR puo' essere resa pubblica dall'amministrazione
competente  all'iniziativa  normativa, anche nel corso di svolgimento
del  procedimento  di  formazione dell'atto normativo, anche mediante
strumenti informatici o in una apposita sezione del sito Internet.

       
     
                               Art. 7.
                  Presentazione della relazione AIR

  1.  Le  proposte  di  atti  normativi  da  sottoporre all'esame del
Consiglio  dei  Ministri  non  possono essere iscritte all'ordine del
giorno  se  non  sono corredate da un'adeguata relazione AIR, salvi i
casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9.
  2.  Il DAGL verifica l'adeguatezza e la completezza delle attivita'
svolte  per  l'AIR, e puo' richiedere integrazioni e chiarimenti alle
amministrazioni   proponenti;   esprime,   ai   fini  dell'iscrizione
all'ordine   del  giorno  del  Consiglio  dei  Ministri,  le  proprie
valutazioni sulla relazione AIR.
  3.  Gli schemi degli atti normativi adottati dai singoli Ministri e
dei  provvedimenti  normativi  interministeriali sono corredati dalla
relazione  AIR,  all'atto  della  richiesta di parere al Consiglio di
Stato.

       
     
                               Art. 8.
                   Ipotesi di esclusione dell'AIR

  1. L'AIR non e' effettuata per i seguenti atti normativi:
    a) disegni di legge costituzionale;
    b) atti  normativi  in  materia  di  sicurezza interna ed esterna
dello Stato;
    c) disegni  di  legge di ratifica di trattati internazionali, che
non comportino spese o istituzione di nuovi uffici.

       
     
                               Art. 9.
                     Casi di esenzione dall'AIR

  1. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata,
puo'   consentire  l'esenzione  dall'AIR,  in  particolare,  in  casi
straordinari  di  necessita'  ed  urgenza,  nonche'  nelle ipotesi di
peculiare  complessita'  e  ampiezza  dell'intervento normativo e dei
suoi possibili effetti.
  2.  L'esenzione  dall'AIR  puo' essere sempre deliberata e motivata
dal Consiglio dei Ministri.
  3.  In  ogni  caso,  la  relazione  illustrativa  che accompagna il
provvedimento  contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle
sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessita' ed i
previsti   effetti  dell'intervento  normativo  sulle  attivita'  dei
cittadini  e  delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento
delle   pubbliche   amministrazioni,   dando  conto  della  eventuale
comparazione di opzioni regolatorie alternative.
  4.  Si procede comunque alla effettuazione dell'AIR, anche nei casi
di   cui   all'articolo 8,   ove   sia  richiesto  dalle  Commissioni
Parlamentari,   dal   Consiglio   dei   Ministri   o   dal   Comitato
interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di
semplificazione   e   la   qualita'  della  regolazione  (di  seguito
«Comitato»).

       
     
                              Art. 10.
          Verifica di impatto della regolamentazione (VIR)

  1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, sono definiti i criteri generali e le procedure della
VIR.
  2.  Con  direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 14,  comma 6,  della  legge 28 novembre 2005, n.
246,  sono  stabiliti i contenuti, i metodi di analisi e i li di
VIR.

       
                    Nota all'art. 10:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
              -  Per  il  testo  dell'art. 14 della legge 28 novembre
          2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.

       
     
                              Art. 11.
             Relazione annuale al Parlamento sullo stato
                di applicazione dell'AIR e della VIR

  1.  La  relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione
dell'AIR  e  della  VIR,  prevista  dall'articolo 14, comma 10, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, indica, partitamente:
    a) il numero e i casi in cui l'AIR e' stata effettuata;
    b) il numero e i casi di esclusione e di esenzione;
    c) le  ipotesi  in  cui  l'AIR e' stata integrata o rinnovata, su
richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio
di Stato in sede consultiva;
    d) il numero e i casi in cui la VIR e' stata effettuata.
  2.  La relazione da' conto delle metodologie applicate con riguardo
alla  stima  dei  vantaggi e degli svantaggi, nonche' con riferimento
alle  procedure  di consultazione seguite e alle scelte organizzative
adottate   dalle  singole  amministrazioni,  con  riguardo  ai  costi
relativi, e alle attivita' formative attuate.
  3.  La  relazione contiene, inoltre, gli opportuni riferimenti alle
esperienze  di AIR e di VIR svolte dalle regioni e degli enti locali,
dalle    autorita'    indipendenti,    dall'Unione   europea,   dalle
organizzazioni   internazionali   e   dagli  ordinamenti  esteri.  La
relazione  indica  le  eventuali criticita' delle procedure AIR e VIR
eseguite  a  livello  del  governo  onale e le possibili proposte
migliorative.  La  relazione  da'  conto, infine, delle iniziative in
materia  di  valutazione  degli  effetti  preventivi  e  di  verifica
successiva degli atti normativi assunte in sede parlamentare.
  4.  Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna amministrazione di cui
all'articolo 3, per quanto di rispettiva competenza, fornisce al DAGL
gli  elementi  informativi  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3, inviando una
relazione  corredata  dai  documenti  necessari.  In  particolare, il
Dipartimento   degli  affari  regionali,  sentita,  ove  occorra,  la
Conferenza   Unificata,   fornisce  le  informazioni  riguardanti  le
attivita' delle regioni e degli enti locali.
  5.  Sulla  base  delle  comunicazioni  ricevute,  il  DAGL  cura la
predisposizione della relazione di cui al comma 1.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 11 settembre 2008
                                            Il Presidente: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
  Registrato  alla  Corte  di  conti  il  23  ottobre  2008 Ministeri
istituzionali, registro n. 11, foglio n. 45

       
                    Nota all'art. 11:
              -  Per  il  testo  dell'art. 14 della legge 28 novembre
          2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.

       
     
                                                           Allegato A
                                                         (articolo 4)
                      lo di relazione AIR


               Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.

  La  sezione  indica  il  contesto in cui si colloca l'iniziativa di
regolazione,   le   ragioni   di   opportunita'   dell'intervento  di
regolazione,  l'analisi  dei  problemi  esistenti,  le esigenze e gli
obiettivi che l'intervento intende soddisfare.
  In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:
    A) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;
    B)  l'illustrazione  delle  carenze e delle criticita' constatate
nella  vigente  situazione normativa, corredata dalla citazione delle
relative fonti di informazione;
    C) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze
sociali  ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto
internazionale ed europeo;
    D)  la  descrizione  degli  obiettivi  (di  breve,  medio o lungo
periodo)   da   realizzare  mediante  l'intervento  normativo  e  gli
indicatori  che consentiranno successivamente di verificarne il grado
di raggiungimento;
    E)   l'indicazione  delle  categorie  dei  soggetti,  pubblici  e
privati,   destinatari   dei   principali   effetti   dell'intervento
regolatorio.
  La  sezione  indica  con precisione le fonti informative utilizzate
per i diversi profili dell'analisi.

              Sezione 2. Le procedure di consultazione.

  La  sezione  descrive  le  procedure  di  consultazione effettuate,
indicando  le  modalita' seguite ed i soggetti consultati. La sezione
indica,  eventualmente, le ragioni del limitato o mancato svolgimento
delle consultazioni.

Sezione  3. La  Valutazione  dell'opzione di non intervento («Opzione
                               zero»).

  La  sezione descrive la valutazione dell'opzione del non intervento
(«opzione zero»), indicando i prevedibili effetti di tale scelta, con
particolare  riferimento  ai destinatari e agli obiettivi di cui alla
sezione  1, compresa la possibilita' di ricorrere all'attivazione dei
meccanismi di regolazione spontanea della societa' civile, ossia alle
opzioni volontarie e di autoregolazione.

Sezione  4. La  valutazione  delle  opzioni alternative di intervento
                            regolatorio.

  La   sezione   descrive   le   opzioni  alternative  di  intervento
regolatorio,   diverse   da  quella  proposta,  esaminate  nel  corso
dell'istruttoria,  con  particolare attenzione alle ipotesi normative
formulate  dai soggetti interessati nelle fasi di consultazione, alla
rilevanza   e   alla  concreta  attuabilita'  delle  diverse  opzioni
presentate,   al   rispetto   dei   principi   di   sussidiarieta'  e
proporzionalita'.

  Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

  La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, indicando:
    A)  il  metodo  di  analisi  applicato  per  la misurazione degli
effetti;
    B)  gli  svantaggi  e  i  vantaggi  dell'opzione prescelta, per i
destinatari  diretti  e  indiretti,  a breve e a medio-lungo termine,
adeguatamente  misurati  e  quantificati,  anche con riferimento alla
possibile  incidenza  sulla  organizzazione  e  sulle attivita' delle
pubbliche   amministrazioni,   evidenziando   i   relativi   vantaggi
collettivi netti;
    C) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero
tutti  quegli  obblighi  che  la  norma pone a carico dei destinatari
diretti  ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e
la  trasmissione  di  informazioni  a terzi o ad autorita' pubbliche.
Occorrera'  che  l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con
l'opzione  prescelta,  evidenziando  come  tale  opzione  minimizzi i
relativi  «costi  amministrativi»  posti  a  carico  dei  destinatari
diretti   ed   indiretti,   con   particolare   enfasi  per  i  costi
amministrativi  delle  imprese.  La  metodologia di misurazione per i
costi  amministrativi  generati legati agli OI dovra' preferibilmente
riferirsi  allo  EU  Standard  Cost  ,  il metodo adottato dalla
Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;
    D) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;
    E)  le  condizioni  e i fattori incidenti sui prevedibili effetti
dell'intervento  regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per
l'attuazione  (misure  di  politica  economica ed aspetti economici e
finanziari   suscettibili   di   incidere   in   modo   significativo
sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilita' di
adeguate    risorse    amministrative    e   gestionali;   tecnologie
utilizzabili,  situazioni  ambientali  e  aspetti  socio urali da
considerare  per  quanto concerne l'attuazione della norma prescelta,
ecc.).

Sezione  6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del
              mercato e sulla competitivita' del Paese.

  Tale   sezione  si  applica  esclusivamente  con  riferimento  agli
interventi  suscettibili  di  avere  un  impatto  significativo sulle
attivita' d'impresa.
  La    Sezione   da'   conto   della   coerenza   e   compatibilita'
dell'intervento  con  il  corretto  funzionamento  concorrenziale dei
mercati,   anche   utilizzando  delle  apposite  liste  di  controllo
analitico  («check  lists»)  volte  a prevenire possibili distorsioni
della  concorrenza  derivanti  dall'intervento  di  regolazione. Tali
liste devono perlomeno dare conto in modo puntuale a domande quali:
    la   norma/regolazione  limita  il  numero  o  la  tipologia  dei
fornitori   di   un   determinato   bene   o   servizio  (restrizioni
all'accesso)?
    la  norma/regolazione  riduce  le  possibilita'  competitive  dei
fornitori (restrizioni dell'attivita)?
    la   norma/regolazione  riduce  gli  incentivi  dei  fornitori  a
competere (restrizioni delle possibilita' competitive)?
  La Sezione illustra anche l'incidenza dell'intervento regolatorio e
la  sua  rilevanza  sul  sistema delle imprese per quanto concerne la
competitivita' internazionale.

   Sezione 7. Le modalita' attuative dell'intervento regolatorio.

  La sezione descrive:
    A)   i   soggetti  responsabili  dell'attuazione  dell'intervento
regolatorio;
    B)  le  eventuali  azioni per la pubblicita' e per l'informazione
dell'intervento;
    C)   gli   strumenti   per   il   controllo   e  il  monitoraggio
dell'intervento regolatorio;
    D)  gli  eventuali  meccanismi  per  la revisione e l'adeguamento
periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da
sottoporre eventualmente alla VIR.