(da www.dirittodelleprofessioni.it )
Sul sito dell'Istituto Bruno Leoni, all'indirizzo http://brunoleonimedia.servingfreedom.net/Focus/IBL_Focus_195_Boccalatte.pdf trovi un interessante intervento , del 6/12/2011, dell'Avv. Silvio Boccalatte dal titolo "Professioni intellettuali: Alcuni consigli (non richiesti) a Mario Monti" . Riguarda il possibile contenuto del DPR di riforma degli ordinamenti professionali che il governo dovrà predisporre entro il 13 agosto 2012.
Per Boccalatte, la delega è compatibile con una revisione radicale del sistema ordinistico, che spinga verso la creazione di una pluralità di ordini in competizione tra di loro. Scrive Boccalatte: "Il regolamento di riforma può essere - se c'è la volontà - compatibile con la proposta radicale dell'IBL: istituire un sistema ordinistico di tipo competitivo, ove ogni professionista abbia l'obbligo di iscriversi ad un ordine, ma abbia la facoltà di iscriversi all'ordine professionale che è più confacente con le proprie attitudini lavorative, personali e umane. Si tratta di un modulo organizzativo che coniuga la permanenza delle garanzie pubblicistiche con una robusta iniezione di concorrenza: a tutto vantaggio dei consumatori e dei professionisti capaci e dinamici. Non si tratta di un unicum mondiale, ma di una rivisitazione e di un adattamento alla realtà italiana dell'ordinamento tradizionale dei Barristers inglesi, i quali devono iscriversi ad un Inn, ma possono scegliere a quale concretamente iscriversi tra i quattro esistenti."
Riporto di seguito l'articolo di Silvio Boccalatte...
Professioni intellettuali
Alcuni consigli (non richiesti) a Mario Monti
Di Silvio Boccalatte
Quello delle professioni intellettuali è un tema fondamentale perché lo sviluppo
del nostro Paese deve passare innanzitutto nella liberazione delle forze
più dinamiche, più vitali, più colte e istruite. L’unità d’Italia è stata teorizzata,
voluta e propugnata da uomini di cultura spesso professionisti, la rinascita e
la modernizzazione dell’Italia può ripartire proprio dalla rivitalizzazione delle
attività professionali. L’Istituto Bruno Leoni è intervenuto più volte sul tema (nota 1)
con una serie di proposte volte a favorire la liberalizzazione delle professione
mantenendo la dovuta attenzione, da un lato, per le esigenze dei professionisti,
dall’altro per il dettato costituzionale e le peculiarità di questo settore.
In forza dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con
legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dell’articolo 10 della recentissima
“legge di stabilità” (legge 12 novembre 2011, n. 183), il Governo ha finalmente
davanti a sé un momento storico: è autorizzato a riordinare le regole di tutte
le professioni intellettuali tramite un mero regolamento di delegificazione; con
l’adozione di tale regolamento le norme vigenti sugli ordinamenti professionali
saranno abrogate. Il tenore della disposizione (art. 3, comma 5 bis, d.-l.
138/2011) autorizza l’interprete a ritenere che l’entrata in vigore del nuovo regolamento
spazzerà via, ipso iure, l’enorme corpus legislativo che costituisce
la disciplina di decine e decine di ordini professionali.
Ciò consentirà al governo di compiere il primo fondamentale passo per un produttivo
riassetto del settore, ed è un tassello più volte sollecitato dall’IBL: una
sola regolamentazione per tutte le professioni intellettuali.
Il governo Monti non deve lasciarsi sfuggire questa opportunità, ereditata dal
precedente esecutivo e resa concreta dal voto del Parlamento. E’ essenziale,
allora, trovare la forza politica per resistere alle pressioni che vorranno far sì
che il Suo Governo emani tanti regolamenti quante sono le professioni attualmente
regolate tramite il sistema ordinistico. In questo modo, si potrà consentire
a centinaia di migliaia, se non milioni, di lavoratori, di godere di un
trattamento finalmente unitario: sarebbe veramente un bellissimo segnale nel
senso dell’equità.
Inoltre, nel settore delle professioni intellettuali una regolamentazione unitaria
non va intesa solo in senso formale (un solo testo normativo), che già
sarebbe un notevole miglioramento, ma anche in senso sostanziale: le norme dovrebbero essere il più possibile omogenee e tali da costituire una disciplina-quadro
comune. Le innumerevoli e innegabili specificità di ciascun ordine e di ciascun albo
non dovrebbero prevalere sull’urgenza di definire un quadro comune: non mancano
mai motivi per sperequare, ma le esigenze di unitarietà debbono prevalere in funzione
proprio dell’equità. E l’unica equità che possiamo e dobbiamo accettare è l’equità nelle
possibilità di ciascuno di far emergere la propria competenza, nel proprio interesse e
per il benessere di tutti.
Il medesimo articolo 3 del decreto-legge 138/2011, come convertito e successivamente
modificato, conferisce al Governo l’autorizzazione a compiere altri “ritocchi” alla normativa
professionale, peraltro in gran parte già presenti negli ordinamenti delle singole
professioni:
• obbliga il professionista a seguire percorsi di formazione continua;
• impone di riconoscere al tirocinante “un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto”;
• obbliga il professionista a stipulare una polizza assicurativa professionale e a
renderne noti gli estremi al momento in cui accetta l’incarico.
Non è dando applicazione a queste banali regolette di dubbia (se non nulla) utilità che
si potrà ottenere un rilancio delle professioni. Piuttosto, occorre abolire ogni forma di
vincolo sulla libera pattuizione del prezzo, e, specificamente, di abrogare il comma 2
dell’art. 2233 c.c., a mente del quale, “in ogni caso la misura del compenso deve essere
adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”. Tale abrogazione dovrebbe
avvenire tramite un decreto-legge: non è certo costringendo a pagare molto un
atto di citazione o un progetto per la costruzione di un edificio che si difende la dignità
di una professione. Le tariffe devono perdere ogni forma di vincolatività e rimanere solo
come una sorta di “indicazione media consigliata”, come un avviso al consumatore, il
quale deve sapere che certi prezzi generalmente riconosciuti come adeguati per un servizio
di qualità: scendendo al di sotto degli stessi si presentano i normali rischi che vi
sono sempre quando si vuole acquistare qualcosa ad un prezzo particolarmente basso.
La vita è scelta, vivere significa scegliere continuamente: ognuno deve essere lasciato
libero di scegliere in relazione ad ogni atto della propria vita. Quindi: comprare un’auto
a basso costo, alloggiare in un hotel ad una stella, acquistare mele a 10 centesimi al kg
o farsi patrocinare una causa di valore milionario per 50,00 € sono tutti comportamenti
che devono essere ammissibili. Ammissibili non significa necessariamente opportuni:
ogni scelta è sempre a rischio e pericolo di chi la compie.
Oggi, lo stesso governo è chiamato a compiere scelte in relazione a come e quanto liberalizzare
le professioni intellettuali, le quali sono ingessate, dequalificate e bloccate
come pochi altri settori. In questo senso, vorremmo sottolineare con forza l’ampio potere
che il già citato decreto-legge 138/2011, così come convertito e modificato, ha conferito
al Governo allo scopo di ottenere una riorganizzazione completa delle professioni
intellettuali: fermo restando l’obbligo di esame di Stato (che certo non potrebbe essere
cancellato da una norma di legge ordinaria), gli “ordinamenti professionali devono garantire
che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza…”
(art. 3, comma 5, D.-L 138/2011, come convertito e modificato). Salvi alcuni
altri obblighi, tra cui quello di prevedere distinti organi specifici, deputati a vegliare sul
rispetto delle norme deontologiche, il Governo può ampiamente riformare il sistema ordinistico:
il regolamento di delegificazione non potrà abrogare gli ordini professionali,
né potrà – sempre a titolo meramente esemplificativo – disancorare gli ordini professionali
dalla loro necessaria articolazione su base territoriale; di certo, però, il Governo
ha una generale libertà di manovra nel riplasmare completamente il quadro normativo.
In questo senso è significativa la modifica apportata proprio dalla legge di stabilità, che
ha espressamente previsto l’abrogazione delle discipline legislative vigenti a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di riforma.
In questo contesto, se vuole, l’esecutivo può muoversi in modo audace, evitando di
riproporre banali riformulazione del diritto attualmente in vigore che non potrebbero
condurre ad altri esiti se non a quello di lasciare che si ripresenti, nell’arco di pochissimi
anni, l’impellente necessità di riformare la riforma. Da alcuni decenni, purtroppo,
in Italia si procede sempre così: si continuano a riformare le riforme, costantemente,
ossessivamente. Basti vedere la procedura civile, e ancor di più la procedura penale,
il cui “nuovo” codice è stato purtroppo autorevolmente e tristemente considerato “un
relitto in disarmo”.
Il regolamento di riforma può essere – se c’è la volontà – compatibile con la proposta
radicale dell’IBL: istituire un sistema ordinistico di tipo competitivo, ove ogni professionista
abbia l’obbligo di iscriversi ad un Ordine, ma abbia la facoltà di iscriversi all’ordine
professionale che è più confacente con le proprie attitudini lavorative, personali e
umane. Si tratta di un modulo organizzativo che coniuga la permanenza delle garanzie
pubblicistiche con una robusta iniezione di concorrenza: a tutto vantaggio dei consumatori
e dei professionisti capaci e dinamici. Non si tratta di un unicum mondiale, ma
di una rivisitazione e di un adattamento alla realtà italiana dell’ordinamento tradizionale
dei Barristers inglesi, i quali devono iscriversi ad un Inn, ma possono scegliere a
quale concretamente iscriversi tra i quattro esistenti.(nota 2)
Si può ragionevolmente sostenere che l’ampiezza dell’autorizzazione legislativa concessa
con il D.-L. 138/2011, come convertito e modificato, consenta una riforma così
incisiva: rispettando i principi di cui all’art. 3, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f) e g),
D-L. 138/2011, infatti, il Governo ha l’espressa facoltà a riorganizzare interamente l’ordinamento
delle professioni intellettuali e una riforma come quella caldeggiata nelle
presente sede sarebbe pienamente compatibile con l’integrale rispetto di tali principi.
Ad ogni modo, nulla impedirebbe al Governo, se lo ritenesse opportuno, di richiedere
al Parlamento un’integrazione alla legge di delegificazione, in modo da ottenere un’autorizzazione
esplicita a muoversi nel senso indicato.
Certo, serve coraggio: ma dopo decenni di scelte normative timide, grigie e controproducenti
è probabilmente questo il momento del coraggio.
In conclusione, questa occasione storica non dovrebbe essere sprecata, perché consente
di eludere i veti incrociati che certamente spingeranno verso la conservazione
dell’esistente (si pensi che la riforma del solo ordinamento forense è in discussione da
svariati decenni). Oggi è il momento in cui si può plasmare un primo grande strumento
per rilanciare la crescita del nostro Paese: professionisti e consumatori ne hanno entrambi
tutto l’interesse.
NOTA 1 Si veda per esempio http://brunoleonimedia.servingfreedom.net/Focus/IBL_Focus_184_
Boccalatte.pdf.
NOTA 2: Si veda Indice delle liberalizzazioni, disponibile sul sito IBL.
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