TAR Napoli 16772/2010 su risarcimento danni a mancato revisore e prescrizione

"bussola" per ricorrere a Strasburgo - Art. 41 CEDU
Stampa
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

A seguito di selezione per la nomina a componente del collegio dei revisori contabili del Comune di San Felice a Cancello, con delibera consiliare venivano proclamati eletti tre soggetti per il triennio 1997/2000. Un quarto impugnava la delibera innanzi al TAR Campania che, in accoglimento del ricorso annullava la delibera nella parte in cui designava uno dei tre eletti anziché il ricorrente.
Passata in giudicato la sentenza, e dopo aver agito per l’ottemperanza della sentenza, il ricorrente adiva il Giudice ordinario al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al comportamento illegittimo dell’amministrazione.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, però ichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Con ulteriore ricorso, quindi, la domanda risarcitoria è stata rivolta a Giudice amministrativo.
Esaminarndo preliminarmente l’eccezione di prescrizione del vantato diritto al risarcimento dei danni per lesione di interesse legittimo, il TAR Campania, sez. I, con sent. 16772/2010, depositata il 14/7/2010, ha rilevato che <<il "dies a quo" per il computo della prescrizione non va fatto risalire al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo lesivo dell'interesse legittimo in quanto, a tal fine, occorre il previo annullamento dell'atto amministrativo, per cui, "in applicazione della regola civilistica secondo cui la prescrizione comincia a decorrere non già da quando il diritto è sorto, bensì da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), la pretesa risarcitoria può farsi valere solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, e dunque, la prescrizione inizia a decorrere solo da tale momento" (fra le altre, C.d.S. n. 5453/08 e 5995/04)>>.
Il TAR ha inoltre considerato <<l’atto interruttivo derivante dalla citazione in giudizio del Comune innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ... nonché la sospensione derivante dalla celebrazione del processo innanzi al Giudice ordinario (terminato con sentenza in rito ...), ai fini del computo del termine quinquennale. Ai sensi dell'art. 2945 comma 2, c.c. e del richiamo ivi contenuto all'art. 2943, c.c., l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla proposizione di una domanda giudiziale perdura fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza conclusiva del giudizio. L'instaurazione di un giudizio, infatti, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza, anche di rito, che definisce il giudizio (Consiglio Stato , sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3229)>>.
.....
Venendo al merito, deve essere accolta la domanda di risarcimento dei danni sofferti per effetto dell'adozione di un illegittimo provvedimento ostativo all'instaurazione del rapporto di servizio fra il ricorrente e l’amministrazione comunale, dal 1997 al 2000, periodo nel quale il ricorrente sarebbe dovuto entrare a far parte del collegio dei revisori dei conti.

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della richiesta risarcitoria visto che gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito generatore del danno risultano provati ed integrati in quanto:

a) il dato oggettivo della condotta illecita è integrato dal preventivo decisum passato in cosa giudicata di annullamento degli atti mediante i quali l'amministrazione ha conferito indebitamente l'incarico ad altro soggetto non dotato dei requisiti piuttosto che al ricorrente avente diritto;

b) la colpa è insita nella oggettiva violazione delle regole in materia di nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti; colpa aggravata dalla pervicace inerzia dell’amministrazione nell’ottemperare alla statuizione giurisdizionale, in assenza di qualsiasi plausibile deduzione amministrativa in ordine alla scusabilità dell'errore commesso in sede di conferimento dell'incarico (vedi sul punto, Cons. Stato, sezione IV, decisione n. 5500/2004);

c) il danno economico in senso stretto si è concretato nella mancata percezione degli emolumenti che sarebbero spettati in caso di conferimento dell’incarico, per il tempo in cui esso non è stato svolto dal ricorrente, decurtati del 50% in considerazione del mancato impiego delle proprie energie lavorative nell’attività di revisore dei conti (secondo il principio civilistico della compensatio lucri cum damno).

Quanto ai danni ai danni non strettamente patrimoniali (danno all’immagine e danno esistenziale), gli stessi, pur attenendo alla sfera personale ed areddituale del soggetto, sono caratterizzati da una oggettiva accertabilità del pregiudizio, attraverso la prova di una dequotazione della considerazione sociale del danneggiato (lesione dell’immagine) e di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso (lesione esistenziale).

La connotazione personale impone che i danni evocati — o meglio i fatti in cui essi si compendiano — vadano sempre e ineluttabilmente allegati dal danneggiato, essendo estremamente limitata la possibilità di supplenza nell'intervento del giudice: il danno alla persona «necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita» (cfr. Cass., Sez. U., 24 marzo 2006, n. 6572).

Tra l’altro, in disparte l’assenza di un’allegazione rigorosa dei pregiudizi alla persona evocati in ricorso, non va trascurato l’effetto satisfattivo naturalmente collegato all’esito favorevole della controversia, onde la richiesta risarcitoria, sotto questo specifico profilo, va disattesa.

Le considerazioni sopra esposte conducono in definitiva all'accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati, ed alla condanna dell'amministrazione comunale al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di una somma equivalente al 50% delle spettanze non percepite dal ricorrente per il tempo in cui non è stato inserito nel collegio dei revisori dei conti. Su dette somme sono dovuti, secondo consolidati criteri giurisprudenziali (Cass. 8.4.2003 n. 5503), interessi annuali di indice medio pari all'odierno tasso legale, nel tempo compreso tra la data dell'illecito, identificabile con l'adozione dei provvedimenti amministravi lesivi, e quella della liquidazione, coincidente con la pubblicazione della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura in dispositivo fissata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, definitivamente decidendo sul ricorso emarginato, lo accoglie e per l’effetto condanna l'amministrazione del Comune di San Felice a Cancello al pagamento, a titolo risarcitorio, delle somme secondo i criteri indicati in motivazione, incrementate degli interessi legali fino al soddisfo.

Condanna l’amministrazione resistente a rimborsare il contributo unificato come per legge e le spese del giudizio sostenute dal ricorrente Camicia Angelo Ciro, nella somma complessiva di € 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa...>>.

LEEGI L'INTERA SENTENZA 16772/2010 DELLA PRIMA SEZIONE DEL TAR CAMPANIA ...

N. 16772/2010 REG.SEN.

N. 05026/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5026 del 2008, proposto da:
Camicia Angelo, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Fusco e Massimo Ragazzo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.;
contro

Comune di San Felice a Cancello, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Sinesio, con domicilio eletto in Napoli, Centro Direzionale, Isola G8, via G. Porzio, n. 4;
per il risarcimento dei danni

derivanti dall’illegittimità della deliberazione del consiglio comunale di San Felice a Cancello n. 21 del 1 giugno 1997 avente ad oggetto l’elezione Collegio revisori dei conti dell’ente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Felice A Cancello;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A seguito di selezione per la nomina a componente del collegio dei revisori contabili del Comune di San Felice a Cancello, con delibera consiliare n. 21 del 1 giugno 1997 venivano proclamati eletti, per il triennio 1997/2000 Giuseppe Riello (presidente), Angelo Dirozzi (dottore commercialista) e Carbone Vincenzo (ragioniere).

Sull’impugnativa del ricorrente Camicia, il TAR Campania – Napoli, con sentenza della I sezione n. 3399 del 1999, in accoglimento del ricorso annullava la delibera nella parte in cui designava Riello anziché il ricorrente.

Passata in giudicato la sentenza, e dopo aver agito per l’ottemperanza della sentenza, il ricorrente adiva il Giudice ordinario al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al comportamento illegittimo dell’amministrazione.

Con sentenza n. 9 del 2003 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

Con il presente ricorso la domanda risarcitoria è stata rivolta a Giudice amministrativo.

All’udienza del 26 maggio 2010, il ricorso è stato discusso e ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Deve esaminarsi preliminarmente l’eccezione di prescrizione del vantato diritto al risarcimento dei danni per lesione di interesse legittimo.

Al riguardo, va rilevato che il "dies a quo" per il computo della prescrizione non va fatto risalire al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo lesivo dell'interesse legittimo in quanto, a tal fine, occorre il previo annullamento dell'atto amministrativo, per cui, "in applicazione della regola civilistica secondo cui la prescrizione comincia a decorrere non già da quando il diritto è sorto, bensì da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), la pretesa risarcitoria può farsi valere solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, e dunque, la prescrizione inizia a decorrere solo da tale momento" (fra le altre, C.d.S. n. 5453/08 e 5995/04).

Nel caso di specie, il gravame risulta in termini rispetto alla citata sentenza e la censura deve, di conseguenza, essere respinta.

In fatto vale rilevare che la sentenza del Tar n. 3399/99, depositata in data 28 dicembre 1999, è passata in giudicato, ai sensi dell’art. 20 della legge 1034 del 1971, decorsi sessanta giorni dall’ultima notifica, avvenuta in data 8 febbraio 2000, in capo al difensore del comune intimato.

In base al principio secondo cui l'avvenuta notificazione della sentenza determina il decorso del termine breve per la proposizione dell'appello con effetto bilaterale sia nei confronti del notificato che della parte ad istanza della quale è intervenuta la notificazione stessa, il dies a quo deve ritenersi fissato alla data del 10 aprile 2000.

Il ricorso attuale risulta spedito per la notificazione in data 20 settembre 2008.

Tuttavia occorre considerare l’atto interruttivo derivante dalla citazione in giudizio del Comune innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (notificato il 2 ottobre 2000), nonché la sospensione derivante dalla celebrazione del processo innanzi al Giudice ordinario (terminato con sentenza in rito pubblicata il 23 gennaio 2003), ai fini del computo del termine quinquennale.

Ai sensi dell'art. 2945 comma 2, c.c. e del richiamo ivi contenuto all'art. 2943, c.c., l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla proposizione di una domanda giudiziale perdura fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza conclusiva del giudizio. L'instaurazione di un giudizio, infatti, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza, anche di rito, che definisce il giudizio (Consiglio Stato , sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3229).

Nel caso di specie il Comune, su cui ricade l’onere di provare i fatti a fondamento dell’eccezione dispiegata, ha esibito la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la quale risulta pubblicata il 23 gennaio 2003, senza documentare la data del passaggio in giudicato della stessa. Pertanto, ribadito che il passaggio in giudicato della sentenza, anche in rito, determina il nuovo decorso della prescrizione, l’eccezione non può trovare accoglimento.

Venendo al merito, deve essere accolta la domanda di risarcimento dei danni sofferti per effetto dell'adozione di un illegittimo provvedimento ostativo all'instaurazione del rapporto di servizio fra il ricorrente e l’amministrazione comunale, dal 1997 al 2000, periodo nel quale il ricorrente sarebbe dovuto entrare a far parte del collegio dei revisori dei conti.

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della richiesta risarcitoria visto che gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito generatore del danno risultano provati ed integrati in quanto:

a) il dato oggettivo della condotta illecita è integrato dal preventivo decisum passato in cosa giudicata di annullamento degli atti mediante i quali l'amministrazione ha conferito indebitamente l'incarico ad altro soggetto non dotato dei requisiti piuttosto che al ricorrente avente diritto;

b) la colpa è insita nella oggettiva violazione delle regole in materia di nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti; colpa aggravata dalla pervicace inerzia dell’amministrazione nell’ottemperare alla statuizione giurisdizionale, in assenza di qualsiasi plausibile deduzione amministrativa in ordine alla scusabilità dell'errore commesso in sede di conferimento dell'incarico (vedi sul punto, Cons. Stato, sezione IV, decisione n. 5500/2004);

c) il danno economico in senso stretto si è concretato nella mancata percezione degli emolumenti che sarebbero spettati in caso di conferimento dell’incarico, per il tempo in cui esso non è stato svolto dal ricorrente, decurtati del 50% in considerazione del mancato impiego delle proprie energie lavorative nell’attività di revisore dei conti (secondo il principio civilistico della compensatio lucri cum damno).

Quanto ai danni ai danni non strettamente patrimoniali (danno all’immagine e danno esistenziale), gli stessi, pur attenendo alla sfera personale ed areddituale del soggetto, sono caratterizzati da una oggettiva accertabilità del pregiudizio, attraverso la prova di una dequotazione della considerazione sociale del danneggiato (lesione dell’immagine) e di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso (lesione esistenziale).

La connotazione personale impone che i danni evocati — o meglio i fatti in cui essi si compendiano — vadano sempre e ineluttabilmente allegati dal danneggiato, essendo estremamente limitata la possibilità di supplenza nell'intervento del giudice: il danno alla persona «necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita» (cfr. Cass., Sez. U., 24 marzo 2006, n. 6572).

Tra l’altro, in disparte l’assenza di un’allegazione rigorosa dei pregiudizi alla persona evocati in ricorso, non va trascurato l’effetto satisfattivo naturalmente collegato all’esito favorevole della controversia, onde la richiesta risarcitoria, sotto questo specifico profilo, va disattesa.

Le considerazioni sopra esposte conducono in definitiva all'accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati, ed alla condanna dell'amministrazione comunale al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di una somma equivalente al 50% delle spettanze non percepite dal ricorrente per il tempo in cui non è stato inserito nel collegio dei revisori dei conti. Su dette somme sono dovuti, secondo consolidati criteri giurisprudenziali (Cass. 8.4.2003 n. 5503), interessi annuali di indice medio pari all'odierno tasso legale, nel tempo compreso tra la data dell'illecito, identificabile con l'adozione dei provvedimenti amministravi lesivi, e quella della liquidazione, coincidente con la pubblicazione della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura in dispositivo fissata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, definitivamente decidendo sul ricorso emarginato, lo accoglie e per l’effetto condanna l'amministrazione del Comune di San Felice a Cancello al pagamento, a titolo risarcitorio, delle somme secondo i criteri indicati in motivazione, incrementate degli interessi legali fino al soddisfo.

Condanna l’amministrazione resistente a rimborsare il contributo unificato come per legge e le spese del giudizio sostenute dal ricorrente Camicia Angelo Ciro, nella somma complessiva di € 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 maggio e 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO