IN TEMA DI LIMITI DERIVANTI AL LEGISLATORE NAZIONALE, CIRCA LA REGOLAZIONE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, DAL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Nella relazione del Presidente Vassilios Skouris sull'attività della Corte di giustizia dell'Unione europea nel 2009 (all'indirizzo
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-3/ra09_activite_cour_provisoire_it.pdf )
si ricordano decisioni della Corte in tema di:
--- non idoneità di una normativa interna a garantire la realizzazione degli obiettivi che appaia diretta a perseguire, non estendendosi essa a casi simili (a pag. 20 della relazione si ricorda come la Corte, in relazione agli artt. 43 e 48 CE, proceda al vaglio delle normative nazionali verificando l'applicazione o meno a casi analoghi dei regimi da esse posti);
--- verifica della necessità o meno della restrizione alla libera prestazione di servizi (a pag. 21 della relazione si ricorda come la Corte, in relazione all'art. 49 CE, proceda al vaglio delle normative nazionali verificando la ragionevolezza della restrizione che esse pongano alla libera prestazione di servizi in relazione alle caratteristiche del settore);
--- necessità di rispettare il principio di proporzionalità affinchè risulti giustificata una normativa che costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi (a pag. 21 e 22 della relazione si ricorda come la Corte, in relazione all'art. 49 e 56 CE, proceda al vaglio di proporzionalità della normativa nazionale);
--- pregiudizio al commercio tra Stati membri per effetto di normativa che contribuisca alla compartimentazione nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato CE (a pag. 25 della relazione si ricorda come la Corte proceda al vaglio dell'incidenza della normativa nazionale <relativa alla prestazione dei servizi> sul commercio tra Stati membri.
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Inoltre:
Anche se il diritto dell’Unione non restringe la competenza degli Stati membri ad adottare norme sull'accesso alla professione di avvocato, tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni del Trattato relative alle libertà fondamentali, le quali comportano il divieto per gli Stati membri di introdurre o di mantenere ingiustificate restrizioni all’esercizio di tali libertà nell’ambito dell'accesso alla professione forense (v. da ultimo, in tal senso, anche se con riguardo alle cure sanitarie, il punto 43 della sentenza della Corte di giustizia depositata l'1/6/2010, nelle cause riunite C-570/07 e C-571/07).
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Cassazione 9878/2008 del 15/4/2008 è malamente intesa da chi vi trova conferma della tesi per cui le regole comunitarie e interne sul principio di concorrenza non dovrebbero applicarsi neppure agli avvocati.
Il caso deciso dalla Cassazione si riferisce ai soli notai!
Leggendo con attenzione la sentenza della Cassazione 9878/2008 vi si trova, anzi, conferma che solo "ragioni imperative d'interesse pubblico" possono, per gli avvocati, giustificare un intervento legislativo che renda più difficile l'accesso alla professione e costituisca una "restrizione della libera prestazione di servizi".
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La Corte di Giustizia delle Comunità europee - Sezione VII - con ordinanza 5 maggio 2008 nella causa C-386/07 ha confermato l'applicabilità al servizio professionale di avvocato delle regole comunitarie antitrust che impongono agli Stati di non introdurre (nemmeno con legge) e di eliminare gli ostacoli al raggiungimento dell'effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese. Su tale applicabilità la Corte ha, infatti, basato tutta l'argomentazione che nella fattispecie concreta ha portato alla affermazione di non contrarietà alle norme comunitarie del sistema italiano di tariffe obbligatorie per prestazioni d'avvocato precedente alla c.d. legge Bersani.
Evidenzio come la sentenza Cipolla (sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04), citata dalla Corte nella detta ordinanza, abbia individuato una sola possibilità per i legislatori nazionali di invocare una eccezione: la ricorrenza di ragioni imperative di ordine pubblico (e non generiche, asistematiche e indimostrate esigenze di prevenzione d'abusi per conflitti d'interessi che venissero invocate col paravento della buona amministrazione della giustizia e la tutela dei consumatori).
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La Corte di giustizia delle comunità europee, con sentenza del 24 aprile 2008 nelle cause riunite C-55/07 e C-56/07 ha vagliato in concreto il rispetto del principio di proporzionalità da parte di una disposizione di legge italiana che costituiva ostacolo non giustificato alla diffusione del part time, diffusione che costituisce il fine della direttiva 97/81/Ce, articolo 5.
Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardavano l’interpretazione della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), nonché il principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne.
La Corte di giustizia ha ricordato innanzitutto (ai punti 3 e 4 della sentenza) quale sia la normativa comunitaria:
"3 La direttiva 97/81 è diretta ad attuare l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni interprofessionali a vocazione generale, e cioè l’Unione delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro (UNICE), il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES), nel testo allegato a tale direttiva (in prosieguo: l’«accordo quadro»).
Nel fornire la risposta alle questioni pregiudiziali ha quindi evidenziatoal punto 21 della sentenza:
"21. La direttiva 97/81 e l’accordo quadro sono diretti, da un lato, a promuovere il lavoro a tempo parziale e, dall’altro lato, a eliminare le discriminazioni tra i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno".
Importante, poi, quanto afferma la Corte di giustizia ai punti 23 e 26 della sentenza:
"23 In conformità all’obiettivo di promozione del lavoro a tempo parziale, la clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro, prevede l’obbligo per gli Stati membri della Comunità europea di «identificare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli».
...
26 L’argomento del governo italiano secondo cui tale obbligo di notifica è giustificato dalla necessità di combattere il lavoro nero e di informare l’amministrazione delle prassi dei datori di lavoro non convince. Infatti, affinché tali preoccupazioni possano giustificare il provvedimento di cui trattasi nella causa principale, è necessario che esso sia proporzionato all’obiettivo da conseguire. Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 46 48 delle sue conclusioni, esistevano misure meno onerose che avrebbero permesso al governo italiano di ottenere gli obiettivi auspicati in materia di lotta alla frode e di lavoro nero, settore in cui le autorità nazionali dispongono già di mezzi di sorveglianza, di ispezione e di polizia."
Immediato è il ricordo di quanto ha detto Corte cost. 189/01 a proposito dell'adeguatezza dei rimedi, financo di natura penale, che la l. 662/96 (all'art. 1, commi 56 e segg.) ha posto agli "inconvenienti" che si erano prospettati dal giudice all'epoca rimettente (il C.N.F.) come conseguenza dell'abrogazione del divieto di iscrizione all'albo degli avvocati per i dipendenti pubblici a part time ridotto.
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