Comunitaria 2008: niente discriminazione "a rovescio" per le incompatibilità dell'avvocato

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La legge Comunitaria 2008 (legge 88/2009), pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009, ha determinato importantissime conseguenze sulla regolazione interna delle professioni, alla quale non si potrà certo fare eccezione con la legge di riforma forense ora all'esame del Parlamento.
La Comunitaria 2008 ha infatti riconosciuto un principio generale necessariamente sopraordinato alle singole leggi professionali. Si tratta del principio per cui l'accesso alle professioni (ed ogni altro ambito nel quale lo Stato è chiamato a attuare norme comunitarie; pensiamo pure alla produzione di merci o a questioni legate allo status personale) non potrà vedere trattamenti discriminatori "al rovescio", a danno cioè dei cittadini italiani rispetto agli altri comunitari che dal diritto comunitario, appunto, siano ammessi a svolgere l'attività in Italia.
Il terreno delle incompatibilità -operanti troppo spesso a sola limitazione dei diritti d'iniziativa economica degli italiani- sarà uno degli ambiti in cui si manifesterà dirompente l'appena introdotto (dalla Comunitaria 2008, appunto) art. 14-bis della l. 4/2/2005, n. 11, nel confronto tra le libertà riconosciute ai cittadini comunitari  (stabiliti o no) ammessi a diverse forme d'esercizio d'attività professionale in Italia e le chiusure corporative ancora ribadite a tarpare le chances competitive dei professionisti italiani.
Ecco il perchè. La  legge Comunitaria 2008 (legge n. 88/2009) all'art. 6 dispone la modifica della legge 4/2/2005, n. 11, con l'introduzione, in essa, dell'art. 14-bis,  intitolato Parità di trattamento, del seguente tenore: "1. Le norme italiane di attuazione e di recepimento di norme e princìpi della comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio onale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani. 2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio onale". Dunque, non solo quando si tratti di dare attuazione e recepimento a norme e principi comunitari, ma anche quando si tratti di applicare norme dell'ordinamento giuridico italiano (e riferibili a fattispecie concrete nelle quali nessun elemento di transnazionalità sia individuabile) si dovranno disapplicare -e non solo dai giudici ma ancor prima dagli amministratori che tali norme interne siano chiamati ad applicare- tutte le disposizioni e prassi interne che producano effetti discriminatori verso gli italiani. Ne risulta una applicazione dei principi comunitari  ampliata anche a situazioni mermente interne, voluta saggiamente dal legislatore italiano anche oltre i doveri sanciti dalla Corte di giustizia (vedasi la recente sentenza in tema di  "turismo professionale" nella causa C-311/06).
C'è da aggiungere che, pur se non imposto dalla Corte di giustizia, l'intervento del legislatore italiano era comunque dovuto per il ripetersi dei rilievi della Corte costituzionale che a più riprese ha ribadito che una norma interna che realizza una "discriminazione al contrario" (cioè dell'italiano rispetto ad altro cittadino comunitario) è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Il pensiero, ovviamente, va alla sentenza della Corte costituzionale 189/01 e alla situazione degli "avvocati-part-time" (dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto, già iscritti agli albi professionali ex l. 662/96) e agli aspiranti tali.
Al riguardo si consideri che l'art. 5 del D.Lgs. 2/2/2001, n. 96 "Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale", stabilisce ai commi 1 e 2 "1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. 2. All'avocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato....".
Conseguentemente -con riferimento ai divieti e incompatibilità imposti dall'art. 3 della legge professionale forense del 1933-  l'avvocato stabilito e l'avvocato integrato in Italia non può essere dipendente, titolare d'impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficienza, della Banca d'Italia, nemmeno part time, ma può esserlo nello Stato membro ove ha acquisito la qualifica professionale di avvocato. Questa è la discriminazione al contrario , in tema di incompatibilità, non è più consentita nei confronti degli avvocati italiani.
E non la si tenterà certo di reintrodurla con la riforma forense ora all'esame del Senato !!! Altrimenti l'evidente illegittimità costituzionale impedirà la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica.

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