Cass. 25797/13: OK a avvocati presidenti di cda (categoria d'avvocati "diversamente compatibili")

"bussola" per ricorrere a Strasburgo - 8 CEDU
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L'impiego pubblico a part time ridotto "verticale" al 30% (che significa lavorare presso un ente pubblico un solo giorno a settimana e, si badi, non certo da dirigente ma da semplice impiegato) è confermato incompatibile con la professione forense, per quanto deciso dalle sentenze delle SS.UU. Civili della Cassazione n. 11833/2013 e sentenze "gemelle" (tutte depositate il 16/5/2013).

Nel contempo, con evidente discriminazione degli impiegati pubblici a part time ridotto (almeno di quelli a part time ridotto verticale) abilitati all'esercizio della professione forense, sopravvivono tante categorie di avvocati "diversamente compatibili".

Tra queste esaminiamo la categoria degli  avvocati che siedono nei consigli di amministrazione di società di capitali ma non in ruoli qualificati incompatibili dall'art. 18, lettera c, della l. 247/12. E si badi, in ordine al ruolo rivestito nel cda le SSUU hanno recentemente affermato (sentenza 25795 depositata il 18/11/2013) che può fare anche l’avvocato il presidente del cda se a gestire la società è l’amministratore delegato.

Si legge in un articolo di Nicola Di Molfetta, dal titolo "Avvocati in cda: Assogestioni scoperchia il vaso di Pandora", pubblicato il 27 marzo 2013:
"Metti un avvocato in cda. Solo uno? Gli elenchi dei board ne sono pieni. Ci sono professionisti della poltrona. Toghe più simili a tuniche cardinalizie. Rosso porpora, alla Richelieu.
Già perché, in Italia, c’è una (a mio parere discutibile) tradizione che vede molti imprenditori o manager portare con sè, in consiglio d’amministrazione per l’appunto, i loro legali di fiducia. Ossia gli avvocati che li assistono nelle operazioni straordinarie: dall’acquisizione di un concorrente, al contratto di finanziamento con le banche, dalla emissione di obbligazioni, alla quotazione in Borsa.
Spesso si tratta di vere e proprie eminenze grigie che conoscono l’azienda come le loro tasche, sanno quanti spilli ci sono nei cassetti e quanti scheletri negli armadi.
Insomma, sono un vero e proprio alter ego del boss, alle cui sorti, quindi, sono legati anche da un punto di vista economico.
Di solito, questi avvocati siedono nei board come indipendenti. Ma, considerato quanto detto, è davvero difficile pensare che l’indipendenza presunta non si scontri con una dipendenza di fatto dovuta al rapporto di lavoro sussistente tra l’avvocato-consigliere e la società cliente che gli apre le porte del consiglio d’amministrazione....
".

LEGGI DI SEGUITO DALLA SENTENZA 25797/2013 DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE ...

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Svolgimento del processo
1. Con delibera 23 gennaio 2011, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce revocò l’autorizzazione all’esercizio della pratica forense del dottor C..., perché presidente del Consiglio di amministrazione della G... s.r.l., società partecipata dal Comune di Gallipoli, dalla quale era retribuito, e quindi in situazione d’incompatibilità prevista dall’art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933.
2. Il Consiglio Nazionale Forense, davanti al quale il C... impugnò la predetta delibera, ha respinto il ricorso.
3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il dottor C ... per un unico motivo, illustrato anche con memoria.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
4. Con l’unico motivo di ricorso, il dottor C.., praticante procuratore, sottopone alla corte la questione se l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, costituita per la gestione del servizio municipalizzato di farmacia, rientri nella previsione dell’esercizio del commercio in nome proprio o altrui, che a norma dell’art. 3 comma 1 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 è incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato.
Il ricorrente deduce che non aveva alcuna delega alla gestione dell’impresa e a sostegno della rilevanza decisiva di questa circostanza richiama la giurisprudenza di questa corte di legittimità.
5. Va premesso che non rileva, ai fini dell’applicazione della citata norma d’incompatibilità, la circostanza – pure allegata dal ricorrente – che la società fosse stata costituita dall’ente territoriale per la gestione di un servizio pubblico, posto che, come ha accertato il consiglio Nazionale Forense, non si trattava di società in house, essendo partecipata da un privato e non essendo in essa configurabile un controllo analogo a quello esercitato da ciascun ente pubblico sui propri servizi.
Neppure rileva che la società gestisse una farmacia, per la quale, non essendo farmacista il titolare, la norma speciale contenuta nell’art. 378 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 prevede la nomina, quale direttore responsabile, di un farmacista iscritto nell’albo professionale. La carica di direttore responsabile del servizio pubblico non assorbe, infatti, le competenze degli organi amministrativi sociali.
6. Nelle more del giudizio di legittimità, l’art. 3 del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578 è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 18 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, che ha dettato una nuova disciplina dell’incompatibilità della professione di avvocato con l’attività d’impresa. La disposizione prevede ora, per quel che in questa sede interessa, che la professione di avvocato è incompatibile con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione di società capitalistiche.
7. La norma sopravvenuta non è applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, perché in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, trattandosi di sanzioni amministrative, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole, e al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso (Cass. Sez. un. 26 novembre 2008 n. 28159, 10 agosto 2012 n. 14374, 17 giugno 2013 n. 15120).
8. La nuova disposizione, tuttavia, recepisce sostanzialmente un principio che era stato già enunciato e applicato dalle sezioni unite di questa corte in sede d’interpretazione dell’art. 3 del r.d. 27 novembre 1933 n. 1578 (norma applicabile nella fattispecie ratione temporis), nella parte in cui dichiarava la professione di avvocato incompatibile con l’esercizio del commercio in nome altrui. Era infatti principio già consolidato che il legale il quale ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova, ai sensi dell’art. 3, primo comma, numero 1, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, in una situazione d’incompatibilità con l’esercizio della professione forense (esercizio del commercio in nome altrui), qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, e a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali (giurisprudenza costante delle sezioni unite di questa corte, da Cass. Sez. un. 24 marzo 1977, n. 1143, alle più recenti 5 gennaio 2007 n. 37, e 28 febbraio 2011 n. 4773).
9. A tale principio non si è attenuto il C.N.F., che ha ritenuto la carica di presidente del consiglio di amministrazione di per sé incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato, e ha quindi omesso dì accertare se l’incolpato, nella sua qualità di presidente dell’organo amministrativo, fosse titolare di effettivi poteri di gestione, cosi incorrendo nella falsa applicazione della norma contenuta nell’art. 3 del r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, nell’interpretazione costantemente seguita da questa corte di legittimità.
10. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, e la causa deve essere rimessa al consiglio Nazionale forense, in diversa composizione, perché provveda a un nuovo esame, nel quale accerterà se l’incolpato, nella qualità di presidente dell’organo amministrativo sociale, fosse titolare di poteri di gestione dell’impresa sociale, e nella decisione sul ricorso si uniformerà al principio di diritto enunciato sopra al n. 8.
11. L’infondatezza delle altre difese svolte dal ricorrente, e sulle quali si era soffermato il giudice di merito, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa al Consiglio Nazionale Forense in altra composizione; compensa le spese tra le parti del giudizio di legittimità.