Le sentenze gemelle 348 e 349 del 2007 saranno condivise dalla Corte di giustizia?

Mercoledì 16 Febbraio 2011 15:18 avv. Maurizio Perelli Tutela multilivello di diritti - Se diritto interno contrasta col diritto UE o CEDU
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Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 46/08 del 12/2/2011 sono pubblicati 7 quesiti pregiudiziali rivolti alla Corte di Giustizia dal Tribunale di Bolzano il 7/12/2010.

Col quesito n. 2 il Tribunale di Bolzano chiede "Se in caso di conflitto fra norma interna e CEDU il richiamo operato dall’art. 6 TUE alla CEDU, impone al Giudice nazionale di dare diretta applicazione all’art. 14 ed all’art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 12, disapplicando la fonte interna incompatibile, senza dovere previamente sollevare questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale nazionale." In sostanza il Tribunale di Bolzano dubita della correttezza dell'approdo cui è giunta la Corte costituzionale italiana con le c.d. sentenze gemelle n. 348 e 349 del 2007 con le quali la Corte costituzionale aveva escluso la possibilità di disapplicare norme interne per contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e aveva imposto ai giudici nazionali che ritenessero sussistente tale contrasto con la C.E.D.U. di sollevare questione di costituzionalità della legge interna per violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione. Al riguardo credo che la Corte costituzionale contrasterebbe aspramente una eventuale decisione della Corte di giustizia che dovesse ritenere che la primazia del diritto dell'Unione consente al giudice interno di disapplicare una legge per contrarietà alla CEDU ("comunitarizzata" dal richiamo operato dall'art. 6 T.U.E. alla CEDU) senza, cioè, sollevare questione di costituzionalità in relazione al 117, comma 1, della Costituzione. La Corte costituzionale, credo, non demorderebbe dalla posizione assunta da ultimo in sentenza 93/2010, per cui, in fondo, nessuna norma convenzionale internazionale può pretendere di cancellare l'esistenza utile della Corte costituzionale stessa. La disapplicazione fondata sulla "comunitrarizzazione" della CEDU, infatti, toglierebbe senso alla stessa esistenza della Corte costituzionale, chiamata a garantire principi in gran parte coincidenti con quelli che si assumerebbero salvaguardati dalla ipotizzata disapplicazione, da parte del giudice interno, di norme di legge in contrasto con la CEDU.

Di grande importanza (e da approfondire in relazione alla sentenza della Corte di giustizia sul caso Jakubowska) mi pare, invece, il quesito n. 4 del Tribunale di Bolzano che involge la efficacia dei principi generali dell'Unione quali il divieto di discriminazione (anche alla rovescia) e e l'esigenza di certezza del diritto.
LEGGI DI SEGUITO LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RIVOLTE DAL TRIBUNALE DI BOLZANO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA (le trovi anche all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:046:0007:0008:IT:PDF ) ...

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Italia) il 7 dicembre 2010 — Kamberaj Servet/Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano
(Causa C-571/10)
(2011/C 46/11)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bolzano
Parti nella causa principale
Ricorrente: Kamberaj Servet
Convenuti: Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano
Questioni pregiudiziali
1) Se il principio di primazia (principe de primauté) del diritto dell’Unione impone al Giudice nazionale di dare piena ed immediata attuazione alle norme dell’Unione provviste di efficacia diretta, disapplicando norme interne in conflitto con il diritto dell’Unione anche se adottate in attuazione di principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato membro.
2) Se in caso di conflitto fra norma interna e CEDU il richiamo operato dall’art. 6 TUE alla CEDU, impone al Giudice nazionale di dare diretta applicazione all’art. 14 ed all’art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 12, disapplicando la fonte interna incompatibile, senza dovere previamente sollevare questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale nazionale.

3) Se il diritto dell’Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE, gli artt. 21 e 34 della Carta e le direttive 2000/43/CE e 2003/109/CE, osta ad una normativa nazionale (rectius: provinciale) quale quella contenuta nel combinato disposto degli art. 15 comma 3 o del d.p.r. n. 670/1972, degli artt. 1 e 5 della l.p. n. 13 del 1998 nonché nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 1865 del 20.07.2009, nella parte in cui per i benefici considerati ed in particolare per il c.d. «sussidio casa» attribuisce rilevanza alla nazionalità riservando ai lavoratori residenti soggiornanti di lungo periodo non appartenenti all’Unione ovvero agli apolidi un trattamento
peggiorativo rispetto ai cittadini residenti comunitari (italiani e non).
Nel caso in cui le precedenti questioni vengano risolte affermativamente:
4) Se in caso di violazione di principi generali dell’Unione quali il divieto di discriminazione e l’esigenza di certezza del diritto, in presenza di una normativa nazionale attuativa che permette al giudice di «ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze e gli effetti della discriminazione» nonché impone di «ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti» e consente di ordinare «al fine di impedirne la ripetizione, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate», l’art. 15 della direttiva 2000/43/CE, nella parte in cui prevede che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere, fra le discriminazioni accertate e gli effetti da rimuovere, anche al fine di evitare ingiustificate discriminazioni alla rovescia, tutte le violazioni incidenti sui destinatari della discriminazione, anche se non siano parti della controversia.
Nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente:
5) Se il diritto dell’Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE, gli artt. 21 e 34 della Carta e le direttive 2000/43/CE e 2003/109/CE, osta ad una normativa nazionale (rectius: provinciale) che richiede ai soli cittadini extracomunitari e non anche ai cittadini comunitari (italiani e non), parificati solo in ordine all’obbligo di residenza nel territorio della provincia superiore a 5 anni, il possesso dell’ulteriore requisito di 3 anni di attività lavorativa per accedere al beneficio del sussidio casa.
6) Se il diritto dell’Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE e gli artt. 18, 45, 49 TFUE in combinato disposto con gli artt. l, 21, 34 della Carta, osta ad una normativa nazionale (rectius: provinciale) che prevede per i cittadini comunitari (italiani e non) l’obbligo di rendere dichiarazione ovvero aggregazione etnica ad uno dei tre gruppi linguistici presenti in Alto Adige/Südtirol per accedere al beneficio del sussidio casa.
7) Se il diritto dell’Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE e gli artt. 18, 45, 49 TFUE in combinato disposto con gli artt. 21 e 34 della Carta, osta ad una normativa nazionale (rectius: provinciale) che impone ai cittadini comunitari (italiani e non) l’obbligo di residenza ovvero di lavoro nel territorio provinciale da almeno 5 anni per accedere al beneficio del sussidio casa.