
- Per l’impugnazione dell’elenco dei professionisti delegati per le vendite è competente il TAR
- L’arbitro non può successivamente difendere la parte in quello stesso giudizio
- La mancata comunicazione al COA della data dell’udienza dinanzi al CNF
- Il COA di Isernia chiede se nell’ipotesi dì cui all’art.75 del D.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale l’istituto del gratuito patrocinio è applicabile “sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico” rientri anche la fattispecie dell’avvocato che, privo di reddito o con reddito compreso nei parametri di cui all’art. 76 del DPR medesimo, agisca in executivis per il recupero delle proprie spettanze affidando l’incarico ed altro legale, atteso che il soggetto istante è “in possesso dei requisiti tecnico-professionali per patrocinare in proprio in ambito civile, avendo egli stesso depositato di recente presso il COA diverse domande di ammissione al patrocinio per propri assistiti”. Chiede inoltre se, una volta esclusa la necessità di avvalersi della difesa tecnica ad opera di un altro legale, risulti pacifico per l’avvocato “non abbiente”, in ossequio all’art. 24 della Costituzione, accedere al gratuito patrocinio in proprio quale difensore di se stesso.
- Il Consiglio dell’Ordine di Trapani formula due quesiti relativi all’art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il primo, relativo all’essere tenuto o meno l’avvocato colpito da provvedimento di sospensione al pagamento del contributo annuale al Consiglio dell’Ordine d’appartenenza e al pagamento dei contributi minimi alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Il secondo, se l’avvocato sospeso ai sensi dell’art. 20, co.2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, debba ritenersi esonerato dalla prova dell’esercizio continuativo della professione ai sensi dell’art. 23 della stessa legge professionale.
- Il COA di Roma su sollecitazione del Garante delle persone private della libertà personale chiede di conoscere se sia possibile per un detenuto svolgere il tirocinio forense, senza autorizzazione al patrocinio, stante il limite posto dalla mancanza della condotta specchiatissima ed illibata prevista dall’art. 17, comma 2, in relazione al n. 3, comma 1, stesso articolo R.D. 1578/33.
- Inammissibile l’appello in proprio al CNF dell’avvocato sospeso (ovvero cancellato o radiato)
- La mancata rituale sottoscrizione del dispositivo da parte del presidente e del segretario non comporta nullità
Per l’impugnazione dell’elenco dei professionisti delegati per le vendite è competente il TAR
Gli atti impugnabili avanti al C.N.F. costituiscono un numerus clausus, sicché non può essere sottoposto alla sua giurisdizione la domanda di annullamento della delibera con cui il C.O.A. abbia formato l’elenco dei professionisti delegati per le vendite giudiziarie da trasmettere al Presidente del Tribunale ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. (Nel caso di specie, in applicazione del riferito principio, il CNF ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rimettendo le parti avanti al TAR competente).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 81
L’arbitro non può successivamente difendere la parte in quello stesso giudizio
La funzione di arbitro, ancorché designato dalla parte, è improntata a principi di terzietà ed imparzialità, sicché non può essere consentito all’avvocato, che abbia in precedenza assunto la veste di arbitro, accettare la difesa di una delle parti, se non in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, indipendenza e terzietà che sono a presidio della funzione defensionale, che trovano presidio nell’art. 37 del c.d. (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava il suo stesso lodo nell’interesse della parte che lo aveva nominato arbitro. In applicazione del principio di cui in massima, al professionista è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 7 maggio 2013, n. 73
La mancata comunicazione al COA della data dell’udienza dinanzi al CNF
Nel giudizio di impugnazione dinanzi al consiglio nazionale forense del provvedimento adottato, in materia disciplinare, da un consiglio locale dell’ordine, quest’ultimo e contraddittore necessario e, pertanto, rientra fra “le parti interessate”, a cui deve essere comunicata, a norma dell’art. 61, ultimo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, la data della seduta fissata per la discussione del ricorso. In mancanza di tale adempimento, la decisione adottata dal consiglio nazionale forense è nulla e tale nullità, attenendo alla integrità del contraddittorio, deve essere dichiarata anche di ufficio.
Cassazione Civile, sentenza del 02-10-1975, n. 03101, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. BILE F
Il COA di Isernia chiede se nell’ipotesi dì cui all’art.75 del D.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale l’istituto del gratuito patrocinio è applicabile “sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico” rientri anche la fattispecie dell’avvocato che, privo di reddito o con reddito compreso nei parametri di cui all’art. 76 del DPR medesimo, agisca in executivis per il recupero delle proprie spettanze affidando l’incarico ed altro legale, atteso che il soggetto istante è “in possesso dei requisiti tecnico-professionali per patrocinare in proprio in ambito civile, avendo egli stesso depositato di recente presso il COA diverse domande di ammissione al patrocinio per propri assistiti”. Chiede inoltre se, una volta esclusa la necessità di avvalersi della difesa tecnica ad opera di un altro legale, risulti pacifico per l’avvocato “non abbiente”, in ossequio all’art. 24 della Costituzione, accedere al gratuito patrocinio in proprio quale difensore di se stesso.
Il parere viene reso nei seguenti termini:
Per il recupero dei propri crediti personali (evidentemente nei confronti del cliente) l’avvocato può agire personalmente in giudizio (ai sensi dell’art. 13 della L. n. 247/12) o conferire mandato ad un collega. Questa seconda soluzione pare – in linea di principio – preferibile, al fine di evitare che egli si trovi coinvolto emotivamente nella vertenza nella doppia veste di parte e di avvocato.
Nell’ipotesi di difesa personale deve escludersi che l’Avvocato possa pretendere di essere ammesso al gratuito patrocinio, non essendo configurabile un contratto d’opera professionale con se stesso, stante l’immedesimazione tra l’avvocato e il cliente che dovrebbe a lui corrispondere il compenso.
Nell’ipotesi, invece, di conferimento dell’incarico ad un collega, potrebbe, in astratto, porsi il problema del gratuito patrocinio ove il cliente (nella specie avvocato) versi in condizioni economiche di non abbienza.
In tal caso, poiché l’ammissione al gratuito patrocinio è assicurata, senza eccezioni, a tutti, ove ne esistono i presupposti, al relativo beneficio potrà accedere anche l’avvocato “non abbiente” che abbia scelto di farsi assistere in giudizio da un collega.
Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Salazar), parere 20 febbraio 2013, n. 18
Quesito n. 217, COA di Isernia
Il Consiglio dell’Ordine di Trapani formula due quesiti relativi all’art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il primo, relativo all’essere tenuto o meno l’avvocato colpito da provvedimento di sospensione al pagamento del contributo annuale al Consiglio dell’Ordine d’appartenenza e al pagamento dei contributi minimi alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Il secondo, se l’avvocato sospeso ai sensi dell’art. 20, co.2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, debba ritenersi esonerato dalla prova dell’esercizio continuativo della professione ai sensi dell’art. 23 della stessa legge professionale.
Con riferimento al primo quesito, la Commissione ritiene che la sospensione, non inficiando in capo all’avvocato che ne sia colpito la qualità di iscritto nell’Albo, non faccia venir meno l’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione; né, del pari, gli obblighi di natura previdenziale non dipendenti dalla produzione di un reddito professionale, ma legati esclusivamente all’obbligatoria iscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza forense (cfr. anche l’art. 10 della legge n. 576/80).
Con riferimento al secondo quesito, si deve preliminarmente osservare che l’art. 21 della nuova legge professionale è norma non immediatamente applicabile, dal momento che essa rinvia, per la sua attuazione, al regolamento di cui al comma 1. Solo dopo l’emanazione di tale regolamento, che recherà le norme di attuazione anche in relazione alla verifica dell’esercizio continuativo della professione, potrà porsi il problema dell’esigibilità della prova dell’esercizio continuativo all’avvocato sospeso dall’esercizio della professione. Si ritiene in ogni caso che la sospensione dall’esercizio della professione – facendo venir meno il fatto dell’esercizio professionale – determini contestualmente, per impossibilità dell’oggetto, la sospensione dell’obbligo di fornire la prova dell’esercizio continuativo.
Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Allorio), parere 10 aprile 2013, n. 33
Il COA di Roma su sollecitazione del Garante delle persone private della libertà personale chiede di conoscere se sia possibile per un detenuto svolgere il tirocinio forense, senza autorizzazione al patrocinio, stante il limite posto dalla mancanza della condotta specchiatissima ed illibata prevista dall’art. 17, comma 2, in relazione al n. 3, comma 1, stesso articolo R.D. 1578/33.
Un’attenta lettura del quesito così come posto evidenzia il riferimento a due momenti distinti: l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e lo svolgimento del tirocinio. Il primo sconta il possesso dei requisiti di cui all’art. 17, comma 2, R.D. cit. ed è condizione preliminare obbligatoria per potersi effettuare il secondo. I due aspetti sono oggetto di valutazioni da espletarsi separatamente ed in momenti diversi e, precisamente, il possesso dei requisiti di cui all’art. 17 cit. va verificato al momento della richiesta di iscrizione nel registro praticanti; il secondo va verificato al momento del rilascio del certificato di compiuta pratica per l’iscrizione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione. Il quesito posto deve, dunque, essere così scisso in due domande: può un soggetto privato della libertà personale in quanto detenuto essere iscritto nel registro praticanti avvocati, stante il requisito della condotta specchiatissima ed illibata?; può un soggetto detenuto che sia stato iscritto nel registro praticanti avvocati svolgere compiutamente il tirocinio forense?
Così correttamente riformulata la questione non può che farsi rilevare che le valutazioni circa il possesso del requisito della condotta specchiatissima ed illibata richiesto per l’iscrizione nel registro sono di esclusiva competenza del Consiglio territoriale al quale la richiesta è presentata; infatti, solo questo può valutare la natura dei reati, l’entità della pena, la distanza temporale intercorsa tra la commissione del delitto e la richiesta d’iscrizione, la sussistenza dei presupposti riabilitativi, la mancata sussistenza degli elementi di cui all’art. 42 R.D. cit., dovendo acquisire il certificato giudiziale di cui all’art. 1, lett. b) del R.D. n. 37/34. A tanto si aggiunge che un eventuale impedimento all’iscrizione sarebbe costituito non tanto dalla mancanza del requisito della condotta (art. 17, comma 1 n.3), ma dal fatto di essere il soggetto richiedente privato della libertà personale ovvero condannato in via definitiva e ristretto in Casa Circondariale, circostanza che comporta l’interdizione dai pubblici uffici per il periodo di espiazione di una pena. Diverso sarebbe il caso di colui che dopo aver espiato la condanna, non sospesa condizionalmente, chieda di essere iscritto. In tale ipotesi la valutazione avrebbe riguardo alla sussistenza della condotta illibata e specchiatissima.
Quanto al secondo aspetto appare prematuro anticipare a prima dell’iscrizione un giudizio sulla concreta possibilità per il soggetto ristretto di svolgere il tirocinio, ma in ogni caso la valutazione dovrebbe essere rimessa ad un giudizio di legittimità e corrispondenza ai dettami della disciplina vigente in tema di svolgimento del tirocinio, anche considerando che le modalità di svolgimento del tirocinio che, se pur soggette ad autorizzazioni da parte dell’Ufficio di Sorveglianza, competente potrebbero in linea puramente teorica non essere incompatibili con lo stato di detenzione. Resta, però, il problema che tale tirocinio non può essere espletato se prima non si sia ottenuta l’iscrizione nei registri tenuti dal COA.
Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Morlino), parere 16 gennaio 2013, n. 5
Quesito n. 208 del COA di Roma
Inammissibile l’appello in proprio al CNF dell’avvocato sospeso (ovvero cancellato o radiato)
Nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense adito contro il diniego della revoca della sospensione dall’esercizio della professione forense pronunciato dal Consiglio dell’Ordine non è consentita la difesa personale svolta dall’avvocato che sia stato sospeso a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, difettando in tal caso il requisito indispensabile dello “ius postulandi”, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio.
Cassazione Civile, sentenza del 08-08-2001, n. 10956, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. GRIMALDI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 93
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 9
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. FLORIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 135
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BROCCARDO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 121
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 18 luglio 2011, n. 118
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 173
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 117
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 108
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 99
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 12 dicembre 2009, n. 140
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 21 luglio 2009, n. 81
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 giugno 2009, n. 61
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 249
- Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 19 dicembre 2008, n. 172
- Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 6 novembre 2008, n. 150
- Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 140
- Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 134
- Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VACCARO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 109
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 22 aprile 2008, n. 30
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 224
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 207
- Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 199
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. Bassu), sentenza del 8 novembre 2007, n. 166
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 157
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 113
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 21 settembre 2007, n. 108
- Cassazione Civile, sez. Unite, 16 novembre 2009, n. 24180- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Oddo Massimo- P.M. Pivetti Marco (Conf.)
- Cassazione Civile, sez. Unite, 08 maggio 2008, n. 11213- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MORELLI Mario Rosario
- Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. PICONE Pasquale- P.M. NARDI Vincenzo
- Cassazione Civile, 05 novembre 1996, n. 00849, sez. U- Pres. Iannotta A- P.M. Nicita FP (Conf.)
La mancata rituale sottoscrizione del dispositivo da parte del presidente e del segretario non comporta nullità
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non costituisce motivo di nullità della deliberazione del Consiglio dell’ordine la mancata rituale sottoscrizione del dispositivo ad opera del presidente e del segretario, atteso che il dispositivo non costituisce un atto documentale autonomo, non dovendo essere letto in udienza, ed essendo le deliberazioni del Consiglio dell’ordine pubblicate mediante deposito dell’originale negli uffici di segreteria.
Cassazione Civile, sentenza del 18-04-2003, n. 06295, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Bonomo M- P.M. Iannelli D (conf.)
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