Il TAR Lombardia, con sentenza 74/2010, depositata il 19/1/2010, ha affermato che "gli ordini professionali, per la loro peculiare posizione esponenziale nell'ambito delle rispettive categorie e per le funzioni di autogoverno delle categorie stesse ad essi attribuite, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell'ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all'ordine, di cui l'ente ha la rappresentanza istituzionale (C.S. Sez. V 02.10.2009 n. 6011)". Secondo me ne deriva un problema di terzietà-imparzialità-equidistanza del giudice speciale che è espressione dei Consigli degli Ordini locali.
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