Secondo me c'è da rimanere sconcertati: il TAR Lazio ebbe a sentenziare che è legittimo l'obbligo di formazione continua per gli avvocati come configurato da regolamento del CNF del 13/7/2007, e ciò non ostante il CNF, una volta concluso il primo triennio di formazione professionale continua, con delibera assunta nella seduta amministrativa straordinaria del 22 gennaio 2011, deroga all'art. 11 del regolamento per la formazione professionale continua invocando il "buon senso".
In particolare il CNF "DELIBERA di concedere agli iscritti soggetti all'obbligo formativo, la possibilità di recupero di un massimo di 15 crediti formativi, qualora non avessero conseguito il numero di 50 crediti previsto per il primo triennio, di cui 6 per la materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia.
Il recupero dei crediti formativi mancanti, purché nel numero massimo di 15, dovrà awenire entro il 3I.7.20II, fermo restando in ogni caso I'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua per il triennio 2011-20I3".
Sembra motivare in questi termini il CNF: "va in ogni caso considerato che si è trattato di una fase sperimentale impegnativa quanto alle modalità di offerta e di assolvimento dell'obbligo formativo, per cui anche l'aspetto deontologico va considerato con il necessario buon senso".
NON MI CONVINCE E RILEVO CHE:
1) I CREDITI DA ACQUISIRE NEL TRIENNIO 2007 - 2010 SONO INDICATI ALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE FORENSE E NON E' CONSENTITO ABROGARE LA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO CON DELIBERA CHE NON MODIFICA IL REGOLAMENTO MA INVITA A DISAPPLICARLO;
2) E' COMUNQUE ILLEGITTIMA UNA DELIBERA DEROGATORIA FAVORE REI, QUALE QUELLA ASSUNTA NELLA SEDUTA AMMINISTRATIVA STRAORDINARIA DEL CNF DEL 22 GENNAIO 2011;
3) INVITANDO I CONSIGLI DEGLI ORDINI LOCALI A NON APPLICARE L'ART. 11 DEL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE FORENSE (IN ORDINE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI DA IRROGARE A CHI NON ABBIA MATURATO I 50 CREDITI NEL PASSATO TRIENNIO) SI PONGONO LE BASI PER LA CENSURABILITA' (SUB SPECIE DI ILLEGITTIMITA' PER ECCESSO DI POTERE) DI OGNI FUTURA IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI PER INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO.
MA LA COLPA VERA CE L'HA IL TAR DEL LAZIO CHE HA DICHIARATO, CON SENTENZA ILLIBERALE, LA LEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE FORENSE, OGGI OGGETTO DI UNA ISTRUTTIVA (per i troppo ligi) DEROGA.
LEGGI DI SEGUITO LA DELIBERA DEL CNF DEL 22 GENNAIO 2011 ...
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
nella seduta amministrativa straordinaria del 22 gennaio 2011,
OMISSIS
considerato che
- il regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007 ha introdotto I'obbligo della formazione professionale continua degli awocati e che in sede di prima applicazione il numero dei crediti formativi da maturare è pari a 50, di cui almeno 6 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia;
- il 31.12.2010 si è concluso il primo triennio di formazione professionale continua;
- sono state superate, grazie all'impegno da parte degli Ordini, le difficoltà organizzative inizialmente incontrate nell'offrire ai propri iscritti la possibilità di partecipare ad eventi formativi tendenzialmente gratuiti;
- si può ritenere che oggi, a distanza di tre anni dall'introduzione dell'obbligo formativo, sia diffusa la convinzione che la formazione e l'aggiornamento professionale siano attività imprescindibili per I'esercizio della professione, oltre a costituire interessante momento di incontro e confronto con i colleghi;
- è doveroso procedere ad una prima verifica attenta e puntuale sull'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, sia per ottenere un quadro dello stato della formazione che per la presenza di riflessi deontologici per l'adempimento dell'obbligo;
- va in ogni caso considerato che si è trattato di una fase sperimentale impegnativa quanto alle modalità di offerta e di assolvimento dell'obbligo formativo, per cui anche l'aspetto deontologico va considerato con il necessario buon senso
DELIBERA
di concedere agli iscritti soggetti all'obbligo formativo, la possibilità di recupero di un massimo di 15 crediti formativi, qualora non avessero conseguito il numero di 50 crediti previsto per il primo triennio, di cui 6 per la materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia.
Il recupero dei crediti formativi mancanti, purché nel numero massimo di 15, dovrà awenire entro il 3I.7.20II, fermo restando in ogni caso I'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua per il triennio 20II-20I3.
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