(da www.dirittodelleprofessioni.it )
La legge di stabilità per il 2012 è stata definitivamente approvata dalla Camera il 12 novembre 2011 nel testo risultante da un maxiemendamento governativo molto atteso. E' ormai legge 12 novembre 2011 n. 183, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 234 alla "Gazzetta Ufficiale" del 14 novembre 2011 n. 265.
Il legislatore è andato oltre la previsione di riforma delle professioni tracciata con l'art. 3, comma 5, del decreto legge 138/2011 (convertito senza modifiche, sul punto, in l. 148/2011). Le innovazioni più importanti IN TEMA DI PROFESSIONI hanno riguardato: riforma unitaria delle profesioni, tariffe professionali, società di capitali per l'esercizio delle professioni.
1) RIFORMA UNITARIA DELLE PROFESSIONI:
la riforma degli ordinamenti professionali sarà realizzata con D.P.R., ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (e non con legge ordinaria), entro il 31/12/2012. Si statuisce, poi, espressamente che dalla data di entrata in vigore del detto regolamento governativo sono abrogate le norme vigenti sugli ordinamenti professionali.
MIO COMMENTO: si supera, così, la tendenza a riforme settoriali, per singole professioni (e, prima tra tutte, si blocca la riforma della professione forense, in discussione alla Camera come progetto di legge n. 3900, avviatasi sulla base dell'articolato elaborato dal Consiglio Nazionale Forense e da più parti bollata come pseudoriforma corporativa).
2) TARIFFE PROFESSIONALI:
a far data dall'1/1/2012 sono abolite le tariffe minime, anche come mero parametro di riferimento, per i compensi dei professionisti che vengano stabiliti con accordo scritto tra le parti. Le tariffe professionali continueranno ad operare solo nel caso di mancato accordo scritto tra le parti o nel caso di contenzioso tra le stesse.
MIO COMMENTO: non si è mai riusciti e non si riuscirà mai ad imporre ad una consistente percentuale del complesso dei rapporti professionali il rispetto di tariffe professionali stabilite d'autorità. Quindi si tratta, comunque, di un falso problema se si guarda all'incidenza di un tal genere di regolazione sulla crescita dell'economia complessiva. Quella delle tariffe professionali mi pare più che altro una bandiera da sventolare per radunare dietro di se un certo numero di seguaci.
3) SOCIETA' DI CAPITALI PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI:
la legge 183/2011 disciplina la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, allineando in tal modo il settore ai restanti paesi europei. Dall'1/1/2012 l'esercizio delle professioni risulta ammesso anche attraverso la costituzione di società di capitali (è abrogata la l. 1815/1939 e s.m.i.) nelle quali potranno esser soci, oltre che i professionisti (anche iscritti in albi diversi), anche i non professionisti e cioè soci di mero capitale o "soci per prestazioni tecniche" (concetto vago e già aspramente criticato). La società dovrà essere iscritta in un Ordine o Collegio professionale e conseguentemente soggiacere, come i singoli professionisti, al potere disciplinare dell'Ordine o Collegio. Quanto ai soci di mero capitale: a) saranno incompatibili quelli indicati da un regolamento che il ministero Giustizia e il ministero Sviluppo economico dovranno adottare entro sei mesi; b) potranno esser soci di maggioranza; c) potranno anche esser presenti negli organi amministrativi della società. Ovviamente l'esercizio della attività professionale all'interno della società sarà mantenuto come prerogativa esclusiva del professionista (italiano o di altro Stato U.E.) iscritto all'Ordine, Albo o Collegio: in particolare, sarà il cliente a designare la persona del professionista incaricato di svolgere la prestazione professionale o, in mancanza di designazione da parte del cliente, sarà la stessa società a individuarlo, dandone comunicazione al cliente prima dell'inizio dell'attività professionale.
MIO COMMENTO: le società "con dentro" i professionisti e talora "con al vertice" i professionisti sono continuate ad esistere pur dopo la l. 1815/1939 (che, ricordiamolo, è una "legge razziale" e nacque per impedire che gli ebrei, ai quali era stato impedito d'esercitare le professioni, continuassero in realtà ad esercitarle col paravento delle società). Oggi, poi, le società "con dentro" o "con al vertice" i professionisti sono tante. Leggo su ilsole24ore del 4 novembre 2011, in un articolo di Laura Cavestri intitolato "Il rilancio delle riforme alza la tensione tra le categorie": 1) che il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha reso noto che nell'ambito del CCNL degli studi professionali sono state censite 4633 società che "fanno capo" a un libero professionista; 2) che secondo Cadiprof (Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti degli studi professionali), alla data del 30 settembre 2011, le società costituivano il 6,6% delle strutture professionali aderenti a Confprofessioni (che, in totale, assommano a circa 70.000). In particolare: 620 società "fanno riferimento" a dentisti e odontoiatri; 436 a medici; 390 a commercialisti; 190 a consulenti del lavoro; quasi 400 sono, invece, le società di ingegneria. Se così è, mi pare ovvio che la realtà economica imponga ormai di eliminare, in diritto, gli ostacoli normativi alla più ragionevole strutturazione dell'erogazione dei servizi professionali che, in fatto, i professionisti dimostrano di voler superare (e, appena possono, superano). In realtà l'indipendenza dei professionisti rischia di essere, nella società contemporanea, un vero e proprio mito, un' <<araba fenice>> della quale si può ben dire <<che vi sia ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa>>.
Leggi di seguito l'art. 10 della legge di stabilità per il 2012, dedicato alla "Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti " e relativa relazione tecnica ...
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1. All’articolo 3 comma 5, alinea, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole <<Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:>>.
2. All’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5>>.
3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti di cui al comma 1 le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;
c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c, 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole : <<prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe>> sono soppresse.”
COSI' SI LEGGE NELLA RELAZIONE TECNICA DEL MAXIEMENDAMENTO DEL GOVERNO, RELATIVA ALL'ARTICOLO:
Ai commi 1 e 2 si prevede una riforma degli ordinamenti degli ordini professionali entro 12 mesi all’entrata in vigore del decreto.
Dal 3° coma in poi si disciplina la costituzione di società tra professionisti. Il nostro Paese, infatti, è ancora uno dei pochi Stati membri che vieta ai professionisti iscritti ad Ordini o Albi professionali, salve rare eccezioni, di esercitare la loro professione in forma societaria. Divieto che risulta incomprensibile alla luce delle sollecitazioni a rimuoverlo espresse dall’Antitrust, a sua volta ispirato dai recenti indirizzi dell’OCSE, della Commissione europea e della Corte di giustizia europea.
La nostra legislazione è inoltre in contrasto sostanziale con i contenuti della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno ed in particolare con quelli espressi dai Considerata 65 (libertà di stabilimento) e 73.
I professionisti italiani hanno bisogno di esplorare nuove forme di esercizio dell’attività professionale e tra queste vi è sicuramente quella societaria, soprattutto in questo periodo di crisi economica che richiede sinergie e multidisciplinarietà e la necessità di individuare strumenti in grado contrastare la concorrenza esercitata da soggetti professionali stabiliti in altri Paesi UE ben più attrezzati sul piano delle disponibilità finanziarie e strumentali.
Al comma 12 si chiarisce che nella determinazione del compenso dei professionisti è escluso qualunque possibile rilievo delle tariffe professionali.
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