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http://www.ordineavvocatifirenze.it/files/593/COA%20Firenze%20-%20Osservazioni%2008.09.2010.pdf
le osservazioni critiche del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze sulla proposta di regolamento sulle specializzazioni forensi formulata dal C.N.F. il 25/6/2010.
Sono critiche validissime, anche con riguardo alla versione definitiva del regolamento approvata dal C.N.F. il 24 settembre 2010.
Ne riporto alcune:
"Il titolo di avvocato specialista è destinato ad operare in maniera significativa e determinante (e non solo all'interno delle attività riservate ex lege al Foro) sul mercato dell'offerta delle prestazioni professionali (che è già caratterizzato, e lo sarà ancora di più, da forme di competizione sempre più competitive di quelle finora conosciute) e finirà per svolgere la funzione di vero e proprio criterio di selezione da parte della committenza e della clientela.
Il conseguimento, il mantenimento e l'utilizzo del titolo di avvocato specialista è pertanto destinato ad incidere in maniera determinante, e comunque assai invasiva, sulle condizioni quotidiane di esercizio dell'attività professionale, con rilievo esterno e non solo di natura etico/deontologica.
La considerazione che precede porta a ritenere che non può essere affidata alla potestà regolamentare deontologica del Consiglio Nazionale Forense la disciplina compiuta e minuziosa delle specializzazioni forensi e delle condizioni e modalità con cui ogni avvocato potrà, appunto, conseguire, mantenere ed utilizzare il titolo di specialista.
Nè a conclusione contraria può pervenirsi sulla base dell'assunto giurisprudenziale secondo cui il disposto dell'art. 2, comma 3 della legge "Bersani" imporrebbe agli Ordini professionali di adottare misure riguardanti l'aggiornamento professionale degli iscritti (così il TAR del Lazio nelle sentenze nelle quali ha ritenuto sussistente la potestà regolamentare del CNF sul tema della formazione permanente): la norna richiamata, infatti, pone agli Ordini soltanto il dovere di adeguare i propri codici di autodisciplina e le norme deontologiche per superare "il divieto, anche parziale, di svolgere pubblica informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali".
Pertanto mentre è legittimo che il CNF regolamenti le modalità con cui il titolo di specialista potrà essere "pubblicizzato" altrettanto non può dirsi per una disciplina che fissi le condizioni e le procedure per il conseguimento, il mantenimento e l'utilizzo del titolo stesso.
E' peraltro interesse dell'Avvocatura che il sistema delle specializzazioni forensi trovi legittimazione sostanziale e formale, e conseguente protezione, in sede legislativa (seppure con un intervento "di cornice" da integrarsi con l'esercizio di una potestà regolamentare definita nei principi, nelle competenze, nelle forme e nelle modalità di esercizio).
Del resto lo stesso disegno di legge di riforma dell'ordinamento forense per come elaborato dalla commissione istituita dal C.N.F. contiene, all'art. 8, una disciplina che è stata condivisa da tutte le componenti dell'Avvocatura e che non è stata, se non marginalmente, modificata dagli emendamenti approvati in Senatoball'esito della seduta del 12 maggio 2010.
L'iniziativa di alcune associazioni forensi di istituire proprie scuole di specializzazione finalizzate alla formazione di propri elenchi di avvocati specialisti motivata come forma di protesta contro il presunto stravolgimento del testo dell'art. 8 nella sede parlamentare, può essere compresa solo per finalità di richiamare la responsabilità del Parlamento per la rapida approvazione di un intervento legislativo sulla materia ma non può essere legittimata da parte del CNF con la autoregolamentazione oggi proposta.
E' invece opportuno che il dibattito che il CNF ha promosso a riguardo nell'intera Avvocatura, e le proposte che ne conseguiranno, siano finalizzate alla richiesta di approvazione di uno specifico provvedimento legislativo, anche in via di decretazione d'urgenza, che riprenda (magari migliorandolo con il recupero dell'iniziale formulazione) il testo dell'art. 8 del disegno di legge attualmente in discussione al Senato" .
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