DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PROFESSIONI
INTELLETTUALI
(AC-2160)
Osservazioni al testo approvate dal Consiglio onale Forense
nella seduta del 16 marzo 2007.
IL CONSIGLIO ONALE FORENSE
PREMESSO
-- che è opportuno ribadire la preoccupazione per una riforma della
professione affidata allo strumento della delegazione legislativa;
-- che la migliore opzione per una riforma della legge professionale
è comunque costituita da un percorso autonomo, caratterizzato da un
apposito disegno di legge per la professione forense idoneo a
riconoscerne la specificità ed il rilievo costituzionale;
ESPRIME
le seguenti osservazioni in ordine al disegno di legge di riforma
delle libere professioni presentata dal Ministro Guardasigilli alla
Camera dei Deputati il 24 gennaio 2007.
SULL'ACCESSO.
1. Sull'art. 2, comma 1, lett. a.
A proposito di accesso, si suggerisce di inserire, tra le eccezioni
relative al principio di assenza di vincoli di predeterminazione
numerica, accanto alle attività caratterizzate da esercizio di
funzioni pubbliche, anche un riferimento alle attività
professionali destinate ad incidere su diritti costituzionali
fondamentali.
Una volta andato a regime il sistema di accesso alla professione di
avvocato basato sulla frequenza obbligatoria di scuole forensi o
universitarie, tale previsione potrebbe consentire di limitare
l'accesso alle predette scuole, in funzione di una più efficiente
organizzazione delle scuole stesse (il che già oggi avviene per le
Scuole di specializzazione universitarie, le cd. Scuole Bassanini).
SULLA POSSIBILE TRASFORMAZIONE DI ORDINI IN ASSOCIAZIONI
2. Sull'art. 2, co. 1, lett. d)
La norma prevede che si giunga ad una riduzione delle professioni
disciplinate attraverso ordini, albi o collegi, anche favorendo la
loro trasformazione in associazioni.
La formulazione pone seri dubbi di ragionevolezza; la legge dello
Stato dovrebbe provvedere direttamente a trasformare un ente
pubblico non economico (quale un ordine professionale) dotato
comunque di autonomia in un'associazione privata, e insieme
determinare la nascita di associazioni private; il che appare
difficile, senza incidere sulla libertà (da intendersi in senso
positivo e negativo) garantita dall'art. 18 Cost. Tra l'altro il
successivo art. 8 prevede che le associazioni che aspirino ad essere
iscritte nel registro ivi previsto abbiano ampia diffusione sul
territorio, radicamento nel tessuto socio-economico e siano
costituite da almeno quattro anni, il che sarebbe impossibile per
delle formazioni di nuova creazione.
Il medesimo articolo prevede, quindi, una forzosa riduzione delle
professioni ordinistiche, senza però dettare un criterio per attuare
quest'intervento restrittivo. L'unico principio che viene nominato è
quello per cui le professioni ordinistiche devono essere individuate
e conservate sulla base degli interessi pubblici meritevoli di
tutela, ma questa appare un clausola sostanzialmente vuota. La
delega conferita al Governo con questo articolo appare
indeterminata, poichè porterebbe ad una scelta arbitraria degli
ordini da abolire, in chiaro contrasto con l'art. 76 Cost.
SULLE TARIFFE PROFESSIONALI
3. Sull'art. 2, comma 1, lett. m.
L'affermato principio di consensualità nella determinazione del
compenso può essere conciliato con un opportuno richiamo alla
previsione di tariffe.
La formulazione in oggetto, infatti, pare addirittura più
demolitoria del decreto Bersani, che almeno richiamava le tariffe
come criterio di riferimento, e come parametro per la liquidazione
giudiziale.
Si suggerisce al proposito di recuperare una formulazione molto
simile a quella prevista nella prima versione del testo ministeriale
(il vecchio art. 5):
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2 il Governo, con
riferimento alle professioni intellettuali di interesse generale,
disciplina la materia delle prestazioni e dei corrispettivi, tenendo
conto delle disposizioni e delle decisioni comunitarie adottate in
materia e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere il diritto dell'utente ad una prestazione
qualitativamente adeguata, in rapporto alla natura e difficoltà
della prestazione stessa e degli eventuali problemi tecnici;
b) salvo il principio generale della determinazione consensuale del
corrispettivo, individuare i casi in cui, a tutela del cliente,
occorra fissare corrispettivi massimi delle prestazioni
professionali;
c) individuare i corrispettivi minimi da applicarsi per le
prestazioni imposte o che sono oggetto di riserva di competenza, in
modo che tali corrispettivi siano circoscritti al costo della
prestazione, comprensivo delle spese e del compenso del
professionista;
d) affidare a decreti del Ministro competente, adottati su proposta
non vincolante dei competenti Consigli onali la fissazione delle
tariffe professionali e dei casi e dei corrispettivi di cui alle
lettere b) e c).
SUI NECESSARI RIFERIMENTI ALLA DISCIPLINA CODICISTICA
4. Sull'art. 3, comma 1.
Improprio appare il richiamo all'art. 2061 cc; si suggerisce il
richiamo all'art. 2229 cc.
SULL'ESAME DI ABILITAZIONE E SULLA DURATA DEL TIROCINIO
5. Art. 3, co. 1, lett. a)
La durata massima del tirocinio, fissata in dodici mesi, si pone in
chiaro contrasto sia con i più recenti interventi legislativi
onali, tesi ad aumentare il grado di qualificazione degli
aspiranti professionisti (cfr. art. 40, d. lgs. 28 giugno 2005, n.
139 per la professione di dottore commercialista e di esperto
contabile), sia con le esigenze di uniformità rispetto agli altri
ordinamenti dell'Unione europea, ove la tendenza è - analogamente -
quella di un aumento del periodo di formazione professionale (cfr.
la recente normativa spagnola per l'accesso alla professione
forense).
Dovrebbe quindi, in ogni caso, correggersi, l'indicazione di durata
non superiore a dodici mesi con quella di durata non inferiore a dodici
mesi.
Sull'art. 3, comma 1, lett. b.
La norma che disciplina la composizione delle commissioni di esame
prevede che i membri appartenenti agli ordini o designati da questi
debbono essere meno della metà. In tal modo non sarebbe più
ammissibile il sistema attuale, nel quale la commissione è composta
da 5 membri, di cui due magistrati, un professore e due avvocati,
nella misura in cui il professore fosse anche avvocato (come è
frequente), nonostante che egli non sia designato dall'ordine. In
realtà, l'ordinanza della Corte di Giustizia del 17 febbraio 2005
nella causa Mauri (C-250/03) ha statuito che il sistema attuale non
viola la concorrenza, neppure a fronte dell'obiezione del ricorrente
che il membro professore può essere avvocato, proprio perchè egli
non è designato dall'ordine bensì dal Ministro. Pertanto, la norma
dovrebbe essere riformulata nel senso che, semmai, debbono essere
meno della metà i membri appartenenti agli ordini e (non e/o)
designati da questi.
SULL'INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI LAUREATI DI PRIMO LIVELLO E SUL
TIROCINIO NEL CORSO DEGLI STUDI UNIVERSITARI
6. Sull'art. 5, co. 1, lett. a), e lett. b)
La norma (che prevede la necessità di garantire la possibilità di
accesso agli albi in presenza di cias itolo universitario) è
gravemente carente, in quanto non prevede un'espressa eccezione per
quelle professioni alle quali è possibile accedere solo dopo il
compimento dell'intero percorso formativo universitario e nelle
quali è esclusa la presenza di laureati di primo livello.
La mancanza è tanto più evidente per le professioni legali, posto
che la laurea in giurisprudenza è stata recentemente riformata,
reintroducendo il ciclo unico in sostituzione della bipartizione tra laurea
triennale e laurea specialistica biennale).
La lett. b) del medesimo articolo (Tirocinio durante gli studi
universitari) è parimenti inadatta: essa prevede la possibilità di
svolgere il tirocinio durante l'ultima fase degli studi
universitari.
La pratica legale, infatti, differentemente dal tirocinio prodromico
all'accesso ad altre professioni, richiede la presenza fisica del
tirocinante in udienza e presso lo studio di un professionista, e
presenta, quindi, larghi tratti di incompatibilità con l'attività di
studio universitario.
Ma ancor di più rileva la necessità che il praticante, specie in
udienza, padroneggi già le nozioni di procedura e di altre materie,
che vengono tipicamente impartiti proprio nella fase finale del
corso di studi. Ciò a tacer del fatto che il praticante avvocato può
acquisire l'abilitazione, e dunque esercitare la funzione difensiva
presso gli uffici giudiziari della Repubblica, una funzione delicata
e che non può essere in nessun caso affidata ad un soggetto nemmeno
laureato.
Ancora una volta il testo mostra di disconoscere del tutto la
specialità costituzionale della professione forense.
SULLA NATURA DELL'ORDINE E SUL RAPPORTO TRA LIVELLO ONALE E
LOCALE
7. Sull'art. 4, lett. b.
E' prevista una articolazione degli ordini in organi onali e
territoriali, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenendo
conto delle specificità delle singole professioni.
Sul punto si segnala che questa conformazione presenta due enormi
problemi: pregiudica una vera autonomia degli ordini locali, e pare
conformare l'ordine professionale come ente unico articolato appunto
in organi onali e locali, che non sembrano essere dotati di
personalità giuridica autonoma, il che creerebbe oltretutto
difficoltà di funzionamento pressochè insuperabili.
Manca inoltre una definizione della natura giuridica e dei caratteri
dell'ordine professionale.
Si suggerisce di adottare altra e diversa formulazione, che pur non
rinunziando a configurare una sorta di unitarietà dell'ordine inteso
come comunità di professionisti organizzata appunto “in ordine”,
tuttavia garantisca che ordini locali e consigli onali siano
ciascuno separatamente enti dotati di personalità giuridica.
Si richiama pertanto una recentissima norma, l'art. 6 del D. lgsl.
n. 139/2005 (ordinamento di dottori commercialisti ed esperti
contabili), che recependo il portato della migliore dottrina,
richiama la nozione di ente pubblico non economico a carattere
associativo:
“ 1.Gli iscritti negli albi e negli elenchi costituiscono l'Ordine
professionale.
2. L 'Ordine si articola nel Consiglio onale e negli Ordini
territoriali.
3. Il Consiglio onale e gli Ordini territoriali sono enti
pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di
autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria
organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle
disposizioni di legge e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza
del ministero della Giustizia”.
SULLE FUNZIONI DEI CONSIGLI ONALI E SULLE IMPRECISIONI
NELL'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AI LIVELLI LOCALI E ONALI.
8. Sull'art. 4.
La versione definitivamente depositata in Parlamento del DDL
Mastella riformula significativamente l'art. 4, dedicato a fissare i
criteri per l'esercizio della delega in materia di organizzazione
degli ordini, e, rispetto alla versione precedente pure imprecisa
per molti aspetti, presenta due gravi ulteriori problemi:
-- continuo improprio riferimento a “ordini, albi e collegi”: la
lett. c), e la lett. d), ad esempio, attribuiscono a “ordini, albi e
collegi” una serie di funzioni; il Ministero vigilante sulle
professioni mostra quasi di non sapere che gli albi sono elenchi
pubblici, non enti dotati di soggettività, per cui non si può
attribuire alcun compito all'albo!!;
-- non distingue i compiti e le funzioni degli organi onali e
territoriali; si noti in particolare la lett. g), che recita:
“Prevedere come compiti essenziali degli organi onali e
territoriali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico -
professionale degli iscritti”; a parte l'infelice formulazione
(l'aggiornamento non può essere compito dell'organo onale o
locale; questi soggetti possono promuovere tale obiettivo, o
vigilare sul corretto adempimento di esso; l'aggiornamento è dovere
- compito, in senso atecnico - del singolo iscritto, non
dell'ordine!), non sono precisate le rispettive attribuzioni, per
cui si rischia sostanzialmente una delega “in bianco”.
Si osserva inoltre come tra le competenze affidate ai Consigli
onali, occorrerebbe richiamare la funzione consultiva sugli atti
normativi di interesse, già oggi prevista dalla legge (cfr. art. 14,
D. lgsl. lgt. n. 382/1944).
E' del tutto scomparsa, infatti, la funzione di interlocuzione con le
amministrazioni onali e locali, non essendo più presente una
disposizione quale la lett. h dell'art. 4 (vecchio testo), che
disponeva:
h) demandare agli ordini onali la designazione dei
rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi onali o
internazionali e la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche
amministrazioni; demandare agli organi territoriali la formulazione
di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni locali o su
materia di interesse locale;
Si suggerisce di ripristinare tale formulazione, e di inserire,
nella medesima sede, anche un riferimento alla possibilità di
prevedere che, nelle materie di competenza, i Consigli onali
possano adottare regolamenti, in conformità al principio di
sussidiarietà . Sarebbe un opportuno riconoscimento della funzione di
autogoverno della categoria (si pensi a regolamenti in materia di
aggiornamento obbligatorio).
Si suggerisce pertanto di aggiungere, dopo le parole “ demandare
agli ordini onali la designazione dei rappresentanti di
categoria presso commissioni ed organi onali o internazionali e
la formulazione di pareri”, le parole “ in ordine a provvedimenti
normativi ed amministrativi di interesse per la professione, nonchè
l'adozione di regolamenti nelle materie di competenza, in conformità
al principio di sussidiarietà ”.
SULLA POTESTÃ DEONTOLOGICA
9. Sull'art. 4, lett. g, e sull'art. 5.
Il testo appare viziato da una cattiva comprensione della natura del
potere deontologico, riconosciuto dalla giurisprudenza di
legittimità come fonte del diritto di rango primario, frutto di un
ordinamento sezionale basato sull'autonomia della comunità dei
professionisti e dei loro organi di autogoverno.
Piuttosto che “prevedere che gli ordini, albi e collegi
disciplinino, all'interno dei propri statuti; ...la redazione dei
codici deontologici onali” (art. 4, lett. c), andrebbero
utilizzate le parole “riconoscere in capo agli ordini onali
(rectius: ai Consigli onali delle professioni interessate) la
potestà di adottare il codice deontologico”.
Per lo stesso motivo si esprime forte contrarietà al disposto
dell'art. 7, lett. a, che rappresenta una grave interferenza
nell'autonomia deontologica delle categorie professionali,
prevedendo un contenuto necessario del codice deontologico, nonchè
demandando ai successivi decreti delegati perfino la determinazione
delle procedure di adozione. Vi è dunque una antinomia gravissima
tra l'art. 4 lett. c) che rimanda agli “statuti” degli ordini la
redazione dei codici, e l'art. 7, lett.a), che invece affida ai
decreti delegati del Governo la fissazione delle procedure di
adozione del codice deontologico! Da ultimo si segnala il
riferimento ad un non meglio precisato concetto di “credibilità”
della professione, espressione evidentemente priva di senso, forse
allusiva al diverso e più fondato interesse alla protezione
dell'affidamento della clientela. Si propone pertanto la
soppressione dell'art. 7, lett. a).
SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
10. Sull'art. 7.
L'impugnazione dei provvedimenti disciplinari in sede di gravame
dovrebbe in ogni caso garantire la funzione propriamente
giurisdizionale del Consiglio onale forense, giudice speciale.
Si suggerisce pertanto di inserire, in questa sede, o anche nella
norma che prevede le competenze dei Consigli onali, una
disposizione dal seguente tenore:
“spetta ai Consigli onali giudicare dei ricorsi avverso i
provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale, anche in funzione
di giudice speciale qualora operante prima del 1 gennaio 1948,
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli
articoli 24 e 111 della Costituzione”.
11. Sull'art. 7.
Del tutto impropria la partecipazione del Ministro alla funzione
disciplinare. Deve essere previsto, piuttosto, l'intervento del
pubblico ministero.
La norma pare evocare il ruolo del Ministro nel disciplinare dei
magistrati, ma appena il caso di osservare che i professionisti
non sono dipendenti dello Stato.
SULLA DIFFERENZIAZIONE DELLE DISCIPLINE
12. Sull'art. 4, comma 1, lett. b.
Il principio di tendenziale uniformità delle discipline delle
professioni andrebbe capovolto nel principio di specialità fatte
salve esigenze specifiche di uniformità.
Si suggerisce pertanto la seguente formulazione:
“promuovere una adeguata differenziazione delle discipline delle
professioni, in relazione alle specifiche caratteristiche di
ciascuna di esse, fatte salve le esigenze di trattamento unitario di
taluni individuati ambiti di materia”.
SULLE ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI
13. Sull'art. 8.
Le associazioni di professionisti iscritti in albi non possono e non
debbono essere riconosciute, perchà una loro valenza pubblica o
“parapubblica” minerebbe indebitamente il principio di unitarietà
della professione forense, con la creazione di una sorta di “albi
separati”, e genererebbe oltretutto grave confusione nel pubblico.
Nulla vieta ovviamente, la piena libertà di associazione, anche tra
professionisti iscritti in albi, ma questa già prevista dalla
Costituzione, all'art. 18.
Si propone pertanto la soppressione dell'art. 8, lettera a.
14. Sull'art. 8, lett. b.
E' la nota questione del riconoscimento delle associazioni
professionali.
Su questo punto il CNF non può che esprimere la propria contrarietà,
motivata dall'esigenza di protezione dell'affidamento pubblico e
richiamare quanto più volte affermato. Queste associazioni sono del
tutto legittime, ma deve essere mantenuta una linea di confine
chiara con le attività dei professionisti iscritti in albi,
nell'interesse del mercato alla trasparenza, specie se il
legislatore intende dare loro un riconoscimento pubblico, con
l'iscrizione nel registro, e consentire loro di rilasciare attestati
di competenza.
Andrebbe pertanto inserito un ulteriore criterio, dal seguente
tenore:
“ Possono essere riconosciute associazioni costituite da
professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche
di professioni disciplinate ai sensi dell'art. 2229 del codice
civile, se in possesso dei requisiti nel rispetto delle condizioni
prescritte dalla legge”.
Del tutto insufficiente, infatti, la lett f) del medesimo articolo,
che si propone di “escludere incertezze in ordine alle funzioni
rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini e alle
associazioni di professionisti”: la necessità è piuttosto quella di
escludere incertezze tra le attività dei professionisti iscritti in
albi e quelle degli altri soggetti, a beneficio della trasparenza
del mercato, nell'interesse del pubblico.
SUL CODICE ETICO DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
15. Art. 8, co. 1, lett. d)
Le norme sulle garanzie di qualità della prestazione professionale
nell'ambito delle cosiddette “associazioni riconosciute” permangono
gravemente carenti.
Si prescrive, infatti, l'adozione di un codice etico da parte delle
associazioni e la sua effettiva applicazione.
Tuttavia, differentemente da quanto avviene per le professioni
ordinistiche, nell'ambito delle quali l'art. 7 dà luogo ad una
pesante intrusione del legislatore nella libertà degli ordini di
identificare i comportamenti eticamente corretti, tali codici di
etica non devono rispettare alcun principio neanche generale. Essi
devono, poi, essere “effettivamente applicati”, ma non si prevede
alcun potere disciplinare per le associazioni nè alcuna garanzia per
l'incolpato di violazioni del codice etico, nè tanto meno un regime
di sindacato delle decisioni dell'associazione.
Il quadro che emerge da questo insieme di disposizioni è tale per
cui lo Stato dà un crisma di ufficialità a decisioni e comportamenti
di privati che possono, in ipotesi, essere arbitrari e ingiusti, e
comunque sottratti ad alcun serio controllo pubblico.
SULLE SOCIETÃ PROFESSIONALI
15. Sull'art. 9, comma 1, lett. b.
L'Articolo 8.1(b) prevede che alla società possano partecipare solo
professionisti iscritti in albi “nonchè cittadini degli Stati
dell'Unione europea purchè in possesso del titolo abilitante”. Tale
ultima specificazione sembra errata e superflua. Errata in quanto
(i) semmai il riferimento dovrebbe essere allo Spazio Unico Europeo,
(ii) molti trattati bilaterali, oltre che il GATS, prevedono la
libertà di partecipare ad attività professionali unitamente a
professionisti locali (fatte salve le attività riservate),
(iii) molti stati esteri consentono ai cittadini italiani professionisti
di partecipare a società professionali,
(iv) la stessa legge italiana non prescrive più il requisito della nazionalià.
In definitiva, tali parole si possono semplicemente sopprimere, in
quanto le precedenti parole (“iscritti in albi”) non specificano che
tali albi debbano essere italiani.
Ciò che più¹ conta osservare, però, è che la formulazione dell'art.
9, comma b consente la partecipazione di soci non professionisti,
il che contrasta con il principio di personalità della prestazione
professionale (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 35/1998), e può
condurre alla creazione di strutture dove soci di capitale sfruttano
le competenze dei professionisti, asserviti ad una condizione di
sostanziale dipendenza, in danno dei principi di autonomia ed
indipendenza dell'avvocato.
Roma, 16 marzo 2007.
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