(la vignetta: i rischi del corporativismo)
(da www.servizi-legali.it )
Rileggo, su ilsole24ore del 12/8/2010, di un articolo di Gaetano Stella, dal titolo "L'ordine non può cumulare la tutela di iscritti e clienti" e noto come in Italia le riforme sono spesso controriforme. Un esempio ? La riforma della professione forense con l. 247/12.
Scriveva tra l'altro Stella, da presidente Confprofessioni, criticando un precedente intervento di Marina Calderone, da presidente del C.U.P. (Comitato Unitario delle Professioni): "Da un lato la presidente Calderone attribuisce agli Ordini una rigida vigilanza sul rispetto della deontologia dei professionisti a difesa degli interessi dei cittadini ma, al tempo stesso, considera gli Ordini come una "grande famiglia" pronta a correre in soccorso dei propri iscritti per difenderne i legittimi interessi. La contraddizione è stridente, soprattutto se si tirano in ballo i diritti dei cittadini e la fede pubblica. Quali garanzie può offrire a un cittadino un ordine professionale che con una mano punisce e con l'altra protegge il proprio iscritto? Per poter esercitare la propria attività, frutto di anni di studio universitario e del conseguimento di un esame di stato abilitante, i liberi professionisti sono obbligati a iscriversi ai rispettivi albi. E' il cardine che fino a oggi ha tenuto saldo il sistema degli ordini professionali. Ma fino a quando reggerà? Il ministro della giustizia, Angelino Alfano, lo ha detto chiaramente: occorre avviare un profondo processo di riforma degli ordini professionali. Nel rispetto dei ruoli e delle competenze. Qualsiasi "ipotesi di riforma" dovrà distinguere le necessità di ammodernamento degli ordini dalle esigenze di regole chiare per l'attività dei professionisti, alla luce del mutato contesto di mercato, imposto dalle regole della concorrenza. Pensare di affidare il controllo della concorrenza nel campo dei servizi e delle libere professioni a <<un organo superiore preposto al controllo e alla guida dei propri iscritti>> appare un esercizio retorico che mira a perpetuare i vecchi vizi e le clientele che ancora oggi albergano negli ordini professionali".
Concordo pienamente con Stella e ritengo che sia ormai diffusa la consapevolezza che il problema delle professioni in Italia sta soprattutto nella sopravvivenza di una regolazione corporativa e anticoncorrenziale, pur dopo tanti anni dall'entrata in vigore della Costituzione e pur dopo la "costituzionalizzazione" espressa, di recente, del principio di concorrenza nell'art. 117 Cost.
Spero che l'arroganza degli pseudoriformatori delle professioni susciti sane reazioni pro-concorrenziali.
Rilevo che anche la giurisprudenza comincia a schierarsi per una realizzazione dei principi costituzionali di libertà e concorrenza, nonchè per la terzietà di regolatori, amministratori e giudici, anche (finalmente) quando si tratti di accesso alle (e esercizio delle) professioni.
Un esempio.
Circa la natura degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, ha scritto il T.A.R. Emilia Romagna, nella sentenza n. 16/2010:
"3.1. Infatti, gli Ordini professionali costituiscono degli Enti esponenziali degli interessi di categoria, ancorchè dotati di una propria autonomia gestionale e decisionale, che operano sotto la vigilanza del Ministero della Salute. Essi sono stati istituiti dal Governo Giolitti, con legge n.455 del 10 luglio 1910, e ricostituiti dall'Assemblea Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n.233 il cui regolamento di esecuzione è stato approvato con D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950, e svolgono importanti funzioni nei confronti dei propri iscritti.
Gli Ordini dei Medici , tuttavia, non svolgono, per previsione normativa, una funzione indipendente ed imparziale a tutela di interessi di grande rilevanza e propri dell’intera collettività generale, assimilabile a quella delle Autority, istituite in tempi successivi e relativamente recenti, a partire dalla metà degli anni ‘80 nel quadro di un nuovo modello di organizzazione amministrativa, e sottratti da ogni forma di vigilanza o controllo, per quanto concerne la propria attività istituzionale, da parte dell’amministrazione governativa e che si esprimono in posizione di terzietà, equidistanza e neutralità rispetto a tutti gli interessi coinvolti".![]()
E' EVIDENTE CHE TALE GIUDIZIO DEVE ESTENDERSI A TUTTI GLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI CHE SIANO VIGILATI DA MINISTERI. ![]()
LA QUALIFICAZIONE DI SOGGETTO DEFICITARIO IN TERMINI DI "TERZIETA', EQUIDISTANZA E NEUTRALITA' RISPETTO A TUTTI GLI INTERESSI COINVOLTI" DOVRA' COMPORTARE CHE NELLA RIFORMA VERA DELLE PROFESSIONI (E IN PRIMIS IN QUELLA DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO) NON SI POTRA' RICONOSCERE LA QUALITA' DI GIUDICI A SOGGETTI DI TAL FATTA.
FONDAMENTALE AL RIGUARDO L'ART. 6 CEDU E L'ART. 47 DEL TUE, COME INTESI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO E DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI LUSSEMBURGO.
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