Leggi su Repubblica del 6 novembre 2010, all'indirizzo
http://www.repubblica.it/economia/2010/11/06/news/statali_doppio_lavoro-8827049/?ref=HREC1-9
l'articolo dal titolo "Statali, grazie al doppio lavoro c'è chi arriva oltre i 100.000 euro".
Vi si legge che, secondo la Relazione sullo stato della pubblica amministrazione consegnata al Parlamento, sono state 779 le indagini svolte dalla Guardia di finanza, nel 2009, riguardo a ipotesi di secondo lavoro non autorizzato da parte di impiegati pubblici. Il risultato delle indagini è stato allarmante: continua ad essere elevato il numero delle violazioni. In particolare, circa la metà degli accertamenti ha confermato la sussistenza di un secondo lavoro non autorizzato. L'importo delle multe versato alle Agenzie delle Entrate dai committenti, cioè i datori del secondo lavoro, è stato complessivamente di oltre 11.206.671,32. Il totale delle somme indebitamente percepite dai dipendenti publici per secondo lavoro non autorizato ammonta a 9.312.229,32.
A mio avviso se, come prevede il ddl di riforma forense in fase di imminente approvazione, l'attività di consulenza legale sarà riservata agli avvocati, ciò renderà facile -per un legislatore che voglia tener conto dei suggerimenti della Corte costituzionale e dell'Antitrust e non solo delle richieste della corporazione degli avvocati- trasformare in attività rispettabile e utile alla collettività la giusta aspirazione dei dipendenti pubblici abilitati all'esercizio della professione forense a sfruttare al meglio le proprie conoscenze giuridiche. BASTERA' CHE IL LEGISLATORE CONSENTA A TALI DIPENDENTI PUBBLICI DI METTERSI IN PART TIME E SVOLGERE LA PROFESSIONE FORENSE ALLA QUALE SONO ABILITATI (COSI' COME E' CONSENTITO A TUTTI GLI ALTRI ABILITATI A UNA LIBERA PROFESSIONE).
Se è vero che i "colpevoli" di secondo lavoro non autorizzato non sono solo i dipendenti pubblici abilitati all'esercizio della professione forense, i quali anzi sono una minoranza nel gruppo dei "doppiolavoristi", è anche vero che questi impiegati che possono vantarsi d'aver superato il difficile esame di stata "da avvocato" sono un sottogruppo ben individuabile di dipendenti publici e inoltre sono un sottogruppo rilevante sia per l'alta qualificazione sia per l'alto reddito che posono legittimamente o illegittimamente produrre e per il correlativo elevato risparmio che alle casse pubbliche potrebbe facilmente derivare se solo si decidesse di imporre loro il passaggio al part time ridotto come condizione per l'iscrizione all'albo forense. Sarebbe positiva sotto molti aspetti l'emersione legittimante dell'attività di consulenza giuridica che oggi svolgono fuori dalla legge e senza pagare le tasse.
Si consideri che molti degli abilitati alla professione di avvocato che oggi sono dipendenti pubblici si sentono, e sono, sottoutilizzati dalla amministrazione; vorrebbero poter andare in part time come tantissimi loro colleghi per poter lavorare anche in proprio e darsi da fare per un più lucrativo uso delle proprie conoscenze giuridiche. LA COSA, COME INSEGNA CORTE COST. N. 189/01, NON COMPORTEREBBE ALCUN SERIO RISCHIO DI INCONTROLLABILI CONFLITTI DI INTERESSI, A DIFFERENZA DEGLI EVIDENTI CONFLITTI DI INTERESSI CHE SONO OGGI PRODOTTI DAL PERMETTERE ADDIRITTURA A MINISTRI, VICEMINISTRI, SOTTOSEGRETARI, COMMISSARI DI GOVERNO E A TUTTE LE ALTE CARICHE DI CUI ALLA L. 215/2004 DI ESERCITARE, A DIFFERENZA DEGLI "IMPIEGATUCCI" LORO SUBORDINATI, LA PROFESSIONE DI AVVOCATO.
Ma andiamo per gradi, ricordando la disciplina oggi vigente in tema di ulteriori attività lavorativa dei dipendenti pubblici.
Il dipendente pubblico, a meno che non ottenga il part time in forma particolarmente ridotta (tra il 30% e il 50% dell'orario ordinario, secondo l. 662/96, art. 1, commi 56 e ss.) non può svolgere un altro lavoro subordinato o autonomo se non autorizzato dalla pubblica amministrazione che è il suo datore di lavoro. Dal divieto sono escluse, naturalmente, le attività svolte gratuitamente presso associazioni di volontariato.
Il via libera dall'ufficio all'impiegato è condizionato a due precise circostanze:
1) che non si incorra nelle incompatibilità previste dalla legge (in generale -e con l'eccezione della professione di avvocato che per effetto della l. 339/03 è inaccessibile al dipendente pubblico pur se in part time ridotto- l'incompatibilità è prevista per l'attività libero professionale se non si va in part time ridotto),
2) che non ci sia conflitto d'interessi.
Nei casi di violazione più grave è previsto anche il licenziamento.
Tra gli impiegati pubblici però, non ostante i rischi che in tal modo corrono, in molti non rispettano la promessa che hanno fatto, quali impiegati a tempo pieno, di lavorare solo per la pubblica amministrazione.
PERCHE' LO FANNO? PER INGORDIGIA? DIREI PROPRIO DI NO, ALMENO RIGUARDO A MOLTI DEI "DEVIANTI" IN QUESTIONE.
PER ALCUNI DI LORO SARRE CERTO PIU' GIUSTO PARLARE DI "LEGITTIMA DIFESA", DOVENDOSI GIUSTIFICARE CHI, TRA LORO, ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE D'AVVOCATO NON PUO' SVOLGERLA MENTRE VEDE CHE PUO' SVOLGERLA (per il disposto dell'art. 2, l. 215/04) IL SUO MINISTRO O SOTTOSEGRETARIO DI STATO.
I TANTI POTENZIALI CONSULENTI GIURIDICI AVVOCATI (NON ANCHE GLI ABILITATI A TUTTE LE ALTRE PROFESSIONI) SONO SENZA DUBBIO PENALIZZATI DA UNA PREVISIONE LEGISLATIVA IRRAGIONEVOLE DI INCOMPATIBILITA'. VANNO RICONDOTTI NELLA LEGALITA'.
La soluzione (secondo me un vero e proprio "uovo di Colombo") sarebbe quella di rispettare la direttiva europea 97/81/CE che impone di incentivare il part time; sarebbe quella, in particolare, di consentire ai dipendenti pubblici abilitati all'esercizio della professione forense di fare l'avvocato dopo aver trasformato il loro rapporto di lavoro full time in un part time ridotto (tra il 30% e il 50% dell'orario pieno, così come per tutte le altre professioni consente la l. 662/96, art. 1, commi 56 e ss.).
Emergerebbero alla luce del sole tutti i redditi che oggi tentano di nascondere gli impiegati abilitati all'esercizio della professione forense che sono parte non piccola del gruppo preso in esame dal suddetto articolo di Repubblica.
Con l'imminente approvazione del ddl di riforma forense la situazione peggiorerà addirittura perchè gli impiegati pubblici abilitati alla professione forense (al contrario dei colleghi abilitati, ad esempio a fare il commercialista o lo psicologo o il medico) in realtà non avranno scelta: o rinunceranno a utilizzare al meglio il loro potenziale di conoscenza giuridica o violeranno la legge PER NON SENTIRSI TROPPO LIGI AL DOVERE DETTATO DA UN LEGISLATORE IRRAGIONEVOLE CHE CREA L'ITALIA DEI PRIVILEGIATI E DEI FURBI. Nemmeno se ottenessero il part time ridotto, infatti, potranno svolgere la attività di consulenza giuridica, attività che sarà stata trasformata dal ddl di riforma forense in una esclusiva degli iscritti negli albi degli avvocati.
Bisogna chiedersi se vi sia una ragione seria (tale non è la salvaguardia dell'interesse della corporazione degli avvocati a non veder crescere il numero dei concorrenti) per continuare a violare la direttiva 97/81/CE che impone di incentivare il part time anche nel pubblico impiego, per rinunciare al risparmio pubblico che deriverebbe dalla trasformazione di tanti contratti full time in contratti a part time ridotto, per incentivare l'evasione fiscale di gente che difficilmente rinuncerà a fornire consulenza giuridica pur quando questa sarà trasformata in esclusiva d'avvocato e perciò non più autorizzabile nemmeno se si sarà ottenuto di trasformare il proprio lavoro full time in un part time ridotto.
Ho fatto cenno, sopra, alla direttiva 97/81/CE. Mi spiego meglio.
La Corte di giustizia, con sentenza depositata il 10/6/2010 nelle cause riunite C-395/08 e C-396/08 (nel decidere che le norme italiane sul c.d. part time verticale ciclico sono discriminatrici nel non prevedere il computo dei periodi non lavorati ai fini dell'anzianità assicurativa INPS) rammenta che ai sensi della direttiva 97/81/CE (intesa ad attuare l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale, vale a dire tra l’Unione delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro <UNICE>, il Centro europeo dell’impresa pubblica <CEEP> e la Confederazione europea dei sindacati <CES>, riportato in allegato alla detta direttiva), recepita dal d.lgs. 61/00, tutti i paesi dell'Unione sono impegnati a promuovere il part time e a eliminare ogni discriminazione rispetto al lavoro a tempo pieno.
Ricordo che, vista la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES e vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato A, fu emanato il D.Lgs. 25-2-2000 n. 61 "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES".
Esso, all'art. 10, intitolato "Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", stabilisce: "1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".
| < Prec. | Succ. > |
|---|
