Cass. pen. 10535 depositata il 10/3/09 su cos'è un forum

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Stauisce la sentenza n. 10535/09 della Cassazione, Sez. terza penale, depositata il 10 marzo 2009, che i forum non sono equiparabili alla stampa e dunque non godono della guarentigia riconosciuta in tema di sequestro dall'art. 21, comma 3, della Costituzione. Per essi trova invece applicazione il comma 1 dell'art. 21 della Costituzione che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero. Ne parlo perchè anche in questo sito c'è possibilità di commentare aricoli, invitare amici da social networks e contact lists e interagire con quanti si iscrivono al nuovo "Google friend connect" inserito in alto nella prima pagina (appena saranno disponibili istruzioni in italiano le metterò on line. LA CASSAZIONE LASCIA PERO' APERTA, A MIO AVVISO, LA QUESTIONE FONDAMENTALE E CIOE' QUALE SIA LA DIFFERENZA RAGIONEVOLE (CHE RENDA COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMA LA DISPARITA' DI TRATTAMENTO) TRA STAMPA E FORUM, MODALITA' PARIMENTI "DIFFUSIVE" DEL PENSIERO E, IN QUANTO TALI, BALUARDI ENTRAMBI DI UNA LIBERTA' FONDAMENTALE. IL QUESITO E' "IL COME FUNZIONA PUO' FARE LA DIFFERENZA?"
Si legge nella detta sentenza: "E' infine infondato anche il quarto motivo. Va preliminarmente osservato che il tribunale del riesame ha revocato il sequestro del forum esistente nell'ambito del sito appartenente alla associazione ricorrente, lasciandolo esclusivamente sui singoli messaggi inviati da alcuni partecipanti al forum in questione, contenenti le frasi oggetto dei reati contestati. Ciò posto, il Collegio ritiene che esattamente il tribunale del riesame ha dichiarato che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 21, comma 3, Cost., secondo cui "Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili", dato che la concreta fattispecie in esame non rientra nella più specifica disciplina della libertà di stampa, ma solo in quella più generale di libertà di manifestazione del proprio pensiero di cui all'art. 21, comma 1, Cost. Gli interventi dei partecipanti al forum in questione, invero, non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dall'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) al <<prodotto editoriale>>, stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il <<prodotto realizzato ... su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico>>. Il semplice fatto che i mesaggi o gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale on line, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l'art. 21, comma 3, Cost. riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero. D'altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata).
Acutamente il difensore del ricorrente sostiene che la norma costituzionale dovrebbe essere interpretata in senso evolutivo per adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute e ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero. Ma da questo assunto non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) posano, tutti in blocco, solo perchè tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell'art. 21, comma 3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.
In realtà i messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come questi ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale".

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