Membro di studio associato e IRAP

Avvocati e fisco - IRAP
Stampa
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 

{mosimage} La Cassazione, sez. tributaria, con sentenza 10/7/08, n. 19138, ha stabilito che la mera circostanza dell'esser membro d'uno studio associato non comporta automaticamente soggezione all'IRAP. Leggi di seguito i motivi della decisione della Cassazione.

   e per un commento scrivimi all'indirizzo Questo indirizzo e-mail รจ protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  

Motivi della decisione

Che il ricorso dell'Agenzia è manifestamente fondato, nella parte in cui critica la soluzione data - in concreto - dalla CTR;

che questa Corte, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata, fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, ha già affermato il principio (contenuto nella sentenza 3673 del 2007 ed in altre successive) che l'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui;

che tale organizzazione è riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irpef o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni;

che, con riferimento a tale ultimo profilo del principio sopra enunciato, va precisato che l'accertamento deve essere compiuto con riferimento ai singoli anni d'imposta controversi, in ordine ai quali è stato chiesto il rimborso dell'Irap, atteso che il possesso di tale autonoma organizzazione, com'è facile immaginare, può variare nel tempo essendo libero il professionista di svolgere la propria opera attraverso l'ausilio di essa oppure svolgerla personalmente e senza l'aiuto di una particolare organizzazione; che il Giudice di merito ha compiuto una valutazione in fatto che appare censurabile in questa sede perchè essa è stata raggiunta senza verificare gli effetti ella complessa fattispecie (singolo professionista aderente ad una associazione professionale), essendosi postulato la sufficienza dell'esame dei soli costi, delle collaborazioni e degli altri oneri individualmente sopportati, e così escludendosi, sic et simpliciter, la sussistenza del presupposto impositivo;

che tale ragionamento, però, è in contrasto con gli elementari sviluppi del principio di diritto sopra enunciato;

che, infatti, ove il professionista sia inserito in uno studio associato, secondo l'id quod plerumque accidit, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale (diversa da quella svolta in forma associata), egli deve dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati proprio dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire ai suoi aderenti utilità altre e aggiuntive, che non si esauriscono in quelle della separata attività collettiva, in quanto, solitamente, queste ultime comportano anche altri vantaggi organizzativi (come ad es.: le sostituzioni in attività - materiali e professionali - da parte di colleghi di studio; l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni; la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate; l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale) che comportano vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta; che, alla luce di tale massima di esperienza, ricavabile dall'esperienza di comune osservazione, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, per un suo nuovo esame, ad altra sezione della stessa CTR, la quale dovrà - in uno con il governo delle spese di questa fase - verificare se sussista il presupposto impositivo anche per l'attività professionale svolta dal singolo aderente allo studio associato, ponendola in relazione a quella svolta dalla associazione professionale, e dando conto degli elementi di prova addotti dal contribuente per escludere i benefici organizzativi normalmente recati da quella.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 8 luglio 2008.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008.