{mosimage} Vorrei suggerire qualche appiglio certo (dati numerici incontestabili e riferimenti normativi) da utilizzare nel sempre difficile confronto con le posizioni autoreferenziali e corporative di chi ostacola l'affermazione di una seria concorrenza nell'avvocatura e in particolare per replicare a inconsistenti censure di conflitto di interessi. Quando si affrontano muri di gomma l'ostacolo maggiore è la pochezza degli argomenti avversari, mistificata dietro il saccente paternalismo di chi si ritiene a torto depositario del bene di tutti. Leggi di seguito ...
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Vorrei suggerire qualche appiglio certo (dati numerici incontestabili e riferimenti normativi) da utilizzare nel sempre difficile confronto con le posizioni autoreferenziali e corporative di chi ostacola l'affermazione di una seria concorrenza nell'avvocatura e in particolare per replicare a inconsistenti censure di conflitto di interessi.
Parto da alcuni dati che mi hanno colpito leggendo i giornali, dati che riguardano libertà e economia.
Ho letto che l'undicesimo Rapporto annuale sulla libertà economica nel mondo, realizzato dal Fraser Institute di Vancouver, in Canada, insieme all'Economic Freedom Network a cui collabora da anni anche il Centro Einaudi di Torino, poneva, nel 2007, l'Italia al 45° posto, tra 130 paesi presi in considerazione, nella classifica della libertà economica (nel 2000 era al 32° posto).
Più aggiornato è lo studio, presentato il 6/2/2008, dal titolo "2008 index of economic freedom", elaborato dalla Heritage Foundation di Washington e dal Wall Street Journal, con la collaborazione di alcuni think-tanks fra i quali l'Istituto Bruno Leoni. Tale ultimo studio posiziona l'Italia, nella classifica mondiale della libertà economica, al 64° posto. Sembra confermarsi, dunque, un arretramento della libertà economica in Italia, addirittura progressivo.
Sui quotidiani del 22 febbraio leggo che l'Italia dovrebbe essere nel 2008 l'ultima in Europa per crescita economica: in pratica a crescita zero.
Ebbene -tenendo sempre presente che le analisi comparate a livello internazionale dimostrano che la concorrenza è sempre uno dei fattori determinanti dello sviluppo economico- penso che occorra riconoscere che la libertà di competere nell'ambito dei servizi professionali riveste un ruolo di certo importantissimo tra gli ingredienti della libertà economica.
In Italia gli effetti virtuosi della concorrenza sulla crescita economica sono teorizzati ma il principio di concorrenza, quale strumento meritocratico nel mercato e nella società, nei fatti, s'è poco affermato.
Non a caso l'Antitrust è stato istituito solo nel 1990 e ancora oggi rimane inascoltato (e nemmeno i suoi argomenti vengoni discussi durante i lavori parlamentari) quando segnala a Parlamento e Governo che una certa legge o proposta di legge va contro la dovuta concorrenzialità di un settore economico.
E' buon segno, ma non basta, che si vada imponendo la categoria del "cittadino-consumatore" quale soggetto degno di tutela. Non basta perchè, se non si interviene sulle regole d'organizzazione del sistema produttivo di beni e servizi, il cittadino-consumatore rimane una mera fonte di tutele occasionali, tanto più utili agli apparati istituiti (come centri d'affari?) per la sua tutela, quanto più quel medesimo cittadino-consumatore sia mantenuto dalle regole "organizzative" nella situazione di stabile bersaglio di sostanziali ingiustizie. Non basta che singole situazioni o gruppi di situazioni (attraverso la class action) siano tutelate da tante associazioni di consumatori (le quali, tra l'altro, son portate a vedere il consumatore come le multinazionali del farmaco vedono il malato: cioè come un affare). Bisogna cambiare le regole organizzative della produzione di beni e servizi affinchè esse regole organizzative non siano la prima fonte di ingiustizia sostanziale, in primo luogo per negazione dell'utilità che al cittadino-consumatore deriva da un assetto concorrenziale del mercato.
I settori economici che in Italia necessitano di maggiori interventi normativi di riorganizzazione, nella direzione della promozione della concorrenza, appartengono alla categoria dei servizi e tra questi, in particolare, di incisivi interventi abbisogna la regolamentazione di quelle professioni che meno risultano esposte alla competizione internazionale.
Eccelle (non solo ad avviso dell'Antitrust) per regolamentazione ingiustificatamente restrittiva dell'accesso al mercato, la professione di avvocato. In ordine a tale professione a sproposito si fa pure confusione tra alto numero di accessi e inadeguatezza, per difetto di rigore, dei criteri d'accesso. Parimenti a sproposito si asserisce che l'alto numero di avvocati in Italia sarebbe indice dell'essere il mercato dei servizi professionali d'avvocato il più aperto alla concorrenza tra quelli europei: si dimentica, così argomentando (e da parte di alcuni si finge di non sapere), che la concorrenza non scaturisce dal numero degli operatori di un settore ma da come sono distribuite le quote di mercato tra gli operatori stessi. Esaminando i redditi prodotti nel 2005 e dichiarati nel 2006 (vedi gli interventi di Dario Donella e di Antonella Menichetti sul n. 2/2007 di "La previdenza forense" e quello di Aldo Berlinguer su "il sole 24 ore" del 21/7/2007) si scopre che in Italia 70.589 iscritti negli albi degli avvocati (il 46,01 % di tutti gli iscritti) dichiarano un reddito professionale annuo da zero a 7.320 euro; il 30% degli iscritti dichiara un reddito inferiore a 12.000 euro; mentre è molto elevato il reddito di una minoranza attestata intorno al 13% degli iscritti. Le donne poi dichiarano redditi pari alla metà dei colleghi maschi, collocandosi inoltre spesso in settori d'attività professionale meno appetibili. Come ha evidenziato Aldo Berlinguer "le dinamiche di mercato sono guidate dai fattori più diversi (rapporti parentali, vicinato, appartnenza ad associazioni segrete, forze politiche) meno che dalle capacità professionali; fattori che incidono anche sui rapporti col ceto giudiziario e rendono il mercato per nulla trasparente. In altre parole: non c'è nessuna tendenziale corrispondenza tra capacità, impegno e reddito del professionista".
Vorrei, a questo punto, sottoporre all'attenzione un caso particolare (ma emblematico) di conflitti di interessi inventati a discapito di onesti professionisti e di conflitti di interessi veri ma sottaciuti a favore di potenti.
I dipendenti pubblici in part time ridotto che sono stati iscritti all'albo avvocati ex l. 662/96 ora vengono inopinatamente cancellati dall'albo forense.
Eppure i c.d. "avvocati-part-time" sono una categoria ampia(nella quale rientrano, senza che nessuno si sogni di cancellarli dall'albo degli avvocati, anche i giudici di pace-avvocati, i vice procuratori onorari-avvocati, i giudici onorari di tribunale-avvocati, i sottosegretari di Stato-avvocati, i Commissari di Governo-avvocati ecc.).
Il "sistema" italiano delle compatibilità e incompatibilità all'esercizio della professione forense è paradigmatico dell'irragionevolezza dei limiti posti alle libertà fondamentali da talune presunzioni odiose di conflitti di interessi, asistematiche (vedi art. 3 della legge professionale del 1933 che brilla per alcuni versi per infondato rigore preventivo e, per altri versi, per omessa previsione di presunzioni di conflitti di interesse che è invece doveroso introdurre), e mantenute in vigore (come nel caso di taluni limiti di incompatibilità tra avvocatura e magistratura onoraria -vedasi Corte costituzionale 60/2006 che ha soltanto avviato il processo di verifica della giustificazione delle presunzioni di incompatibilità per i giudici di pace) o addirittura (come nel caso dell'incompatibilità tra avvocatura e impiego pubblico in part time ridotto) reintrodotte nell'ordinamento professionale dopo anni e non ostante la dichiarata naturale concorrenzialità della professione forense (Corte cost. 189/2001). Si dementica poi che tale naturale concorrenzialità dovrebbe imporre una legislazione primaria non solo conservatrice dell'eventualmente realizzatosi grado di concorrenza ma addirittura stimolatrice di una concorrenza di grado maggiore.
Occorrerebbe in primo luogo verificare la giustificabilità delle norme vigenti secondo il c.d. "criterio di proporzionalità della regolazione" suggerito da tempo dalla Commissione europea.
In particolare bisognerebbe verificare: 1) se le vigenti presunzioni di incompatibilità all'"esercizio della professione forense (che è sempre e comunque, per logica elementare che voglia riconoscere la necessità umana, un esercizio a part-time dell'avvocatura) siano tutte idonee a garantire il conseguimento dello sopo perseguito di tutela dei consumatori (o, se si preferisce, dei clienti dell'avvocato) e la buona amministrazione della giustizia; 2) se alcuna delle vigenti presunzioni di incompatibilità all'esercizio della professione di avvocato vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo, rivelandosi sproporzionata rispetto ad esso; 3) se ricorrano o meno ragioni imperative di interesse pubblico in grado di giustificare la restrizione della libera prestazione del servizio professionale di avvocato che dette presunzioni realizzano; 4) se le norme professionali relative all'esercizio della professione di avvocato e in particolare quelle di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano (o debbano essere strutturate in modo da essere) di per se sufficienti per raggiungere gli obiettivi che il vigente sistema di compatibilità-incompatibilità persegue attraverso presunzioni odiose di conflitti di interessi.
Volendo valorizzare l'insegnamento della sentenza della Corte di Giustizia del 5/12/2006 resa nelle cause "Cipolla" (C-94/04) e "Macrino" (C-202/04) (vedi specialmente i paragrafi 60 e seguenti con riguardo ai punti da 1 a 4 sopra enunciati), e per ragionare assieme agli interessati di queste questioni, ho creato il sito www.avvocati-part-time.it ed ora vorrei sottoporre ad un dibattito il più ampio possibile la questione dei limiti che oggi si impongono anche al Legislatore italiano nel disegnare una disciplina dell'accesso alla professione forense che salvaguardi il bene della concorrenza.
La concorrenza è ormai indicata anche dal Parlamento Europeo come finalità del processo di riforma delle professioni e, in Italia, riconosciuto nella Costituzione all'art. 117.
In tale ottica si dovrà evitare la strumentalizzazione in senso anticoncorrenziale della risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 che ha riconosciuto l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interessi e il segreto/confidenzialità quali valori fondamentali della professione forense e ha ribadito che la loro conservazione è di interesse pubblico. Il riconoscimento, in detta risoluzione, della "necessità di regolamenti a protezione di questi valori fondamentali per l'esercizio corretto della professione legale, nonostante gli effetti restrittivi sulla concorrenza che ne potrebbero derivare" non potrà giustificare regolamenti di protezione che abbiano effetti sproporzionati e ingiustificatamente limitanti la concorrenza. Allo stesso modo (specie ora che pare ineludibile la riforma delle professioni e della professione d'avvocato -da taluno richiesta senza ragione con normativa separata dalla generale-) dovrà evitarsi ogni strumentalizzazione anticoncorrenziale e corporativa dell'altra affermazione fatta nella detta risoluzione del Parlamento europeo e cioè dell'affermazione per cui l'importanza di una condotta etica, del mantenimento della confidenzialità con i clienti e di un alto livello di conoscenza specialistica, rende necessaria l'organizzazione di sistemi di autoregolamentazione, quali quelli oggi governati da organismi e ordini della professione legale.
PER GIUNGERE AD UNA RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE CHE NON MORTIFICHI IL PRINCIPIO DI NATURALE CONCORRENZIALITA' SANCITO DA CORTE COSTITUZIONALE 189/2001 RITENGO SIA FONDAMENTALE, SOPRATTUTTO DA PARTE DEI PIU' GIOVANI (CHE PIU' HANNO DA PERDERE DAL CONFERMARSI DI UNA REGOLAZIONE MIOPE E CORPORATIVA), DEDICARSI ALLA RIFLESSIONE SU TEMI TANTO FONDAMENTALI PER IL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO SOCIALE FUTURO DELL'AVVOCATO QUANTO TROPPO SPESSO LASCIATI AL LIBERO SFOGO DEL BUON SENSO PATERNALISTA DI POCHI ELETTI IN SENO A QUESTO O QUELL'ORGANISMO DI VERTICE, PIU' O MENO UNITARIO, DELL'AVVOCATURA.
Parto da alcuni dati che mi hanno colpito leggendo i giornali, dati che riguardano libertà e economia.
Ho letto che l'undicesimo Rapporto annuale sulla libertà economica nel mondo, realizzato dal Fraser Institute di Vancouver, in Canada, insieme all'Economic Freedom Network a cui collabora da anni anche il Centro Einaudi di Torino, poneva, nel 2007, l'Italia al 45° posto, tra 130 paesi presi in considerazione, nella classifica della libertà economica (nel 2000 era al 32° posto).
Più aggiornato è lo studio, presentato il 6/2/2008, dal titolo "2008 index of economic freedom", elaborato dalla Heritage Foundation di Washington e dal Wall Street Journal, con la collaborazione di alcuni think-tanks fra i quali l'Istituto Bruno Leoni. Tale ultimo studio posiziona l'Italia, nella classifica mondiale della libertà economica, al 64° posto. Sembra confermarsi, dunque, un arretramento della libertà economica in Italia, addirittura progressivo.
Sui quotidiani del 22 febbraio leggo che l'Italia dovrebbe essere nel 2008 l'ultima in Europa per crescita economica: in pratica a crescita zero.
Ebbene -tenendo sempre presente che le analisi comparate a livello internazionale dimostrano che la concorrenza è sempre uno dei fattori determinanti dello sviluppo economico- penso che occorra riconoscere che la libertà di competere nell'ambito dei servizi professionali riveste un ruolo di certo importantissimo tra gli ingredienti della libertà economica.
In Italia gli effetti virtuosi della concorrenza sulla crescita economica sono teorizzati ma il principio di concorrenza, quale strumento meritocratico nel mercato e nella società, nei fatti, s'è poco affermato.
Non a caso l'Antitrust è stato istituito solo nel 1990 e ancora oggi rimane inascoltato (e nemmeno i suoi argomenti vengoni discussi durante i lavori parlamentari) quando segnala a Parlamento e Governo che una certa legge o proposta di legge va contro la dovuta concorrenzialità di un settore economico.
E' buon segno, ma non basta, che si vada imponendo la categoria del "cittadino-consumatore" quale soggetto degno di tutela. Non basta perchè, se non si interviene sulle regole d'organizzazione del sistema produttivo di beni e servizi, il cittadino-consumatore rimane una mera fonte di tutele occasionali, tanto più utili agli apparati istituiti (come centri d'affari?) per la sua tutela, quanto più quel medesimo cittadino-consumatore sia mantenuto dalle regole "organizzative" nella situazione di stabile bersaglio di sostanziali ingiustizie. Non basta che singole situazioni o gruppi di situazioni (attraverso la class action) siano tutelate da tante associazioni di consumatori (le quali, tra l'altro, son portate a vedere il consumatore come le multinazionali del farmaco vedono il malato: cioè come un affare). Bisogna cambiare le regole organizzative della produzione di beni e servizi affinchè esse regole organizzative non siano la prima fonte di ingiustizia sostanziale, in primo luogo per negazione dell'utilità che al cittadino-consumatore deriva da un assetto concorrenziale del mercato.
I settori economici che in Italia necessitano di maggiori interventi normativi di riorganizzazione, nella direzione della promozione della concorrenza, appartengono alla categoria dei servizi e tra questi, in particolare, di incisivi interventi abbisogna la regolamentazione di quelle professioni che meno risultano esposte alla competizione internazionale.
Eccelle (non solo ad avviso dell'Antitrust) per regolamentazione ingiustificatamente restrittiva dell'accesso al mercato, la professione di avvocato. In ordine a tale professione a sproposito si fa pure confusione tra alto numero di accessi e inadeguatezza, per difetto di rigore, dei criteri d'accesso. Parimenti a sproposito si asserisce che l'alto numero di avvocati in Italia sarebbe indice dell'essere il mercato dei servizi professionali d'avvocato il più aperto alla concorrenza tra quelli europei: si dimentica, così argomentando (e da parte di alcuni si finge di non sapere), che la concorrenza non scaturisce dal numero degli operatori di un settore ma da come sono distribuite le quote di mercato tra gli operatori stessi. Esaminando i redditi prodotti nel 2005 e dichiarati nel 2006 (vedi gli interventi di Dario Donella e di Antonella Menichetti sul n. 2/2007 di "La previdenza forense" e quello di Aldo Berlinguer su "il sole 24 ore" del 21/7/2007) si scopre che in Italia 70.589 iscritti negli albi degli avvocati (il 46,01 % di tutti gli iscritti) dichiarano un reddito professionale annuo da zero a 7.320 euro; il 30% degli iscritti dichiara un reddito inferiore a 12.000 euro; mentre è molto elevato il reddito di una minoranza attestata intorno al 13% degli iscritti. Le donne poi dichiarano redditi pari alla metà dei colleghi maschi, collocandosi inoltre spesso in settori d'attività professionale meno appetibili. Come ha evidenziato Aldo Berlinguer "le dinamiche di mercato sono guidate dai fattori più diversi (rapporti parentali, vicinato, appartnenza ad associazioni segrete, forze politiche) meno che dalle capacità professionali; fattori che incidono anche sui rapporti col ceto giudiziario e rendono il mercato per nulla trasparente. In altre parole: non c'è nessuna tendenziale corrispondenza tra capacità, impegno e reddito del professionista".
Vorrei, a questo punto, sottoporre all'attenzione un caso particolare (ma emblematico) di conflitti di interessi inventati a discapito di onesti professionisti e di conflitti di interessi veri ma sottaciuti a favore di potenti.
I dipendenti pubblici in part time ridotto che sono stati iscritti all'albo avvocati ex l. 662/96 ora vengono inopinatamente cancellati dall'albo forense.
Eppure i c.d. "avvocati-part-time" sono una categoria ampia(nella quale rientrano, senza che nessuno si sogni di cancellarli dall'albo degli avvocati, anche i giudici di pace-avvocati, i vice procuratori onorari-avvocati, i giudici onorari di tribunale-avvocati, i sottosegretari di Stato-avvocati, i Commissari di Governo-avvocati ecc.).
Il "sistema" italiano delle compatibilità e incompatibilità all'esercizio della professione forense è paradigmatico dell'irragionevolezza dei limiti posti alle libertà fondamentali da talune presunzioni odiose di conflitti di interessi, asistematiche (vedi art. 3 della legge professionale del 1933 che brilla per alcuni versi per infondato rigore preventivo e, per altri versi, per omessa previsione di presunzioni di conflitti di interesse che è invece doveroso introdurre), e mantenute in vigore (come nel caso di taluni limiti di incompatibilità tra avvocatura e magistratura onoraria -vedasi Corte costituzionale 60/2006 che ha soltanto avviato il processo di verifica della giustificazione delle presunzioni di incompatibilità per i giudici di pace) o addirittura (come nel caso dell'incompatibilità tra avvocatura e impiego pubblico in part time ridotto) reintrodotte nell'ordinamento professionale dopo anni e non ostante la dichiarata naturale concorrenzialità della professione forense (Corte cost. 189/2001). Si dementica poi che tale naturale concorrenzialità dovrebbe imporre una legislazione primaria non solo conservatrice dell'eventualmente realizzatosi grado di concorrenza ma addirittura stimolatrice di una concorrenza di grado maggiore.
Occorrerebbe in primo luogo verificare la giustificabilità delle norme vigenti secondo il c.d. "criterio di proporzionalità della regolazione" suggerito da tempo dalla Commissione europea.
In particolare bisognerebbe verificare: 1) se le vigenti presunzioni di incompatibilità all'"esercizio della professione forense (che è sempre e comunque, per logica elementare che voglia riconoscere la necessità umana, un esercizio a part-time dell'avvocatura) siano tutte idonee a garantire il conseguimento dello sopo perseguito di tutela dei consumatori (o, se si preferisce, dei clienti dell'avvocato) e la buona amministrazione della giustizia; 2) se alcuna delle vigenti presunzioni di incompatibilità all'esercizio della professione di avvocato vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo, rivelandosi sproporzionata rispetto ad esso; 3) se ricorrano o meno ragioni imperative di interesse pubblico in grado di giustificare la restrizione della libera prestazione del servizio professionale di avvocato che dette presunzioni realizzano; 4) se le norme professionali relative all'esercizio della professione di avvocato e in particolare quelle di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano (o debbano essere strutturate in modo da essere) di per se sufficienti per raggiungere gli obiettivi che il vigente sistema di compatibilità-incompatibilità persegue attraverso presunzioni odiose di conflitti di interessi.
Volendo valorizzare l'insegnamento della sentenza della Corte di Giustizia del 5/12/2006 resa nelle cause "Cipolla" (C-94/04) e "Macrino" (C-202/04) (vedi specialmente i paragrafi 60 e seguenti con riguardo ai punti da 1 a 4 sopra enunciati), e per ragionare assieme agli interessati di queste questioni, ho creato il sito www.avvocati-part-time.it ed ora vorrei sottoporre ad un dibattito il più ampio possibile la questione dei limiti che oggi si impongono anche al Legislatore italiano nel disegnare una disciplina dell'accesso alla professione forense che salvaguardi il bene della concorrenza.
La concorrenza è ormai indicata anche dal Parlamento Europeo come finalità del processo di riforma delle professioni e, in Italia, riconosciuto nella Costituzione all'art. 117.
In tale ottica si dovrà evitare la strumentalizzazione in senso anticoncorrenziale della risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 che ha riconosciuto l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interessi e il segreto/confidenzialità quali valori fondamentali della professione forense e ha ribadito che la loro conservazione è di interesse pubblico. Il riconoscimento, in detta risoluzione, della "necessità di regolamenti a protezione di questi valori fondamentali per l'esercizio corretto della professione legale, nonostante gli effetti restrittivi sulla concorrenza che ne potrebbero derivare" non potrà giustificare regolamenti di protezione che abbiano effetti sproporzionati e ingiustificatamente limitanti la concorrenza. Allo stesso modo (specie ora che pare ineludibile la riforma delle professioni e della professione d'avvocato -da taluno richiesta senza ragione con normativa separata dalla generale-) dovrà evitarsi ogni strumentalizzazione anticoncorrenziale e corporativa dell'altra affermazione fatta nella detta risoluzione del Parlamento europeo e cioè dell'affermazione per cui l'importanza di una condotta etica, del mantenimento della confidenzialità con i clienti e di un alto livello di conoscenza specialistica, rende necessaria l'organizzazione di sistemi di autoregolamentazione, quali quelli oggi governati da organismi e ordini della professione legale.
PER GIUNGERE AD UNA RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE CHE NON MORTIFICHI IL PRINCIPIO DI NATURALE CONCORRENZIALITA' SANCITO DA CORTE COSTITUZIONALE 189/2001 RITENGO SIA FONDAMENTALE, SOPRATTUTTO DA PARTE DEI PIU' GIOVANI (CHE PIU' HANNO DA PERDERE DAL CONFERMARSI DI UNA REGOLAZIONE MIOPE E CORPORATIVA), DEDICARSI ALLA RIFLESSIONE SU TEMI TANTO FONDAMENTALI PER IL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO SOCIALE FUTURO DELL'AVVOCATO QUANTO TROPPO SPESSO LASCIATI AL LIBERO SFOGO DEL BUON SENSO PATERNALISTA DI POCHI ELETTI IN SENO A QUESTO O QUELL'ORGANISMO DI VERTICE, PIU' O MENO UNITARIO, DELL'AVVOCATURA.
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