Bozza per chiedere la revoca della cancellazione dall'albo

Cronache su incompatibilità d'avvocati part time - Quando il gioco si fa duro ...
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Sei stato cancellato dall'albo degli avvocati per incompatibilità ex l. 339/03? Di seguito trovi una bozza di richiesta (quella che vado a depositare al mio Consiglio dell'Ordine) di revoca in autotutela della cancellazione dall'albo. Ritengo che tutti i cancellati d'ufficio dall'albo per incompatibilità ex l. 339/03 potrebbero utilmente chiedere al proprio Consiglio dell'Ordine la revoca della cancellazione dall'albo sulla base dalla recente affermazione della Cassazione a sezioni unite per cui la incompatibilità (in senso tecnico che non esclude, anzi postula, che alla l. 339/03 si riconosca il significato d'aver introdotto un divieto di iscrizione per il futuro, ma non d'aver reitrodoto una incompatibilità che in quanto tale non avrebbe potuto operare dopo tre anni) tra esercizio della professione forense e impiego pubblico a part time ridotto risulta rimossa. Il riferimento è alla famosa sentenza sul "carabiniere praticante avvocato" che trovi sul sito. L'interesse concreto e attuale che dovrebbe imporre ai C.O.A. l'esercizio discrezionale dell'autotutela prospettata è il fatto che essi C.O.A. potrebbero esser chiamati a risarcire i danni ai soggetti cancellati o a subire la rivalsa dello Stato per le somme che questo potrà esser condannato a pagare ai c.d. "avvocati-part-time" per le cancellazioni dagli albi che fossero dichiarate illegittime per violazione delle norme del Trattato istitutivo della Comunità europea o della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. SCARICA E UTILIZZA LA BOZZA CHE SEGUE ...

Ecc.mo
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di …..
Il sottoscritto, Avv………............…, a fronte della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 28170/2008 (all. 1), e della sopravvenuta aggiunta <attraverso l’art. 6, comma1, lett. e), della l. 25/2/2008, n. 34> dell’art. 16 bis alla l. 4/2/2005, n. 11 (all. 2), chiede codesto Consiglio dell’Ordine di esercitare il potere-dovere di revoca in autotutela del suddetto provvedimento di cancellazione dall’albo degli avvocati.
Dalla detta revoca in autotutela seguirebbe, ovviamente, la cessazione della materia del contendere innanzi al C.N.F. (come chiarisce la decisione del C.N.F. 4 aprile 2007, n. 39, res. Alpa – Rel. Bassu – P.M. Maccarone – Ric. Dott. G.G. - in Rassegna Forense 1/2008 (all. 3) per cui “la revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la cessazione della materia del contendere per intervenuta mancanza di interesse”).
Si rappresentano di seguito le ragioni per le quali si chiede la revoca della cancellazione
dall’albo.
Innanzitutto la sentenza della Cassazione n. 28170/2008 ha definitivamente chiarito che la l. 339/03 non ha reintrodotto una incompatibilità in senso proprio tra impiego pubblico in part time ridotto e esercizio della professione di avvocato ma -salvaguardando i diritti quesiti di coloro che erano stati iscritti agli albi ex art. 1, commi 56 e ss. L. 662/96- ha soltanto disposto che per l’avvenire non si procedesse ad ulteriori iscrizioni agli albi forensi di dipendenti pubblici a part time ridotto.
Inoltre, l’Ente pubblico Consiglio dell’Ordine di …….., si ritiene, dovrebbe adottare la revoca della cancellazione dall’albo del sottoscritto, fondando il proprio giudizio non sulla mera esigenza di ripristino (nel solco di Cass. 28170/08) della legalità violata ma (nel rispetto dell'art. 21 nonies l. 241/90) in base alla sussistenza d’un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione della cancellazione. Il riferimento è all'
l'interesse concreto e attuale ad evitare che esso Consiglio dell'Ordine sia condannato dal giudice ordinario a risarcire il sottoscritto di tutti i danni cagionatigli, in misura crescente nel tempo, per illegittima e illecita cancellazione dall'albo degli avvocati, o che esso Consiglio dell'Ordine debba subire la rivalsa dello Stato italiano per le somme che quest'ultimo potrà esser condannato a pagare da sentenze che potranno essere emanate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo o dalla Corte di Giustizia a favore del sottoscritto per la illegittimità della sua cancellazione dall'albo in relazione, rispettivamente, alle norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo o al Trattato istitutivo della Comunità europea.
In altri termini: la discrezionalità nell’addivenire a revoca della precedente cancellazione per autotutela, si ritiene, dovrebbe esercitarsi tenendo in massimo conto le ragioni di opportunità e di interesse pubblico attuale e concreto; adeguando cioè l’azione amministrativa del Consiglio dell'Ordine all’interesse pubblico modificatosi nel tempo, rispetto al momento della cancellazione dall'albo del sottoscritto, a seguito del sopravvenire:
1) della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 28170/2008 che fornisce univoca interpretazione delle norme già poste, erroneamente, a base del provvedimento di cancellazione del 2/2/2007;
2) della legge comunitaria 2007, l. 25/2/2008, n. 34, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”. L'art. 6, comma 1, lettera e), di tale legge, infatti, introduce nella l. 4/2/2005, n. 11, l'art. 16 bis, il quale ai commi 1, 4 e 5 prevede ormai, innovando rispetto al passato, una forma ulteriore di responsabilità patrimoniale anche dei Consigli degli Ordini (quali pubblica amministrazione) a fronte di illegittimità del loro agire provvedimentale contrario alle norme del Trattato istitutivo della Comunità europea o contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In particolare il detto art. 16 bis prevede responsabilità patrimoniale nella forma della soggezione degli Enti pubblici (anche Consigli degli Ordini) al diritto dello Stato di rivalersi, nei loro confronti, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (comma 4) o rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato (comma 5).
Mentre per quanto riguarda la illegittimità della cancellazione del sottoscritto dall'albo in relazione alle norme di diritto comunitario e in relazione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo si rimanda, per brevità, a quanto esposto nel ricorso al C.N.F., per quanto, invece, riguarda la possibilità-necessità di aderire alla interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 si formulano, di seguito, considerazioni aggiuntive. Ciò perché quel che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha affermato in sentenza 28170/2008 impone di riconsiderare come corretta l'interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 che il sottoscritto prospettò a suo tempo a codesto Consiglio dell'Ordine e che di seguito si ripropone con gli aggiornamenti del caso.


Per Cassazione Sez. Un. 28170/08 l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto

e esercizio della professione forense risulta ancora oggi rimossa dall'art. 1, comma 56 e 56

bis, della legge 662/96, senza che possa valutarsi la l. 339/03 come idonea a reintrodurre

una tale incompatibilità in senso tecnico giuridico. Le, sia pur stringate, affermazioni

delle Sezioni Unite (formulate a pag. 14 della sentenza) non possono essere altrimenti

intese.
La Suprema Corte, nel decidere questione che riguardava un dipendente pubblico a tempo pieno

(carabiniere) nonché praticante avvocato, ha ritenuto necessario formulare valutazioni di

ampia portata, le quali hanno valenza tale da indicare la soluzione di questioni ulteriori

e, in particolare, valgono a chiarire che il sottoscritto è stato illegittimamente

cancellato dall'albo degli avvocati di Rieti in base alla l. 339/03. Afferma, infatti, la

Cassazione, evidenziando la coerenza del sistema delle norme (interpretato secondo lettera,

logica, intenzione del legislatore, principio di proporzionalità della regolazione) e con

evidente riferimento a situazioni ulteriori rispetto a quella del carabiniere ricorrente

(che ovviamente -non potendo essere ammesso al part time- non beneficiava delle “possibilità

offerte dal surricordato art. 1, commi 56 e 56 bis della legge n. 662/1996”) che l’art. 1,

commi 56 e 56 bis della legge 662/1996 “ha rimosso le incompatibilità fra impiego pubblico

part-time e professioni intellettuali”. Un tale riconoscimento, che non può liquidarsi

sbrigativamente come una digressione inutile (perché i carabinieri non possono “andare in

part time”) e fondata su ignoranza della Suprema Corte in ordine alla sopravvenienza della

legge 339/03, costituisce, a ben vedere, la definitiva soluzione della annosa questione dei

diritti quesiti dei c.d. “avvocati-part-time”, di quei soggetti, cioè, che fidando nello

Stato di diritto, trasformarono il loro rapporto di lavoro pubblico a tempo pieno in un

rapporto di lavoro a part-time ridotto (tra il 30% e il 50% dell’orario pieno) per poter

accedere alla professione forense come consentì l’art. 1, commi 56 e seguenti della legge

662/1996. La Cassazione, cioè, ha –pur se sinteticamente- affermato che per tali soggetti

risulta tuttora, rimossa l’incompatibilità fra impiego pubblico a part time e professione

forense, dovendosi quindi intendere che la legge 339/03 non è valsa a reintrodurre per

costoro una incompatibilità in senso proprio (che d’altronde non poteva essere una

incompatibilità a “scoppio ritardato”, operante –come alcuni sostengono- solo dopo 36 mesi

dall’entrata in vigore della medesima legge 339/03) ma soltanto l’onere di palesare al

Consiglio dell’Ordine locale, pena la cancellazione d’ufficio dall’albo, la propria qualità

di dipendente pubblico a part time ridotto. Certo Cass. 28170/08 non nega che la l. 339/03

abbia impedito, dalla data della sua entrata in vigore, a dipendenti pubblici ulteriori

(rispetto a quelli iscrittisi agli albi forensi tra il 1997 e il 2003 in virtù della l.

662/96) di accedere alla “categoria ad esaurimento” dei c.d. avvocati-part-time. Un tale

effetto, però, non viene riconnesso alla reintroduzione di una vera e propria

incompatibilità, la cui attuale sussistenza viene, anzi, expressis verbis negata. Risulterà

chiaro, per quanto di seguito esposto, che una interpretazione della legge 339/03 secondo la

sua formulazione letterale, ma anche una interpretazione logica, costituzionalmente

orientata e in linea con la volontà del legislatore (pure per quanto risulta dalla sorte

delle proposte di legge all’epoca presentate sul tema), impone l’approdo interpretativo cui

è giunta Cassazione 28170/08.
Trattasi, in vero, di un approdo interpretativo, coerente con l’insegnamento della Corte

costituzionale (vedasi, esplicitamente, Corte costituzionale n. 240/2008 - all. 4) per la

quale se è vero che il legislatore deve regolare le situazioni più evidenti ed indiscutibili

di conflitto di interessi, ciò non significa che debba risolvere ogni situazione di

conflitto di interessi con il principio della incompatibilità. Nel bilanciamento fra i

principi previsti dalla Costituzione, il compito del Parlamento è quello di valutare in modo

ragionevole le diverse ipotesi di conflitto e, in relazione alla gravità di ciascuna,

graduare il trattamento normativo più appropriato e proporzionato. Questo può essere di

volta in volta rappresentato non solo dalla incompatibilità, ma anche dall'obbligo di

dichiarare la situazione di conflitto.
Certo la decisione delle Sezioni Unite n. 28170/08 potrà portare la Corte costituzionale

(ove mai giunga a decidere nel merito la vexata quaestio) a riconoscere che i diritti

quesiti degli avvocati-part-time a rimanere iscritti agli albi sono già tutelati dalla

suddetta corretta interpretazione della l. 339/03 (visto che le leggi non si dichiarano

incostituzionali perchè ne è possibile una interpretazione che le faccia qualificare tali ma

solo perchè non ne è possibile una interpretazione che le renda costituzionalmente

legittime). Ciò non di meno codesto Consiglio dell'Ordine, si ritiene, dovrà dare immediata

attuazione alla interpretazione che le Sezioni Unite hanno dato della l. 662/96, art. 1,

commi 56 e ss, e della inidoneità della successiva l. 339/03 a reintrodurre quella

incompatibilità che era stata invece ritenuta esistente nei confronti del sottoscritto e

fondante la sua cancellazione dall'albo.

LA SOLA INTERPRETAZIONE DELLA L. 339/03 CHE CONSENTE DI RITENERLA COSTITUZIONALMENTE

LEGITTIMA.
Il vero significato della l. 339/03 (all. 5) non è quello di reintrodurre una

incompatibilità in senso tecnico, la quale irragionevolmente opererebbe in concreto “a

scoppio ritardato” (e cioè solo dal 2006) per coloro che, essendo già dipendenti pubblici a

tempo pieno al momento dell’entrata in vigore della l. 662/96, abbiano successivamente

ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati in virtù dell’art. 1, co 56 e ss. (all. 6), di

quella legge (dopo aver trasformato il rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo

parziale ridotto).
La l. 339/03, invece, intervenendo dopo l’abrogazione –ad opera dell’art. 6 del D.L.

28/3/97, n. 79- di tutte le disposizioni che vietavano “l’iscrizione all’albo” forense e

“l’esercizio dell’attività” di avvocato, reintroduce non un’incompatibilità (che, per sua

natura, non è concepibile "a orologeria" e non potrebbe non operare immediatamente anche nei

confronti di chi abbia ottenuto l’iscrizione all’albo dopo aver trasformato il rapporto di

lavoro pubblico in un part time ridotto, ex l. 662/96) ma, con intervento più limitato e

rispettoso dei diritti quesiti e del concetto giuridico di incompatibilità, reintroduce

limiti e divieti alla sola “iscrizione” all’albo, dalla sua entrata in vigore, e non anche

all’ “esercizio” della professione forense da parte dei già iscritti all’albo, con ciò non

abrogando la disposizione dell’art. 56 bis dell’art. 1, l. 662/96 che tale “esercizio” ebbe

a consentire ai dipendenti pubblici in part time ridotto.
Già una analisi della lettera della l. 339/03 impone l'interpretazione sopra sintetizzata,

anche in relazione agli art. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale.
L'art. 1 della l. 339/03 recita:
“1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi

i limiti e i divieti di cui al regio decreto -legge 27/11/1933, n. 1578, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni”. Non può

negarsi che, dopo l'intervento dell'art. 6 del D.L. n. 79/97 (che integrò la “non

applicazione” di cui all'originaria previsione del comma 56 dell’art. 1 della l. 662/96, con

una esplicita “abrogazione” delle disposizioni che vietavano l'iscrizione ad albi e

l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56), ove il legislatore

avesse voluto reintrodurre l'abrogata incompatibilità -come situazione di inconciliabilità

assoluta e per tutti dell'esercizio di due diverse attività- e non avesse voluto

semplicemente impedire, per il futuro, l'ampliarsi della schiera dei dipendenti pubblici in

part time ridotto che svolgono anche l'attività forense, avrebbe dovuto fare espresso

riferimento, non all' “iscrizione”, ma all' “esercizio” della professione, o anche ad esso.
Nè la previsione che per gli avvocati “restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio

decreto-legge 27 novembre 1993, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni” può valere ad ampliare il divieto di

“iscrizione”, reintrodotto attraverso la disposizione precedente, e a trasformarlo in un

divieto di “esercizio” della professione forense da parte di chi sia stato iscritto all'albo

ai sensi della legge 662/96. L'abrogazione, ad opera dell'art. 6 del D.L. n. 79/97, di tutte

le disposizioni che vietavano l’“esercizio” della professione forense da parte di chi sia

stato iscritto all'albo ai sensi della legge 662/96, ha comportato, infatti, l’abrogazione

parziale dell’art. 37, co 1, n. 1 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, con riguardo a quella

particolare causa di incompatibilità che prima era riscontrabile nella sussistenza di un

rapporto di pubblico impiego a tempo parziale ridotto. Tale avvenuta abrogazione parziale è,

perciò, ostacolo insormontabile a che si possa ritenere tuttora operante, per

incompatibilità, il detto divieto di esercizio della professione e si possa procedere a

cancellazione dall’albo, attraverso l’operatività dei ”limiti e divieti” di cui al r.d.l. n.

1578/33 e successive modificazioni, di quanti abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo ex l.

662/96 (dopo aver trasformato il rapporto di lavoro in un rapporto a part time ridotto).

Infatti, il richiamo alle “successive modificazioni” riguarda certamente anche il detto

effetto abrogativo.
Altrimenti detto, come già accennato, l'art. 1 l. 339/03 non prevede“sono abrogate le

disposizioni che consentono l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della

professione di avvocato per i soggetti di cui al comma 56 dell'art. 1, l. 662/96”, ma

prevede non una abrogazione ma una mera “non applicazione” di norme a fronte di domande di

“iscrizione” all’albo degli avvocati.
Orbene, per valutare l’importanza della formulazione letterale utilizzata dal legislatore è

necessaria una ricostruzione del succedersi nel tempo degli interventi normativi.

Inizialmente il comma 56 dell'art. 1 l. 662/96 aveva previsto una “non applicazione” delle

norme che vietavano ai dipendenti pubblici in part time ridotto l’iscrizione negli albi

professionali di qualsiasi professione; in seguito (coll'art. 6 del D.L. 28/3/1997, n. 79)

s'è aggiunto il comma 56-bis che ha previsto l’ “abrogazione” delle norme che vietavano ai

suddetti dipendenti l’iscrizione nei più diversi albi professionali e (come conferma Corte

cost. 189/01 al punto 5 del considerato in diritto – all. 7) l’esercizio delle relative

attività. Ebbene, correlativamente, l'utilizzo anni dopo, da parte della l. 339/03, della

formula della “non applicazione” e non di quella dell’“abrogazione” assume un significato

fondamentale. Altrimenti detto: così come, introducendo il comma 56-bis s'era voluta

cancellare la norma che prevedeva la incompatibilità tra l'impiego pubblico in part time

ridotto e l'esercizio di tutte le professioni (essendo chiaro che l'aver originariamente

previsto, nel comma 56, solo la “non applicazione” delle disposizioni che vietavano la sola

iscrizione in albi professionali consentiva di ritenere ancora vigenti e operative le

ulteriori disposizioni che non erano riferite all'iscrizione all'albo ma qualificavano come

causa di incompatibilità nell'esercizio delle varie professioni l'essere dipendente pubblico

in part time ridotto), coerentemente nel 2003, prevedendo all'art. 1 della l. 339/2003,

soltanto che “le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge

23/12/1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati” ed evitando

altresì di aggiungere “e all'esercizio della professione di avvocato” si è voluto

reintrodurre un limite all'iscrizione agli albi forensi dal giorno successivo alla

pubblicazione in Gazzetta della novella, ma si è evitato di abrogare le norme che non

attengono alla disciplina della fase di iscrizione all'albo e, invece, regolano le

compatibilità e incompatibilità nella fase dell'esercizio della professione. In particolare

non si è abrogata tout court la disposizione del primo periodo del citato comma 56-bis ma

si è solo prevista la non applicazione di una parte di tale disposizione (disposizione che

nel suo complesso riguarda le due diverse fasi dell'iscrizione agli albi e dell’esercizio

delle più diverse professioni) all’iscrizione agli albi degli esercenti una sola

professione, quella degli avvocati; mantenendo dunque in vigore la parte della disposizione

riferita alla fase dell'esercizio in atto dell'attività professionale forense, con

conseguente perdurante assenza di incompatibilità per chi risultava già iscritto all'albo

forense dopo aver trasformato il rapporto di lavoro ex l. 662/96.
In sostanza, il primo periodo dell'art. 1, comma 56-bis, l. 662/96, non abrogato nè

sostituito implicitamente da altra disposizione successiva e con esso contrastante,

consente tuttora, in ossequio ai diritti quesiti e al concetto giuridico di incompatibilità,

di ritenere compatibile la attività di pubblico dipendente in part time ridotto e

l'esercizio della professione forense da parte di coloro che, con fiducia nella serietà

delle leggi e convinti di esser cittadini di uno Stato di diritto, aderirono alla proposta

contenuta nella l. 662/96 (legge finanziaria per il 1997) e trasformarono il loro rapporto

di lavoro con la pubblica amministrazione rinunciando agli sviluppi di carriera (ad esempio

a concorsi per dirigente) e ad almeno metà dello stipendio per esercitare la professione di

avvocato.
Non è irrilevante, ai fini interpretativi (per la necessità di una interpretazione che renda

costituzionale la norma in relazione al principio costituzionale di affidamento nella

certezza della legge) il fatto che la l. 662/96, all’art. 1, commi 56 e ss., abbia formulato

in sostanza ai dipendenti pubblici abilitati una proposta del genere: “se fai risparmiare lo

Stato ti sarà permesso di fare l’avvocato”. Trattatavasi, infatti, di proposta che proveniva

addirittura dallo Stato che per un verso era datore di lavoro e, per altro verso, a mezzo

del Ministro della giustizia, era il titolare di un potere-dovere di alta vigilanza

sull'esercizio della professione di avvocato (ai sensi dell’art. 15 R.D.L. 1578/33).
L'art. 2 della l. 339/03 recita:
“1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati

successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e

risultino ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego,

dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, entro

trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di

comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono

alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato

nel rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può

optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione

all'albo degli avvocati.
4. Il dipendente pubblico part- time che ha esercitato l’opzione per la professione forense

ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in

servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purchè non in soprannumero, nella

qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal

caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia

a decorrere dalla data di riammissione”.
Il comma 1 (riguardante -come chiarisce il riferimento alla reintegrazione nel rapporto di

lavoro a tempo pieno, di cui al comma 2- coloro che, già dipendenti pubblici a tempo pieno,

ebbero a trasformare il loro rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro a tempo parziale

ridotto in adesione alla opportunità prospettata dalla l. 662/96, art. 1, commi da 56 a 65,

ed ottennero l’iscrizione all’albo in virtù di tali disposizioni di legge) commina una

cancellazione d'ufficio dall’albo in mancanza di comunicazione al consiglio dell’ordine,

entro 36 mesi, dell'opzione per il mantenimento del rapporto d'impiego. Dunque, nel dovuto

rispetto dei diritti quesiti (e degli art. 2,3, 4, 24, 41, 97 della Costituzione), non

prevede affatto la cancellazione dall’albo per chi non abbia rinunciato all’impiego

pubblico. E’ questo un dato assolutamente fondamentale nell’interpretazione dell’intera

legge. E’ ovvio che ciò impedisce di ritenere che l'opzione in questione sia una scelta

alternativa tra impiego pubblico e professione forense, dato che non avrebbe senso comminare

la cancellazione dall'albo proprio in conseguenza della mancata scelta per il mantenimento

dell'impiego pubblico, e non cancellare invece chi abbia comunicato di voler scegliere

l'impiego pubblico. Risulta necessitata una interpretazione diversa, capace di dare un senso

alla previsione di una cancellazione d'ufficio come conseguenza della mancata comunicazione

dell'opzione per il mantenimento del rapporto d'impiego. E tale interpretazione non potrà

che essere quella per cui coloro che, già dipendenti pubblici a tempo pieno, abbiano

trasformato il rapporto di lavoro in part time e poi abbiano ottenuto l’iscrizione all’albo

in virtù della l. 662/96 possono continuare a svolgere la professione e mantenere il

rapporto di impiego part time, optando in tal senso e cioè dichiarando di voler

“approfittare” dell’opportunità che il comma 1 offre, entro 36 mesi dall’entrata in vigore

della l. 339/03. In tale quadro la cancellazione di cui all’ultimo periodo è una vera e

propria sanzione per mancata collaborazione alla realizzazione delle condizioni necessarie

per un serio controllo, da parte dei Consigli degli ordini degli avvocati, sul rispetto dei

limiti all’attività forense degli avvocati part time posti dalla l. 662/96. L’opzione di cui

al primo comma è semplicemente una dichiarazione.
Ma perché il legislatore ha sentito il bisogno di sanzionare tanto gravemente, con la

cancellazione dall'albo, la mancata comunicazione di voler continuare a svolgere tutte e due

le attività? Perché c’era bisogno, con riguardo ai c.d. “avvocati part time”, della cennata

loro collaborazione all’attività di controllo dei Consigli dell’ordine?
Per dare una risposta bisogna partire dalla considerazione che, alla data di entrata in

vigore della legge 339/03, nessuno aveva esperito le necessarie attività per conoscere con

sicurezza quanti e chi fossero i dipendenti pubblici in part time ridotto iscritti agli albi

degli avvocati ex l. 662/96, art. 1, co. 56 e seguenti. Era certo possibile conoscere tali

dati attivando le necessarie procedure da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e

(come in seguito, dopo anni, è stato fatto su richiesta del C.N.F.) da parte dei Consigli

degli ordini degli avvocati. Certo, però, tali dati non erano conosciuti nel mentre il

Parlamento approvava la l. 339/03. E non erano conosciuti per la semplice ragione che -a

seguito della disapplicazione di norme imposta dall’art. 1, comma 56, l. 662/96, e a seguito

della parziale abrogazione operata dal comma 56 bis del medesimo articolo- l’art. 35, comma

2, del R.D. 22/1/34, n. 37, aveva visto modificato il suo contenuto imperativo e fissava

ormai il contenuto della domanda di iscrizione al detto albo forense nel senso che non era

più richiesta all’istante, quanto alla assenza di cause di incompatibilità, null’altro che

una dichiarazione, sul proprio onore, di assenza delle cause di incompatibilità residue.

Difatti dopo l’entrata in vigore dei commi 56 e 56 bis (e in particolare del secondo che,

abrogando, per il dipendente pubblico a tempo parziale ridotto, l’incompatibilità

previgente, ha modificato l’oggetto stesso della dichiarazione, sul proprio onore, di

insussistenza di cause di incompatibilità) l’art. 35, comma 2, del R.D. 22/1/34, n. 37 aveva

consentito a moltissimi dipendenti pubblici in part time ridotto di iscriversi

legittimamente all’albo senza palesare il proprio rapporto di impiego pubblico (non più,

appunto, causa di incompatibilità).
Ebbene, la cancellazione di cui al comma 1 dell’art. 2 l. 339/03 ha senso solo se si intende

l' “opzione per il mantenimento del rapporto di impiego” non come una scelta escludente la

seconda attività lavorativa, bensì come scelta tra un comportamento funzionale alla

trasparenza nell’attività professionale (realizzata mettendo in grado il Consiglio

dell’ordine di conoscere la sussistenza del rapporto di impiego pubblico in part time) e un

comportamento omissivo nel rendere edotto il Consiglio dell’ordine circa l’attività di

impiegato pubblico. Comportamento, quello omissivo, che avrebbe avuto per conseguenza

intollerabile la perpetuazione di una situazione di fatto (che fino all’entrata in vigore

della l. 339/03 è stata legittima ma era sicuramente d’ostacolo all’esercizio del

potere-dovere di controllo degli ordini sui propri iscritti) per cui a causa della mancata

comunicazione, da parte di molti dipendenti pubblici in part time, all’atto dell’iscrizione

all’albo, della loro particolare ulteriore attività, quest’ultima, nella maggior parte dei

casi, non è stata conosciuta dai Consigli degli Ordini (e purtroppo, spesso, ancora non

risulta conosciuta). La cancellazione di cui al comma in esame ha senso se l' opzione “per

il mantenimento del rapporto d'impiego” è ufficiale comunicazione della volontà di

continuare ad esercitare entrambe le attività lavorative, da parte dei soggetti in

questione, ai Consigli dell'ordine ove risultano iscritti e che ben ne possono ignorare la

particolare condizione lavorativa. La ratio della disposizione era dunque quella di far

“uscire allo scoperto” i dipendenti pubblici che avevano ottenuto l’iscrizione all’albo

senza palesarsi come tali ma semplicemente dichiarando, sul proprio onore, l’insussistenza

di cause di incompatibilità. Ciò al fine di mettere in grado i Consigli dell’ordine,

attraverso la conoscenza di tutti i rapporti di impiego pubblico dei propri iscritti, di

svolgere il doveroso controllo sul rispetto dei limiti, posti dai commi 56 bis e 58 bis

dell’art. 1 della l. 662/96, alla attività forense dei dipendenti pubblici in part time

ridotto, limiti che sono stati ritenuti si sufficienti dalla sentenza della Corte

costituzionale n. 189/2001, ma dovevano essere resi esigibili in concreto nei confronti

della totalità dei loro destinatari.
Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad esser reintegrati,

quando vogliono, nel rapporto di lavoro a tempo pieno. Tale facoltà non è concessa invece a

quanti, già iscritti all’albo prima della l. 662/96, abbiano successivamente vinto un

concorso pubblico ad un posto pubblico in part time ridotto (configurato tale fin

dall’origine o invece per trasformazione di rapporto a tempo pieno): costoro potranno

eventualmente richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, non

ad nutum ma secondo le ordinarie regole. E sembra ragionevole, visto che questi ultimi, non

avendo rinunciato alla gran parte dello stipendio per aderire alla “proposta contrattuale”

che lo Stato rivolse ai dipendenti pubblici con la l. 662/96, ma avendo al contrario

incrementato i loro redditi da lavoro professionale con quelli derivanti dal nuovo rapporto

di lavoro pubblico, ben possono essere esclusi dal trattamento (parzialmente) riparatore

(trasformazione del rapporto ad nutum da tempo parziale a tempo pieno) del discredito

derivante dall’esser trasformati, in virtù della l. 339/03, in una sorta di “categoria di

avvocati ad esaurimento”, stante il divieto di nuove iscrizioni agli albi degli avvocati di

altri dipendenti pubblici a tempo parziale (art. 1). La ratio del comma è dunque quella di

concedere un qualche privilegio riparatore a fronte del discredito derivante inevitabilmente

dal giudizio negativo sulla professionalità e correttezza insito nel divieto di iscrizione

per il futuro di cui all’art. 1; più precisamente la ratio è quella di concederlo almeno a

coloro che addirittura subirono una diminuzione patrimoniale dalla adesione al sistema

–prospettato all’epoca, ovviamente, come stabile nel tempo- della “compatibilità integrale”

(iscrivibilità anche in futuro degli interessati) tra impiego pubblico a part time ridotto e

avvocatura. Ulteriore ratio della disposizione è quella di incentivare, senza imposizioni

incostituzionali, la scelta per una attività esclusiva che riduca nel tempo la categoria

degli “avvocati part time”, che veniva delineata ormai quale “categoria ad esaurimento” per

il necessario bilanciamento dell’interesse che ha portato alla reintroduzione del divieto di

nuove iscrizioni (art. 1) e della necessità, pena l’incostituzionalità della novella, di

salvaguardare adeguatamente i diritti quesiti.
Il comma 3 sancisce che è data una ulteriore possibilità al dipendente pubblico di cui al

comma 1 che non voglia incorrere nella cancellazione dall’albo: costui, entro il medesimo

termine di 36 mesi di cui al comma 1, può (ed è significativo che non si dica “deve”)

cessare dall’impiego e, ovviamente, darne comunicazione al Consiglio dell’ordine come

previsto nel comma 1. Non è, quella del comma 3, una disposizione superflua, vista la

reintroduzione del divieto di iscrizione per il futuro, di cui all’art. 1, che potrebbe far

ritenere consentita una cancellazione immediata dall’albo per incompatibilità, e visto che

il comma 1 stabilisce cosa deve fare per evitare la cancellazione dall’albo colui che

intende mantenere il rapporto di impiego ma tace su cosa debba fare per mantenere

l’iscrizione all’albo colui che, invece, avendo già dichiarato al Consiglio dell’ordine di

essere dipendente pubblico, voglia dimettersi dall’impiego. In sostanza mentre il comma 1

pone un termine per la comunicazione al Consiglio dell’ordine della scelta di mantenere il

doppio lavoro, e tiene presenti coloro che hanno evitato di palesare all’atto

dell’iscrizione la loro qualità di dipendenti pubblici; il comma 3, invece, pone lo stesso

termine per la comunicazione al Consiglio dell’ordine della scelta di cessare il rapporto di

lavoro pubblico, e tiene presenti coloro che dichiararono all’atto della loro iscrizione la

loro qualifica di pubblici dipendenti a part time ridotto. Anche per questi ultimi, infatti,

è ragionevole imporre un dovere di comunicazione (anche se la mera mancata comunicazione

della scelta di dimettersi dall’impiego non viene sanzionata con la cancellazione d’ufficio

dall’albo) dell’effettuata scelta, che deve ritenersi implicito nel comma 3, onde consentire

ai Consigli dell’ordine di aggiornare la conoscenza delle situazioni lavorative di quanti si

iscrissero all’albo in virtù della l. 662/96. In sostanza, per quanto dispongono il comma 1

e il 3, i Consigli dell’ordine avrebbero dovuto cancellare d’ufficio quanti non hanno

comunicato, nei 36 mesi dall'entrata in vigore della l. 339/03, la intenzione di continuare

a svolgere entrambe le attività o non sono cessati, entro lo stesso termine, dall’impiego.
Il comma 4 stabilisce che chi abbia mantenuto l’iscrizione all’albo per esser cessato

dall’impiego “ai sensi della presente legge” (e cioè del comma 3) ha diritto alla

riammissione in servizio a tempo pieno ma solo nei cinque anni successivi alla cessazione

dall’impiego e purchè non in soprannumero. La ratio è quella di rendere appetibile la scelta

per l’esercizio in via esclusiva della professione forense, prospettando la possibilità di

un reingresso nei ranghi dell’amministrazione ove l’esperienza non risulti positiva. Ciò

sempre nell’ottica dello sfavore verso la categoria ad esaurimento degli “avvocati part

time” e per controbilanciare, almeno in parte, gli effetti negativi sulle finanze pubbliche

della reintroduzione del divieto di iscrizioni future di cui al comma 1.

Poco resta da aggiungere:
Quanto alla lettera della legge 339/03 e alle esigenze di una interpretazione logica delle

disposizioni in questione si vuol solo aggiungere:
- che, nei vari commi dell’art. 2 della l. 339/03, si fa sempre riferimento a una “opzione

per” e non ad una “opzione tra…..”;
- che ad imporre l’interpretazione qui sostenuta non è soltanto ciò che il legislatore ha

detto ma anche ciò che esso ha taciuto: si pensi alla mancata previsione di un regime

transitorio che, ove si fosse voluto limitare a tre anni la possibilità di ulteriormente

svolgere entrambe le attività, si sarebbe certamente previsto per garantire le posizioni

giuridiche ed economiche acquisite in ordine alla tutela previdenziale e pensionistica dagli

avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto, nel rispetto del principio generale

del nostro ordinamento giuridico della irretroattività delle leggi e dell’equità

contributiva.
Quanto all’intenzione del legislatore appare fondamentale che più volte, nel corso dei

lavori parlamentari, si sia ribadito che il progetto di legge AC 543 (poi divenuto l.

339/03) non poteva avere un significato corporativo. L’interpretazione prospettata dalla

circolare del C.N.F. 33-b/2003, nel sacrificare i diritti quesiti con non necessitata

limitazione della concorrenza nel servizio professionale di avvocato è, invece,

oggettivamente corporativa ed anche per questo deve esser rifiutata, essendo contraria

all'intenzione del legislatore (anche come oggettivatasi nella norma).
Quanto alle esigenze di una interpretazione sistematica, la legge 339/03 va certamente

interpretata in correlazione con le ulteriori disposizioni che disegnano la complessiva

disciplina delle compatibilità e incompatibilità nell'esercizio della professione forense.

Essa legge non può infatti intendersi, almeno quando si tratti di interpretarne le

disposizioni riguardanti soggetti legittimamente iscritti ex l. 662/96, in modo

irragionevolmente incoerente con le numerosissime disposizioni che consentono l'esercizio

dell'avvocatura in condizioni ben più “pericolose” per il bene dell'indipendenza

dell'avvocato e dell'amministrazione pubblica della giustizia. Ci si riferisce alla

compatibilità pacificamente riconosciuta tra esercizio della professione forense e ruoli

delicatissimi quali quelli di giudici di pace, V.P.O., titolari di cariche di Governo: tale

pacifica compatibilità deve pesare nell'interpretazione adeguatrice, pena

l'incostituzionalità della l. 339/03. A proposito di avvocati che sono anche titolari di

cariche di Governo è fondamentale il rilievo che la l. 20/7/04, n. 215 “Norme in materia di

risoluzione dei conflitti di interessi”, all'art. 2, comma 1, lett. d) (all. 8), consente ai

titolari di cariche di Governo di esercitare la professione forense, limitandosi a vietarne

l'esercizio “in materie connesse con la carica di Governo”. L'Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato ha presentato nel dicembre 2008 la sua Relazione semestrale sul

conflitto di interessi dei membri del Governo, ai sensi della legge 215/04. Ha rilevato

numerose situazioni potenzialmente integranti conflitto di interessi per incompatibilità tra

incarico di governo e attività professionali e tra le rilevate attività potenzialmente

incompatibili spicca l'esercizio della professione forense. Ha affermato, tra l'altro,

l'A.G.C.M.: "Numerose (15) sono state le situazioni potenzialmente incompatibili ai sensi

dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge (divieto di “esercitare attività professionali

o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo”), rimosse previa

sollecitazione da parte dell’Autorità o spontaneamente risolte dai diretti interessati. A

norma della citata disposizione, le attività professionali o di lavoro autonomo sono

incompatibili se effettivamente esercitate e qualora presentino profili di connessione con

la carica di governo ricoperta. In relazione al primo elemento, l’Autorità, in conformità ai

numerosi precedenti in materia, ha ritenuto necessario l’effettivo esercizio dell’attività

professionale e non sufficiente, invece, la mera iscrizione ad un albo. Inoltre, l’articolo

3, lettera c), del Regolamento, precisa come, ai fini del requisito della connessione, debba

ritenersi rilevante qualsiasi inerenza, diretta o indiretta, esistente tra l’attività

esercitata e gli interessi pubblici tutelati dalle funzioni di governo attribuite al

titolare. ..... Nel periodo di riferimento, le attività potenzialmente incompatibili hanno

riguardato principalmente: la professione forense, di dottore commercialista, di

giornalista, di ingegnere e alcuni casi di attività medico-chirurgica” (all. 9).
Quanto poi alle esigenze di una interpretazione costituzionalmente orientata si rileva che

se effettivamente la l. 339/03 avesse il significato prospettato dalla circolare del C.N.F.

n. 33/b/2003, essa sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli artt.

2,3,4,24,41,97 della Costituzione.

LA PROPOSTA DI LEGGE DEL SEN. NOCCO E ALTRI (all. 10)
A conferma dell'argomento letterale per cui il comma 1 dell'art. 2 della l. 339/03,

prospettando la possibilità di una “opzione per” il mantenimento dell'impiego pubblico, non

pone una alternativa tra tale mantenimento e la continuazione legittima dell'esercizio della

professione forense, si deve analizzare il contenuto del disegno di legge, Atto Senato 393,

di iniziativa dei Senatori Nocco e altri “Nuove norme sul contenimento del part-time

nell'esercizio della professione forense”, che venne esaminato dal legislatore in parallelo

alla proposta di legge poi trasformatasi in l. 339/03. Analizzarne il contenuto appare utile

per una interpretazione, che sia rispettosa dell'intenzione del legislatore, della diversa

proposta (di iniziativa dell'On. Bonito e altri) poi trasformatasi in l. 339/03.
Ebbene, il disegno di legge del Sen. Nocco, presenta fondamentali differenze rispetto alla

“proposta Bonito”, poi divenuta legge 339/03.
Prevedeva il disegno di legge AS 393 “Nocco”, all'art. 1: “1. Le disposizioni di cui

all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano per

l'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano valide le incompatibilità

previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36”, e all'art. 2: “Coloro che abbiano

ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fino alla data di entrata in vigore della presente

legge, devono optare tra il mantenimento dell'iscrizione all'albo o il mantenimento del

rapporto di impiego dandone comunicazione al Consiglio dell'ordine presso il quale risultano

iscritti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In

mancanza di comunicazione, i Consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla

cancellazione d'ufficio dell'iscritto al proprio albo”.
Le differenze tra la l. 339/03 e la “proposta Nocco” devono far ritenere che il legislatore

abbia, con piena consapevolezza, trasformato in legge la proposta di legge dell’On. Bonito

che si limitava a onerare gli avvocati già iscritti all'albo ex art. 1, co 56 e ss, della l.

662/96, di effettuare una comunicazione di voler continuare a svolgere la professione senza

abbandonare l'impiego pubblico.
Esse differenze devono far ritenere, cioè, che il legislatore abbia, con piena

consapevolezza, evitato di imporre a quanti s'erano già iscritti all'albo in virtù della l.

662/96 una, evidentemente incostituzionale, scelta alternativa tra l'impiego pubblico in

part time ridotto e la professione forense (è stata respinta la proposta che prevedeva ...

“devono optare tra il mantenimento dell'iscrizione all'albo o...”), ed abbia altresì evitato

di reintrodurre “le incompatibilità previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27

novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36”,

invece prevedendo che -salvo lo sbarramento per nuove iscrizioni- per gli avvocati part time

già iscritti “restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre

1933, n. 1578, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive

modificazioni”. E' evidente che non può considerarsi irrilevante (come pure sopra chiarito)

l'aggiunta, nel testo proposto dall'On. Bonito, del riferimento alle “successive

modificazioni” ai limiti e divieti di iscrizione.
E' evidente, quindi, che il legislatore ha cassato la proposta di reintrodurre una

incompatibilità in senso tecnico
Nè può sottacersi che mentre può aver senso logico (anche se se ne sarebbe può a ragione

censurare l'incostituzionalità) prevedere che, a seguito di una reintrodotta

incompatibilità, si imponga di scegliere in quattro mesi tra avvocatura o impiego pubblico

in part time ridotto, non può, invece, riconoscersi dotata di un minimo di ragionevolezza

(per l'insostenibile contraddizione tra la necessità cogente della reintroduzione

dell'incompatibilità -che, sola, può invocarsi per limitare la naturale concorrenzialità

della professione forense- e la lunghezza del termine per scegliere, che quella necessità

cogente contraddice) l'imposizione di quella stessa scelta alternativa in un tempo di tre

anni. La lunghezza del termine è univoco segno che non s'è voluto imporre una scelta

alternativa. In definitiva l'interpretazione rispettosa della volontà del legislatore deve

riconoscere che esso legislatore, “potendo scegliere” tra due proposte di legge

profondamente diverse, ha ripudiato quella lesiva dei diritti quesiti dei soggetti iscritti

all'albo ex l. 662/96.
Infine: la sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 18/5/99 conforta la presente

interpretazione della l. 339/03, costituzionalmente orientata. Ha evidenziato, detta

sentenza, come il comma 56 bis -aggiunto all'art. 1 della 662/96 dall'art. 6 del dl 79/97

convertito in l. 140/97- abbia completato il disegno legislativo di modifica ad uno dei

canoni prima fondamentali del rapporto di impiego pubblico e cioè quello dell'esclusività.

La Corte costituzionale evidenzia l'importanza della sostituzione della formula dalla

inapplicabilità con quella dell'abrogazione di tutte le norme che vietano ai pubblici

dipendenti a part time l'iscrizione ad albi professionali e l'esercizio di altre prestazioni

di lavoro. In altri termini, di necessità si deve ritenere che la Corte costituzionale ha

confermato anche l'abrogazione parziale degli art. 3 e 37, comma 1, n. 1, r.d.l. 1578/33 che

prevedevano l’incompatibilità col pubblico impiego a part time ridotto e la conseguente

cancellazione dall'albo.
Secondo la Corte cost. 171/99, poi, le disposizioni di cui ai commi 56 e 56 bis dell'art. 1

della l. 662/96 possono essere considerate “principi fondamentali” indipendentemente da

eventuali autoqualificazioni (la stessa legge, infatti, tali le definisce). Per conseguenza

non potrà intendersi in maniera estensiva (con non consentita interpretazione analogica) la

disposizione della legge 339/03 che limita la cancellazione dall'albo ai soggetti che non

abbiano comunicato al Consiglio dell'ordine “l'opzione per” il mantenimento dell'impiego

pubblico. Non è consentito, cioè, attraverso l'estensione in via analogica della portata di

una norma speciale quale è quella che è stata introdotta dall'art. 1 della l. 339/03,

superare il dettato d'una norma riconosciuta dalla Corte costituzionale <<principio

fondamentale>>.
Proprio questo, invece, ha fatto la circolare del C.N.F. 33-b/2003, la quale ha dato una

interpretazione delle disposizioni degli art. 1 e 2 della l. 339/03 talmente “libera” ed

estensiva da travalicare persino i limiti dell'analogia. Peraltro contraddittoriamente: il

CNF stesso, infatti, in altra circostanza, con parere 14/12/05, n. 93, reso al C.O.A. di

Pescara, ha confermato che “le ipotesi di incompatibilità devono essere di stretta

interpretazione posto che pongono sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli”.
La circolare del Consiglio onale Forense n. 33-b/2003 del 7/11/2003 prospetta una

interpretazione errata della legge 339/03, che assolutamente non vincola codesto C.O.A..

Detta errata interpretazione –forse per una supposta, ma inesistente, identità di situazioni

tra chi si troverebbe precluso l'accesso all'avvocatura successivamente all'entrata in

vigore della l. 339/03 e chi invece già aveva accettato il patto propostogli con la legge

662/96- giunge a negare tutela effettiva ai diritti quesiti dei c.d. “avvocati part time”

(sacrificandoli sull’altare di una tutela preventiva da “una serie pressochè illimitata di

occasioni di conflitti di interessi”) ma poi ammette la possibilità logica, prima che

giuridica, che quegli stessi avvocati (dei quali –stante una erroneamente ritenuta gravità

delle esigenze preventive- la specchiata condotta morale nulla conta, così come la totale

assenza di procedimenti disciplinari!) siano tollerati addirittura per tre anni. Ebbene, non

è possibile ritenere che il legislatore, per sbarazzarsi degli avvocati - dipendenti

pubblici a tempo parziale ridotto li abbia trasformati in “avvocati a tempo determinato”.
In definitiva, la circolare del Consiglio onale Forense 33-b/2003 del 7/11/2003

prospetta una inaccettabile interpretazione “restrittiva” dello status professionale,

definitivamente acquisito, dei c.d. avvocati-part-time di cui la Cassazione a sezioni Unite,

con sentenza 28170/08, ha fatto giustizia, imponendo, si ritiene, a codesto Consiglio

dell'Ordine, la revoca in autotutela della cancellazione dall'albo del sottoscritto.
Con osservanza
Avv. …………..

 

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