Bozza per avvocati-part-time: scrivano a Antitrust e Governo

Cronache su incompatibilità d'avvocati part time - Quando il gioco si fa duro ...
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TUTTI GLI "AVVOCATI-PART-TIME" CHE RISCHIANO LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO E QUELLI CHE SONO GIA' STATI CANCELLATI DALL'ALBO IN BASE ALL'ART. 2 DELLA L. 339/03, DOVREBBERO, A MIO AVVISO, INDIRIZZARE AI MEMBRI DEL GOVERNO E ALL'ANTITRUST UNA RICHIESTA DI INTERVENTO (DEL TIPO DI QUELLA CHE SEGUE) A TUTELA DEI DIRITTI QUESITI E CHE REALIZZI UNA DISCIPLINA NON IRRAGIONEVOLMENTE LIMITATRICE DELLA CONCORRENZA.
Segue bozza di richiesta di intervento avverso la lesione dei diritti quesiti e della concorrenza che si attua dai Consigli degli Ordini degli Avvocati attraverso una errata interpretazione dell'art. 2 della l. 339/03. La seguente bozza, da ciascuno integrata e eventualmente correta, può essere inviata ai membri del Governo e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. EVENTUALMENTE SI POTRA' ALLEGARE IL PARERE PRO VERITATE DELL'EX PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, PROF. VALERIO ONIDA E IL TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE GIUSTIZIA (NELLA PASSATA LEGISLATURA) DELLA "PROPOSTA MAZZONI".

Al Presidente del Consiglio dei Ministri - Silvio Berlusconi - Palazzo Chigi – Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta
Palazzo Chigi – Piazza Colonna, 370
00187 Roma

Al Ministro degli Affari Eesteri - Franco Frattini - Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma

Al Ministro dell'Interno - Roberto Maroni- Palazzo Viminale - via Agostino De Pretis, 7 - 00184 Roma

Al Ministro della Giustizia - Angelino Alfano - via Arenula, 70 - 00186 Roma

Al Ministro dell'Economia e Finanze - Giulio Tremonti - via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

Al Ministro per lo Sviluppo Economico - Claudio Scajola - Gabinetto del Ministro - via Molise, 2 - 00187 Roma

Al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca - Maria Stella Gelmini - Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma

Al Ministro del Lavoro, Salute, Politiche Sociali - Maurizio Sacconi - via Veneto, 56 -00187 Roma
Al Ministro della Difesa - Ignazio La Russa - Gabinetto - via XX Settembre, 8 - 00187 Roma

Al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali - Luca Zaia - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

Al Ministro per l'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Stefania Prestigiacomo - viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

Al Ministro per le Infrastrutture e Trasporti - Altero Matteoli - Piazzale Porta Pia, 1 -00198 Roma

Al Ministro per i Beni e Attività urali - Sandro Bondi - via del Collegio Romano, 27 -00186 Roma

Al Ministro per il Federalismo - Umberto Bossi

Al Ministro per la Semplificazione Normativa - Roberto Calderoli

Al Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazioni - Renato Brunetta - Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma

Al Ministro per i Rapporti con il Parlamento - Elio Vito - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma

Al Ministro per le Politiche per i Giovani - Giorgia Meloni - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma

Al Ministro per i Rapporti con le Regioni - Raffaele Fitto - via della Stamperia, 7 - 00187 Roma

Al Ministro per l'Attuazione del Programma - Gianfranco Rotondi - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma

Al Ministro per le Politiche Comunitarie - Andrea Ronchi - Piazza Nicosia, 20 - 00186 Roma

Al Ministro per le pari opportunità - Mara Carfagna - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma

Al Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Antonio Catricalà
piazza G. Verdi, 6/a 0198 Roma
(Si potrà indirizzare fax alla Direzione Generale per la concorrenza -Direttore Alberto Nahmijas - fax 06 85821370; oppure alla Direzione industria e servizi -Direttore Giuseppe Galasso fax: 0685821433)



Egr. Sig. Ministro,
L'art. 2, comma 1, l. 215/04 consente ai titolari di cariche di Governo l'esercizio di attività professionali e tra queste dell'attività di avvocato, anche se con limiti.
L'art. 2 della l. 339/03 viene intesa dai Consigli degli Ordini degli Avvocati (con evidente irragionevolezza e in contrasto con le indicazioni della sentenza della Cassazione, SS.UU. n. 28170/2008) come che impone, ai detti Consigli degli Ordini, di comminare la cancellazione d'ufficio dall'albo degli avvocati nei confronti di soggetti rispetto ai quali il rischio di conflitti di interessi è indiscutibilmente meno grave, e cioè nei confronti dei "semplici" dipendenti pubblici a part time ridotto che siano stati iscritti all'albo degli avvocati ex art. 1, comma 56 e ss., l. 662/96 e che non abbiano comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, entro l'1/12/2006, di aver optato per lo svolgimento in via esclusiva della professione forense.
Dal raffronto delle citate norme della l. 215/04 sul conflitto di interessi e della l. 339/03, appare confermato in maniera assolutamente eclatante il fatto che attraverso l'art. 2 della l. 339/03 (se erroneamente interpretato come fanno i Consigli degli Ordini degli Avvocati) si sacrificano senza necessità e in maniera irragionevole il principio di proporzionalità tra il fine perseguito dal legislatore con l. 339/03 (per come individuato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390/06 in materia che, come insegna Corte cost. 189/01, è "naturalmente concorrenziale") ed i mezzi utilizzati dallo stesso legislatore.
Nè può sostenersi che la peculiarità della professione forense ed i fini di interesse generale che ispirerebbero la asserita reintroduzione di una incompatibilità in senso tecnico (e non di un mero divieto per il futuro di iscrizione agli albi di ulteriori dipendenti pubblici a part time, prospettato da Cass. 28170/08) tra l'esercizio della professione forense e l'impiego pubblico in part time ridotto, attraverso la l. 339/03, consentano di escludere tale provvedimento legislativo dalla soggezione al giudizio di proporzionalità e ragionevole necessità. Non lo si può sostenere in quanto, come insegna la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, solo i provvedimenti (anche legislativi) motivati da “esigenze imperative d'interesse generale” (che siano ragionevolmente credibili e non semplicemente asserite) possono andare esenti dalla detta verifica di proporzionalità e ragionevole necessità. Si consideri, al riguardo, che il Consiglio di Stato, con decisione 6 marzo - 17 aprile 2007, n. 1736, ha riconosciuto la piena applicabilità , in campo onale, del principio comunitario di proporzionalità. Inoltre l'incostituzionalità della cancellazione d'ufficio dall'albo degli avvocati (ove fosse veramente) prevista dall'art. 2 della l. 339/03 nei confronti di cittadini rei solo di essersi fidati dello Stato di diritto, che aveva loro consentito l'iscrizione all'albo degli avvocati da ormai più dieci anni (con l. 662/96, art. 1, commi 56 e ss.) è stata autorevolmente dimostrata dall'ex presidente della Corte costituzionale, Prof. Avv. Valerio Onida, in un suo parere pro veritate, nonchè dal Prof. Alessandro Pace, docente di diritto costituzionale presso l'università la Sapienza di Roma.
A quanto dimostrato dal Prof. Valerio Onida e dal Prof. Alessandro Pace si vuol solo aggiungere che non può disconoscersi che la reintroduzione di una vera e propria incompatibilità -che operi, dunque, anche nei confronti degli avvocati già iscritti all'albo ex art. 1, commi 56 e ss. della l. 662/96, alla data della entrata in vigore della l. 339/03- se pur potesse ritenersi finalizzata al perseguimento di leciti obiettivi e addirittura di un interesse generale, non potrebbe certo ragionevolmente qualificarsi come giustificata da “esigenze imperative d'interesse generale”: lo impedirebbe una evidenza indiscutibile e cioè il quadro ordinamentale, come oggi vigente in Italia, delle compatibilità e incompatibilità per lo svolgimento della professione di avvocato.
Tale quadro ordinamentale (come ha riconosciuto il TAR Lazio con riguardo ai limiti delle compatibilità e incompatibilità per la figura del Giudice di Pace-avvocato; cfr. TAR Lazio, Sez. I, ordinanza 10125 del 28/4/2004, punto 1.2.2, pag. 11), risulta “ispirato all'esigenza del minimo sacrificio delle opportunità professionali” e recentemente è stato significativamente integrato da normative settoriali coerenti col sistema e cioè dalla c.d. legge sul “conflitto di interesse” (vedasi art. 2, comma 1, lett. d, della legge 215/2004) e dalla disciplina sul registro degli organismi di conciliazione di diritto societario, bancario, finanziario (vedasi art. 4, comma 5, e comma 4, lett. a, del D.M. Giustizia 23/7/2004, n. 222).
Le acquisizioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Wouters, sentenza Arduino e sentenza Cipolla) impediscono di ritenere conforme alle norme comunitarie (oltre che alla Costituzione italiana) la reintroduzione del divieto di esercizio della professione forense nei confronti degli impiegati pubblici a part time che furono iscritti all'albo degli avvocati ex art. 1, commi 56 e ss., l. 662/96.
Stante la violazione della concorrenza e delle regole comunitarie sul divieto di reintroduzione di regime che limiti la concorrenza in maniera ingiustificata si richiede l'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche nel senso della disapplicazione degli atti lesivi della concorrenza realizzati con legge 339/03 e con circolare del Consiglio Naazionale Forense n. 33-b/2003 del 7/11/2003 le quali debbono considerarsi immediatamente lesive nei confronti del sottoscritto avvocato iscritto ex art. 1, commi 56 e ss., l. 662/96, all'albo degli avvocati di ............ e dipendente pubblico in part time ridotto dell'Ente ..........
Addì .........
Avv. ........
 
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