Riforma forense: Seduta 95 Commissione Giustizia Senato 17 novembre. Emendamenti

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Di rilievo, nella seduta antimeridiana del 17 novembre della Commissione Giustizia del Senato, il parere contrario espresso dal relatore, Sen. Valentino, all'emendamento 16.9 della Sen. Germontani, teso alla salvaguardia dei diritti quesiti degli avvocati-part-time.
LEGGI DI SEGUITO IL RESOCONTO DELLA SEDUTA 95 (ANTIMERIDIANA) DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO DEL 17/11/09 E GLI ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO DI RIFORMA ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA ...

Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 95 del 17/11/2009
 
GIUSTIZIA    (2ª) 

 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2009

95ª Seduta (antimeridiana) 

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.  

 

            La seduta inizia alle ore 9,30.

 

  IN SEDE REFERENTE 

(601) GIULIANO.  -  Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria  

(711) CASSON ed altri.  -  Disciplina dell'ordinamento della professione forense  

(1171) BIANCHI ed altri.  -  Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare  

(1198) MUGNAI.  -  Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

      Il relatore, senatore VALENTINO(PdL), procede alla formulazione dei pareri sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

            Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.5, 1.6 (testo 2), 1.7, 1.8 (testo 2) e 1.9 (testo 2).

            Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12; sui restanti emendamenti all'articolo 1, il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, il relatore esprime parere favorevole sulle proposte emendative 2.1, 2.8, 2.9 (testo 3), 2.12 (testo 2), 2.18 (testp 2), 2.20 (testo 2) e 2.21.

            Risultano assorbiti gli emendamenti 2.11 e 2.13.

            Su tutti i restanti emendamenti all'articolo 2 il parere è contrario.

 

            Si passa poi all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 3.

 

            Il relatore VALENTINO (PdL)  formula parere favorevole sugli emendamenti 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2), 3.4, 3.5 (testo 2), 3.7 e 3.8 (testo 2).

 

            L'emendamento 3.6 è assorbito e sull'emendamento 3.3 il parere è contrario.

 

            Relativamente all'articolo 4, il parere del relatore è favorevole sull'emendamento 4.1 (testo 2), 4.7, 4.8 e 4.9.

 

            Sono assorbiti gli emendamenti 4.2 e 4.3 ed è ritirato l'emendamento 4.6; sui restanti emendamenti all'articolo 4 il parere è contrario.

 

            Viene quindi formulato parere favorevole sugli emendamenti 5.1 (testo 2), 5.5, 5.7, con conseguente assorbimenti degli emendamenti 5.2 e 5.3; sull'emendamento 5.6 il parere è contrario.

 

            Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 6.

 

            E'ritirato l'emendamento 6.4 e sono riformulati gli emendamenti 6.1 e 6.3 in un testo 2

           

            Il relatore VALENTINO (PdL)  esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1 (testo 2) e 6.3 (testo 2) e  parere contrario sull'emendamento 6.2, esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 7.1.

 

            Venendo all'articolo 8, il senatore VALENTINO (PdL)  formula parere contrario sugli emendamenti da 8.1 a 8.7, nonché sull'emendamento 8.10.

            Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 8.8, 8.9 e 8.11 (testo 2).

            Sull'articolo 9, il relatore formula parere favorevole sull'emendamento 9.2, in un testo riformulato derivante dall'integrazione del capoverso 2-bis e dall'espunzione dei capoversi 2-ter e 2-quater; è altresì favorevole il parere sull'emendamento 9.3.

            L'emendamento 9.1 è ritirato.

 

            Il presidente BERSELLI rileva l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo 9, eliminando il riferimento alla pubblicità.

 

            Il senatore CASSON (PD)  concorda con la richiesta del presidente Berselli.

 

            Il relatore VALENTINO (PdL)  si ripropone di presentare una proposta emendativi che recepisca tale indicazione.

 

            Relativamente all'articolo 10, il relatore VALENTINO (PdL)  formula un parere favorevole sugli emendamenti 10.2, 10.4 (testo 2),10.7, 10.8 e 10.9; sono ritirati gli emendamenti 10.3, 10.5, 10.6, 10.10, 10.12 e 10.13.

Sui restanti emendamenti all'articolo 10 il parere è contrario.

            In merito all'articolo 11, il parere del relatore è favorevole sugli emendamenti 11.100 (testo 2); sono pertanto assorbiti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.5, 11.3 e 11.4.

            Per quanto riguarda l'articolo 12, il relatore formula parere favorevole sugli emendamenti 12.1, 12.6 (testo 2), 12.9, 12.11, 12.15 (testo 2).

 

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 12.10 e 12.12. Vengono ritirati gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.5, 12.13.

 

            Il relatore VALENTINO (PdL)  invita a ritirare l'emendamento 12.2. In caso di mancato ritiro, il parere è contrario.

            Sui restanti emendamenti all'articolo 12, il parere è contrario.

 

            Si passa alla formulazione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 13.

 

            Il parere del relatore VALENTINO (PdL)  è favorevole sull'emendamento 13.3 (testo 2); sono ritirati gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.5. Sull'emendamento 13.4 il parere è contrario.

 

            Per quanto riguarda l'articolo 14, viene avanzato parere favorevole sugli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.0.1 (testo 3).

 

Venendo all'articolo 15, il relatore formula parere favorevole sugli emendamenti 15.4 (testo 2), 15.8, 15.14, 15.19, 15.15 (testo 2), 15.16, 15.20, 15.17 (testo 2).

 

            Sono ritirati gli emendamenti 15.2, 15.7, 15.10, 15.13 e 15.18.

 

            Risulta assorbito l'emendamento 15.9.

 

            Sui restanti emendamenti all'articolo 15, il parere è contrario.

 

            Il relatore VALENTINO (PdL)  formula quindi parere favorevole sugli emendamenti 16.100, 16.4 e 16.6; su tutti gli altri emendamenti all'articolo 16, il parere è contrario.

            Il parere del relatore è altresì negativo sugli emendamenti 17.1 e 17.2.

            Con riguardo alle proposte emendative all'articolo 18, il parere del relatore è positivo sugli emendamenti 18.2, 18.4 (testo 2) e 18.6.

            Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

 

Passando alle proposte emendative all'articolo 19, il relatore VALENTINO (PdL)  avanza parere favorevole sugli emendamenti 19.2, 19.3, 19.6, 19.11, 19.12 e 19.13.

 

 Sono ritirati gli emendamenti 19.1 e 19.9; l'emendamento 19.7 è assorbito dalla proposta emendativa 19.3.

 

Sugli altri emendamenti all'articolo 19, il parere è contrario.

 

Procedendo con l'articolo 20, il relatore formula parere favorevole sull'emendamento 20.2, mentre il parere è contrario sull'emendamento 20.1.

 

Il parere del relatore è altresì favorevole sugli emendamenti 21.100 e 21.200.

 

 L'emendamento 22.1 è ritirato.

 

Con riguardo all'articolo 23, viene avanzato parere favorevole sull'emendamento 23.3 e parere contrario sull'emendamento 23.2.

 

 L'emendamento 23.1 viene ritirato.

 

Sull'emendamento 24.1, il parere è favorevole.

 

Relativamente all'articolo 26, il relatore formula parere favorevole sugli emendamenti 26.5 e 26.4 (testo 2), mentre sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Viene poi formulato parere favorevole sull'emendamento 27.1, mentre, sulla proposta 27.0.1, il parere è contrario.

 

Il parere del relatore è altresì contrario sull'emendamento 28.1.

 

Per quanto riguarda le proposte emendative all'articolo 31, il relatore Valentino avanza parere favorevole sull'emendamento 31.1, mentre l'emendamento 31.2 è ritirato. Sui restanti emendamenti all'articolo 31, il parere è contrario.

 

Il relatore avanza quindi parere favorevole sugli emendamenti 32.1, 32.2, 33.3, 33.1 e 33.2.

 

Per quanto attiene l'articolo 36, il parere del relatore è favorevole sull'emendamento 36.1 (testo 2), nonché sull'emendamento 36.2. L'emendamento 36.3 risulta assorbito.

 

In merito all'articolo 37, il formula parere favorevole sull'emendamento 37.1, con conseguente assorbimento degli emendamenti 37.2 e 37.3.

 

Viene successivamente formulato parere favorevole sull'emendamento 38.1, con conseguente assorbimento dei residui emendamenti all'articolo 38.

 

Si procede quindi alla formulazione dei pareri del relatore sugli emendamenti all'articolo 40.

 

Il parere è favorevole sugli emendamenti 40.2, 40.3 (testo 2), 40.4, 40.5, 40.6, 40.11 (testo 2), 40.12, 40.20, 40.19 e 40.0.1 (testo 2).

Su tutti gli altri emendamenti all'articolo 40 il parere è contrario.

 

Venendo all'articolo 41, il relatore formula parere favorevole sull'emendamento 41.0.1 (testo 2), mentre su tutti gli altri emendamenti all'articolo 41 il parere è contrario.

 

Successivamente, il relatore formula parere contrario sugli emendamenti 42.1, 43.1, 43.2 e 44.1; sull'emendamento 44.2 il parere è invece favorevole.

 

Passando agli emendamenti all'articolo 45, il parere del relatore è contrario su tutte le proposte emendative, con l'eccezione degli emendamenti 45.12 e 45.13, per i quali il parere è positivo.

 

Con riguardo all'articolo 46, il relatore formula parere favorevole sugli emendamenti 46.5, 46.6 e 46.4; il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 46.

 

In merito all'articolo 47, il relatore formula parere contrario sull'emendamento 47.1 e parere favorevole sull'emendamento 47.2.

 

Viene poi formulato parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 48.

 

Venendo all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 49, il parere del relatore è favorevole sulle proposte emendative 49.1, 49.2, 49.3 (testo 2) e 49.4; sull'emendamento 49.5 il parere è contrario.

 

Il parere del relatore è altresì contrario sugli emendamenti all'articolo 51.

 

In merito all'articolo 54, viene formulato un parere contrario sull'emendamento 54.1 e un parere favorevole sull'emendamento 54.2, con conseguente assorbimento dell'emendamento 54.3.

 

Infine, il relatore formula parere favorevole sugli emendamenti 56.1 e 59.1 e parere contrario sull'emendamento 64.1.

 

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime pareri conformi a quelli del relatore, riservandosi nel prosieguo dell'esame di svolgere ulteriori precisazioni.

 

Il presidente BERSELLI - dopo aver ringraziato il relatore, i senatori intervenuti ed il rappresentante del GOVERNO - rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 11,10.


ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE 

N. 601, 711, 1171, 1198

Art.  1

1.6

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona».

1.6 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona».

1.8

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale» con le seguenti: «sancendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale».

1.8 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale» con le seguenti: «imponendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale».

1.9

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

        «3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i pareri di cui sopra entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che risultino siano costituite da almeno un anno e che risultino maggiormente rappresentative. I regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate e dei pareri di cui sopra, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti.

        3-bis. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della Giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

        3-ter. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense [modificare in sede di coordinamento.

        3-quater. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista al predetto comma 3 e ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.».

1.9 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

        «3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i pareri di cui sopra entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF ai sensi dell'articolo 36. I regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate e dei pareri di cui sopra, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti.

        3-bis. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della Giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

        3-ter. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense [modificare in sede di coordinamento.

        3-quater. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista al predetto comma 3 e ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.».

Art.  2

2.300

VALENTINO, RELATORE

Al comma 3, aggiungere in fine  le seguenti  parole: «restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.9

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione.

2.9 (testo 2)

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione. »

2.9 (testo 3)

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, dopo le parole: «, nelle procedure arbitrali»  inserire la seguente: «rituali e sopprimere le parole da: «nei procedimenti» fino a: «conciliazione»

2.18

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori, è altresì riservata, agli avvocati e, esclusivamente in vantaggio dei soggetti dei quali sono dipendenti o per i quali svolgono attività in via esclusiva, ai giuristi d'impresa, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

2.18 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. E', in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.».

2.20

CARUSO, CENTARO

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Spetta altresì agli avvocati dello Stato e a tutti coloro che ne hanno o ne avevano diritto in conseguenza dell'attività svolta in altre Nazioni.».

2.20 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonché agli avvocati dello Stato.».

2.21

CENTARO, CARUSO

Al comma 10 sostituire la parola: «punito» con la seguente: «punita» e la parola: «costituiscano» con la seguente: «costituisca».

2.21 (testo 2)

CENTARO, CARUSO

Sopprimere il comma 10.

Art.  3

3.1

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia tecnica e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale.».

3.1 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico e del corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale.».

3.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È dovere dell'avvocato adempiere agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.».

3.2 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avvocato adempie agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.».

3.5

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

        «3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme di cui sopra entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di periodicamente aggiornare le norme.

        4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le stesse entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica».

3.5 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

        «3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme di cui sopra entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di aggiornare le norme.

        4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le stesse entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica».

Art.  4

4.1

CARUSO, CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. – 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

        2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

        3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e seguenti, e la professione forense può essere altresì esercitata da avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 1.

        4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

        5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

        6. – Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

        7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

        8. Si applicano in caso di violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2.

        9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

        10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile.

        11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

        12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

4.1 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. – 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

        2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

        3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e seguenti, e la professione forense può essere altresì esercitata da avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 1.

        4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

        5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

        6. – Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

        7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

        8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.

        9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

        10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile.

        11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

        12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

Art.  5

5.200

VALENTINO, RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

5.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera».

5.3 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L'avvocato è tenuto altresì all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi.».

Art.  8

8.11

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

        «8. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale.

        9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno quindici anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 5 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al medesimo comma 5. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno trent'anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.».

 

8.11 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

        «8. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale.

        9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 5 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al medesimo comma 5. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.».

Art.  9

9.300

VALENTINO, RELATORE

Al comma 2 dopo le parole: «obblighi di segretezza e di riservatezza» inserire le seguenti: «nonché nel rispetto»

9.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Il CNF determina i criteri per modi e mezzi dell'informazione.

        2-ter. Quando l'avvocato italiano svolge attività professionale all'estero, forme e contenuto dell'informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali.

        2-quater. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare».

9.2 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il  seguente:

        «2-bis. Il CNF determina i criteri per modi e mezzi dell'informazione e della comunicazione.».

9.200

VALENTINO, RELATORE

Nella rubrica sopprimere le parole: "Pubblicità e"

Art.  10

10.4

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «iscritti da oltre 30 anni all'albo;» con le seguenti: «dopo 30 anni di iscrizione all'albo;».

10.4 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «iscritti da oltre 30 anni all'albo;» con le seguenti: «dopo 20 anni di iscrizione all'albo;».

Art.  11

11.100

VALENTINO, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 11

 (Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti stipulano, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al Consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. E' in facoltà del Consiglio nazionale forense provvedere a forme collettive di assicurazione con condizioni uniformi per tutti gli avvocati con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.

5. Le condizioni della polizza, anche in forma collettiva, sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

6. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.

7. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 6 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi.".

11.100 (testo 2)

VALENTINO, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 11

 (Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al Consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. Le condizioni della polizza sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.

6. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 6 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi.".

Art.  12

12.4

LI GOTTI, CASSON

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe».

12.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il le seguenti parole: «A tale norma si attiene ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze, nei suoi provvedimenti».

12.6 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il le seguenti parole: «A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze, nei suoi provvedimenti».

12.8

LI GOTTI, CASSON

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

            a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

            b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;

            c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma».

12.15

CENTARO, CARUSO

Sopprimere il comma 7.

12.15 (testo 2)

CENTARO, CARUSO

Sostituire il comma 7 con  il seguente:

        «7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori».

Art.  13

13.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta».

13.3 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta».

Art.  14

14.0.1

VALENTINO, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

        1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

        ''1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco ed all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari''.

        2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio''.

        3. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989è sostituito dal seguente:

        ''2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria''.

        4. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''7-bis. Il difensore d'ufficio, del quale sia stata segnalata al consiglio dell'ordine forense da parte del giudice l'assenza ingiustificata ovvero non giustificata da legittimo impedimento, è sospeso dall'elenco di cui al comma 1 fino alla definizione del procedimento disciplinare nei suoi confronti''».

14.0.1 (testo 2)

VALENTINO, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

        1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

        ''1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco ed all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari''.

        2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio''.

        3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

 

14.0.1 (testo 3)

VALENTINO, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

        1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

        ''1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari.".

        2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio''.

        3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

 

Art.  15

15.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

        «e-bis) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili».

15.4 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

        «e-bis) il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili».

15.5

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

        «f-bis. Non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.».

15.15

CARUSO, CENTARO

Al comma 11, sono soppresse le parole: «e al pubblico ministero presso la Corte d'appello»

        e conseguentemente, al comma 12, le parole: «e il pubblico ministero possono presentare ricorso nel termine di quindici» sono sostituite dalle seguenti: «può presentare ricorso nel termine di venti».

15.15 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 11, sono soppresse le parole: «e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il Tribunale»

15.17

CARUSO, CENTARO

Al comma 14, la parola: «fermo» è sostituita dalla parola: «salvo».

        e conseguentemente, l'articolo 59 è sostituito dal seguente: «Art. 59. - (Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall'albo). – 1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione».

15.17 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 14, la parola: «fermo» è sostituita dalla parola: «salvo».

        e conseguentemente, l'articolo 59 è sostituito dal seguente: «Art. 59. - (Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall'albo). – 1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione».

Art.  18

18.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «commissario straordinario governativo, componente di una autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti».

18.4 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti».

Art.  26

26.200

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1  dopo  le  parole "Il consiglio" inserire le seguenti: ", fatta salva la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 23,".

26.4

CARUSO, CENTARO

Al comma 10, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica e per tutto l'anno successivo alla relativa cessazione, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del distretto. Gli stessi non possono essere inoltre chiamati dai medesimi alla funzione di arbitro, né svolgere la detta funzione per effetto di nomina da parte dei consigli o dei presidenti degli ordini del distretto stesso».

26.4 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

Al comma 10, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.».

 

Art.  36

36.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «almeno ogni due anni».

36.1 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «almeno ogni tre anni».

Art.  40

40.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sopprimere la parola: «periodicamente» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «I test di ingresso si svolgono ogni due mesi».

40.3 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sopprimere la parola: «periodicamente» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «La prova di ingresso si svolge almeno ogni quattro mesi.».

40.200

VALENTINO, RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «impiego pubblico» sopprimere le seguenti: «o privato».

40.11

MAZZATORTA

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «o presso un ufficio giudiziario».

40.11 (testo 2)

MAZZATORTA

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi».

40.0.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme disciplinari per i praticanti)

        1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.

        2. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

        3. Il praticante radiato non può essere rei scritto nel registro dei praticanti, se non dopo la decorrenza di tre anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine».

40.0.1 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme disciplinari per i praticanti)

        1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.».

Art.  41

41.0.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.41-bis

(Frequenza di uffici giudiziari)

        1. Il tirocinio può svolgersi, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziario La frequenza presso gli uffici giudiziari consente al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF».

41.0.1 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.41-bis

(Frequenza di uffici giudiziari)

        1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF».

Art.  49

49.3

D'ALIA

Al comma 11 sostituire la parola: «civile» con la seguente: «penale» e aggiungere infine le seguenti: «o anche per ragioni di opportunità».

49.3 (testo 2)

D'ALIA

Al comma 11 sostituire la parola: «civile» con la seguente: «penale»