Per il C.N.F. le norme su incompatibilità sono "di stretta interpretazione"

Regolamentazione italiana - C.N.F.
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{mosimage} Il C.N.F., con parere 93/2005, ha confermato che "le ipotesi di incompatibilità devono essere di stretta interpretazione, posto che pongono sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli". Leggi di seguito il parere del C.N.F. ...

Sulla necessità di una stretta interpretazione delle ipotesi di incompatibilità.
            Parere 14 dicembre 2005, n. 93
            Quesito del COA di Pescara, rel. cons. Morgese
            Il quesito verte sull'applicabilità ai praticanti avvocati, i quali
            non abbiano richiesto l'abilitazione al patrocinio, delle norme in
            tema di incompatibilità di cui all'art. 3 del R.D.L. 1578/1933.
            Contrario salvo per le ipotesi in cui il soggetto sia sottoposto ad
            obblighi gerarchici o di condotta di tale intensità da risultare non
            coniugabili con i doveri di indipendenza e riservatezza che sono
            imposti anche al praticante avvocato
            La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

            Allo stato attuale la legislazione professionale non prevede alcuna
            estensione al praticante delle situazioni di incompatibilità
            previste per gli avvocati.
            Si deve confermare, peraltro, che le ipotesi di incompatibilità
            devono essere di stretta interpretazione, posto che pongono
            sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli.
            Ciò premesso, non può escludersi che vi siano situazioni nelle
            quali, in concreto, il soggetto sia sottoposto ad obblighi
            gerarchici o di condotta di tale intensità da risultare non
            coniugabili con i doveri di indipendenza e riservatezza che sono
            imposti anche al praticante avvocato. Questo è il caso, che si è
            posto nel passato, della possibilità di svolgere la pratica per
            militari in servizio nei Carabinieri o nella Guardia di Finanza, nei
            confronti dei quali vige un obbligo di denuncia di fatti di reato
            comunque appresi ed un intenso vincolo di subordinazione gerarchica.
            (cfr. parere 14 aprile 2000, n. 124, in I pareri del Consiglio
            Nazionale Forense (1998-2000) , Milano 2001, p. 97).
            A ciò si aggiunge la circostanza che i praticanti che esercitano
            altresì un'attività per la quale la legge prevede un'incompatibilità
            con la professione forense non possono ottenere l'abilitazione al
            patrocinio (cfr. parere 24 marzo 2000, n. 121, ivi , p. 95).