Specializzazioni forensi: il Consiglio Nazionale Forense anticipa il legislatore

Mercoledì 02 Giugno 2010 08:08 avv. Maurizio Perelli Notizie - Tutte le notizie
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 Il Consiglio Nazionale Forense, "attese le iniziative correnti in materia di regolamentazione delle specializzazioni forensi", già il 1/6/2010, anticipando il legislatore decise di istituire una "Commissione per la predisposizione dei principi e della linee guida del regolamento sulle specializzazioni".
Da una riunione dei presidenti dei Consigli degli ordini, convocati dal C.N.F. il 18 settembre 2010 per discutere della bozza di regolamento per il riconoscimento del titolo di specialista, sarebbe emersa -a quanto riferiscono i giornali- l'indicazione di andare avanti nel definire regole per attribuire agli avvocati il titolo di specialista.
Mi domando e domando: a che titolo il C.N.F. prende una tale iniziativa, visto che le specializzazioni dell'avvocato come previste dal disegno di legge all'esame del Parlamento ad oggi non esistono e nemmeno esiste un potere regolamentare del C.N.F. sul punto?
Leggi di seguito:
1) il comunicato stampa del CNF dopo la riunione del 18 settembre 2010;
2) la delibera del C.N.F. del 28/5/2010 che istituiva l'apposita commissione per predisporre principi e linee guida del regolamento;
3) la bozza di regolamento ...

 COMUNICATO STAMPA

Avvocati: avanti con le specializzazioni forensi a tutela del cittadino
Oggi il Consiglio nazionale forense ha riunito i presidenti dei Consigli dell’Ordine per sottoporre la bozza del regolamento per il riconoscimento del titolo di specialista

Roma 18/9/2010. Andare avanti con la definizione delle regole per attribuire agli avvocati il titolo di specialista nella varie aree del diritto. Strada obbligata per garantire maggiore qualificazione professionale anche e soprattutto a tutela del cittadino.
E’ questa l’indicazione che è emersa oggi in occasione della riunione dei presidenti dei Consigli dell’Ordine, convocati a Roma dal Consiglio nazionale forense presso il complesso di Santo Spirito in Saxia per discutere della bozza di regolamento per il riconoscimento del titolo di specialista.
La bozza, predisposta dal Cnf prima della pausa estiva e inviata agli Ordini e Associazioni per le osservazioni, ulteriormente modificata sulla scorta di quest’ultime, disciplina le modalità per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista e  il suo mantenimento, principalmente attraverso la definizione delle aree di specializzazione e di un percorso per l’acquisizione del titolo segnato dalla frequenza di corsi specializzanti e da un esame presso il Cnf.
Il presidente Guido Alpa ha sottolineato la necessità di varare il regolamento concepito come un ulteriore strumento per l’attuazione delle concezioni fondanti ed ispiratrici della proposta di riforma della professione forense –e tuttora ferma in senato con grande disappunto della classe forense – e che tendono ad una maggiore qualificazione professionale.
E proprio la lentezza con la quale il parlamento sta affrontando l’esame della riforma,  che disciplina anche la specializzazione, sta convincendo l’avvocatura ad approvare un proprio regolamento (per bruciare i tempi).
Il vicepresidente Ubaldo Perfetti, coordinatore del gruppo di lavoro sulle specializzazioni, ha illustrato, anche alla luce delle indicazioni ricevute da Ordini ed Associazioni, gli aspetti problematici della disciplina regolamentare, con particolare riguardo ai requisiti per conseguire il titolo, alla garanzia di un ruolo attivo e propositivo dei Consigli degli Ordini ed a quella del pluralismo delle offerte formative, al rapporto tra regolamento e codice dei deontologia, alla disciplina transitoria.
“ Si tratta di un cantiere aperto. Oggi raccoglieremo ulteriori indicazioni e poi sottoporremmo al Consiglio nella prossima seduta amministrativa, un testo che tenga conto anche di ciò che di utile emergerà dalla discussione”, ha rassicurato Perfetti.
Dalla platea è arrivata l’indicazione generale di  apprezzamento per l’iniziativa ed il lavoro del Cnf che allinea il nostro ad altri paesi, come Francia e Germania, già da tempo dotati di un’efficace disciplina sulle specializzazioni, unita al suggerimento di esaminare con particolare attenzione il tema della disciplina transitoria per evitare che l’anzianità costituisca di per sé fattore costitutivo della specializzazione

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Delibera del C.N.F. del 28/05/2010 su Disciplina della professione di avvocato – specializzazioni.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
attese
le iniziative correnti in materia di regolamentazione delle specializzazioni forensi,

considerando
- la competenza esclusiva del Consiglio Nazionale Forense nel rilascio di titoli di specializzazione;
- la necessità di assicurare la qualità della prestazione specialistica a tutela del diritto di difesa dei cittadini costituzionalmente garantito;
- nonché l’intrinseco fondamento deontologico della materia;

segnalando
che i lavori del già costituito gruppo di studio per la predisposizione di un testo in materia sono confluiti nell’ambito del complessivo disegno di riforma dell’ordinamento forense;

ritenuto
che le specializzazioni debbano essere regolate nell’ambito di un quadro unitario,

delibera
di istituire una Commissione per la predisposizione dei principi e della linee guida del regolamento sulle specializzazioni, composta dal Vice Presidente Ubaldo Perfetti e dai Consiglieri nazionali Stefano Borsacchi, Antonio De Giorgi e Andrea Mascherin.

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BOZZA DI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA


Art. 1 - Oggetto del regolamento
1-. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'acquisizione del titolo di avvocato specialista ed il suo mantenimento.

 Art. 2 - Definizione di avvocato specialista.
1-. E' specialista l'avvocato che ha acquisito, in uno dei settori del diritto sotto indicati, una specifica e significativa competenza teorica e pratica, il cui possesso è attestato da apposito diploma rilasciato esclusivamente dal Consiglio Nazionale Forense e che deve essere mantenuta ed incrementata nel tempo secondo il principio della formazione continua, il tutto nei termini ed alle condizioni che seguono.

Art. 3 - Elenco delle specializzazioni
1. L'avvocato potrà conseguire il diploma di specialista in una delle seguenti aree del diritto:
(a) diritto civile
(b) diritto commerciale;
(c) diritto industriale;
(d) diritto di famiglia, delle persone e dei minori;
(e) diritto del lavoro;
(f) diritto tributario;
(g) diritto amministrativo;
(h) diritto della navigazione;
(i) diritto penale;
(I) diritto internazionale (m) diritto comunitario.

Art. 4 - Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni
1-. Il Consiglio Nazionale Forense, sentite le associazioni specialistiche direttamente interessate che avranno trenta giorni di tempo dalla richiesta per esprimere il proprio parere, potrà aggiornare ogni due anni l'elenco delle specializzazioni di cui al precedente art. 3.

 Art. 5 - Requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista.
1-. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori previsti dal presente Regolamento e successive sue modifiche ed integrazioni, costituiscono requisiti indispensabili:
(a) aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo, ininterrotta, di almeno quattro anni all'atto della presentazione della domanda per sostenere l'esame di cui sub (f) che segue;
(b) non aver riportato nei quattro anni precedenti la presentazione della domanda una sanzione disciplinare anche non definitiva superiore alla censura;
(c) aver presentato apposita domanda da depositare, con la documentazione richiesta, presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense in Roma;
(d) aver frequentato, proficuamente e continuativamente, per almeno un biennio, una scuola, od un corso di alta formazione riconosciuti dal Consiglio Nazionale Forense e tenuti da enti, o soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 7.6) che segue ed aver conseguito il relativo attestato in tempo non anteriore a due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di cui sub (c) che precede;
(e) non essere stato destinatario nei due anni antecedenti la domanda della sanzione di cui sub 6.4) che segue;
(f) aver sostenuto con esito positivo l'esame presso il Consiglio Nazionale Forense.
2-. Il titolo di avvocato specialista è conferito con il rilascio di apposito diploma da parte del Consiglio Nazionale Forense ed è soggetto a revoca da parte di quest'ultimo per i motivi di cui all'art. 6. Il nome dell'avvocato specialista sarà inserito nell'apposito registro tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, accessibile al pubblico anche tramite pubblicazione nel sito Internet di quest'ultimo.

 Art. 6. Condizioni per il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

1-. Il titolo di avvocato specialista è soggetto a revoca quando l'interessato non abbia adempiuto agli obblighi di formazione continua, specificamente nel settore oggetto di specializzazione, secondo le modalità previste dal successivo art. 13).
2-. La revoca è pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense su segnalazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati che ha la tenuta dell'albo presso cui è iscritto l'interessato, il quale, previa contestazione dell'addebito, aver sentito l'interessato ed averlo ammesso a prestare le proprie deduzioni, al termine di un procedimento da condurre secondo le prescrizioni della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, invierà al Consiglio Nazionale Forense motivata richiesta di revoca completa degli atti del procedimento svoltosi innanzi a lui.
3-. La revoca produrrà effetti dal giorno successivo a quello della notifica del relativo provvedimento.
4-. La spendita senza titolo, o dopo che il titolo sia stato revocato, della qualifica di specialista, costituisce infrazione disciplinare.
5-. La revoca del titolo non preclude il suo riacquisto alle condizioni, nessuna esclusa, di cui all'art. 5) che precede.

 Art. 7 - Scuole e corsi di alta formazione.
1-. La frequenza alle scuole, o ai corsi di alta formazione di cui all'art. 5.d) che precede, dovrà avere durata non inferiore al biennio solare, per un minimo di 200 (duecento) ore complessive di studio ed esercitazioni, anche pratiche.
2-. Il rilascio dell'attestato di cui all'art. 5.d) che precede presuppone la frequenza della scuola, o del corso, senza assenze, o con assenze complessivamente non superiori al dieci per cento del monte ore biennale complessivo.
3-. Ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista sarà considerato valido solo l'attestato di frequenza rilasciato da uno dei soggetti abilitati all'organizzazione ed alla gestione di scuole, o di corsi di alta formazione riconosciuti dal Consiglio Nazionale Forense ed iscritti nell'apposito registro tenuto da quest'ultimo.
4-. Per quanto sopra, le scuole ed i corsi di alta formazione potranno essere organizzati e gestiti:
(a) dal Consiglio Nazionale Forense, direttamente, o tramite la Scuola Superiore dell'Avvocatura;
(b) dai singoli Consigli dell'Ordine degli avvocati, singoli, o associati, direttamente, o tramite le loro fondazioni;
(c) dalle associazioni forensi costituite fra avvocati specialisti, riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense si sensi dell'art. 11) che segue;
(d) dagli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma seguente.
5-. I soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) di cui al comma 4) che precede, dovranno inviare al Consiglio Nazionale Forense una apposita domanda di iscrizione nel registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole, o dei corsi di alta formazione, allegando copia dello statuto, o del regolamento interno di funzionamento, specificando la loro qualifica e caratteristiche, nonché producendo dichiarazione di impegno ad organizzare e gestire le scuole, o i corsi di alta formazione, con modalità tali da garantire l'attuazione degli scopi di interesse pubblico e di tutela del cittadino connessi al riconoscimento della qualifica di avvocato specialista e specificando, altresì, che a loro carico non sono stati adottati provvedimenti, seppur non definitivi, o stabilizzati negli effetti, di revoca dell'iscrizione nel registro, o dell'autorizzazione di cui, rispettivamente, al comma 7), o all'art. 8) che segue.
6-. Il Consiglio Nazionale Forense al termine dell'istruttoria sulla domanda, nel corso della quale potrà chiedere chiarimenti, o integrazioni documentali, o informative, provvedere all'iscrizione del richiedente nel registro, o alla comunicazione del rifiuto.
7-. L'iscrizione nel registro potrà essere revocata quando il Consiglio Nazionale Forense, in attuazione delle sue funzioni di ispezione e controllo per il cui esercizio potrà in qualsiasi momento richiedere informazioni, documenti, chiarimenti e quant'altro:
(a) accerti che sono venute meno le condizioni che hanno legittimato l'iscrizione;
(b) verifichi che non sia stata richiesta ovvero, se richiesta, rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 8) che segue, per almeno due volte;
(c) accerti che, sebbene autorizzata, la gestione e l'esercizio di scuole, o corsi di alta formazione, non avviene nel rispetto del programma di cui all'art. 8.la) che segue, o avviene con modalità che non garantiscono la realizzazione degli scopi di interesse pubblico e di tutela del cittadino connessi al riconoscimento della qualifica di avvocato specialista.
8-. La revoca, quando non ritenesse, per i casi meno gravi, di impartire segnalazioni, o direttive, è pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense al termine di un procedimento amministrativo regolato dalle norme della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni tali, comunque, da garantire l'osservanza del principio del contraddittorio ed il diritto di difesa.

 Art. 8 - Approvazione preventiva e sorveglianza sulle scuole ed i corsi di alta formazione.
I. I soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 7.6) che precede potranno organizzare e gestire le scuole ed i corsi di alta formazione con effetti utili al rilascio dell'attestato di cui all'art. 5.1 .d) che precede solo se:
(a) avranno presentato al Consiglio Nazionale Forense, annualmente e prima dell'inizio di ogni singolo anno scolastico, o di corso, il programma dettagliato della scuola, o del corso, con specifica indicazione delle materie trattate, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti specificamente affrontati per ogni materia e del nome dei docenti, con relativa qualifica;
(b) avranno ottenuto da parte del Consiglio Nazionale Forense l'autorizzazione rilasciata sulla base delle indicazioni fornite come indicato sub (a) che precede.
2-. L'autorizzazione si intenderà in ogni caso concessa ove entro 120 giorni dal ricevimento della relativa documentazione non intervenga un espresso diniego; il termine resta interrotto nel caso di richiesta di informazioni, o documentazione integrativa e riprenderà a decorrere ex novo a partire dal momento in cui le une, o l'altra, siano state fornite.
3-. Al Consiglio Nazionale Forense è espressamente riconosciuto il potere di ispezione e controllo di cui all'art. 7.7) che precede, oltre che per l'esercizio del potere di revoca del provvedimento di iscrizione nel registro, anche dell'autorizzazione nei casi in cui la gestione e l'esercizio di scuole, o corsi di alta formazione, non avvenga nel rispetto del programma, o avvenga con modalità che non garantiscono la realizzazione degli scopi di interesse pubblico e di tutela del cittadino connessi al riconoscimento della qualifica di avvocato specialista.

 Art. 9 - Attribuzione del titolo di specialista
1. Il titolo di avvocato specialista, seguito dall'indicazione del settore di riferimento, è attribuito esclusivamente dal Consiglio Nazionale Forense, previo superamento dell'apposito esame da tenersi a Roma, o nelle eventuali sedi decentrate che il Consiglio Nazionale Forense dovesse individuare.

Art. 10 - Commissioni e disciplina dell'esame
1-. Le Commissioni d'esame per l'attribuzione del titolo di specialista, presiedute in ogni caso da uno dei membri nominati dal Consiglio Nazionale Forense, saranno composte da cinque commissari effettivi e cinque supplenti di cui:
(a) quattro (due effettivi e due supplenti) nominati dal Consiglio Nazionale Forense, anche tra i propri componenti; all'atto della nomina il Consiglio Nazionale Forense designerà il commissario che assumerà le funzioni di presidente;
(b) due (uno effettivo ed uno supplente) nominati dall'associazione specialistica nella cui area giuridica dovrà svolgersi l'esame;
(c) due (uno effettivo ed uno supplente) nominati dal Ministero della Giustizia;
(d) due (uno effettivo ed uno supplente) nominati dal Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica.
2-. I commissari di cui sub (a) e (b) dovranno essere scelti tra avvocati iscritti nell'albo speciale per l'abilitazione all'esercizio innanzi alle Magistrature superiori; quelli di cui sub (c) tra i magistrati, quelli di cui sub (d) tra i docenti, o i ricercatori universitari di ruolo.
3-. Ai fini dell'esame, ogni interessato presenta domanda di ammissione al Consiglio Nazionale Forense unitamente alla documentazione necessaria a comprovare il possesso del requisito di cui all'art. 5.a) e 5.d) che precede ed a quella necessaria a consentire alla Commissione d'esame la valutazione del possesso dell'esperienza pregressa superiore alla media di cui al comma 6) che segue, nonché l'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 9) che segue.
4-. La Commissione, entro il termine ritenuto del caso anche allo scopo di unificare in un'unica sessione più domande di esame, si riunisce su convocazione del suo presidente per la fissazione del calendario delle prove d'esame di cui è data comunicazione all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della Giustizia.
5-. L'esame consiste:
(a) nello svolgimento di una prova scritta su materia attinente all'area di specializzazione;
(b) nello svolgimento di una prova orale;
(c) nello svolgimento di altra prova orale avente ad oggetto la dimostrazione del possesso di un'esperienza pregressa nella materia, superiore alla media.
6-. L'esame si intenderà superato con esito favorevole se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 30/50 in ciascuna prova. Alle prove orali di cui sub (b) e (c) che precedono sarà ammesso il candidato che abbia riportato una votazione minima di 30/50 nella prova scritta.
7-. Ai fini della prova orale avente ad oggetto il possesso dell'esperienza pregressa superiore alla media, il candidato dovrà comprovare, salvaguardando il segreto professionale, il numero dei casi trattati nella materia, il modo in cui le pratiche sono state coltivate e il loro grado di complessità. A tal fine presenterà all'atto della domanda di ammissione all'esame ed unita a questa, una relazione scritta con l'indicazione anonima di un numero significativo di casi, delle autorità presso cui sono stati trattati, del loro numero di ruolo generale, delle udienze, delle problematiche poste dalle singole fattispecie e di quant'altro ritenesse del caso, unitamente alla documentazione, anche in copia non autentica, atta a comprovare quanto oggetto della dichiarazione.
8-. Dell'avvenuto superamento dell'esame la Commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione nel registro.
9-. Ai fini del sostenimento dei costi connessi allo svolgimento delle prove di esame il Consiglio Nazionale Forense determinerà l'ammontare del contributo, soggetto a revisione, da pagare da parte di ciascun interessato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame.

 Art. 11-. Associazioni fra avvocati specialisti riconosciute dal CNF
I. Ai fini del presente regolamento il Consiglio Nazionale Forense tiene aggiornato e reso accessibile al pubblico, anche tramite pubblicazione nel suo sito Internet, l'elenco delle associazioni costituite fra avvocati specialisti riconosciute come esponenziali di detta categoria.
2-. Per l'iscrizione nell'elenco, le associazioni specialistiche dovranno fornire tutta la documentazione richiesta per dimostrare la loro rappresentatività, diffusione territoriale e l'eventuale accreditamento internazionale.
3. Ai fini della diffusione territoriale l'associazione dovrà fornire la prova di essere presente, con autonome sezioni, in almeno la metà dei distretti delle Corti d'Appello presenti sul territorio nazionale. La rappresentatività sarà riconosciuta solo se all'associazione siano complessivamente iscritti almeno il 20% degli avvocati specialisti inseriti negli appositi elenchi tenuti dai Consigli degli Ordini in quello specifico settore.
4-. Lo statuto dell'associazione deve
(a) prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti
(b) escludere espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;
(c) prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività a fini di lucro;
(d) l'associazione deve altresì dotarsi di strutture organizzative e tecnico-scientifiche idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;
5-. Il Consiglio Nazionale Forense, anche per il tramite dei Consigli degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sul mantenimento dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, nonché il controllo sul rispetto delle prescrizioni. Le associazioni specialistiche dovranno attestare e, ove richiesto, comprovare, almeno ogni triennio, la permanenza dei requisiti di cui sopra.
6. In sede di prima applicazione, sono inserite di diritto nell'elenco delle associazioni specialistiche le associazioni forensi specialistiche riconosciute come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense e cioè:
(a) l'Associazione Giuslavoristi italiani (AGI);
(b) l'Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia (AIAF);
(c) l'Unione Camere Penali Italiane (UCPI);
(d) l'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT);
(e) l'Unione Nazionale Camere Civili (UNCC);
(f) la Società italiana avvocati amministrativisti (SIAA).
7-. In nessun caso le associazioni specialistiche potranno rilasciare attestati di specializzazione, o di specifica competenza professionale.

Art. 12 - Professori universitari.
1-. Gli avvocati professori universitari di ruolo in materie giuridiche afferenti i settori disciplinari di cui sub 3) che precede, di prima fascia, acquisiscono il titolo di specialista nella rispettiva materia di titolarità e sono esentati dall'obbligo di formazione continua di cui all'art. 13) che segue. Essi sono iscritti a domanda e senza altra documentazione diversa dalla dimostrazione della loro qualifica.
2-. Gli avvocati professori universitari di ruolo in materie giuridiche afferenti i settori disciplinari di cui sub 3) che precede, di prima fascia, che intendono acquisire il titolo di specialista in una seconda materia diversa da quella di titolarità, potranno conseguire il titolo solo nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, salva l'applicazione, ricorrendone i presupposti, del regime transitorio di cui all'art. 14) che segue.
3-. Resta salva la facoltà, per coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari, di indicare il relativo titolo accademico, con specifica indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'esatta denominazione del titolo conseguito.

Art. 13 - Aggiornamento professionale specialistico
1. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del suo mantenimento, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
2-. Il periodo di valutazione dell'aggiornamento professionale è il triennio.
3-. L'unità di misura dell'aggiornamento professionale è il credito formativo.
4-. Ogni avvocato specialista deve conseguire nel triennio almeno n.60 crediti formativi, di cui almeno 15 in ogni singolo anno.
5-. I crediti formativi conseguiti per l'aggiornamento professionale specialistico, sono valutabili come crediti formativi per la formazione continua di cui al regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 e successive modificazioni.
6-. La verifica dell'aggiornamento professionale è rimessa al Consiglio dell'ordine nel cui albo l'avvocato è iscritto.
7-. I corsi di formazione continua nelle materie specialistiche potranno essere organizzati esclusivamente dai soggetti abilitati ad organizzare e gestire le scuole ed i corsi di alta formazione ed iscritti nel relativo registro tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.

Art. 14 - Disciplina transitoria
1-. Gli avvocati che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno un'anzianità di iscrizione all'albo, continuativa, di almeno 10 anni, sono dispensati dalla frequenza dei corsi e delle scuole di alta formazione di cui all'art.7) che precede, ma dovranno sostenere la prova di cui all'art. 10) che precede.
2- Gli avvocati che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno un'anzianità di iscrizione all'albo, continuativa, di almeno 20 anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate, nell'ambito dell'elenco di cui all'art.3) che precede, previa attestazione di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.
3. La richiesta di riconoscimento del titolo di specialista nel caso previsto dal comma 2 che precede, dovrà essere inoltrata, con la relativa documentazione per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, al Consiglio Nazionale Forense il quale, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento, provvedere all'iscrizione del richiedente nel registro di cui all'art. 5.2) che precede.

Ultimo aggiornamento Martedì 30 Novembre 2010 16:19