L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha presentato nel dicembre 2008 la sua Relazione semestrale sul conflitto di interessi dei membri del Governo, ai sensi della legge 20/7/2004, n. 215. Ha rilevato numerose situazioni potenzialmente integranti conflitto di interessi per incompatibilità tra incarico di governo e attività professionali. Tra le rilevate attività potenzialmente incompatibili spicca l'esercizio della professione forense. Ha affermato, tra l'altro, l'A.G.C.M.: "Numerose (15) sono state le situazioni potenzialmente incompatibili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge (divieto di “esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo”), rimosse previa sollecitazione da parte dell’Autorità o spontaneamente risolte dai diretti interessati. A norma della citata disposizione, le attività professionali o di lavoro autonomo sono incompatibili se effettivamente esercitate e qualora presentino profili di connessione con la carica di governo ricoperta. In relazione al primo elemento, l’Autorità, in conformità ai numerosi precedenti in materia, ha ritenuto necessario l’effettivo esercizio dell’attività professionale e non sufficiente, invece, la mera iscrizione ad un albo. Inoltre, l’articolo 3, lettera c), del Regolamento, precisa come, ai fini del requisito della connessione, debba ritenersi rilevante qualsiasi inerenza, diretta o indiretta, esistente tra l’attività esercitata e gli interessi pubblici tutelati dalle funzioni di governo attribuite al titolare. 26. Con specifico riferimento all’esercizio di attività professionali in forma associata, l’Autorità ha confermato il proprio indirizzo interpretativo, orientato a distinguere fra associazioni professionali e società di professionisti. Per queste ultime, infatti, l’obbligo di recesso deriva direttamente dall’incardinamento dell’interessato in una struttura societaria; mentre per le associazioni professionali, posto che la relativa partecipazione non implica necessariamente l’esercizio di attività incompatibili, il titolare di carica di governo può mantenere il suo nome in seno allo studio, astenendosi, in concreto, dall’esercizio dell’attività. 27. Nel periodo di riferimento, le attività potenzialmente incompatibili hanno riguardato principalmente: la professione forense, di dottore commercialista, di giornalista, di ingegnere e alcuni casi di attività medico-chirurgica. In materia di professione forense, è stato esaminato il caso di un avvocato rotale che ha posto specifico quesito in merito alla compatibilità di detta professione con l'attuale incarico di governo. Al riguardo, l’Autorità, ha ravvisato, nell’ipotesi prospettata, una verosimile situazione di incompatibilità. LEGGI DI SEGUITO UN PIU' AMPIO STRALCIO DALLA RELAZIONE SEMESTRALE DELL'ANTITRUST ...
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25. Numerose (15) sono state le situazioni potenzialmente incompatibili ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge (divieto di “esercitare attività
professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di
governo”), rimosse previa sollecitazione da parte dell’Autorità o
spontaneamente risolte dai diretti interessati. A norma della citata disposizione,
le attività professionali o di lavoro autonomo sono incompatibili se
effettivamente esercitate e qualora presentino profili di connessione con la
carica di governo ricoperta. In relazione al primo elemento, l’Autorità, in
conformità ai numerosi precedenti in materia, ha ritenuto necessario l’effettivo
esercizio dell’attività professionale e non sufficiente, invece, la mera iscrizione
ad un albo. Inoltre, l’articolo 3, lettera c), del Regolamento, precisa come, ai
fini del requisito della connessione, debba ritenersi rilevante qualsiasi inerenza,
diretta o indiretta, esistente tra l’attività esercitata e gli interessi pubblici tutelati
dalle funzioni di governo attribuite al titolare.
26. Con specifico riferimento all’esercizio di attività professionali in forma
associata, l’Autorità ha confermato il proprio indirizzo interpretativo, orientato
a distinguere fra associazioni professionali e società di professionisti. Per queste
ultime, infatti, l’obbligo di recesso deriva direttamente dall’incardinamento
dell’interessato in una struttura societaria; mentre per le associazioni
professionali, posto che la relativa partecipazione non implica necessariamente
l’esercizio di attività incompatibili, il titolare di carica di governo può
mantenere il suo nome in seno allo studio, astenendosi, in concreto,
dall’esercizio dell’attività.
27. Nel periodo di riferimento, le attività potenzialmente incompatibili hanno
riguardato principalmente: la professione forense, di dottore commercialista, di
giornalista, di ingegnere e alcuni casi di attività medico-chirurgica. In materia
di professione forense, è stato esaminato il caso di un avvocato rotale che ha
posto specifico quesito in merito alla compatibilità di detta professione con
l'attuale incarico di governo. Al riguardo, l’Autorità, ha ravvisato, nell’ipotesi
prospettata, una verosimile situazione di incompatibilità. Infatti, le eventuali
intersezioni fra l’ordinamento giuridico canonico (che regola interamente
l’accesso alla professione e le funzioni di avvocato della Rota Romana) e quello
italiano, assumono rilievo con riferimento all’art. 8 dell’Accordo tra la
Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 (revisione dei Patti
Lateranensi del 1929), secondo cui le sentenze di nullità di matrimonio,
pronunciate dai tribunali ecclesiastici, sono soggette a recepimento
nell’ordinamento italiano mediante sentenza della corte d’appello competente,
chiamata a verificare la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legislazione
italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. Specifica
rilevanza, in proposito, è stata attribuita alle attuali funzioni di governo
esercitate dall’interessato, che sono apparse, ratione materiae, idonee a
generare profili di connessione con gli effetti che il giudizio rotale può produrre
nell’ordinamento italiano. Pertanto, nonostante all’atto della verifica non si
conoscessero ancora le materie delegate al titolare di carica, non è stato
possibile escludere, a priori, l’eventualità che quest’ultimo, nello svolgimento
del proprio mandato governativo, potesse in futuro, anche indirettamente,
incidere sull’esercizio della professione di avvocato rotale. Alla luce di tale
valutazione, l’interessato ha dichiarato di astenersi dallo svolgimento della
professione a far data dalla nomina e per tutta la durata dell’attuale incarico di
governo".
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