Niente pregiudizialità amministrativa per il risarcimento da provvedimento illegittimo

Risarcimento danni - Quando è la P.A. a risarcire
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 Con sentenza n. 1754 depositata l'8/6/2010, il TAR Lombardia, Milano, Sez. II,  -in adesione all’orientamento delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le ordinanze 13 giugno 2006, n. 13659 e n. 13660, ribadito con la sentenza n. 30254 del 23 dicembre 2008 e, da ultimo, con la sentenza 3 marzo 2010, n. 5025 e seguito anche da una parte della giurisprudenza amministrativa (Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 14 dicembre 2009, n. 1188; 23 settembre 2008 n. 780)- ha ritenuto non sussistente la c.d. «pregiudizialità amministrativa» e che, dunque, l'azione di risarcimento sia ammissibile anche se il provvedimento non è stato tempestivamente impugnato.
Ha in particolare affermato che: "Una sentenza del giudice amministrativo che negasse la tutela risarcitoria dell’interesse leso, sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata dichiarata in sede di annullamento, sarebbe, invero, inevitabilmente soggetta a cassazione (cfr. Cassazione SS.UU., 23 dicembre 2008, n. 30254)".
Conseguentemente ha ritenuto fondata una domanda risarcitoria pur dichiarando irricevibile la domanda di annullamento proposta con il ricorso principale ed inammissibile la domanda di annullamento proposta con ricorso per motivi aggiunti.

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA, MILANO, n. 1574/2010 ...


N. 01754/2010 REG.SEN.

N. 00310/2003 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 310 del 2003, proposto da:
Pernatsch Marina Enrica, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Andana e Alberto Fossati, presso lo studio dei quali, in Milano, c.so Porta Vittoria, n. 28, è elettivamente domiciliata;


contro

Comune di San Martino in Strada, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe C. Salerno, domiciliato ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Presidente della Giunta Regionale prot. 15045 del 12.10.1981 con il quale è stato espropriato in favore del Comune di San Martino in Strada il mappale 138/b del foglio 3 (ora mappale 200) del catasto terreni del Comune di San Martino in Strada, di proprietà della ricorrente e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché per la reintegra nel possesso del mappale n. 200 in capo alla sig.ra Pernatsch con conseguente condanna dell’amministrazione alla restituzione del bene.

 


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Martino in Strada;

Visti i motivi aggiunti con cui la ricorrente impugna gli atti – ove esistenti – in forza dei quali il Comune ha provveduto a far volturare in catasto, a proprio favore, il mappale 200 e chiede, in via subordinata, la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Carlo Andena e Mario Viviani (in sostituzione di Salerno);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra Pernatsch impugna il decreto del Presidente della Giunta regionale del 12.12.1981, indicato in epigrafe, con il Comune di San Martino in Strada ha espropriato il mappale 138/b (ora mappale 200), foglio 3, di sua proprietà.

1.1 Queste le censure dedotte: violazione e falsa applicazione degli artt. da 10 a 13, l. n. 865/1971, violazione dell’art. 42 Cost., violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione del principio di correttezza; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Il decreto di esproprio e tutti gli atti del relativo procedimento - afferma - non sono mai stati notificati al lei, nonostante fosse proprietaria dell’area sin dal 1971, bensì a Noè Alessandro.

1.2 La ricorrente chiede di essere reintegrata nel possesso dell’area.

2. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato gli atti, ove esistenti, con cui il Comune ha provveduto a volturare in catasto, a proprio favore, il mappale n. 200 in forza del decreto di esproprio del 12.12.1981; ha inoltre chiesto che il Comune di San Martino in Strada venga condannato al risarcimento dei danni.

3. L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito del ricorso, ha eccepito:

I. l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo il terreno oggetto della presente controversia di proprietà del Comune di San Martino in Strada;

II. l’inammissibilità della tutela possessoria nei confronti della p.a.;

III. l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità;

IV. l’irricevibilità del ricorso per tardività: la ricorrente non ha impugnato l’ordinanza di rimozione dei picchetti adottata dal Comune il 2.10.2002; lo scambio di corrispondenza tra il legale della sig.ra Pernatsch e l’amministrazione comunale prova la piena conoscenza del provvedimento impugnato in data antecedente al momento in cui la ricorrente ha avuto accesso agli atti amministrativi; una parte del mappale è destinato da oltre vent’anni al pubblico transito; con deliberazione del C.C. n. 182 del 22.12.1982, il Comune ha riclassificato alcune strade e inserito nell’elenco delle strade comunale altre vie di nuova formazione tra cui la Via Matteotti, realizzata, in parte, sul mappale per cui è causa; con deliberazione n. 25/97 il C.C. ha approvato il progetto preliminare per l’ampliamento delle vie Mattei e Matteotti; con determina n. 4 del 14.3.2002 il Comune ha indetto gara d’appalto dei lavori;

V. inammissibilità di ogni domanda di retrocessione del terreno per intervenuta usucapione a favore della p.a.

4. All’udienza del 28 aprile 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

5. Il Collegio esamina preliminarmente le eccezioni di rito sollevate dalla difesa dell’amministrazione comunale.

6. Ad avviso dell’amministrazione sussisterebbe il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto il terreno è di proprietà del Comune di San Martino in Strada, come emerge dal decreto di esproprio emesso dalla Regione Lombardia il 12.10.1981.

6.1 L’eccezione è infondata.

6.2 La presente controversia ha ad oggetto la legittimità del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12.12.1981, con cui è stato espropriato in favore del Comune di San Martino in Strada il mappale 138/b, foglio 3: essendo relativa ad un atto conseguente all’applicazione delle disposizioni del testo unico delle espropriazioni è, dunque, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 53, d.P.R. n. 327/2001.

7. E’, invece, fondata l’eccezione di irricevibilità della domanda di annullamento del decreto di esproprio prot. n. 15045 del 12.10.1981.

7.1 Il termine per l'impugnazione di un atto amministrativo, per il quale non è vi è stata la notificazione o comunicazione, decorre dalla piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato.

7.2 Nel caso di specie, l’amministrazione ha fornito la prova certa che la conoscenza dell’esistenza e della lesività del provvedimento impugnato risalgono ad oltre 60 giorni prima della proposizione dell’azione di annullamento, e, in particolare, ad un momento antecedente al 2.1.2003, data in cui la ricorrente ha ricevuto la nota del Comune del 23.12.2002 che consentiva l’accesso al decreto di esproprio, citandone gli estremi.

7.3 L’ordinanza n. 30/2002, notificata alla sig.ra Pernatsch in data 30.10.2002, conteneva l’indicazione dell’esistenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lodi di una nota di trascrizione n. 7251 dell’1.9.1982. Con nota (doc. n. 9 depositato in giudizio dall’amministrazione) del 31.10.2002, l’avv. Costantino Ercoli - in nome e per conto della sig.ra Pernatsch - ha rappresentato al Comune di San Martino in Strada la mancata notifica alla stessa sig.ra Pernatsch di un atto di esproprio, che l’atto dell’1.9.1982, cui è fatto riferimento nell’ordinanza n. 30/2002, era stato emesso nei confronti del sig. Noè, il quale non era più proprietario e, dunque, l’inopponibilità alla sig.ra Pernatsch dell’esproprio.

7.4 Alla data del 31.10.2002, la ricorrente era dunque a conoscenza dell’esistenza di un decreto di esproprio del terreno identificato al catasto al foglio 3 mappale 138/b e ne aveva percepito la valenza lesiva, consistente nella erronea della individuazione del proprietario catastale.

7.5 Il Collegio ritiene che l’ignoranza degli estremi del decreto di esproprio non abbia impedito la piena conoscenza dell’atto e che gli elementi di cui la ricorrente era in possesso alla data del 31.10.2002 fossero già sufficienti a consentirle di percepire l’esistenza del provvedimento e la sua portata lesiva e dunque a integrare quella piena conoscenza dalla quale decorre il termine per l’impugnazione.

7.6 La domanda di annullamento del decreto di esproprio prot. n. 15045 del 12.10.1981 proposta con il ricorso principale, notificato in data 4 febbraio 2003, è, pertanto irricevibile per tardività.

8. È, invece, inammissibile la domanda di annullamento degli atti con cui il Comune ha provveduto a volturare in catasto, a proprio favore, il mappale n. 200 in forza del decreto di esproprio del 12.12.1981, proposta con ricorso per motivi aggiunti: tali atti non hanno natura provvedimentale e non sono, quindi, suscettibili di impugnazione.

9. La restituzione del bene, la quale è riconducibile all’effetto ripristinatorio della sentenza di annullamento (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 aprile 2005, n. 2), è, dunque, preclusa.

10. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha proposto, in via subordinata, domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento per equivalente nella misura corrispondente al valore di mercato dell’area, pari a euro 120/mq. Chiede inoltre, che le sia risarcito il mancato godimento del terreno dal momento in cui il Comune ne ha preso possesso sino al soddisfo, il deprezzamento subito dal restante immobile di sua proprietà ed il ristoro del danno morale.

11. Il Collegio - in adesione all’orientamento delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le ordinanze 13 giugno 2006, n. 13659 e n. 13660, ribadito con la sentenza n. 30254 del 23 dicembre 2008 e, da ultimo, con la sentenza 3 marzo 2010, n. 5025 e seguito anche da una parte della giurisprudenza amministrativa (Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 14 dicembre 2009, n. 1188; 23 settembre 2008 n. 780) - ritiene non sussistente la c.d. «pregiudizialità amministrativa» e che, dunque, l'azione di risarcimento sia ammissibile anche se il provvedimento non è stato tempestivamente impugnato.

11.1 Una sentenza del giudice amministrativo che negasse la tutela risarcitoria dell’interesse leso, sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata dichiarata in sede di annullamento, sarebbe, invero, inevitabilmente soggetta a cassazione (cfr. Cassazione SS.UU., 23 dicembre 2008, n. 30254).

12. La domanda è risarcitoria è fondata nei limiti di seguito specificati.

13. L’amministrazione, nella procedura espropriativa del terreno censito al catasto al foglio 3, mappale 138/b, conclusa con l’adozione del decreto prot. n. 15045 del 12.10.1981, ha erroneamente individuato il soggetto passivo.

13.1 A seguito di istruttoria disposta da questo Tar con ordinanza n. 320/2003, l’Agenzia del Territorio ha depositato un relazione (nota prot. 6220/03 del 3 marzo 2003) nella quale afferma che il mappale 200 foglio 3 (già mapp. 138/b) risulta essere di proprietà della sig.ra Pernatsch dal 25.5.1971, che la volturazione è stata registrata in B.I. in data 25.11.1975 (quindi antecedentemente alla data dell’esproprio) e che l’intestazione catastale attuale risulta immutata. Dal certificato storico delle iscrizioni nel catasto dei terreni del Comune di San Martino in Strada si evince che il sig. Noè risulta essere stato proprietario dell’area sino al 30.11.1970, data in cui ha alienato il terreno a precedenti danti causa della sig.ra Pernatsch (i sig.ri Morelli, Cipolla e, infine, Segalini Giordano e Giovanni).

13.2 Nell’espropriare il terreno in questione, l’amministrazione ha, dunque, errato avendo fatto riferimento ad un precedente proprietario catastale (il sig. Noè), che aveva alienato l’area sin dal 30.11.1970 e non a colui che, al momento dell’esproprio, figurava in catasto quale proprietario ed era anche il proprietario effettivo.

13.3 La legge 22 ottobre 1971 n. 865 prevede, invero, che la procedura espropriativa si debba svolgere, per quanto riguarda il soggetto passivo, nei confronti dei proprietari iscritti negli atti catastali: l’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, ai sensi dell'art. 10 legge cit., deve essere allegato a corredo della relazione esplicativa dell'opera da realizzare, mentre, ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, la pronuncia del decreto di espropriazione deve essere effettuata "sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'art. 10".

13.4 Lo svolgimento della procedura espropriativa nei confronti di un soggetto che, alla data dell’espropriazione, non era proprietario catastale, integra, dunque una violazione di legge. Non possono, quindi, trovare applicazione i principi – invocati dalla difesa dell’amministrazione resistente - affermati dalla giurisprudenza con riferimento alle differenti fattispecie in cui l’amministrazione, pur non avendo notificato il decreto di esproprio al proprietario effettivo, abbia però svolto la procedura espropriativa nei confronti del soggetto che figura in catasto quale proprietario (cfr. Cassazione civile , sez. I, 15 novembre 2004 , n. 21622; Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2006 , n. 2423; sez. IV, 30 novembre 2006 , n. 7014).

14. L’errore compiuto dall’amministrazione non può ritenersi scusabile, non essendo ravvisabili circostanze oggettive che possano avere condizionato l’illegittimità della condotta della p.a. nella individuazione del proprietario catastale: la voltura in catasto in favore della sig.ra Pernatsch risulta essere stata registrata in B.I. in data 25.11.1975, quindi antecedentemente alla data dell’esproprio; non assumono perciò rilievo le generiche affermazioni della difesa dell’amministrazione in ordine ai ritardi nell’aggiornamento delle risultanze catastali.

15. Il risarcimento del danno va quantificato tenendo conto del valore di mercato dell’area, nonché del deprezzamento del valore residuo dei beni di proprietà della ricorrente.

15.1 Per la determinazione di tali valori occorrerà fare riferimento non alla data attuale bensì alla data dell’esproprio: poiché il pregiudizio da risarcire consiste nella perdita del valore patrimoniale in cui si sostanzia il diritto di proprietà, il danno deve, difatti, essere necessariamente correlato all’entità economica del bene nel momento in cui è definitivamente sottratto alla titolarità del privato ed è acquisito al patrimonio dell’amministrazione (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 25 maggio 2009, n. 483).

15.2 Il “valore venale” del bene dovrà, inoltre, essere individuato tenendo conto del prezzo medio di mercato per aree delle medesima tipologia, con le medesime caratteristiche urbanistiche possedute all’epoca dell’esproprio, ricadenti nella stessa zona.

15.3 Trattandosi di debito di valore, alla ricorrente spetta anche la rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stato adottato il provvedimento lesivo, sino alla formulazione dell’offerta risarcitoria.

15.4 In mancanza di qualsiasi allegazione e prova circa l’insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno, non possono essere corrisposti i c.d. interessi compensativi dalla data dell’evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza.

15.5 Dovranno, invece, essere corrisposti gli interessi nella misura legale dalla data della formulazione dell’offerta risarcitoria fino all’effettivo soddisfo.

15.6 Non può, invece, essere risarcito il danno da occupazione illegittima e per il mancato godimento: nel caso di specie non vi è stata una utilizzazione senza titolo del bene, poiché la perdita del diritto di proprietà del bene e l’acquisizione al patrimonio dell’amministrazione comunale sono avvenuti in forza del decreto di esproprio tardivamente impugnato in questa sede.

15.7 Alcun ristoro è, poi, dovuto per il danno morale poiché la ricorrente non ne ha fornito alcuna prova.

16. Per le ragioni esposte la domanda di annullamento proposta con il ricorso principale è dunque irricevibile; è inammissibile la domanda di annullamento proposta con il ricorso per motivi aggiunti. Va, invece, accolta la domanda di risarcimento dei danni: il Comune di San Martino in Strada va condannato al risarcimento del danno secondo i criteri suindicati; a tal fine in base al disposto dell'art. 35, c. 2, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dovrà proporre alle ricorrenti, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, il pagamento in loro favore di una somma determinata in base ai criteri predetti.

17. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti..

P.Q.M.

Dichiara irricevibile la domanda di annullamento proposta con il ricorso principale ed inammissibile la domanda di annullamento proposta con ricorso per motivi aggiunti.

Accoglie la domanda di risarcimento dei danni secondo i criteri, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

 

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore


   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO