
(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 5 giugno 2013)
Ai sensi degli ex artt. 5 e 6 cdf, il difensore della parte processuale ha l’obbligo deontologico di astenersi dal pubblicare atti del procedimento ancora in corso, essendo all’uopo irrilevanti tanto la finalità della pubblicazione e la mancanza del fine speculativo, quanto la circostanza che gli atti in questione siano già stati divulgati dalla stampa, e ciò a prescindere altresì dall’eventuale rilevanza penale della fattispecie ex art. 114 cpp (Nel caso di specie, il difensore della parte civile aveva pubblicato un libro con gli atti di indagine del processo ancora in fase dibattimentale).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 13 marzo 2013, n. 34
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