L'art. 4 della Costituzione non va sottovalutato in tema di avvocatura part time

Notizie - Tutte le notizie
Stampa
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
E non solo per affermare la compatibilità tra esercizio della professione e di piccola attività agricola (come riconobbe il CNF con parere n. 30 del 9/5/2007) !!!!
Sul sito dell'associazione dei costituzionalisti trovi iuna interessante rivalutazione dell'art. 4 della Costituzione in uno scritto di Roberto Nania da cui traggo qualche passo utille per la tutela dei c.d. avvocati-part-time (e aspiranti tali). Leggi uno stralcio dell'articolo intitolato <<Riflessioni sulla "costituzione economica" in Italia: il "lavoro" come "fondamento", come "diritto", come "dovere">> ...
<<Ancora una citazione di Mortati: “il dovere dell’autorità di procurare lavoro –argomentava l’autore svolgendo l’ipotesi di una interpretazione dell’art.2118  in grado di armonizzarlo con i principi costituzionali- non sarebbe interamente soddisfatto se non si facesse valere anche nel senso di garantire il posto di lavoro in atto fino a quando una causa di interesse generale, obiettivamente apprezzabile, non renda impossibile siffatto mantenimento. Analogamente la funzione sociale,cui è vincolato il godimento dei beni di produzione, non sarebbe adempiuta se il proprietario dei beni stessi potesse rompere il contratto in modo del tutto arbitrario”.
...
Talune tracce di questa impostazione sono ravvisabili anche nella risalente giurisprudenza costituzionale quando ha tratto dall’art.4 il “diritto a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente e irragionevolmente”( si vedano al riguardo le sentenze n.331 del 1988 e n.60 del 1991). Un postulato questo che non è valso di certo a cristallizzare in termini assoluti la posizione lavorativa -consentendo, ad esempio, il prepensionamento obbligatorio per i lavoratori delle aziende esercenti il pubblico trasporto- ma che ha comunque comportato una verifica di ragionevolezza delle leggi che, in luogo dello strumento dell’esodo consensuale, abbiano optato per l’anzidetta misura di carattere coattivo, specie sotto il profilo dell’effettivo ricorrere dei particolari presupposti atti a giustificarla.

Mentre più univoca e lineare appare la portata precettiva del diritto al lavoro ove venga assunto quale divieto costituzionale nei confronti di ostacoli che vengano frapposti allo svolgimento di un’attività lavorativa: resta emblematica, sotto questo aspetto, la sentenza della Corte costituzionale n.73 del 1992 che, ancorché con specifico riguardo al regime della previdenza forense, non ha esitato -proprio parametrando la ratio decidendi sull’art.4 Cost.- a dichiarare la illegittimità costituzionale della prevista incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l’iscrizione ad albi diversi dagli albi di avvocato e procuratore, nonché con lo svolgimento di qualsivoglia attività di lavoro subordinato.
...
Quel che si può aggiungere è che in ogni caso la stessa presenza dell’art .4 porta a respingere recisamente l’ipotesi che, a fronte delle trasformazioni sommariamente evocate, possa risultare costituzionalmente accettabile l’abdicazione pubblica alla funzione di promozione e di sostegno dell’occupazione. Mentre deve ammettersi che possono e devono mutare le modalità di realizzazione di questo compito, in una direzione di maggiore coerenza con i meccanismi che presiedono alle economie di mercato e che trovano oggi anche nella nostra costituzione la loro legittimazione. Sotto questo aspetto, l’accento cade in particolare sulla cura dei processi di formazione e di acquisizione delle professionalità nonché sulla gestione delle fasi di transizione lavorativa; non a caso sono queste modalità che hanno costituito oggetto dell’elaborazione strategica in sede europea e che sono state messe alla base della programmazione degli strumenti finanziari comunitari per il periodo 2007-2013.>>