Questa è la conseguenza della previsione -all'art. 16, lett. e) del disegno di legge di riforma dell'avvocatura- che "la professione di avvocato è incompatibile ... con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato". La disposizione dell'art. 16, comma e) sostituirebbe la previsione di cui all'art. 3 , comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, legge professionale forense del 1933, secondo cui , tra l'altro, "la professione di avvocato è incompatibile con ogni impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, disposizione interpretata di recente da Cass., Sez. Un. 14810/09. In sintesi all' "impiego" si vuol sostituire una "qualsiasi attività di lavoro subordinato". Ed è qui che nascono i problemi di cancellazione dall'albo di un numero elevatissimo di avvocati.
In sostanza, con assurda noncuranza dell'imponente fenomeno sociale della "avvocatura dipendente", il Legislatore pare intenzionato a rendere più ampia quella "pulizia etnica" degli albi che la Cassazione a luglio 2009 ha dovuto riconoscere imposta dall'art. 3 della legge professionale del 1933.
Ma cosa ha detto a giugno 2009 la Cassazione a sezioni unite -con sentenza n. 14810 del 26/5/2009, depositata il 24/6/2009- intervenendo sulla spinosa questione dell'interpretazione dell'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 in tema di incompatibilità? La Suprema Corte ha respinto un ricorso proposto da un avvocato contro la cancellazione disposta nei suoi confronti dal CNF dall’elenco speciale degli avvocati degli uffici legali di enti pubblici. Ciò, sul presupposto che l'iscrizione all'albo sia incompatibile con le funzioni di direttore amministrativo di un’Azienda Sanitaria Locale. Ha stabilito in particolare la Cassazione che “… ai fini dell'incompatibilità, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua anche relativa stabilità (“impiego”) e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto, piuttosto che in riferimento a ciascuna singola prestazione professionale. È vero dunque che tra le aziende sanitarie e i loro direttori amministrativi intercorre un rapporto di lavoro autonomo a tempo determinato di carattere privato, rinnovabile alla scadenza (Cass., sez. un., 3 novembre 2005, n. 21286, m. 583942). Ma ciò non esclude che tale rapporto determini incompatibilità con la professione legale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto cui le prestazioni sono dovute, trattandosi di rapporto stabile e remunerato in misura predeterminata e periodica”.
Ebbene, la stabilità dell'impiego e la predeterminazione del corrispettivo periodico, secondo l'art. 16, lettera e) del disegno di legge di riforma dell'avvocatura all'esame del Senato (per il quale "la professione di avvocato è incompatibile ... con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato") non solo continueranno a negare la possibilità che un avvocato sia stabilmete pagato da altro avvocato nel quadro d'uno stabile impiego lavorativo, così come fece la legge professionale del 1933 (che la Cass. 14810/09 ha potuto interpretare ma non sconvolgere), ma a causa della affermazione della incompatibilità non solo con un "impiego" ma con "qualsiasi attività di lavoro subordinato", imporranno la cancellazione dall'albo di decine di migliaia di avvocati subordinati o parasubordinati che magari, non essendo legati da un rapporto di impiego del tipo individuato da Cass. 14810/09 fino ad oggi non dovevano temere la cancellazione dall'albo.
CIO' NON E' ACCETTABILE: IL LEGISLATORE NON SIA OMERTOSO RIGUARDO AL FENOMENO SOCIALE DELL'AVVOCATURA DIPENDENTE.
LEGGI DI SEGUITO LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA CASS. 14810/2009 ...
CIO' NON E' ACCETTABILE: IL LEGISLATORE NON SIA OMERTOSO RIGUARDO AL FENOMENO SOCIALE DELL'AVVOCATURA DIPENDENTE.
LEGGI DI SEGUITO LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA CASS. 14810/2009 ...
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni unite civili
sentenza 26 maggio - 24 giugno 2009, n. 14810
(Presidente Carbone - Relatore Nappi)
Svolgimento del processo
Con la decisione impugnata il Consiglio onale forense ha confermato la cancellazione dell'avv. P. C. dall'albo degli avvocati di Napoli, elenco speciale dei professionisti appartenenti agli uffici legali di enti pubblici.
Ha ritenuto il Consiglio onale forense che l'iscrizione all'albo dell'avv. P. C. è incompatibile con le sue funzioni di direttore amministrativo dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, ente strumentale della Regione Campania, benché le Regioni, istituite solo in attuazione della sopravvenuta Costituzione repubblicana, non furono incluse dall'art. 3 del r.d. n. 1578 del 1933 nell'elenco degli enti pubblici territoriali i cui dipendenti non possono essere iscritti all'albo degli avvocati.
Contro questa decisione l'avv. P. C. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, illustrati anche da memoria.
Con ordinanza depositata il 25 giugno 2008 questa corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Ma nessuna delle parti intimate ha spiegato difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 3, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e degli art. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Sostiene che le norme sull'incompatibilità sono di stretta interpretazione e non ammettono perciò l'interpretazione adeguatrice o analogica sulla quale la decisione impugnata ha fondato l'inclusione anche della Regione tra gli enti territoriali i cui dipendenti non possono essere iscritti all'albo degli avvocati.
Chiede pertanto che la corte risponda ai seguenti quesiti:
a) se l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 3, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 possa essere integrata quanto agli enti territoriali i cui dipendenti non possono essere iscritti all'albo degli avvocati;
b) se la causa di incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, può essere estesa a qualsiasi impiego o ufficio retribuito a carico del bilancio delle regioni o di altre amministrazioni o istituzioni soggette a tutela o vigilanza delle regioni.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 111 Cost. e vizio di motivazione. Sostiene che il Consiglio onale forense non può integrare la motivazione di una decisione, come quella del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, che ha natura amministrativa e non giurisdizionale. Denuncia che tale integrazione abbia comportato uno sviamento di potere. E chiede che la corte stabilisca appunto se il Consiglio onale forense può integrare e approfondire la motivazione dei provvedimenti disciplinari di un consiglio dell'Ordine degli avvocati.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. o in subordine dell'art. 112 c.p.c., in relazione in via principale all'art. 360 n. 5 c.p.c. e in via subordinata all'art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimento alla questione della natura del rapporto di lavoro del direttore amministrativo di una Asl.
Lamenta che il Consiglio onale forense abbia omesso di motivare in ordine alla dedotta natura autonoma del rapporto di lavoro intercorrente tra la regione e il direttore amministrativo delle Asl, ritenendo erroneamente che tale accertamento fosse irrilevante, una volta considerata anche la regione inclusa tra gli enti territoriali i cui dipendenti non possono essere iscritti nell'albo degli avvocati.
Pone pertanto i seguenti quesiti:
a) se potesse considerarsi assorbita la questione della natura del rapporto di lavoro intercorrente tra una Asl e il suo direttore amministrativo;
b) se il mancato esame di tale questione comporti omissione di motivazione.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. o in subordine dell'art. 112 c.p.c., in relazione in via principale all'art. 360 n. 5 c.p.c. e in via subordinata all'art. 360 n. 4 c.p.c., in ordine alle altre questioni controverse ritenute irrilevanti in ragione dell'erronea inclusione anche delle regioni nell'ambito degli enti territoriali cui si riferisce dall'art. 3, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.
5. Il ricorso è infondato.
Secondo quanto prevede l'art. 3 comma 3 r.d.l. n. 1578 del 1933, la professione di avvocato è incompatibile con ogni “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”.
Come questa corte ha già avuto modo di chiarire, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l'autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale (Cass., sez. un., 26 novembre 2008, n. 28170).
Sicché, ai fini dell'incompatibilità, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua anche relativa stabilità (“impiego”) e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto, piuttosto che in riferimento a ciascuna singola prestazione professionale.
È vero dunque che tra le aziende sanitarie e i loro direttori amministrativi intercorre un rapporto di lavoro autonomo a tempo determinato di carattere privato, rinnovabile alla scadenza (Cass., sez. un., 3 novembre 2005, n. 21286, m. 583942). Ma ciò non esclude che tale rapporto determini incompatibilità con la professione legale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto cui le prestazioni sono dovute, trattandosi di rapporto stabile e remunerato in misura predeterminata e periodica.
Corretta in tal senso la motivazione in diritto della decisione impugnata, secondo quanto impone l'art. 384 comma 4 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso, risultando tutte irrilevanti o infondate le censure proposte dal ricorrente.
Non v'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
sentenza 26 maggio - 24 giugno 2009, n. 14810
(Presidente Carbone - Relatore Nappi)
Svolgimento del processo
Con la decisione impugnata il Consiglio onale forense ha confermato la cancellazione dell'avv. P. C. dall'albo degli avvocati di Napoli, elenco speciale dei professionisti appartenenti agli uffici legali di enti pubblici.
Ha ritenuto il Consiglio onale forense che l'iscrizione all'albo dell'avv. P. C. è incompatibile con le sue funzioni di direttore amministrativo dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, ente strumentale della Regione Campania, benché le Regioni, istituite solo in attuazione della sopravvenuta Costituzione repubblicana, non furono incluse dall'art. 3 del r.d. n. 1578 del 1933 nell'elenco degli enti pubblici territoriali i cui dipendenti non possono essere iscritti all'albo degli avvocati.
Contro questa decisione l'avv. P. C. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, illustrati anche da memoria.
Con ordinanza depositata il 25 giugno 2008 questa corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Ma nessuna delle parti intimate ha spiegato difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 3, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e degli art. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Sostiene che le norme sull'incompatibilità sono di stretta interpretazione e non ammettono perciò l'interpretazione adeguatrice o analogica sulla quale la decisione impugnata ha fondato l'inclusione anche della Regione tra gli enti territoriali i cui dipendenti non possono essere iscritti all'albo degli avvocati.
Chiede pertanto che la corte risponda ai seguenti quesiti:
a) se l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 3, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 possa essere integrata quanto agli enti territoriali i cui dipendenti non possono essere iscritti all'albo degli avvocati;
b) se la causa di incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, può essere estesa a qualsiasi impiego o ufficio retribuito a carico del bilancio delle regioni o di altre amministrazioni o istituzioni soggette a tutela o vigilanza delle regioni.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 111 Cost. e vizio di motivazione. Sostiene che il Consiglio onale forense non può integrare la motivazione di una decisione, come quella del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, che ha natura amministrativa e non giurisdizionale. Denuncia che tale integrazione abbia comportato uno sviamento di potere. E chiede che la corte stabilisca appunto se il Consiglio onale forense può integrare e approfondire la motivazione dei provvedimenti disciplinari di un consiglio dell'Ordine degli avvocati.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. o in subordine dell'art. 112 c.p.c., in relazione in via principale all'art. 360 n. 5 c.p.c. e in via subordinata all'art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimento alla questione della natura del rapporto di lavoro del direttore amministrativo di una Asl.
Lamenta che il Consiglio onale forense abbia omesso di motivare in ordine alla dedotta natura autonoma del rapporto di lavoro intercorrente tra la regione e il direttore amministrativo delle Asl, ritenendo erroneamente che tale accertamento fosse irrilevante, una volta considerata anche la regione inclusa tra gli enti territoriali i cui dipendenti non possono essere iscritti nell'albo degli avvocati.
Pone pertanto i seguenti quesiti:
a) se potesse considerarsi assorbita la questione della natura del rapporto di lavoro intercorrente tra una Asl e il suo direttore amministrativo;
b) se il mancato esame di tale questione comporti omissione di motivazione.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. o in subordine dell'art. 112 c.p.c., in relazione in via principale all'art. 360 n. 5 c.p.c. e in via subordinata all'art. 360 n. 4 c.p.c., in ordine alle altre questioni controverse ritenute irrilevanti in ragione dell'erronea inclusione anche delle regioni nell'ambito degli enti territoriali cui si riferisce dall'art. 3, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.
5. Il ricorso è infondato.
Secondo quanto prevede l'art. 3 comma 3 r.d.l. n. 1578 del 1933, la professione di avvocato è incompatibile con ogni “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”.
Come questa corte ha già avuto modo di chiarire, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l'autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale (Cass., sez. un., 26 novembre 2008, n. 28170).
Sicché, ai fini dell'incompatibilità, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua anche relativa stabilità (“impiego”) e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto, piuttosto che in riferimento a ciascuna singola prestazione professionale.
È vero dunque che tra le aziende sanitarie e i loro direttori amministrativi intercorre un rapporto di lavoro autonomo a tempo determinato di carattere privato, rinnovabile alla scadenza (Cass., sez. un., 3 novembre 2005, n. 21286, m. 583942). Ma ciò non esclude che tale rapporto determini incompatibilità con la professione legale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto cui le prestazioni sono dovute, trattandosi di rapporto stabile e remunerato in misura predeterminata e periodica.
Corretta in tal senso la motivazione in diritto della decisione impugnata, secondo quanto impone l'art. 384 comma 4 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso, risultando tutte irrilevanti o infondate le censure proposte dal ricorrente.
Non v'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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