Sei stato cancellato dall'albo degli avvocati per incompatibilità ex l. 339/03? Di seguito trovi una bozza di richiesta (quella che vado a depositare al mio Consiglio dell'Ordine) di revoca in autotutela della cancellazione dall'albo. Ritengo che tutti i cancellati d'ufficio dall'albo per incompatibilità ex l. 339/03 potrebbero utilmente chiedere al proprio Consiglio dell'Ordine la revoca della cancellazione dall'albo sulla base dalla recente affermazione della Cassazione a sezioni unite per cui la incompatibilità (in senso tecnico che non esclude, anzi postula, che alla l. 339/03 si riconosca il significato d'aver introdotto un divieto di iscrizione per il futuro, ma non d'aver reitrodoto una incompatibilità che in quanto tale non avrebbe potuto operare dopo tre anni) tra esercizio della professione forense e impiego pubblico a part time ridotto risulta rimossa. Il riferimento è alla famosa sentenza sul "carabiniere praticante avvocato" che trovi sul sito. L'interesse concreto e attuale che dovrebbe imporre ai C.O.A. l'esercizio discrezionale dell'autotutela prospettata è il fatto che essi C.O.A. potrebbero esser chiamati a risarcire i danni ai soggetti cancellati o a subire la rivalsa dello Stato per le somme che questo potrà esser condannato a pagare ai c.d. "avvocati-part-time" per le cancellazioni dagli albi che fossero dichiarate illegittime per violazione delle norme del Trattato istitutivo della Comunità europea o della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. SCARICA E UTILIZZA LA BOZZA CHE SEGUE ...
Ecc.mo
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di …..
Il sottoscritto, Avv………............…, a fronte della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 28170/2008 (all. 1), e della sopravvenuta aggiunta <attraverso l’art. 6, comma1, lett. e), della l. 25/2/2008, n. 34> dell’art. 16 bis alla l. 4/2/2005, n. 11 (all. 2), chiede codesto Consiglio dell’Ordine di esercitare il potere-dovere di revoca in autotutela del suddetto provvedimento di cancellazione dall’albo degli avvocati.
Dalla detta revoca in autotutela seguirebbe, ovviamente, la cessazione della materia del contendere innanzi al C.N.F. (come chiarisce la decisione del C.N.F. 4 aprile 2007, n. 39, res. Alpa – Rel. Bassu – P.M. Maccarone – Ric. Dott. G.G. - in Rassegna Forense 1/2008 (all. 3) per cui “la revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la cessazione della materia del contendere per intervenuta mancanza di interesse”).
Si rappresentano di seguito le ragioni per le quali si chiede la revoca della cancellazione
dall’albo.
Innanzitutto la sentenza della Cassazione n. 28170/2008 ha definitivamente chiarito che la l. 339/03 non ha reintrodotto una incompatibilità in senso proprio tra impiego pubblico in part time ridotto e esercizio della professione di avvocato ma -salvaguardando i diritti quesiti di coloro che erano stati iscritti agli albi ex art. 1, commi 56 e ss. L. 662/96- ha soltanto disposto che per l’avvenire non si procedesse ad ulteriori iscrizioni agli albi forensi di dipendenti pubblici a part time ridotto.
Inoltre, l’Ente pubblico Consiglio dell’Ordine di …….., si ritiene, dovrebbe adottare la revoca della cancellazione dall’albo del sottoscritto, fondando il proprio giudizio non sulla mera esigenza di ripristino (nel solco di Cass. 28170/08) della legalità violata ma (nel rispetto dell'art. 21 nonies l. 241/90) in base alla sussistenza d’un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione della cancellazione. Il riferimento è all'
l'interesse concreto e attuale ad evitare che esso Consiglio dell'Ordine sia condannato dal giudice ordinario a risarcire il sottoscritto di tutti i danni cagionatigli, in misura crescente nel tempo, per illegittima e illecita cancellazione dall'albo degli avvocati, o che esso Consiglio dell'Ordine debba subire la rivalsa dello Stato italiano per le somme che quest'ultimo potrà esser condannato a pagare da sentenze che potranno essere emanate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo o dalla Corte di Giustizia a favore del sottoscritto per la illegittimità della sua cancellazione dall'albo in relazione, rispettivamente, alle norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo o al Trattato istitutivo della Comunità europea.
In altri termini: la discrezionalità nell’addivenire a revoca della precedente cancellazione per autotutela, si ritiene, dovrebbe esercitarsi tenendo in massimo conto le ragioni di opportunità e di interesse pubblico attuale e concreto; adeguando cioè l’azione amministrativa del Consiglio dell'Ordine all’interesse pubblico modificatosi nel tempo, rispetto al momento della cancellazione dall'albo del sottoscritto, a seguito del sopravvenire:
1) della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 28170/2008 che fornisce univoca interpretazione delle norme già poste, erroneamente, a base del provvedimento di cancellazione del 2/2/2007;
2) della legge comunitaria 2007, l. 25/2/2008, n. 34, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”. L'art. 6, comma 1, lettera e), di tale legge, infatti, introduce nella l. 4/2/2005, n. 11, l'art. 16 bis, il quale ai commi 1, 4 e 5 prevede ormai, innovando rispetto al passato, una forma ulteriore di responsabilità patrimoniale anche dei Consigli degli Ordini (quali pubblica amministrazione) a fronte di illegittimità del loro agire provvedimentale contrario alle norme del Trattato istitutivo della Comunità europea o contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In particolare il detto art. 16 bis prevede responsabilità patrimoniale nella forma della soggezione degli Enti pubblici (anche Consigli degli Ordini) al diritto dello Stato di rivalersi, nei loro confronti, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (comma 4) o rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato (comma 5).
Mentre per quanto riguarda la illegittimità della cancellazione del sottoscritto dall'albo in relazione alle norme di diritto comunitario e in relazione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo si rimanda, per brevità, a quanto esposto nel ricorso al C.N.F., per quanto, invece, riguarda la possibilità-necessità di aderire alla interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 si formulano, di seguito, considerazioni aggiuntive. Ciò perché quel che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha affermato in sentenza 28170/2008 impone di riconsiderare come corretta l'interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 che il sottoscritto prospettò a suo tempo a codesto Consiglio dell'Ordine e che di seguito si ripropone con gli aggiornamenti del caso.
Per Cassazione Sez. Un. 28170/08 l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto
e esercizio della professione forense risulta ancora oggi rimossa dall'art. 1, comma 56 e 56
bis, della legge 662/96, senza che possa valutarsi la l. 339/03 come idonea a reintrodurre
una tale incompatibilità in senso tecnico giuridico. Le, sia pur stringate, affermazioni
delle Sezioni Unite (formulate a pag. 14 della sentenza) non possono essere altrimenti
intese.
La Suprema Corte, nel decidere questione che riguardava un dipendente pubblico a tempo pieno
(carabiniere) nonché praticante avvocato, ha ritenuto necessario formulare valutazioni di
ampia portata, le quali hanno valenza tale da indicare la soluzione di questioni ulteriori
e, in particolare, valgono a chiarire che il sottoscritto è stato illegittimamente
cancellato dall'albo degli avvocati di Rieti in base alla l. 339/03. Afferma, infatti, la
Cassazione, evidenziando la coerenza del sistema delle norme (interpretato secondo lettera,
logica, intenzione del legislatore, principio di proporzionalità della regolazione) e con
evidente riferimento a situazioni ulteriori rispetto a quella del carabiniere ricorrente
(che ovviamente -non potendo essere ammesso al part time- non beneficiava delle “possibilità
offerte dal surricordato art. 1, commi 56 e 56 bis della legge n. 662/1996”) che l’art. 1,
commi 56 e 56 bis della legge 662/1996 “ha rimosso le incompatibilità fra impiego pubblico
part-time e professioni intellettuali”. Un tale riconoscimento, che non può liquidarsi
sbrigativamente come una digressione inutile (perché i carabinieri non possono “andare in
part time”) e fondata su ignoranza della Suprema Corte in ordine alla sopravvenienza della
legge 339/03, costituisce, a ben vedere, la definitiva soluzione della annosa questione dei
diritti quesiti dei c.d. “avvocati-part-time”, di quei soggetti, cioè, che fidando nello
Stato di diritto, trasformarono il loro rapporto di lavoro pubblico a tempo pieno in un
rapporto di lavoro a part-time ridotto (tra il 30% e il 50% dell’orario pieno) per poter
accedere alla professione forense come consentì l’art. 1, commi 56 e seguenti della legge
662/1996. La Cassazione, cioè, ha –pur se sinteticamente- affermato che per tali soggetti
risulta tuttora, rimossa l’incompatibilità fra impiego pubblico a part time e professione
forense, dovendosi quindi intendere che la legge 339/03 non è valsa a reintrodurre per
costoro una incompatibilità in senso proprio (che d’altronde non poteva essere una
incompatibilità a “scoppio ritardato”, operante –come alcuni sostengono- solo dopo 36 mesi
dall’entrata in vigore della medesima legge 339/03) ma soltanto l’onere di palesare al
Consiglio dell’Ordine locale, pena la cancellazione d’ufficio dall’albo, la propria qualità
di dipendente pubblico a part time ridotto. Certo Cass. 28170/08 non nega che la l. 339/03
abbia impedito, dalla data della sua entrata in vigore, a dipendenti pubblici ulteriori
(rispetto a quelli iscrittisi agli albi forensi tra il 1997 e il 2003 in virtù della l.
662/96) di accedere alla “categoria ad esaurimento” dei c.d. avvocati-part-time. Un tale
effetto, però, non viene riconnesso alla reintroduzione di una vera e propria
incompatibilità, la cui attuale sussistenza viene, anzi, expressis verbis negata. Risulterà
chiaro, per quanto di seguito esposto, che una interpretazione della legge 339/03 secondo la
sua formulazione letterale, ma anche una interpretazione logica, costituzionalmente
orientata e in linea con la volontà del legislatore (pure per quanto risulta dalla sorte
delle proposte di legge all’epoca presentate sul tema), impone l’approdo interpretativo cui
è giunta Cassazione 28170/08.
Trattasi, in vero, di un approdo interpretativo, coerente con l’insegnamento della Corte
costituzionale (vedasi, esplicitamente, Corte costituzionale n. 240/2008 - all. 4) per la
quale se è vero che il legislatore deve regolare le situazioni più evidenti ed indiscutibili
di conflitto di interessi, ciò non significa che debba risolvere ogni situazione di
conflitto di interessi con il principio della incompatibilità. Nel bilanciamento fra i
principi previsti dalla Costituzione, il compito del Parlamento è quello di valutare in modo
ragionevole le diverse ipotesi di conflitto e, in relazione alla gravità di ciascuna,
graduare il trattamento normativo più appropriato e proporzionato. Questo può essere di
volta in volta rappresentato non solo dalla incompatibilità, ma anche dall'obbligo di
dichiarare la situazione di conflitto.
Certo la decisione delle Sezioni Unite n. 28170/08 potrà portare la Corte costituzionale
(ove mai giunga a decidere nel merito la vexata quaestio) a riconoscere che i diritti
quesiti degli avvocati-part-time a rimanere iscritti agli albi sono già tutelati dalla
suddetta corretta interpretazione della l. 339/03 (visto che le leggi non si dichiarano
incostituzionali perchè ne è possibile una interpretazione che le faccia qualificare tali ma
solo perchè non ne è possibile una interpretazione che le renda costituzionalmente
legittime). Ciò non di meno codesto Consiglio dell'Ordine, si ritiene, dovrà dare immediata
attuazione alla interpretazione che le Sezioni Unite hanno dato della l. 662/96, art. 1,
commi 56 e ss, e della inidoneità della successiva l. 339/03 a reintrodurre quella
incompatibilità che era stata invece ritenuta esistente nei confronti del sottoscritto e
fondante la sua cancellazione dall'albo.
LA SOLA INTERPRETAZIONE DELLA L. 339/03 CHE CONSENTE DI RITENERLA COSTITUZIONALMENTE
LEGITTIMA.
Il vero significato della l. 339/03 (all. 5) non è quello di reintrodurre una
incompatibilità in senso tecnico, la quale irragionevolmente opererebbe in concreto “a
scoppio ritardato” (e cioè solo dal 2006) per coloro che, essendo già dipendenti pubblici a
tempo pieno al momento dell’entrata in vigore della l. 662/96, abbiano successivamente
ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati in virtù dell’art. 1, co 56 e ss. (all. 6), di
quella legge (dopo aver trasformato il rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo
parziale ridotto).
La l. 339/03, invece, intervenendo dopo l’abrogazione –ad opera dell’art. 6 del D.L.
28/3/97, n. 79- di tutte le disposizioni che vietavano “l’iscrizione all’albo” forense e
“l’esercizio dell’attività” di avvocato, reintroduce non un’incompatibilità (che, per sua
natura, non è concepibile "a orologeria" e non potrebbe non operare immediatamente anche nei
confronti di chi abbia ottenuto l’iscrizione all’albo dopo aver trasformato il rapporto di
lavoro pubblico in un part time ridotto, ex l. 662/96) ma, con intervento più limitato e
rispettoso dei diritti quesiti e del concetto giuridico di incompatibilità, reintroduce
limiti e divieti alla sola “iscrizione” all’albo, dalla sua entrata in vigore, e non anche
all’ “esercizio” della professione forense da parte dei già iscritti all’albo, con ciò non
abrogando la disposizione dell’art. 56 bis dell’art. 1, l. 662/96 che tale “esercizio” ebbe
a consentire ai dipendenti pubblici in part time ridotto.
Già una analisi della lettera della l. 339/03 impone l'interpretazione sopra sintetizzata,
anche in relazione agli art. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale.
L'art. 1 della l. 339/03 recita:
“1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi
i limiti e i divieti di cui al regio decreto -legge 27/11/1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni”. Non può
negarsi che, dopo l'intervento dell'art. 6 del D.L. n. 79/97 (che integrò la “non
applicazione” di cui all'originaria previsione del comma 56 dell’art. 1 della l. 662/96, con
una esplicita “abrogazione” delle disposizioni che vietavano l'iscrizione ad albi e
l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56), ove il legislatore
avesse voluto reintrodurre l'abrogata incompatibilità -come situazione di inconciliabilità
assoluta e per tutti dell'esercizio di due diverse attività- e non avesse voluto
semplicemente impedire, per il futuro, l'ampliarsi della schiera dei dipendenti pubblici in
part time ridotto che svolgono anche l'attività forense, avrebbe dovuto fare espresso
riferimento, non all' “iscrizione”, ma all' “esercizio” della professione, o anche ad esso.
Nè la previsione che per gli avvocati “restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio
decreto-legge 27 novembre 1993, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni” può valere ad ampliare il divieto di
“iscrizione”, reintrodotto attraverso la disposizione precedente, e a trasformarlo in un
divieto di “esercizio” della professione forense da parte di chi sia stato iscritto all'albo
ai sensi della legge 662/96. L'abrogazione, ad opera dell'art. 6 del D.L. n. 79/97, di tutte
le disposizioni che vietavano l’“esercizio” della professione forense da parte di chi sia
stato iscritto all'albo ai sensi della legge 662/96, ha comportato, infatti, l’abrogazione
parziale dell’art. 37, co 1, n. 1 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, con riguardo a quella
particolare causa di incompatibilità che prima era riscontrabile nella sussistenza di un
rapporto di pubblico impiego a tempo parziale ridotto. Tale avvenuta abrogazione parziale è,
perciò, ostacolo insormontabile a che si possa ritenere tuttora operante, per
incompatibilità, il detto divieto di esercizio della professione e si possa procedere a
cancellazione dall’albo, attraverso l’operatività dei ”limiti e divieti” di cui al r.d.l. n.
1578/33 e successive modificazioni, di quanti abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo ex l.
662/96 (dopo aver trasformato il rapporto di lavoro in un rapporto a part time ridotto).
Infatti, il richiamo alle “successive modificazioni” riguarda certamente anche il detto
effetto abrogativo.
Altrimenti detto, come già accennato, l'art. 1 l. 339/03 non prevede“sono abrogate le
disposizioni che consentono l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della
professione di avvocato per i soggetti di cui al comma 56 dell'art. 1, l. 662/96”, ma
prevede non una abrogazione ma una mera “non applicazione” di norme a fronte di domande di
“iscrizione” all’albo degli avvocati.
Orbene, per valutare l’importanza della formulazione letterale utilizzata dal legislatore è
necessaria una ricostruzione del succedersi nel tempo degli interventi normativi.
Inizialmente il comma 56 dell'art. 1 l. 662/96 aveva previsto una “non applicazione” delle
norme che vietavano ai dipendenti pubblici in part time ridotto l’iscrizione negli albi
professionali di qualsiasi professione; in seguito (coll'art. 6 del D.L. 28/3/1997, n. 79)
s'è aggiunto il comma 56-bis che ha previsto l’ “abrogazione” delle norme che vietavano ai
suddetti dipendenti l’iscrizione nei più diversi albi professionali e (come conferma Corte
cost. 189/01 al punto 5 del considerato in diritto – all. 7) l’esercizio delle relative
attività. Ebbene, correlativamente, l'utilizzo anni dopo, da parte della l. 339/03, della
formula della “non applicazione” e non di quella dell’“abrogazione” assume un significato
fondamentale. Altrimenti detto: così come, introducendo il comma 56-bis s'era voluta
cancellare la norma che prevedeva la incompatibilità tra l'impiego pubblico in part time
ridotto e l'esercizio di tutte le professioni (essendo chiaro che l'aver originariamente
previsto, nel comma 56, solo la “non applicazione” delle disposizioni che vietavano la sola
iscrizione in albi professionali consentiva di ritenere ancora vigenti e operative le
ulteriori disposizioni che non erano riferite all'iscrizione all'albo ma qualificavano come
causa di incompatibilità nell'esercizio delle varie professioni l'essere dipendente pubblico
in part time ridotto), coerentemente nel 2003, prevedendo all'art. 1 della l. 339/2003,
soltanto che “le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge
23/12/1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati” ed evitando
altresì di aggiungere “e all'esercizio della professione di avvocato” si è voluto
reintrodurre un limite all'iscrizione agli albi forensi dal giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta della novella, ma si è evitato di abrogare le norme che non
attengono alla disciplina della fase di iscrizione all'albo e, invece, regolano le
compatibilità e incompatibilità nella fase dell'esercizio della professione. In particolare
non si è abrogata tout court la disposizione del primo periodo del citato comma 56-bis ma
si è solo prevista la non applicazione di una parte di tale disposizione (disposizione che
nel suo complesso riguarda le due diverse fasi dell'iscrizione agli albi e dell’esercizio
delle più diverse professioni) all’iscrizione agli albi degli esercenti una sola
professione, quella degli avvocati; mantenendo dunque in vigore la parte della disposizione
riferita alla fase dell'esercizio in atto dell'attività professionale forense, con
conseguente perdurante assenza di incompatibilità per chi risultava già iscritto all'albo
forense dopo aver trasformato il rapporto di lavoro ex l. 662/96.
In sostanza, il primo periodo dell'art. 1, comma 56-bis, l. 662/96, non abrogato nè
sostituito implicitamente da altra disposizione successiva e con esso contrastante,
consente tuttora, in ossequio ai diritti quesiti e al concetto giuridico di incompatibilità,
di ritenere compatibile la attività di pubblico dipendente in part time ridotto e
l'esercizio della professione forense da parte di coloro che, con fiducia nella serietà
delle leggi e convinti di esser cittadini di uno Stato di diritto, aderirono alla proposta
contenuta nella l. 662/96 (legge finanziaria per il 1997) e trasformarono il loro rapporto
di lavoro con la pubblica amministrazione rinunciando agli sviluppi di carriera (ad esempio
a concorsi per dirigente) e ad almeno metà dello stipendio per esercitare la professione di
avvocato.
Non è irrilevante, ai fini interpretativi (per la necessità di una interpretazione che renda
costituzionale la norma in relazione al principio costituzionale di affidamento nella
certezza della legge) il fatto che la l. 662/96, all’art. 1, commi 56 e ss., abbia formulato
in sostanza ai dipendenti pubblici abilitati una proposta del genere: “se fai risparmiare lo
Stato ti sarà permesso di fare l’avvocato”. Trattatavasi, infatti, di proposta che proveniva
addirittura dallo Stato che per un verso era datore di lavoro e, per altro verso, a mezzo
del Ministro della giustizia, era il titolare di un potere-dovere di alta vigilanza
sull'esercizio della professione di avvocato (ai sensi dell’art. 15 R.D.L. 1578/33).
L'art. 2 della l. 339/03 recita:
“1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
risultino ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego,
dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di
comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono
alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato
nel rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può
optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione
all'albo degli avvocati.
4. Il dipendente pubblico part- time che ha esercitato l’opzione per la professione forense
ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in
servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purchè non in soprannumero, nella
qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal
caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia
a decorrere dalla data di riammissione”.
Il comma 1 (riguardante -come chiarisce il riferimento alla reintegrazione nel rapporto di
lavoro a tempo pieno, di cui al comma 2- coloro che, già dipendenti pubblici a tempo pieno,
ebbero a trasformare il loro rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro a tempo parziale
ridotto in adesione alla opportunità prospettata dalla l. 662/96, art. 1, commi da 56 a 65,
ed ottennero l’iscrizione all’albo in virtù di tali disposizioni di legge) commina una
cancellazione d'ufficio dall’albo in mancanza di comunicazione al consiglio dell’ordine,
entro 36 mesi, dell'opzione per il mantenimento del rapporto d'impiego. Dunque, nel dovuto
rispetto dei diritti quesiti (e degli art. 2,3, 4, 24, 41, 97 della Costituzione), non
prevede affatto la cancellazione dall’albo per chi non abbia rinunciato all’impiego
pubblico. E’ questo un dato assolutamente fondamentale nell’interpretazione dell’intera
legge. E’ ovvio che ciò impedisce di ritenere che l'opzione in questione sia una scelta
alternativa tra impiego pubblico e professione forense, dato che non avrebbe senso comminare
la cancellazione dall'albo proprio in conseguenza della mancata scelta per il mantenimento
dell'impiego pubblico, e non cancellare invece chi abbia comunicato di voler scegliere
l'impiego pubblico. Risulta necessitata una interpretazione diversa, capace di dare un senso
alla previsione di una cancellazione d'ufficio come conseguenza della mancata comunicazione
dell'opzione per il mantenimento del rapporto d'impiego. E tale interpretazione non potrà
che essere quella per cui coloro che, già dipendenti pubblici a tempo pieno, abbiano
trasformato il rapporto di lavoro in part time e poi abbiano ottenuto l’iscrizione all’albo
in virtù della l. 662/96 possono continuare a svolgere la professione e mantenere il
rapporto di impiego part time, optando in tal senso e cioè dichiarando di voler
“approfittare” dell’opportunità che il comma 1 offre, entro 36 mesi dall’entrata in vigore
della l. 339/03. In tale quadro la cancellazione di cui all’ultimo periodo è una vera e
propria sanzione per mancata collaborazione alla realizzazione delle condizioni necessarie
per un serio controllo, da parte dei Consigli degli ordini degli avvocati, sul rispetto dei
limiti all’attività forense degli avvocati part time posti dalla l. 662/96. L’opzione di cui
al primo comma è semplicemente una dichiarazione.
Ma perché il legislatore ha sentito il bisogno di sanzionare tanto gravemente, con la
cancellazione dall'albo, la mancata comunicazione di voler continuare a svolgere tutte e due
le attività? Perché c’era bisogno, con riguardo ai c.d. “avvocati part time”, della cennata
loro collaborazione all’attività di controllo dei Consigli dell’ordine?
Per dare una risposta bisogna partire dalla considerazione che, alla data di entrata in
vigore della legge 339/03, nessuno aveva esperito le necessarie attività per conoscere con
sicurezza quanti e chi fossero i dipendenti pubblici in part time ridotto iscritti agli albi
degli avvocati ex l. 662/96, art. 1, co. 56 e seguenti. Era certo possibile conoscere tali
dati attivando le necessarie procedure da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e
(come in seguito, dopo anni, è stato fatto su richiesta del C.N.F.) da parte dei Consigli
degli ordini degli avvocati. Certo, però, tali dati non erano conosciuti nel mentre il
Parlamento approvava la l. 339/03. E non erano conosciuti per la semplice ragione che -a
seguito della disapplicazione di norme imposta dall’art. 1, comma 56, l. 662/96, e a seguito
della parziale abrogazione operata dal comma 56 bis del medesimo articolo- l’art. 35, comma
2, del R.D. 22/1/34, n. 37, aveva visto modificato il suo contenuto imperativo e fissava
ormai il contenuto della domanda di iscrizione al detto albo forense nel senso che non era
più richiesta all’istante, quanto alla assenza di cause di incompatibilità, null’altro che
una dichiarazione, sul proprio onore, di assenza delle cause di incompatibilità residue.
Difatti dopo l’entrata in vigore dei commi 56 e 56 bis (e in particolare del secondo che,
abrogando, per il dipendente pubblico a tempo parziale ridotto, l’incompatibilità
previgente, ha modificato l’oggetto stesso della dichiarazione, sul proprio onore, di
insussistenza di cause di incompatibilità) l’art. 35, comma 2, del R.D. 22/1/34, n. 37 aveva
consentito a moltissimi dipendenti pubblici in part time ridotto di iscriversi
legittimamente all’albo senza palesare il proprio rapporto di impiego pubblico (non più,
appunto, causa di incompatibilità).
Ebbene, la cancellazione di cui al comma 1 dell’art. 2 l. 339/03 ha senso solo se si intende
l' “opzione per il mantenimento del rapporto di impiego” non come una scelta escludente la
seconda attività lavorativa, bensì come scelta tra un comportamento funzionale alla
trasparenza nell’attività professionale (realizzata mettendo in grado il Consiglio
dell’ordine di conoscere la sussistenza del rapporto di impiego pubblico in part time) e un
comportamento omissivo nel rendere edotto il Consiglio dell’ordine circa l’attività di
impiegato pubblico. Comportamento, quello omissivo, che avrebbe avuto per conseguenza
intollerabile la perpetuazione di una situazione di fatto (che fino all’entrata in vigore
della l. 339/03 è stata legittima ma era sicuramente d’ostacolo all’esercizio del
potere-dovere di controllo degli ordini sui propri iscritti) per cui a causa della mancata
comunicazione, da parte di molti dipendenti pubblici in part time, all’atto dell’iscrizione
all’albo, della loro particolare ulteriore attività, quest’ultima, nella maggior parte dei
casi, non è stata conosciuta dai Consigli degli Ordini (e purtroppo, spesso, ancora non
risulta conosciuta). La cancellazione di cui al comma in esame ha senso se l' opzione “per
il mantenimento del rapporto d'impiego” è ufficiale comunicazione della volontà di
continuare ad esercitare entrambe le attività lavorative, da parte dei soggetti in
questione, ai Consigli dell'ordine ove risultano iscritti e che ben ne possono ignorare la
particolare condizione lavorativa. La ratio della disposizione era dunque quella di far
“uscire allo scoperto” i dipendenti pubblici che avevano ottenuto l’iscrizione all’albo
senza palesarsi come tali ma semplicemente dichiarando, sul proprio onore, l’insussistenza
di cause di incompatibilità. Ciò al fine di mettere in grado i Consigli dell’ordine,
attraverso la conoscenza di tutti i rapporti di impiego pubblico dei propri iscritti, di
svolgere il doveroso controllo sul rispetto dei limiti, posti dai commi 56 bis e 58 bis
dell’art. 1 della l. 662/96, alla attività forense dei dipendenti pubblici in part time
ridotto, limiti che sono stati ritenuti si sufficienti dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 189/2001, ma dovevano essere resi esigibili in concreto nei confronti
della totalità dei loro destinatari.
Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad esser reintegrati,
quando vogliono, nel rapporto di lavoro a tempo pieno. Tale facoltà non è concessa invece a
quanti, già iscritti all’albo prima della l. 662/96, abbiano successivamente vinto un
concorso pubblico ad un posto pubblico in part time ridotto (configurato tale fin
dall’origine o invece per trasformazione di rapporto a tempo pieno): costoro potranno
eventualmente richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, non
ad nutum ma secondo le ordinarie regole. E sembra ragionevole, visto che questi ultimi, non
avendo rinunciato alla gran parte dello stipendio per aderire alla “proposta contrattuale”
che lo Stato rivolse ai dipendenti pubblici con la l. 662/96, ma avendo al contrario
incrementato i loro redditi da lavoro professionale con quelli derivanti dal nuovo rapporto
di lavoro pubblico, ben possono essere esclusi dal trattamento (parzialmente) riparatore
(trasformazione del rapporto ad nutum da tempo parziale a tempo pieno) del discredito
derivante dall’esser trasformati, in virtù della l. 339/03, in una sorta di “categoria di
avvocati ad esaurimento”, stante il divieto di nuove iscrizioni agli albi degli avvocati di
altri dipendenti pubblici a tempo parziale (art. 1). La ratio del comma è dunque quella di
concedere un qualche privilegio riparatore a fronte del discredito derivante inevitabilmente
dal giudizio negativo sulla professionalità e correttezza insito nel divieto di iscrizione
per il futuro di cui all’art. 1; più precisamente la ratio è quella di concederlo almeno a
coloro che addirittura subirono una diminuzione patrimoniale dalla adesione al sistema
–prospettato all’epoca, ovviamente, come stabile nel tempo- della “compatibilità integrale”
(iscrivibilità anche in futuro degli interessati) tra impiego pubblico a part time ridotto e
avvocatura. Ulteriore ratio della disposizione è quella di incentivare, senza imposizioni
incostituzionali, la scelta per una attività esclusiva che riduca nel tempo la categoria
degli “avvocati part time”, che veniva delineata ormai quale “categoria ad esaurimento” per
il necessario bilanciamento dell’interesse che ha portato alla reintroduzione del divieto di
nuove iscrizioni (art. 1) e della necessità, pena l’incostituzionalità della novella, di
salvaguardare adeguatamente i diritti quesiti.
Il comma 3 sancisce che è data una ulteriore possibilità al dipendente pubblico di cui al
comma 1 che non voglia incorrere nella cancellazione dall’albo: costui, entro il medesimo
termine di 36 mesi di cui al comma 1, può (ed è significativo che non si dica “deve”)
cessare dall’impiego e, ovviamente, darne comunicazione al Consiglio dell’ordine come
previsto nel comma 1. Non è, quella del comma 3, una disposizione superflua, vista la
reintroduzione del divieto di iscrizione per il futuro, di cui all’art. 1, che potrebbe far
ritenere consentita una cancellazione immediata dall’albo per incompatibilità, e visto che
il comma 1 stabilisce cosa deve fare per evitare la cancellazione dall’albo colui che
intende mantenere il rapporto di impiego ma tace su cosa debba fare per mantenere
l’iscrizione all’albo colui che, invece, avendo già dichiarato al Consiglio dell’ordine di
essere dipendente pubblico, voglia dimettersi dall’impiego. In sostanza mentre il comma 1
pone un termine per la comunicazione al Consiglio dell’ordine della scelta di mantenere il
doppio lavoro, e tiene presenti coloro che hanno evitato di palesare all’atto
dell’iscrizione la loro qualità di dipendenti pubblici; il comma 3, invece, pone lo stesso
termine per la comunicazione al Consiglio dell’ordine della scelta di cessare il rapporto di
lavoro pubblico, e tiene presenti coloro che dichiararono all’atto della loro iscrizione la
loro qualifica di pubblici dipendenti a part time ridotto. Anche per questi ultimi, infatti,
è ragionevole imporre un dovere di comunicazione (anche se la mera mancata comunicazione
della scelta di dimettersi dall’impiego non viene sanzionata con la cancellazione d’ufficio
dall’albo) dell’effettuata scelta, che deve ritenersi implicito nel comma 3, onde consentire
ai Consigli dell’ordine di aggiornare la conoscenza delle situazioni lavorative di quanti si
iscrissero all’albo in virtù della l. 662/96. In sostanza, per quanto dispongono il comma 1
e il 3, i Consigli dell’ordine avrebbero dovuto cancellare d’ufficio quanti non hanno
comunicato, nei 36 mesi dall'entrata in vigore della l. 339/03, la intenzione di continuare
a svolgere entrambe le attività o non sono cessati, entro lo stesso termine, dall’impiego.
Il comma 4 stabilisce che chi abbia mantenuto l’iscrizione all’albo per esser cessato
dall’impiego “ai sensi della presente legge” (e cioè del comma 3) ha diritto alla
riammissione in servizio a tempo pieno ma solo nei cinque anni successivi alla cessazione
dall’impiego e purchè non in soprannumero. La ratio è quella di rendere appetibile la scelta
per l’esercizio in via esclusiva della professione forense, prospettando la possibilità di
un reingresso nei ranghi dell’amministrazione ove l’esperienza non risulti positiva. Ciò
sempre nell’ottica dello sfavore verso la categoria ad esaurimento degli “avvocati part
time” e per controbilanciare, almeno in parte, gli effetti negativi sulle finanze pubbliche
della reintroduzione del divieto di iscrizioni future di cui al comma 1.
Poco resta da aggiungere:
Quanto alla lettera della legge 339/03 e alle esigenze di una interpretazione logica delle
disposizioni in questione si vuol solo aggiungere:
- che, nei vari commi dell’art. 2 della l. 339/03, si fa sempre riferimento a una “opzione
per” e non ad una “opzione tra…..”;
- che ad imporre l’interpretazione qui sostenuta non è soltanto ciò che il legislatore ha
detto ma anche ciò che esso ha taciuto: si pensi alla mancata previsione di un regime
transitorio che, ove si fosse voluto limitare a tre anni la possibilità di ulteriormente
svolgere entrambe le attività, si sarebbe certamente previsto per garantire le posizioni
giuridiche ed economiche acquisite in ordine alla tutela previdenziale e pensionistica dagli
avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto, nel rispetto del principio generale
del nostro ordinamento giuridico della irretroattività delle leggi e dell’equità
contributiva.
Quanto all’intenzione del legislatore appare fondamentale che più volte, nel corso dei
lavori parlamentari, si sia ribadito che il progetto di legge AC 543 (poi divenuto l.
339/03) non poteva avere un significato corporativo. L’interpretazione prospettata dalla
circolare del C.N.F. 33-b/2003, nel sacrificare i diritti quesiti con non necessitata
limitazione della concorrenza nel servizio professionale di avvocato è, invece,
oggettivamente corporativa ed anche per questo deve esser rifiutata, essendo contraria
all'intenzione del legislatore (anche come oggettivatasi nella norma).
Quanto alle esigenze di una interpretazione sistematica, la legge 339/03 va certamente
interpretata in correlazione con le ulteriori disposizioni che disegnano la complessiva
disciplina delle compatibilità e incompatibilità nell'esercizio della professione forense.
Essa legge non può infatti intendersi, almeno quando si tratti di interpretarne le
disposizioni riguardanti soggetti legittimamente iscritti ex l. 662/96, in modo
irragionevolmente incoerente con le numerosissime disposizioni che consentono l'esercizio
dell'avvocatura in condizioni ben più “pericolose” per il bene dell'indipendenza
dell'avvocato e dell'amministrazione pubblica della giustizia. Ci si riferisce alla
compatibilità pacificamente riconosciuta tra esercizio della professione forense e ruoli
delicatissimi quali quelli di giudici di pace, V.P.O., titolari di cariche di Governo: tale
pacifica compatibilità deve pesare nell'interpretazione adeguatrice, pena
l'incostituzionalità della l. 339/03. A proposito di avvocati che sono anche titolari di
cariche di Governo è fondamentale il rilievo che la l. 20/7/04, n. 215 “Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi”, all'art. 2, comma 1, lett. d) (all. 8), consente ai
titolari di cariche di Governo di esercitare la professione forense, limitandosi a vietarne
l'esercizio “in materie connesse con la carica di Governo”. L'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha presentato nel dicembre 2008 la sua Relazione semestrale sul
conflitto di interessi dei membri del Governo, ai sensi della legge 215/04. Ha rilevato
numerose situazioni potenzialmente integranti conflitto di interessi per incompatibilità tra
incarico di governo e attività professionali e tra le rilevate attività potenzialmente
incompatibili spicca l'esercizio della professione forense. Ha affermato, tra l'altro,
l'A.G.C.M.: "Numerose (15) sono state le situazioni potenzialmente incompatibili ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge (divieto di “esercitare attività professionali
o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo”), rimosse previa
sollecitazione da parte dell’Autorità o spontaneamente risolte dai diretti interessati. A
norma della citata disposizione, le attività professionali o di lavoro autonomo sono
incompatibili se effettivamente esercitate e qualora presentino profili di connessione con
la carica di governo ricoperta. In relazione al primo elemento, l’Autorità, in conformità ai
numerosi precedenti in materia, ha ritenuto necessario l’effettivo esercizio dell’attività
professionale e non sufficiente, invece, la mera iscrizione ad un albo. Inoltre, l’articolo
3, lettera c), del Regolamento, precisa come, ai fini del requisito della connessione, debba
ritenersi rilevante qualsiasi inerenza, diretta o indiretta, esistente tra l’attività
esercitata e gli interessi pubblici tutelati dalle funzioni di governo attribuite al
titolare. ..... Nel periodo di riferimento, le attività potenzialmente incompatibili hanno
riguardato principalmente: la professione forense, di dottore commercialista, di
giornalista, di ingegnere e alcuni casi di attività medico-chirurgica” (all. 9).
Quanto poi alle esigenze di una interpretazione costituzionalmente orientata si rileva che
se effettivamente la l. 339/03 avesse il significato prospettato dalla circolare del C.N.F.
n. 33/b/2003, essa sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli artt.
2,3,4,24,41,97 della Costituzione.
LA PROPOSTA DI LEGGE DEL SEN. NOCCO E ALTRI (all. 10)
A conferma dell'argomento letterale per cui il comma 1 dell'art. 2 della l. 339/03,
prospettando la possibilità di una “opzione per” il mantenimento dell'impiego pubblico, non
pone una alternativa tra tale mantenimento e la continuazione legittima dell'esercizio della
professione forense, si deve analizzare il contenuto del disegno di legge, Atto Senato 393,
di iniziativa dei Senatori Nocco e altri “Nuove norme sul contenimento del part-time
nell'esercizio della professione forense”, che venne esaminato dal legislatore in parallelo
alla proposta di legge poi trasformatasi in l. 339/03. Analizzarne il contenuto appare utile
per una interpretazione, che sia rispettosa dell'intenzione del legislatore, della diversa
proposta (di iniziativa dell'On. Bonito e altri) poi trasformatasi in l. 339/03.
Ebbene, il disegno di legge del Sen. Nocco, presenta fondamentali differenze rispetto alla
“proposta Bonito”, poi divenuta legge 339/03.
Prevedeva il disegno di legge AS 393 “Nocco”, all'art. 1: “1. Le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano per
l'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano valide le incompatibilità
previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36”, e all'art. 2: “Coloro che abbiano
ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fino alla data di entrata in vigore della presente
legge, devono optare tra il mantenimento dell'iscrizione all'albo o il mantenimento del
rapporto di impiego dandone comunicazione al Consiglio dell'ordine presso il quale risultano
iscritti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza di comunicazione, i Consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla
cancellazione d'ufficio dell'iscritto al proprio albo”.
Le differenze tra la l. 339/03 e la “proposta Nocco” devono far ritenere che il legislatore
abbia, con piena consapevolezza, trasformato in legge la proposta di legge dell’On. Bonito
che si limitava a onerare gli avvocati già iscritti all'albo ex art. 1, co 56 e ss, della l.
662/96, di effettuare una comunicazione di voler continuare a svolgere la professione senza
abbandonare l'impiego pubblico.
Esse differenze devono far ritenere, cioè, che il legislatore abbia, con piena
consapevolezza, evitato di imporre a quanti s'erano già iscritti all'albo in virtù della l.
662/96 una, evidentemente incostituzionale, scelta alternativa tra l'impiego pubblico in
part time ridotto e la professione forense (è stata respinta la proposta che prevedeva ...
“devono optare tra il mantenimento dell'iscrizione all'albo o...”), ed abbia altresì evitato
di reintrodurre “le incompatibilità previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36”,
invece prevedendo che -salvo lo sbarramento per nuove iscrizioni- per gli avvocati part time
già iscritti “restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive
modificazioni”. E' evidente che non può considerarsi irrilevante (come pure sopra chiarito)
l'aggiunta, nel testo proposto dall'On. Bonito, del riferimento alle “successive
modificazioni” ai limiti e divieti di iscrizione.
E' evidente, quindi, che il legislatore ha cassato la proposta di reintrodurre una
incompatibilità in senso tecnico
Nè può sottacersi che mentre può aver senso logico (anche se se ne sarebbe può a ragione
censurare l'incostituzionalità) prevedere che, a seguito di una reintrodotta
incompatibilità, si imponga di scegliere in quattro mesi tra avvocatura o impiego pubblico
in part time ridotto, non può, invece, riconoscersi dotata di un minimo di ragionevolezza
(per l'insostenibile contraddizione tra la necessità cogente della reintroduzione
dell'incompatibilità -che, sola, può invocarsi per limitare la naturale concorrenzialità
della professione forense- e la lunghezza del termine per scegliere, che quella necessità
cogente contraddice) l'imposizione di quella stessa scelta alternativa in un tempo di tre
anni. La lunghezza del termine è univoco segno che non s'è voluto imporre una scelta
alternativa. In definitiva l'interpretazione rispettosa della volontà del legislatore deve
riconoscere che esso legislatore, “potendo scegliere” tra due proposte di legge
profondamente diverse, ha ripudiato quella lesiva dei diritti quesiti dei soggetti iscritti
all'albo ex l. 662/96.
Infine: la sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 18/5/99 conforta la presente
interpretazione della l. 339/03, costituzionalmente orientata. Ha evidenziato, detta
sentenza, come il comma 56 bis -aggiunto all'art. 1 della 662/96 dall'art. 6 del dl 79/97
convertito in l. 140/97- abbia completato il disegno legislativo di modifica ad uno dei
canoni prima fondamentali del rapporto di impiego pubblico e cioè quello dell'esclusività.
La Corte costituzionale evidenzia l'importanza della sostituzione della formula dalla
inapplicabilità con quella dell'abrogazione di tutte le norme che vietano ai pubblici
dipendenti a part time l'iscrizione ad albi professionali e l'esercizio di altre prestazioni
di lavoro. In altri termini, di necessità si deve ritenere che la Corte costituzionale ha
confermato anche l'abrogazione parziale degli art. 3 e 37, comma 1, n. 1, r.d.l. 1578/33 che
prevedevano l’incompatibilità col pubblico impiego a part time ridotto e la conseguente
cancellazione dall'albo.
Secondo la Corte cost. 171/99, poi, le disposizioni di cui ai commi 56 e 56 bis dell'art. 1
della l. 662/96 possono essere considerate “principi fondamentali” indipendentemente da
eventuali autoqualificazioni (la stessa legge, infatti, tali le definisce). Per conseguenza
non potrà intendersi in maniera estensiva (con non consentita interpretazione analogica) la
disposizione della legge 339/03 che limita la cancellazione dall'albo ai soggetti che non
abbiano comunicato al Consiglio dell'ordine “l'opzione per” il mantenimento dell'impiego
pubblico. Non è consentito, cioè, attraverso l'estensione in via analogica della portata di
una norma speciale quale è quella che è stata introdotta dall'art. 1 della l. 339/03,
superare il dettato d'una norma riconosciuta dalla Corte costituzionale <<principio
fondamentale>>.
Proprio questo, invece, ha fatto la circolare del C.N.F. 33-b/2003, la quale ha dato una
interpretazione delle disposizioni degli art. 1 e 2 della l. 339/03 talmente “libera” ed
estensiva da travalicare persino i limiti dell'analogia. Peraltro contraddittoriamente: il
CNF stesso, infatti, in altra circostanza, con parere 14/12/05, n. 93, reso al C.O.A. di
Pescara, ha confermato che “le ipotesi di incompatibilità devono essere di stretta
interpretazione posto che pongono sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli”.
La circolare del Consiglio onale Forense n. 33-b/2003 del 7/11/2003 prospetta una
interpretazione errata della legge 339/03, che assolutamente non vincola codesto C.O.A..
Detta errata interpretazione –forse per una supposta, ma inesistente, identità di situazioni
tra chi si troverebbe precluso l'accesso all'avvocatura successivamente all'entrata in
vigore della l. 339/03 e chi invece già aveva accettato il patto propostogli con la legge
662/96- giunge a negare tutela effettiva ai diritti quesiti dei c.d. “avvocati part time”
(sacrificandoli sull’altare di una tutela preventiva da “una serie pressochè illimitata di
occasioni di conflitti di interessi”) ma poi ammette la possibilità logica, prima che
giuridica, che quegli stessi avvocati (dei quali –stante una erroneamente ritenuta gravità
delle esigenze preventive- la specchiata condotta morale nulla conta, così come la totale
assenza di procedimenti disciplinari!) siano tollerati addirittura per tre anni. Ebbene, non
è possibile ritenere che il legislatore, per sbarazzarsi degli avvocati - dipendenti
pubblici a tempo parziale ridotto li abbia trasformati in “avvocati a tempo determinato”.
In definitiva, la circolare del Consiglio onale Forense 33-b/2003 del 7/11/2003
prospetta una inaccettabile interpretazione “restrittiva” dello status professionale,
definitivamente acquisito, dei c.d. avvocati-part-time di cui la Cassazione a sezioni Unite,
con sentenza 28170/08, ha fatto giustizia, imponendo, si ritiene, a codesto Consiglio
dell'Ordine, la revoca in autotutela della cancellazione dall'albo del sottoscritto.
Con osservanza
Avv. …………..
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