
La Cassazione con sentenza 8834/09 del 14 aprile 2009 ha statuito che:
"Anche l'utilizzo di un collaboratore che non sia già lui stesso avvocato ... non può ravvisare un principio di organizzazione, posto che l'apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il suo iter formativo ... Differente è certamente la fattispecie che vede il professionista utilizzare altri professionisti che dirige, attribuendo loro lo svolgimento di lavori per suo conto, lavori che produrranno reddito proprio attraverso l'attività di tali collaboratori. E' evidente in questo caso la presenza dell'elemento organizzativo. Organizzazione quindi non come presenza di locali, o di un computer o di una segretaria, ma di altri soggetti che producono per il titolare. Questo è lo spartiacque che identifica le attività soggette o meno all'imposta."