
(da www.servizi-legali.it )
L'art. 16, comma 4 bis, del d.l. 28/2010, introdotto dall'art. 84 del d.l. 69/2013 (c.d. decreto "del fare"), riconosce "di diritto" la qualità di mediatori agli avvocati iscritti all'albo ma non estende il detto riconoscimento "di diritto" neppure a talune categorie di avvocati "meritevoli" i quali, dopo esser stati iscritti all'albo per un certo periodo, non risultino più in esso iscritti, essendone stati cancellati per ragioni varie, ma non a causa di provvedimenti disciplinari.
Ebbene, contro tale previsione, che assurdamente privilegia gli avvocati iscritti negli albi e discrimina soggetti cancellati dall'albo ma ancora degni di esser chiamati avvocati (art. 2, co 7, l. 247/12) e dalla professionalità indiscussa, occorre denunciare che, se non v'è rimproverabilità alcuna, nei confronti dell'avvocato, della cancellazione dall'albo forense, non v'è nemmeno ragione alcuna per non riconoscere al medesimo avvocato cancellato dall'albo la sufficienza della sua professionalità al fine dello svolgimento della attività (professione?) di mediatore.
E' perciò 'incostituzionale (per irragionevolezza, per sproporzione rispetto al fine perseguito dalle norme sulla c.d. "mediaconciliazione obbligatoria" e per contrarietà nei confronti della necessaria regolazione pro-concorrenziale dei servizi professionali legali) l'art. 16, comma 4 bis, del d.l. 28/2010.
Il vizio di costituzionalità risulta ancor più evidente se si consideri che l'art. 20, comma 2, della l. 247/12 prevede che "l'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale" e, al comma 3, aggiunge che "della sospensione ... è fatta annotazione nell'albo". E' evidente che gli avvocati che, per tal via, in conseguenza di una loro scelta autonoma di non esercitare la professione per un periodo anche lunghissimo, risulteranno aver "sospeso" l'esercizio professionale, dovranno ritenersi ancora "iscritti all'albo" per tutta la durata della sospensione, e quindi in tale periodo saranno mediatori a tutti gli effetti e quali mediatori potranno lavorare.
Orbene, perchè mai un avvocato che abbia da lunghissimo tempo sospeso l'esercizio della professione forense viene qualificato "di diritto" mediatore mentre non altrettanto accade per (porto ad esempio il caso che mi pare emblematico delle molteplici discriminazioni) l'avvocato, magari già cassazionista da lungo tempo, che si cancelli a domanda dall'albo o ne venga cancellato d'ufficio perchè, essendo incappato nella crisi economica, non può più permettersi di esercitare "in perdita" la professione con le modalità richieste (in realtà anch'esse incostituzionali) dall'art. 21 l. 24712: effettività, continuatività, abitualità e prevalenza?
Ma l'irragionevolezza non riguarda solo il trattamento deteriore dell'avvocato cancellatosi o cancellato d'ufficio dall'albo perchè in crisi economica.
Tra gli avvocati non più iscritti all'albo in quanto cancellati dallo stesso, ma non per motivi disciplinari, rientrano, infatti, tutte la seguenti categorie (vedasi art. 17 l. 247/12 e codice deontologico forense):
a) gli avvocati che, dei requisiti di iscrizione di cui all'art. 17 della l. 247/12, perdano quello previsto al comma 1, lett. c ("avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine");
b) gli avvocati che, dei requisiti di iscrizione di cui all'art. 17 della l. 247/12, perdano il requisito di cui al comma 1, lett. e ("non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18"). Tra questi ultimi ricordo i c.d. "avvocati-part-time"
che sono stati cancellati dall'albo ex l. 339/03, la quale reintrodusse l'incompatibilità tra professione forense e impiego pubblico a part time ridotto e ne comportò la cancellazione dall'albo "amministrativa" e non come sanzione disciplinare;
c) gli avvocati che vengono cancellati dall'albo "quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'art. 21" (art. 17, comma 9, letta c, della l. 247/12). La permanenza nel tempo di tali connotazioni dell'esercizio della professione è richiesta dall'art. 21 della l. 247/12 per il mantenimento dell'iscrizione all'albo. E' noto che, come sopra accennato, nell'attuale fase di crisi economica, la cancellazione dagli albi ex art. 21 l. 247/1 (di natura evidentemente "amministrativa" e non disciplinare) si verifica spesso, e non certo per colpa dell'avvocato bensì per l'impossibilità "economica" di esercitare la professione con le caratteristiche richieste dalla legge di riforma forense;
d) gli avvocati dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 23 l. 247/12 che vengono cancellati dall'albo "quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente" (art. 17, comma 9, letta d, della l. 247/12).
LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 69/2013 DOVRA' PORRE RIMEDIO ALLA EVIDENTE INCOSTITUZIONALITA'.
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