Magistrati onorari per almeno 5 anni: non diventano avvocati senza esame di abilitazione

Martedì 29 Marzo 2011 18:20 avv. Maurizio Perelli Notizie - Tutte le notizie
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 Con sentenza 7099 depositata il 29 marzo 2011, le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno negato che i magistari onorari possano essere iscritti all'albo degli avvocati senza aver superato il relativo esame di abilitazione e solo per aver svolto l'attività di magistrato onorario per più di cinque anni.

Questo il fulcro della motiovazione delle sezioni Unite: "2. Il ricorso è manifestamente infondato, avendo questa Corte già enunciato (Cass. n. 8737 del 2008 e 4905 del 1997), con riferimento ai giudici conciliatori e ai giudici di pace, il principio di diritto per il quale "i <<magistrati onorari>> nominati in base alla legge sull'ordinamento giudiziario come previsto dal secondo comma dell'art. 106 della Cost., non sono equiparabili a quelli dell'ordine giudiziario ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati, sulla base del mero decorso dell'arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali ai sensi degli art. 26, comma 1, lett. b, e 30, lett. a, del r.d.l. n. 1578 del 1933.", norma quest'ultima relativa all'albo degli avvocati all'epoca distinto da quello dei procuratori". I magistrati onorari restano infatti <estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia> (art. 108 Cost.), ai quali è assicurata la medesima indipendenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici togati; come tali essi non sono equiparabili a "coloro che per cinque anni siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo" di cui all'art. 26 del r.d.l.  n. 1578 del 1933, in quanto solo per questi ultimi il concorso di accesso alla nomina assicura un accertameto della capacità professionale del soggetto, analoga a quella di chi partecipa al c.d. esame di concorso per la professione di avvocato (così espressamente C. Cost. 22 dicembre 1980 n. 174)".   

Mi pare interessante, più della conferma della non iscrivibilità del magistrato onorario nell'albo forense senza superamento dell'esame d'abilitazione, la sottolineatura operata dalle Sezioni Unite in ordine al fatto che ai magistarti onorari, qualificati <estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia>, è assicurata "la medesima indipendenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici togati". Riflettiamo: se è così "indipendente" un magistarto onorario che (a part time) fa anche un altro lavoro, ne deve seguire che ...