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- La rilevanza dei precedenti disciplinari nella determinazione della sanzione da comminare in concreto...
- L’emissione di assegno scoperto o senza l’autorizzazione del trattario...
- Il principio di “consumazione” si applica alle impugnazioni al CNF...
- L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale...
- Inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato...
- Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio...
- La corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare...
- Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente...
- Procedimento disciplinare: costituzionalmente legittimo il termine a favore del COA per il deposito di proprie deduzioni nella cancelleria della Cassazione...
- Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono vere e proprie sentenze...
La rilevanza dei precedenti disciplinari nella determinazione della sanzione da comminare in concreto.
I precedenti disciplinari non costituiscono aggravanti della sanzione, ma rilevano quali indici della personalità e della condotta dell’incolpato ai fini della gradazione della sanzione, così come prevede l’art.133 C.P.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 27 maggio 2013, n. 82
L’emissione di assegno scoperto o senza l’autorizzazione del trattario.
Il professionista, che consapevolmente emetta un assegno senza l’autorizzazione del trattario e/o in difetto di provvista, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro ex art. 5 cdf, che debbono essere rispettati dall’avvocato sempre, nell’esercizio ma anche al di fuori dell’attività professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 27 maggio 2013, n. 82
Il principio di “consumazione” si applica alle impugnazioni al CNF.
Il principio di “consumazione del diritto di impugnazione” si applica anche al procedimento davanti al Consiglio nazionale forense; pertanto dopo la proposizione del ricorso, che deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione dei motivi sui quali si fonda, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi (Nel caso di specie, avverso il medesimo provvedimento, l’incolpato proponeva impugnazione in proprio e, successivamente, altra impugnazione a mezzo difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti contenuti nel secondo ricorso, con conseguente passaggio in giudicato dei capi della decisione disciplinare non impugnati con il primo ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 58.
Per l’applicabilità del principio de quo anche al ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 18-04-2003, n. 6295.
L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale.
La sentenza penale di condanna, divenuta definitiva ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso. E’ pertanto inammissibile la prova testimoniale che fosse diretta a contrastare l’efficacia di tale giudicato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 27 maggio 2013, n. 77
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45.
Inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato.
A norma dell’art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, il ricorso al Consiglio nazionale forense dev’essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti avanti le magistrature superiori ed eccezionalmente, ma solo per sé medesimo, da un avvocato iscritto nell’albo ordinario (nella specie, la S.C., nel confermare la pronunzia del Consiglio nazionale forense di inammissibilità di un ricorso sottoscritto dal solo interessato, praticante procuratore e non avvocato, ha anche considerato irrilevante che il ricorso fosse stato depositato in un periodo di incertezza interpretativa del citato art. 60, anteriormente all’intervento interpretativo della giurisprudenza di legittimità).
Cassazione Civile, sentenza del 03-08-2000, n. 00528, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Roselli F- P.M. Iannelli D (conf.)
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 23; Cassazione Civile, sez. Unite, 7 novembre 2011, n. 23022.
Sul fatto che l’impugnazione e la relativa discussione della causa (al CNF e in Cassazione) possa essere proposta in proprio anche da avvocato non cassazionista purché iscritto all’albo avvocati (e purché non sia sospeso): Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120; Cassazione Civile, sez. Unite, 18-11-2010, n. 23288; Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396; Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 06765; Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940; Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227; Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 1993, n. 5092; Cassazione Civile, sentenza del 09 ottobre 1990, n. 09913.
Contra, seppur specificamente riferita al solo ricorso per Cassazione, l’ormai risalente pronuncia di Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 14 maggio 1987, n. 4448 (Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA – Rel. VERCELLONE), secondo cui “Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in quanto soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, non può essere proposto personalmente dall’interessato, ove non iscritto all’apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla suprema corte”.
Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio.
Il procedimento disciplinare non si origina in virtù e in funzione di denunzia di parte, ma è procedibile d’ufficio, cosicché un eventuale esposto di parte costituisce solo atto con il quale da parte del Consiglio si acquisisce la notizia di un fatto, spettando poi a quest’ultimo l’individuazione delle eventuali violazioni di norme deontologiche poste in essere dal professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71
La corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare.
L’eventuale difformità tra contestato e pronunziato si verifica solo nelle ipotesi di così detta “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71
Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente.
Ai sensi dell’art. 51 CDF, l’incarico contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato (Nel caso di specie, non ricorrendo i presupposti di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71
Procedimento disciplinare: costituzionalmente legittimo il termine a favore del COA per il deposito di proprie deduzioni nella cancelleria della Cassazione.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 66 del R.D. n. 37 del 1934 – secondo cui il Consiglio dell’Ordine cui sia stato notificato il ricorso per cassazione può far pervenire le sue deduzioni nei venti giorni successivi nella cancelleria della Corte – in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e in riferimento all’art. 370 cod. proc. civ.; si tratta infatti di una scelta discrezionale del legislatore giustificata dalle peculiarità del procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori e che non lede il diritto di difesa, potendo il difensore del ricorrente venire a conoscenza delle deduzioni eventualmente depositate e replicare.
Cassazione Civile, sentenza del 25-05-2001, n. 00218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)
Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono vere e proprie sentenze.
Le pronunce del consiglio nazionale forense, in sede d’impugnazione dei provvedimenti in materia disciplinare resi dal consiglio dello ordine, non sono atti amministrativi, ma decisioni di natura giurisdizionale, in quanto provenienti da un organo che esercita, in detta materia, come in quella della iscrizione agli albi professionali, funzioni di giudice speciale, mediante un procedimento di carattere contenzioso. Ne consegue che il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, avverso le indicate pronunce, previsto dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, si coordina con i principi fissati dall’art. 111 della costituzione, e manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 2, 3 e 113 della costituzione medesima, sotto il profilo che sottrarrebbe atti amministrativi al sindacato degli organi della giustizia amministrativa.
Cassazione Civile, sentenza del 12-03-1980, n. 01639, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. GRIMALDI F (CONF).
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