ANTITRUST: ANTICONCORRENZIALI I VINCOLI PER L’APERTURA DI PARAFARMACIE CONTENUTE NEL DDL 2079 IN DISCUSSIONE AL SENATO
Il Parlamento non le approvi: si rischiano effetti negativi sui prezzi e sulla liberà di scelta dei consumatori.
Le norme che pongono limiti all’apertura di nuove parafarmacie, contenute nel DDL 2079 in discussione al Senato, sono restrittive della concorrenza con conseguenze negative per i consumatori. Lo scrive l’Antitrust, in una segnalazione inviata al Governo e al Parlamento, nella quale si auspica che la disciplina in discussione non venga approvata.
Secondo l’Autorità tali norme, che sospendono l’apertura di nuovi esercizi in attesa della ridefinizione della normativa relativa alla vendita dei farmaci e introducono comunque limiti numerici alle parafarmacie, pongono un vincolo strutturale restrittivo della concorrenza in mercati recentemente liberalizzati: se venissero approvate ci sarebbero effetti negativi sul livello dei prezzi e sulla qualità del servizio. La limitazione numerica delle parafarmacie in ciascun Comune, sulla base di criteri demografici, si andrebbe ad aggiungere alle restrizioni derivanti dalla “pianta organica” previste per le farmacie, già oggetto di precedenti segnalazioni dell’Autorità, condizionando la dinamica concorrenziale in un settore dove il numero di farmacie presenti è spesso inadeguato a soddisfare le esigenze della domanda.
L’Autorità ribadisce che la limitazione quantitativa del numero di esercizi farmaceutici sul territorio, anziché realizzare una soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi di vendita dei farmaci al pubblico, può tradursi in una protezione dei livelli di reddito delle farmacie già esistenti: è infatti evidente che per garantire l’universalità del servizio sarebbe necessario al più stabilire un numero minimo di farmacie e non certo un numero massimo.
Aggiungo: la concorrenza IN TUTTI I SERVIZI PROFESSIONALI oggi ha vita dura in Italia!!!
LEGGI DI SEGUITO LA SEGNALAZIONE DELL'ANTITRUST n. 44 dell'1/9/2010 ...
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni contenute nell’articolo unico del DDL 2079 recante “Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie”, in discussione in seno alla 12° Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato.
Le norme in esame, contenute nel DDL 2079, prevedono la sospensione dell’apertura di nuove parafarmacie in attesa della ridefinizione della disciplina relativa alla vendita dei farmaci, nonché, in ogni caso, una limitazione numerica delle parafarmacie autorizzate all'esercizio in ciascun comune sulla base di criteri demografici (Nota 1).
La disciplina in questione si inserisce nel solco tracciato dal DDL 863, già segnalato dall’Autorità nel giugno 2009 (Nota 2), di inversione di tendenza rispetto all’auspicabile ed avviato processo di liberalizzazione della distribuzione farmaceutica, mettendo seriamente a rischio la presenza delle parafarmacie sul mercato, nonché, in ogni caso, la loro idoneità a svolgere un’effettiva pressione concorrenziale nei confronti delle farmacie.
Infatti, il DDL 2079, precludendo l’apertura di nuove parafarmacie perlomeno fino a quando non sarà varata la nuova legislazione sulla distribuzione farmaceutica, pone un vincolo di tipo strutturale particolarmente restrittivo della concorrenza in mercati che sono stati recentemente liberalizzati. Tale vincolo, inoltre, si va ad aggiungere al regime della pianta organica previsto per le farmacie (Nota 3), la cui ingiustificata restrittività è già stata oggetto di segnalazione da parte di questa Autorità (Nota 4).
Al riguardo, l’Autorità intende preliminarmente ribadire che il contingentamento del numero di esercizi farmaceutici presenti sul territorio si traduce sostanzialmente nella protezione dei livelli di reddito degli esercizi esistenti, ed in particolare delle farmacie esistenti, piuttosto che nel conseguimento di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi di vendita al pubblico dei farmaci. Tale obiettivo, connaturato alla componente di servizio universale che caratterizza le farmacie, appare con ogni evidenza più efficacemente raggiungibile attraverso la previsione di un numero minimo di esercizi nei diversi ambiti territoriali, anziché con la previsione di un numero massimo degli stessi per numero di abitanti.
Peraltro, l’Autorità ha già avuto modo di sottolineare come il numero di farmacie presenti in una larga parte dei comuni italiani sia inadeguato a soddisfare le esigenze della domanda.
Ciò premesso, la norma in esame, che prevede il contingentamento delle parafarmacie, riduce ingiustificatamente la concorrenza che un libero sviluppo di questo nuovo canale distributivo sta esercitando e appare in grado di ridurre significativamente le possibilità di scelta dei consumatori, con probabili effetti negativi sul livello dei prezzi e sulla qualità del servizio offerto.
L’Autorità auspica quindi che non si dia seguito all’approvazione delle norme in esame.
IL PRESIDENTE
Nota 1
In particolare, la norma recita “1. Nelle more della ridefinizione della disciplina riguardante la vendita e la distribuzione dei farmaci, è sospesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di apertura di nuove parafarmacie. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni individuano le aree di territorio in cui non sono presenti parafarmacie e nelle quali è possibile autorizzare il trasferimento di parafarmacie già esistenti o, qualora non ve ne fosse la possibilità, l’apertura di nuove parafarmacie nel numero massimo di una ogni 20.000 abitanti ovvero in ogni frazione dei comuni medesimi con un numero di abitanti non inferiore a 10.000”.
Nota 2
Cfr. AS546 Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell’esercizio farmaceutico, in Boll. n. 25/2009.
Nota 3
La quale prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. Se la popolazione di un comune supera tali soglie di almeno il 50 per cento è consentita l'apertura di una ulteriore farmacia.
Nota 4
Cfr., per tutti, AS144, Regolamentazione degli esercizi farmaceutici, in Boll. n. 23/98.
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