Studi di settore NON applicati se l'attività dell'impresa o del professionista non è "normale"

avv. Maurizio Perelli Avvocati e fisco - Contribuenti minimi e marginali
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Gli studi di settore possono non essere applicati con riguardo a periodi nei quali l'attività dell'impresa o del professionista non è "normale".
Questo in sintesi il contenuto di una circolare del 22 settembre 2010 della Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che prende lo spunto dalla sentenza della sezione tributaria della Cassazione, n. 19136 del 7/9/2010. La Cassazione ha riconosciuto nulli gli accertamenti induttivi che si fondino sullo scostamento delle medie di ricarico applicate da una azienda in crisi.
Anche per gli avvocati e gli altri professionisti -pare ovvio- si dovrà riconoscere la non applicabilità degli studi di  settore se l'attività professionale sia, ad esempio, sospesa non per libera scelta oppure limitata a parte del suo teorico ambito.
LA CIRCOLARE LA TROVI  ALL'INDIRIZZO
http://www.consulentidellavoro.it/pdf/fondazionestudi/circolare_fs_10_2010.pdf
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Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
N. 10 del 22.09.2010
Oggetto: Studi di settore - Escluse le imprese in crisi
Cig, Cigs, Procedura di mobilità – Licenziamenti collettivi
Con la recente sentenza di Cassazione n. 19136 – 10, depositata il 7 settembre
2010 è stato affrontato e risolto il tema dell’applicabilità degli studi di settore nelle
realtà imprenditoriali che vivono una crisi economica
Va notato come l’interpretazione giurisprudenziale risulti conforme al contenuto
normativo delle disposizioni che disciplinano l’applicazione degli studi di settore;
infatti, la lettera c) del comma 4 dell’articolo 10 della legge 146/1998, prevede
quale causa di esclusione dell’applicazione degli studi di settore il non normale
svolgimento delle attività di impresa.
Con riferimento a tale disposizione, i modelli degli Studi individuano alcune delle
ipotesi per le quali l’Agenzia delle Entrate ritiene soddisfatto il requisito del non
normale svolgimento delle attività. Ma tali ipotesi, come espressamente indicato,
costituiscono scenari esemplificativi e non esaustivi dei casi di anormalità nello
svolgimento delle attività di impresa o di lavoro autonomo. E’, quindi, in tale
scenario che si inserisce il chiarimento contenuto nella sentenza in argomento, che
prevede tra le ipotesi di non normale svolgimento delle attività di impresa anche la
fattispecie della “crisi aziendale”.
Tanto premesso, la sentenza della Suprema Corte, senz’altro apprezzabile, obbliga
ad alcune riflessioni e considerazioni di carattere operativo. Se l’impresa in crisi è
esclusa dall’applicazione degli studi di settore, ci si interroga su come e quando la
stessa possa essere definita tale e su quali possano essere gli elementi che
identificano tale fenomeno di criticità, tali da escludere l’applicazione
dell’accertamento da studi.
Non risulta agevole, infatti, individuare uno o più parametri “stabili” con cui
delimitare con attendibilità il perimetro entro il quale una impresa si può considerare
in “crisi”, in modo da escludere l’applicazione dei risultati di Gerico.
Dall’analisi dell’attuale impianto normativo, con particolare attenzione alle
indicazioni contenute nelle istruzioni ai modelli degli studi di settore, sono due le
soluzioni che emergono e che gli operatori, qualora rilevino fenomeni di crisi con
riferimento alla propria impresa, possono adottare:
1. Indicare in dichiarazione dei redditi nel campo “cause di esclusione dall’applicazione
dei parametri e dagli studi di settore”, il codice 7 rubricato “Altre situazioni di non
normale svolgimento dell’attività”; compilare ed inviare il modello dello studio di
settore, avendo cura di indicare, nel campo note aggiuntive la motivazione che ha
impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare. In tal caso il
contribuente dichiara la sussistenza di un’ipotesi di esclusione dall’applicazione
degli studi di settore che, qualora dovesse essere ritenuta come non sussistente,
determina l’applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e obbliga il
contribuente ad un contenzioso tributario con l’obiettivo di vedere confermata
l’esclusione da studi e disconosciuta la pretesa dell’amministrazione finanziaria.
2. Compilare gli studi di settore senza indicare alcuna causa di esclusione,
assoggettandosi così al test di congruità e indicare nel campo note aggiuntive gli
elementi rappresentativi e descrittivi della crisi aziendale esprimendo, laddove
possibile, gli effetti negativi sulla determinazione dei ricavi; in caso di non congruità
l’ufficio, anche ai fini della selezione della posizione da sottoporre a controllo, dovrà
comunque preventivamente e obbligatoriamente valutare quanto indicato nelle note
aggiuntive.
Evidentemente, la scelta tra l’una o l’altra strategia sarà adottata in funzione della
consapevolezza che il contribuente maturerà in ordine all’efficacia persuasiva (in
contraddittorio prima e in giudizio poi), circa la dimostrazione della propria
situazione di crisi.
Ad esempio, una riduzione significativa del MOL (margine operativo lordo), in
presenza di una riconversione produttiva, potrebbe non essere necessariamente
significativa di una crisi in atto. Solo negli anni successivi il permanere di risultati
negativi comproverebbe la crisi dovuta, ad esempio, alla necessità, nell’anno in cui
il MOL ha iniziato a contrarsi, di riconvertire la produzione a causa del crollo del
mercato di riferimento per i più svariati motivi (superamento tecnologico del
prodotto, ingresso nuovi concorrenti maggiormente organizzati, etc.)
Dunque, basarsi sul risultato del MOL nell’ipotesi descritta, potrebbe esporre il
contribuente ad accertamento da parte dell’agenzia delle entrate che potrebbe,
peraltro, trovare conferma in giudizio laddove la commissione dovesse ritenere non
sussistente una situazione di anormalità “sufficiente” a giustificare l’esclusione.
In tali casi sembra consigliabile che contribuente prudentemente compili lo studio e
indichi nelle note aggiuntive le argomentazioni che descrivano la situazione critica e
di anormalità.
Ciò detto, è comunque da ritenersi che il fenomeno della crisi sia da giudicare
sussistente in tutte le ipotesi di sospensione dell’attività. Una sospensione che non
sia meramente occasionale o programmata dell’attività aziendale, costituisce
evidentemente una condizione di non normalità nell’esercizio delle attività
medesima, che giustifica uno scostamento anche sensibile dai risultati parametrici.
Quanto sopra è desumibile dal fatto che gli studi di settore sono calibrati in funzione
della struttura produttiva del contribuente e in ragione del settore economico di
appartenenza. Ebbene, tale struttura produttiva, il più delle volte, è caratterizzata da
elementi di rigidità quali, ad esempio, i beni strumentali, i finanziamenti da terzi,
alcune spese di carattere produttivo e non di meno la gestione del personale. Di
conseguenza, la sospensione dell’attività produttiva nel corso del periodo di imposta
genera una situazione di anormalità, alterando le incidenze dei fattori produttivi, che
ben potrebbe giustificare lo scostamento dai ricavi stimati da Gerico.
Dunque, quando la crisi di impresa si manifesta mediante una sospensione delle
attività produttiva è da ritenersi che ci si trovi di fronte ad una evidente situazione di
esclusione dell’applicazione degli studi di settore, tale da consentire in via
preventiva, in sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, di avocare l’ipotesi
di esclusione.
A tale proposito è tuttavia necessario munirsi di elementi di prova ineccepibili. In
tale senso si osserva che, quando la sospensione dell’attività d’impresa determina
l’ammissione alle procedure di CIG, CIGS o di licenziamenti collettivi e di mobilità, la
situazione di criticità che perfeziona l’ipotesi di esclusione dagli studi di settore, è
valutata ed accertata, nelle opportune sedi, dagli Enti a ciò demandati. È utile a
questo proposito affermare che tali procedure sono riconosciute solo se l’Ente
preposto accerti la situazione di crisi. Il perfezionamento delle specifiche procedure
che passano sotto l’attenta analisi di funzionari ministeriali costituisce prova certa e
diretta della sussistenza della crisi. Ne deriva quindi che i contribuenti che in un
determinato periodo di imposta ottengono il riconoscimento di una di tale procedure
(che trovi causa di concessione in fenomeni di crisi aziendale) risultano legittimati a
porsi tra le ipotesi di esclusione per non normale svolgimento delle attività.
Resta da sottolineare come sarebbe opportuno, nell’ambito dell’approvazione delle
istruzioni dei modelli con riferimento al periodo di imposta 2010, rivedere le cause di
esclusione dagli studi di settore per individuare nuove e codificate ipotesi, con
particolare riferimento alle condizione di non normale svolgimento delle attività
produttive, al fine di adeguare le stesse ai cambiamenti economico sociali
intervenuti negli ultimi anni.
Fondazione Studi
Il Presidente
Rosario De Luca