Il CNF non è giudice terzo e non lo configura tale la riforma forense

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 Il CNF non è giudice terzo poichè, oltre ad essere "legislatore deontologico", è con suoi membri assegnati a varie commissioni interne, che non sono esclusi da tutte le attività giurisdizionali, anche amministratore. Non solo -ma soprattutto- la Commissione pareri svolge attività amministrativa diretta ai Consigli degli Ordini locali e capace di condizionarli, e sugli atti di quei Consigli degli Ordini poi il medesimo CNF è chiamato a giudicare come giudice speciale, ad esempio in tema di cancellazione dagli albi.
Le attività delle Commissioni interne al CNF fanno sì che l'azione giurisdizionale del CNF sia inficiata in relazione ai principi costituzionali del "giusto processo" che consistono soprattutto nella necessità che il processo si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale.
Evidentemente il giudice che sia comunque intervenuto, anche attraverso Commissioni "amministrative" interne ad hoc composte da suoi mebri predeterminati, delibando il merito di questioni di cui poi magari le stesse persone fisiche (O ALTRE COMUNQUE INCARDINATE NEL MEDESIMO CNF DI CUI, INOLTRE, IL PRESIDENTE E' UNA INDIVISIBILE PERSONA FISICA) non è più né terzo né imparziale.
Cosa si dovrà opinare riguardo ai consiglieri onali forensi che si siano pronunciati, come membri della commissione pareri, sulla doverosità della cancellazione d'ufficio dall'albo ex l. 339/03, o cosa si dovrà opinare del presidente del CNF che ha firmato una circolare che invitava i Consigli degli Ordini locali a cancellare dall'albo i c.d. "avvocati-part-time", quando quei medesimi consiglieri o presidente siano membri del collegio giudicante del ricorso avverso la cancellazione dall'albo comminata in ossequio alla circolare CNF?  
La sentenza della Corte costituzionale n. 224/09, depositata il 17/7/09, ha riconosciuto costituzionalmente legittima la legge che configura quale illecito disciplinare per i magistrati l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici.  Afferma tra l'altro la Corte che: "Non è ravvisabile ... alcuna violazione dei parametri costituzionali invocati dal giudice rimettente, perché, nel disegno costituzionale, l'estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l'indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l'attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica".
Se dunque nel disegno costituzionale i diritti di libertà dei magistrati possono essere limitati dal legislatore ordinario fino al punto di impedire ad essi magistrati l'iscrizione ai partiti e la sistematica partecipazione alla loro attività al fine di "salvaguardare l'indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie" , ne dovrà derivare che ben meditata deve essere ogni legge che conferma o istituisce ex novo altri soggetti, non magistrati, in funzioni giudiziarie.
Con riguardo alla previsione, nella proposta di riforma dell'ordinamento forense, di un ruolo da giudice in capo al CNF mi pare dunque che le principali questioni di costituzionalità siano due:
1) la istituzione, con limitazione della giurisdizione del giudice amministrativo e del giudice ordinario, nel mentre si riforma dalle fondamenta la professione, d'un "nuovo" giudice speciale per l'avvocatura, ridisegnato  non quanto a composizione (i membri del giudice collegiale sarebbero sempre e solo avvocati) ma -il che è anche più grave dal punto di vista costituzionale- quanto ad attribuzioni complessive rispetto al precedente CNF che era costituzionalmente legittimo solo per disposizione transitoria della Costituzione);
2) la carenza di terzietà del CNF-giudice (derivante non solo dalle modalità di sua costituzione-elezione ma anche dalle aumentate attribuzioni di legislatore e amministratore, e ancor più evidenziata dall'enfasi che la proposta di riforma dell'ordinamento forense all'esame del Parlamento pone sul bene dell'indipendenza dell'avvocato).
Mi sia consentita una amarissima battuta: forse che si immagina trasferibile, attraverso il meccanismo della elezione dei membri del CNF da parte di colleghi avvocati, la qualità dell'indipendenza assoluta che negli elettori è postulata derivante certamente dal rigore delle norme sulla incompatibilità?