Il T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, con ordinanza n. 27 depositata il 7 febbraio 2008, ha sottoposto alla Corte costituzionale una interessante questione di costituzionalità. Il dubbio del TAR si fonda sulla convinzione che il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., da intendersi anche <<come difesa tecnica>> comporti che <<ognuno deve essere libero di farsi assistere dal legale che preferisce>>. Nella fattispecie il detto principio è stato valutato in relazione al diritto di difesa degli enti pubblici e si è dunque sollevata questione di costituzionalità della legge regionale 30/2006 che "obbliga" le società e fondazioni partecipate dalla Regione Lombardia, nonchè le ASL, ad affidare (di norma e per tutte le attività connesse ad atti di programmazione e di indirizzo) l'incarico della difesa tecnica all'Avvocatura della Regione e non a liberi professionisti.Sai cosa decise la Corte costituzionale ?
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