Il C:N.F. appena approvata la l. 339/03 emanò la seguente circolare (n. 33-b/2003).
NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
Caro Presidente,
è con molta soddisfazione che Ti comunico che, dopo oltre due anni di attesa e molteplici sforzi, è stata finalmente approvata la regolamentazione del c.d. part-time, nel rispetto dei principi di autonomia e di indipendenza della nostra professione.
La Camera dei deputati ha infatti approvato in via definitiva il ddl AC 543-B, d'iniziativa dei deputati Bonito e altri, che esclude la nostra categoria dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 56, 56 bis, e 57, della legge finanziaria per il 1997 (la legge 23 dicembre 1996, n. 662), le quali consentono (com'è noto) l'iscrizione negli albi professionali dei dipendenti pubblici a tempo parziale.
Tutti ricorderanno le tappe di una vicenda annosa, che ha impegnato il Consiglio nazionale in tutte le sedi, prima politiche e poi anche giurisdizionali, fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001, la quale non accolse la questione di legittimità costituzionale prospettata. Mai peraltro in questi anni, abbiamo mancato di rilevare, in ogni occasione, e
soprattutto nei nostri Congressi nazionali, l'incongruità di una normativa la cui vigenza poneva in serio pericolo non solo l'autonomia dell'avvocato, esponendolo a una serie pressoché illimitata di occasioni di conflitto di interessi, ma anche gli stessi principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, prima fra tutte l'amministrazione della giustizia.
Dopo le modifiche al Senato, nonostante il dichiarato consenso di tutte le forze politiche, il disegno di legge in oggetto è rimasto per oltre un anno e mezzo alla Camera dei deputati. Da ultimo, alcune settimane fa, ho sollecitato il Presidente della Camera, on. Pierferdinando Casini, affinché si facesse portatore dell'esigenza di rappresentare nella Conferenza dei Capigruppo l'insostenibile e irragionevole situazione.
Il disegno di legge è stato finalmente approvato nel testo che allego (all. A) e attende ora la promulgazione da parte del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
In questa sede non è inopportuno richiamare l'attenzione Tua e del Consiglio da Te presieduto su alcune conseguenze immediate della legge, per quanto di più stretto interesse per gli ordini forensi:
1) la legge non ha l'ordinaria vacatio legis, bensì entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta; da quel giorno eventuali richieste di iscrizione fondate sull'art. 1, co. 56, 56 bis, 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovranno essere respinte;
2) dal medesimo giorno decorre un termine ampio (trentasei mesi, secondo la variazione apportata al Senato, rispetto ai sei mesi originari) entro il quale i soggetti già iscritti ai sensi delle norme citate dovranno esercitare l'opzione tra il mantenimento dell'iscrizione nell'albo, e il rientro nei ranghi dell'amministrazione;
3) il soggetto che non effettua l'opzione entro i trentasei mesi viene cancellato d'ufficio dall'albo;
4) il soggetto che esercita l'opzione in favore del mantenimento dell'iscrizione nell'albo conserva una sorta di ius poenitendi per i cinque anni successivi alla comunicazione di cui al punto 2; sarà pertanto possibile, pertanto, che i Consigli dell'ordine ricevano una comunicazione in tal senso dall'interessato entro il quinquennio in oggetto; è in ogni caso auspicabile una verifica periodica delle condizioni soggettive di coloro che abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione nell'albo, giacché, in caso di rientro nei ranghi dell'amministrazione, l'iscrizione venga prontamente cancellata anche ove l'interessato manchi di fornire apposita comunicazione in tal senso.
Colgo l'occasione per porgerTi i miei saluti più cordiali.
(Avv. Remo Danovi)
Allegato testo
«Norme in materia di incompatibilità
dell'esercizio della professione di avvocato»
(legge definitivamente approvata dalla Camera dei deputati il 5 novembre 2003)
Articolo 1
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.
Articolo 2
1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultino ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.
4. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purche ´non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.
Articolo 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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