Newsletter di deontologia del Consiglio Nazionale Forense del 18/11/2012

Deontologia - Le norme deontologiche
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Questi gli argomenti che puoi approfondire sul sito del CNF:

Per il termine del ricorso in Cassazione è irrilevante la data di notifica al difensore della decisione del CNF
La cancellazione disciplinare dall’albo
Per il termine del ricorso in Cassazione è irrilevante la data di notifica al difensore della decisione del CNF
La reiscrizione all’albo dell’avvocato cancellato disciplinarmente
L’obbligo motivazionale delle sentenze del CNF su questioni di fatto
L’onere di specificare i motivi dell’appello al CNF
Il termine per la notifica della sentenza del CNF è ordinatorio
L’appello spedito a mezzo posta deve giungere nei termini per l’impugnazione
L’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare
La rinuncia all’appello dinanzi al CNF

Per il termine del ricorso in Cassazione è irrilevante la data di notifica al difensore della decisione del CNF
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’art. 56, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, va interpretato nel senso che la notificazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla effettuazione della notificazione all’incolpato medesimo deve aversi riguardo al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di trenta giorni per il ricorso, da parte sua, alle Sezioni Unite della S.C.; ciò in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione ed ha il potere (tranne i casi di sospensione e di radiazione) di sottoscrivere il ricorso contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, ancorchè non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 del citato r.d.l. Pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 56 cit., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., non derivando, dalla mancata previsione della notifica anche al difensore, alcun pregiudizio all’incolpato.
Cassazione Civile, 24 giugno 2005, n. 13558, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)
NOTA:
Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso avanti al CNF, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94.

La cancellazione disciplinare dall’albo
La sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo (art. 40, n. 4 del r.d.. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dalla legge 17 febbraio 1971, n. 91) trova applicazione nelle ipotesi in cui, per la gravità della condotta illecita tenuta dal professionista, la misura della sospensione temporanea dall’esercizio della professione appaia inadeguata e non si renda applicabile la più grave e disonorevole sanzione della radiazione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza 30 aprile 2012, n. 80

Per il termine del ricorso in Cassazione è irrilevante la data di notifica al difensore della decisione del CNF
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’art. 56, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, va interpretato nel senso che la notificazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla effettuazione della notificazione all’incolpato medesimo deve aversi riguardo al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di trenta giorni per il ricorso, da parte sua, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione; ciò in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione ed ha il potere (tranne i casi di sospensione e di radiazione) di sottoscrivere il ricorso contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, ancorchè non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 del citato R.D.L.
Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Lo Piano M- P.M. Iannelli D (Conf.)
NOTA:
Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso avanti al CNF, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94.

La reiscrizione all’albo dell’avvocato cancellato disciplinarmente
L’avvocato cancellato per motivi disciplinari può essere reiscritto all’albo se concorrano tutti i requisiti previsti dall’articolo 17 l.p. e, in analogia con quanto previsto dalla radiazione, soltanto dopo il decorso del periodo di cinque anni dalla delibera di cancellazione, adottata nei suoi confronti dal C.d.O.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza 30 aprile 2012, n. 80
NOTA:
In arg. cfr. pure Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 12 maggio 2008, n. 11653.

L’obbligo motivazionale delle sentenze del CNF su questioni di fatto
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’inosservanza, da parte del Consiglio nazionale forense, dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili. (Nell’enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno ritenuta corretta sotto il profilo giuridico e congrua sotto quello logico la motivazione con la quale il CNF, nel confermare la sanzione della cancellazione dall’albo inflitta dal Consiglio locale dell’Ordine, aveva concluso che l’avvocato il quale trattenga somme di danaro, segnatamente nello svolgimento di un pubblico incarico quale quello di curatore di eredità giacente, lede gravemente i doveri di lealtà, decoro e correttezza della deontologia professionale, a nulla rilevando l’asserito mancato saldo delle competenze spettantegli).
Cassazione Civile, sentenza del 23 dicembre 2004, n. 23832, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Varrone M- P.M. Iannelli D (Conf.)

L’onere di specificare i motivi dell’appello al CNF
Il giudizio innanzi al C.N.F. è da considerarsi giudizio devolutivo, cosicché il campo decisionale è circoscritto dai motivi che l’appellante ha l’onere di indicare in modo chiaro e univoco, al fine di individuare i limiti del devolutum e quindi delle questioni che si vogliono sottoporre ad un riesame, a pena di inammissibilità, la quale non è impedita dalla proposizione di motivi aggiunti presentati successivamente allo spirare del termine per la proposizione dei motivi principali e quindi a loro volta inammissibili.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 79

Il termine per la notifica della sentenza del CNF è ordinatorio
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 per la notifica all’interessato della decisione del Consiglio nazionale forense, ha natura ordinatoria e non perentoria, e ciò in mancanza di un’espressa qualificazione nel senso della perentorietà da parte della legge, nè detta qualificazione essendo desumibile dallo scopo di tale termine e dalla funzione cui esso assolve, atteso che il termine in questione ha la funzione di consentire agli interessati ed al P.M. di proporre il ricorso per cassazione previsto dal terzo comma dello stesso art. 56, e quindi persegue uno scopo meramente sollecitatorio dello svolgimento del processo. E’ pertanto da escludere che il superamento del detto termine determini la nullità della decisione notificata.
Cassazione Civile, sentenza del 23 dicembre 2004, n. 23832, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Varrone M- P.M. Iannelli D (Conf.)

L’appello spedito a mezzo posta deve giungere nei termini per l’impugnazione
Il ricorso al CNF va depositato presso il Consiglio territoriale che ha emanato la decisione impugnata, e ciò entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933), il quale non è rispettato dalla mera presentazione dell’atto all’ufficio postale per la successiva spedizione al COA, essendo infatti necessario che, entro il suddetto termine, esso effettivamente giunga al destinatario.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PERFETTI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 78

L’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati trovano applicazione l’art. 653 cod. proc. pen., concernente l’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare, nonchè l’art. 445 cod. proc. pen., che esclude il giudizio disciplinare dal principio secondo cui il patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi; nè vi osta la circostanza che dette disposizioni siano state novellate dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, giacchè questa legge, sebbene rechi nel titolo un espresso riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, concerne anche i procedimenti disciplinari dei professionisti e trova applicazione anche a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Cassazione Civile, sentenza del 26 luglio 2004, n. 13975, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)

La rinuncia all’appello dinanzi al CNF
L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’immediata estinzione del procedimento e la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 77